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Articolo 8 della Legge 3 aprile 1980, n. 116
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Articolo 7
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Legge 3 aprile 1980, n. 116
Articolo 8 della Legge 3 aprile 1980, n. 116
Versione
20 aprile 1980
Art. 8.
La presente legge entra in visore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 aprile 1980
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