Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/02/2002, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 A O ос 60038 9 I I 5 1 Z / R . A 4 N À / R 6 T A T 2 S U B I B . G L I P L E 0 17 09 /02 . ITALIANA BLICA R A R D T . L B A E A D D T I A I E S 1 T N 3 R E 1 N E S CORTE S E . T I S A E A M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Cantillo Presidente R.G. n. 6071/98 Cron. 4288 Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Ud. 5 ottobre 2001 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente:seguente: Iva / accertamento / SENTENZA notificazione / società. sul ricorso proposto il 26 marzo 1998 da: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore - rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
Società Adriatica Meridionale - SAM S.r.l., con sede in Chieti alla via Madonna degli Angeli, n. 12 intimato non costituito avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo sez. V - n. 26/97. 2 3 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ot- 9 1 tobre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
. N proc. n. 6071/98 R.G. udito l'Avvocato Generale dello Stato dott. Luigi Criscuoli, che ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria di 1° grado di Chieti con decisione del 17 maggio 1994, in accoglimento del ricorso proposto dalla S.r.l. So- cietà Adriatica Meridionale, dichiarava la nullità della cartella esatto- riale notificata alla società il 7 ottobre 1991 per il pagamento di somme dovute a titolo di IVA relativamente all'anno 1986, in quanto non preceduta da una valida notifica dell'avviso di accertamento. Osservavano i giudici che la riscontrata impossibilità di notificare l'atto presupposto presso la sede della contribuente non ne giustifica- va il deposito presso la casa comunale, effettuato secondo le formali- tà previste dall'art. 60, lett. e), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, senza Ils il previo tentativo, prescritto dall'art. 145, u.c., c.p.c., della sua con- segna al legale rappresentante della società menzionato nell'avviso. L'appello dell'Ufficio avverso la decisione era rigettato il 25 feb- braio 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ed il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza. L'impugnazione era rinotificata il 5 marzo 2001 anche presso il do- micilio eletto nel giudizio dalla contribuente e l'intimata non si costi- tuiva. MOTIVI DELLA DECISIONE proc. n. 6071/98 R.G. 2 Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 145, 3° co., c.p.c. e 60. 1° co., lett. c) ed e), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che l'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento nel domicilio fiscale del contribuente e- scluderebbe l'onere per l'amministrazione finanziaria di ricercarlo al- trove e la consegna dell'atto al legale rappresentante di una società, anziché con le formalità previste in caso d'irreperibilità della contri- buente, sarebbe quindi consentita soltanto nell'ambito del comune del domicilio fiscale dell'ente. La denuncia va condivisa. L'art. 60, d.p.r. n. 600/73, richiamato in materia di I.V.A. dall'art. 56, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, nello stabilire che alla notificazione de- gli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuen- IM te si applicano le norme stabilite dagli art. 137 e segg. c.p.c., ad ecce- zione di quelle contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151, c.p.c., g enuncia anche la regola (lett. c) che tale notificazione deve essere fat- ta nel comune costituente il domicilio fiscale del destinatario e che, in caso di irreperibilità nell'ambito di questo, vanno seguite le forma- lità previste dall'art. 140, c.p.c., con l'ulteriore deroga dall'af- fissione del relativo avviso all'albo comunale. Tale domicilio fiscale, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisi- che, va individuato, a norma dell'art. 58, d.p.r. n. 600/73, nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza ed in via gradata, la sede amministrativa, una sede secondaria o una stabile organizzazio- ne ovvero esercitano la loro prevalente attività, ed in tali luoghi, per- proc. n. 6071/98 R.G. 3 tanto, deve necessariamente avvenire la notificazione. Anche l'applicazione del criterio sussidiario previsto dall'art. 145, c.p.c. non può, dunque, sottrarsi a tale disciplina e la notifica con le modalità degli artt. 138, 139 e 141, c.p.c., alla persona fisica che rap- presenta una società commerciale è consentita, quindi, soltanto se la stessa risieda nell'ambito del comune di domicilio fiscale dell'ente. Nella specie la sede legale della società era nel Comune di Chieti, appresentante mentre la residenza nota del suo legale era nel comune di Modica. Legittima era, conseguentemente, la notifica dell'avviso di accerta- mento ex art. 60, lett. e) del d.p.r. n. 600/73 nel domicilio fiscale del- la società in Chieti. Alla fondatezza del motivo di ricorso segue la cassazione della sen- E N tenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della O 6 I 8 Z 9 1 A A Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. I / 5 R 4 R . T / S 6 N A I 2 - T . G
P.Q.M.
R B E U . . P R B . L I D L A Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche R A L D T E . D B E I A T S per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale T A N N I 1 E E S 3 R S 1 I E E dell'Abruzzo. A . T N A M Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 ottobre 2001. Il presidente Il consigliere est. dott. Michele dott. Massimo Oddo الله cancelIL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 7 FEB 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista proc. n. 6071/98 R.G. 4