Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, agli articoli 13 e 15 delle convenzioni stesse.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, agli articoli 13 e 15 delle convenzioni stesse.