TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/10/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI CA, all'esito dell'udienza del
17/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.217/2017, promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
C.F. 1 elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n.5, presso lo 571 cf:
studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 24/01/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. Controparte_2
,p.iva P.IVA 1 nell'anno 2011,
come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 151 giornate;
che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 13/06/2016 l'CP_1 la informava “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al
31.12.2011 sono stati pagati €. 2.997,50 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1". Precisava, altresì, che “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi";
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
,CP Si costituiva l' eccependo la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in 1. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato.
Nel merito parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso la
CP documentazione prodotta, anche da parte dell' (elenco di variazione rigo 93), ei testi escussi, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per le giornate necessarie CP (102 nel biennio), ai fini dell'ottenimento dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
CP Orbene, con la memoria di costituzione l' eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato la ricorrente dagli elenchi per l'anno 2011, con la variazione 2014, pubblicata dal 15/09/2014 al
30/09/2014, e produce una schermata del III elenco di variazione 2014, composto da n.12 pagine, con l'elenco dei braccianti cui sarebbero state cancellate le giornate, ma dall'esame di detto elenco al rigo 93 di pagina 12, risulta il nominativo della ricorrente, e contiene le n.151 giornate per l'anno
2011 confermate, diversamente da altri lavoratori, dopo la variazione. Orbene, dall'esame della documentazione in atti, (n.151 giornate per l'anno 2011), sopra riassunta, non risulta che l'CP_1 abbia mai provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura della ricorrente (n.102 giornate nel biennio) necessarie ai fini CP dell'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' CP_1 resistente, rigo 93 di pagina 12 dell'elenco prodotto, n. 151 giornate). Peraltro, parte ricorrente con l'escussione dei testi (udienza 06/12/2024), ha dato ulteriore prova del rapporto lavorativo.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno 2011, conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 13/06/2016 con la quale l'CP_1 informava la ricorrente "che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €. 2.997,50 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 1", con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo. CP Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Parte 1Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito, del 13/06/2016 con la quale l'CP_1 informava la ricorrente “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €.
2.997,50 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 1", e,
CP conseguentemente condanna l' alla restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo;
2)Condanna 1CP a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 per СР
compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 17/10/2025.
IL Giudice on.
NI CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI CA, all'esito dell'udienza del
17/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.217/2017, promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
C.F. 1 elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n.5, presso lo 571 cf:
studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 24/01/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. Controparte_2
,p.iva P.IVA 1 nell'anno 2011,
come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 151 giornate;
che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 13/06/2016 l'CP_1 la informava “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al
31.12.2011 sono stati pagati €. 2.997,50 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1". Precisava, altresì, che “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi";
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
,CP Si costituiva l' eccependo la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in 1. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito specificato.
Nel merito parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso la
CP documentazione prodotta, anche da parte dell' (elenco di variazione rigo 93), ei testi escussi, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per le giornate necessarie CP (102 nel biennio), ai fini dell'ottenimento dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
CP Orbene, con la memoria di costituzione l' eccepisce la decadenza, rilevando di avere cancellato la ricorrente dagli elenchi per l'anno 2011, con la variazione 2014, pubblicata dal 15/09/2014 al
30/09/2014, e produce una schermata del III elenco di variazione 2014, composto da n.12 pagine, con l'elenco dei braccianti cui sarebbero state cancellate le giornate, ma dall'esame di detto elenco al rigo 93 di pagina 12, risulta il nominativo della ricorrente, e contiene le n.151 giornate per l'anno
2011 confermate, diversamente da altri lavoratori, dopo la variazione. Orbene, dall'esame della documentazione in atti, (n.151 giornate per l'anno 2011), sopra riassunta, non risulta che l'CP_1 abbia mai provveduto ad un formale disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura della ricorrente (n.102 giornate nel biennio) necessarie ai fini CP dell'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione.
Infatti, l'unico documento che potrebbe rivestire la veste formale di provvedimento di disconoscimento, vale a dire l'elenco trimestrale di variazione, non contiene alcuna cancellazione delle giornate lavorative che, invece, vengono confermate nella originaria misura a seguito della variazione trimestrale (come si evince dalla produzione documentale dell' CP_1 resistente, rigo 93 di pagina 12 dell'elenco prodotto, n. 151 giornate). Peraltro, parte ricorrente con l'escussione dei testi (udienza 06/12/2024), ha dato ulteriore prova del rapporto lavorativo.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno 2011, conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 13/06/2016 con la quale l'CP_1 informava la ricorrente "che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €. 2.997,50 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 1", con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo. CP Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Parte 1Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito, del 13/06/2016 con la quale l'CP_1 informava la ricorrente “che nel periodo che va dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono stati pagati €.
2.997,50 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 1", e,
CP conseguentemente condanna l' alla restituzione di somme eventualmente trattenute a tale titolo;
2)Condanna 1CP a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.200,00 per СР
compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 17/10/2025.
IL Giudice on.
NI CA