Articolo 7 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1415
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 novembre 1963
Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 e' autorizzata la spesa di lire 1.700.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 novembre 1963