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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Giovanna Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2408 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
in persona del Curatore Parte_1
fallimentare, giusta decreto del giudice delegato del 14 luglio
2020, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calafato, giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Genovese, giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...], l' 8 dicembre 1963; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di simulazione e revocatoria
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 settembre 2024,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
Parte_2
premettendo che con sentenza n. 23/2018 resa da questo Ufficio il 27 novembre 2018 era stato dichiarato il fallimento di quest'ultima società e dei soci illimitatamente responsabili della stessa, , ha Parte_3
convenuto in giudizio e la CP_2 Controparte_1
al fine di ottenere l'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato tra i convenuti in data 24 gennaio 2017, dissimulante una donazione, e la declaratoria di inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 64 del R.D. n.
267/1942 o, in subordine, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ordinando al Conservatore l'annotazione della sentenza.
A sostegno della domanda, l'attore ha esposto che con contratto di compravendita del 24 gennaio 2017 rogato dal Notaio , nella qualità di Persona_1 CP_2
amministratore e legale rappresentante della Controparte_3
aveva trasferito la proprietà dell'immobile sito in Canicattì
[...]
in via Fasci Siciliano, nn 8-10 ( identificato in catasto al foglio
68, part. 340, sub. 21) alla pattuendo il Controparte_1 prezzo di € 205.000,00 da corrispondere a mezzo di venti ratei annuali dall'importo di € 10.000,00 e di un ultimo rateo di €
5000,00 entro il 30 giugno 2037; la società venditrice avrebbe rinunciato espressamente a qualsiasi forma di garanzia;
l'immobile oggetto della compravendita sarebbe stata la sede della società venditrice;
la società acquirente avrebbe avuto un oggetto sociale analogo a quello della società venditrice e della compagine societaria della prima farebbero parte la moglie ( Pt_4
) e il figlio ( del fallito
[...] Persona_2 CP_2
[...] con contratto di affitto del 12 gennaio 2017 il medesimo nella qualità di l.r. della , CP_2 Controparte_3 avrebbe concesso in locazione oltre all'immobile, successivamente trasferito, anche tutti i beni strumentali necessari all'attività di impresa al prezzo forfettario di €
5000,00 da corrispondere in rate semestrali da € 1000,00 ciascuna a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto.
Pertanto, tenuto conto del mancato pagamento del prezzo e dello stretto legame di parentela tra i soci delle due società coinvolte ha insisito nella domanda di accertamento della simulazione relativa, con inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 64 del r.d. 267/1942 o, in subordine, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Costituitasi con comparsa depositata l'1 marzo 2021 ha contestato la domanda avversa, Controparte_1 chiedendone il rigetto, deducendo, in particolare, l'avvenuto versamento degli assegni di € 5000,00 indicati nell'atto di vendita, nonchè l'avvenuto pagamento dell'acconto della rata dell'anno 2018.
ritualmente evocato in giudizio, non si è CP_2
costituito, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, sollecitato il contraddittorio sul rilievo di ufficio della eventuale nullità del contratto dissimulato, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 settembre 2024 è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Venendo al merito, la domanda di simulazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, giova premettere che presupposto della simulazione relativa è la conclusione di un contratto apparente (ossia simulato) diverso da quello realmente voluto dalle parti (quindi dissimulato), che è il solo realmente efficace tra i contraenti.
Il curatore fallimentare che agisce per la declaratoria di simulazione relativa di un atto di compravendita di un immobile cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella che la legge attribuisce ai creditori dell'interponente per far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti. Pertanto, in tale ipotesi, il curatore agisce come terzo - senza che detta posizione di terzietà sia compromessa dalla circostanza che nello stesso giudizio, sotto altro aspetto e diverso profilo, agisca anche in sostituzione del fallito - con la conseguenza che egli può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi dell'art. 1417 c.c., e, quindi, anche a mezzo di presunzioni
( cfr. Cassazione civile sez. I, 17/11/2000, n.14895).
Fatta questa premessa e venendo al caso che ci occupa, va osservato che con contratto del 24 gennaio 2017 CP_2
nella qualità di legale rappresentante della società
[...]
aveva trasferito la proprietà Controparte_3 dell'immobile, sede della società alla Giardin Vetri s.r.l., pattuendo il prezzo di € 205.000,00 da corrispondere in venti ratei annuali di € 10.000,00 e di un ultimo rateo a saldo di €
5000,00 da versare entro il 30 giugno 2037.
Ebbene, il Tribunale ritiene che il suddetto contratto dissimuli una donazione, sulla scorta delle seguenti presunzioni: innanzitutto, parte convenuta non ha documentato l'effettivo pagamento delle somme indicate nel rogito, limitandosi a documentare esclusivamente l'effettivo incasso dell'assegno n. 0281364162 di € 5000,00, indicato nell'atto di vendita, e non già dell'ulteriore assegno n. 0281364163 di €
5000,00, di cui non vi è traccia nella unica ricevuta di versamento prodotta dalla stessa convenuta;
inoltre, quest'ultima non ha neppure dimostrato il pagamento dell'acconto della rata dell'anno 2018, dal momento che l'estratto conto prodotto nulla documenta in ordine all'effettivo incasso degli assegni da parte della società venditrice;
in ogni caso, va evidenziato che la struttura del contratto di compravendita e, in particolare, le modalità di pagamento del corrispettivo ( la previsione inusuale della rateizzazione ventennale del prezzo) e la rinuncia di qualsivoglia garanzia, evocano un contratto a titolo gratuito, più che un negozio a titolo oneroso, rendendo evidente la volontà del venditore di porre in essere una liberalità, anche con la finalità di depauperamento del proprio patrimonio ( considerando, peraltro, che in precedenza i beni strumentali dell'azienda erano stati concessi in affitto alla stessa società, pattuendo un canone irrisorio); ancora, non può essere trascurata la quasi identità dell'oggetto sociale delle parti contrattuali, nonchè lo stretto vincolo di parentale che unisce le parti, essendo
[...]
legale rappresentante della società Persona_3
acquirente, e socio della stessa, Persona_2
rispettivamente, moglie e figlio, di CP_2
Pertanto, considerato che il Curatore attore ha offerto la prova in via presuntiva della simulazione, e che era onere della convenuta, quale società acquirente, dimostrare che, invece,
l'atto fosse oneroso e che vi fosse stato l'effettivo pagamento del prezzo, ritenuto che la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, la domanda di simulazione relativa può trovare accoglimento.
A questo punto, accertato che il contratto di compravendita del 24 gennaio 2017 dissimula una donazione, va osservato che nell'atto non si dà atto della presenza di due testimoni, nè del rispetto delle formalità di cui all'art. 782 c.c., ne consegue che il contratto di donazione va ritenuto nullo per difetto di forma.
A tal proposito, va detto che la questione della nullità è stata ritualmente rilevata dal Giudice e, sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., evidenziando che parte attrice con la memoria autorizzata depositata il 15 novembre 2023 ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto di donazione per difetto di forma, ribadendo quanto già chiesto incidentalmente nell'atto introduttivo.
Sul punto, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti "ex actis", ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, pronuncia con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda ( Cassazione civile sez. un., 04/09/2012, n.14828 ).
L'accoglimento della domanda di simulazione e la declaratoria di nullità del contratto dissimulato determina la non necessità di esaminare la domanda di revocatoria, dal momento che di fatto la titolarità dell'immobile non è stata trasferita.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle difese, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'Erario, risultato il Fallimento attore ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: accerta e dichiara la simulazione relativa del contratto di compravendita del 24 gennaio 2017 rogato dal Notaio ( Persona_1
rep. n. 877, racc. n. 616, registrato ad Agrigento, il 25 gennaio 2017 al n. 454 serie IT ), in quanto dissimulante una donazione;
dichiara la nullità della suddetta donazione del 24 gennaio 2017 ( rep. n. 877 , racc. n. 616, registrato ad Agrigento, il 25 gennaio 2017 al n. 454 serie IT); dispone che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Agrigento annoti la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto suddetto, al passaggio in giudicato della stessa;
condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, spese che liquida in complessivi € 9000,00 per compensi, oltre le spese prenotate debito, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, in data 5 gennaio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2408 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, vertente
TRA
in persona del Curatore Parte_1
fallimentare, giusta decreto del giudice delegato del 14 luglio
2020, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Calafato, giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Genovese, giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...], l' 8 dicembre 1963; CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di simulazione e revocatoria
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13 settembre 2024,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
Parte_2
premettendo che con sentenza n. 23/2018 resa da questo Ufficio il 27 novembre 2018 era stato dichiarato il fallimento di quest'ultima società e dei soci illimitatamente responsabili della stessa, , ha Parte_3
convenuto in giudizio e la CP_2 Controparte_1
al fine di ottenere l'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita stipulato tra i convenuti in data 24 gennaio 2017, dissimulante una donazione, e la declaratoria di inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 64 del R.D. n.
267/1942 o, in subordine, ai sensi dell'art. 2901 c.c., ordinando al Conservatore l'annotazione della sentenza.
A sostegno della domanda, l'attore ha esposto che con contratto di compravendita del 24 gennaio 2017 rogato dal Notaio , nella qualità di Persona_1 CP_2
amministratore e legale rappresentante della Controparte_3
aveva trasferito la proprietà dell'immobile sito in Canicattì
[...]
in via Fasci Siciliano, nn 8-10 ( identificato in catasto al foglio
68, part. 340, sub. 21) alla pattuendo il Controparte_1 prezzo di € 205.000,00 da corrispondere a mezzo di venti ratei annuali dall'importo di € 10.000,00 e di un ultimo rateo di €
5000,00 entro il 30 giugno 2037; la società venditrice avrebbe rinunciato espressamente a qualsiasi forma di garanzia;
l'immobile oggetto della compravendita sarebbe stata la sede della società venditrice;
la società acquirente avrebbe avuto un oggetto sociale analogo a quello della società venditrice e della compagine societaria della prima farebbero parte la moglie ( Pt_4
) e il figlio ( del fallito
[...] Persona_2 CP_2
[...] con contratto di affitto del 12 gennaio 2017 il medesimo nella qualità di l.r. della , CP_2 Controparte_3 avrebbe concesso in locazione oltre all'immobile, successivamente trasferito, anche tutti i beni strumentali necessari all'attività di impresa al prezzo forfettario di €
5000,00 da corrispondere in rate semestrali da € 1000,00 ciascuna a partire dal terzo mese successivo alla stipula del contratto.
Pertanto, tenuto conto del mancato pagamento del prezzo e dello stretto legame di parentela tra i soci delle due società coinvolte ha insisito nella domanda di accertamento della simulazione relativa, con inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 64 del r.d. 267/1942 o, in subordine, ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Costituitasi con comparsa depositata l'1 marzo 2021 ha contestato la domanda avversa, Controparte_1 chiedendone il rigetto, deducendo, in particolare, l'avvenuto versamento degli assegni di € 5000,00 indicati nell'atto di vendita, nonchè l'avvenuto pagamento dell'acconto della rata dell'anno 2018.
ritualmente evocato in giudizio, non si è CP_2
costituito, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, sollecitato il contraddittorio sul rilievo di ufficio della eventuale nullità del contratto dissimulato, all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 settembre 2024 è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di CP_2
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Venendo al merito, la domanda di simulazione è fondata e merita accoglimento.
Invero, giova premettere che presupposto della simulazione relativa è la conclusione di un contratto apparente (ossia simulato) diverso da quello realmente voluto dalle parti (quindi dissimulato), che è il solo realmente efficace tra i contraenti.
Il curatore fallimentare che agisce per la declaratoria di simulazione relativa di un atto di compravendita di un immobile cumula la legittimazione già spettante al fallito con quella che la legge attribuisce ai creditori dell'interponente per far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti. Pertanto, in tale ipotesi, il curatore agisce come terzo - senza che detta posizione di terzietà sia compromessa dalla circostanza che nello stesso giudizio, sotto altro aspetto e diverso profilo, agisca anche in sostituzione del fallito - con la conseguenza che egli può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi dell'art. 1417 c.c., e, quindi, anche a mezzo di presunzioni
( cfr. Cassazione civile sez. I, 17/11/2000, n.14895).
Fatta questa premessa e venendo al caso che ci occupa, va osservato che con contratto del 24 gennaio 2017 CP_2
nella qualità di legale rappresentante della società
[...]
aveva trasferito la proprietà Controparte_3 dell'immobile, sede della società alla Giardin Vetri s.r.l., pattuendo il prezzo di € 205.000,00 da corrispondere in venti ratei annuali di € 10.000,00 e di un ultimo rateo a saldo di €
5000,00 da versare entro il 30 giugno 2037.
Ebbene, il Tribunale ritiene che il suddetto contratto dissimuli una donazione, sulla scorta delle seguenti presunzioni: innanzitutto, parte convenuta non ha documentato l'effettivo pagamento delle somme indicate nel rogito, limitandosi a documentare esclusivamente l'effettivo incasso dell'assegno n. 0281364162 di € 5000,00, indicato nell'atto di vendita, e non già dell'ulteriore assegno n. 0281364163 di €
5000,00, di cui non vi è traccia nella unica ricevuta di versamento prodotta dalla stessa convenuta;
inoltre, quest'ultima non ha neppure dimostrato il pagamento dell'acconto della rata dell'anno 2018, dal momento che l'estratto conto prodotto nulla documenta in ordine all'effettivo incasso degli assegni da parte della società venditrice;
in ogni caso, va evidenziato che la struttura del contratto di compravendita e, in particolare, le modalità di pagamento del corrispettivo ( la previsione inusuale della rateizzazione ventennale del prezzo) e la rinuncia di qualsivoglia garanzia, evocano un contratto a titolo gratuito, più che un negozio a titolo oneroso, rendendo evidente la volontà del venditore di porre in essere una liberalità, anche con la finalità di depauperamento del proprio patrimonio ( considerando, peraltro, che in precedenza i beni strumentali dell'azienda erano stati concessi in affitto alla stessa società, pattuendo un canone irrisorio); ancora, non può essere trascurata la quasi identità dell'oggetto sociale delle parti contrattuali, nonchè lo stretto vincolo di parentale che unisce le parti, essendo
[...]
legale rappresentante della società Persona_3
acquirente, e socio della stessa, Persona_2
rispettivamente, moglie e figlio, di CP_2
Pertanto, considerato che il Curatore attore ha offerto la prova in via presuntiva della simulazione, e che era onere della convenuta, quale società acquirente, dimostrare che, invece,
l'atto fosse oneroso e che vi fosse stato l'effettivo pagamento del prezzo, ritenuto che la convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, la domanda di simulazione relativa può trovare accoglimento.
A questo punto, accertato che il contratto di compravendita del 24 gennaio 2017 dissimula una donazione, va osservato che nell'atto non si dà atto della presenza di due testimoni, nè del rispetto delle formalità di cui all'art. 782 c.c., ne consegue che il contratto di donazione va ritenuto nullo per difetto di forma.
A tal proposito, va detto che la questione della nullità è stata ritualmente rilevata dal Giudice e, sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., evidenziando che parte attrice con la memoria autorizzata depositata il 15 novembre 2023 ha chiesto la declaratoria di nullità del contratto di donazione per difetto di forma, ribadendo quanto già chiesto incidentalmente nell'atto introduttivo.
Sul punto, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti "ex actis", ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, pronuncia con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda ( Cassazione civile sez. un., 04/09/2012, n.14828 ).
L'accoglimento della domanda di simulazione e la declaratoria di nullità del contratto dissimulato determina la non necessità di esaminare la domanda di revocatoria, dal momento che di fatto la titolarità dell'immobile non è stata trasferita.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della non complessità delle difese, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'Erario, risultato il Fallimento attore ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 144 d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede: accerta e dichiara la simulazione relativa del contratto di compravendita del 24 gennaio 2017 rogato dal Notaio ( Persona_1
rep. n. 877, racc. n. 616, registrato ad Agrigento, il 25 gennaio 2017 al n. 454 serie IT ), in quanto dissimulante una donazione;
dichiara la nullità della suddetta donazione del 24 gennaio 2017 ( rep. n. 877 , racc. n. 616, registrato ad Agrigento, il 25 gennaio 2017 al n. 454 serie IT); dispone che il Conservatore dei Registri Immobiliari di Agrigento annoti la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto suddetto, al passaggio in giudicato della stessa;
condanna i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, spese che liquida in complessivi € 9000,00 per compensi, oltre le spese prenotate debito, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie, con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, in data 5 gennaio 2025
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44