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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/12/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies u.c. c.p.c.,
7 c. 3 D. Lgs. n. 164/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 4298/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 13.12.2022
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, per procura unita mediante strumenti informatici C.F._2
all'atto di citazione, dagli avv. Francesco Scialino e Romina Toniutti, entrambi del Foro di Udine;
attrici
CONTRO
(C.F. , con sede a Trapani, e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sergio Oliveri, del Foro di
Roma (avendo rinunciato al mandato il codifensore avv. Rocco Greco del Foro di Brescia);
convenuta in punto: contratto di associazione in partecipazione. CONCLUSIONI
Per le attrici: in via principale accertare e dichiarare, previa eventuale acquisizione del rendiconto definitivo dell'affare compiuto, che l'operazione oggetto del contratto dedotto in giudizio si è conclusa e, per l'effetto, dato atto che è stato versato, dopo l'instaurazione del giudizio, l'importo complessivo di € 30.000,00 in ragione di un pagamento rateale concordato che poi non è andato a buon fine, condannare alla restituzione della somma di euro 49.238,00 Controparte_1
costituita dal residuo dovuto di euro 40.000 e dalla somma di euro 9.238,00 a titolo di utili, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo e spese processuali;
concludono pertanto per il pagamento della somma complessiva di € 49.238,00, costituita dal residuo capitale dovuto di € 40.000,00 e dalla somma di € 9.238,00 a titolo di utili, come da prospetto a pag. 3 del documento 6, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo e spese processuali, per la cui liquidazione si rimettono.
Per la convenuta: in via pregiudiziale per tutti i motivi esposti, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trapani. In via pregiudiziale gradata: per tutti i motivi sopra esposti dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trieste, sezione specializzata imprese. In via principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse rilevare l'improcedibilità, respingersi la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento. In via subordinata, nell'eventualità in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse riconoscere l'inadempimento di dichiarare comunque detto inadempimento irrilevante ex CP_1
articolo 1455 c.c.; In ogni caso con vittoria di spese, Iva e c.p.a. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, e hanno evocato Parte_1 Parte_2
in giudizio ora in liquidazione, esponendo, in linea di fatto, di aver stipulato, in data Controparte_1
18.12.2015, un contratto di associazione in partecipazione, in forza del quale si erano impegnate a corrispondere all'associante la somma di euro 40.000,00 ciascuna, a fronte della Controparte_1
partecipazione nella misura del 50% agli utili di un'operazione immobiliare da realizzarsi a Roma,
Via Peroni, n.
9. I contratti, di identico contenuto, prevedevano che, entro trenta giorni dalla loro cessazione, l'associante provvedesse alla restituzione dell'apporto versato, al rendimento del conto finale e alla corresponsione degli eventuali utili prodotti entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'operazione immobiliare. Appresa informalmente la notizia dell'intervenuta conclusione dell'affare da altri associati, che avevano ricevuto degli utili, nonostante i tentativi infruttuosi delle parti attrici di ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte da controparte e la ricezione di una
mail che confermava la produzione degli utili allegando un rendiconto dell'operazione, CP_1
aveva accreditato, in data 5.4.2019, solamente euro 5.000 alla sig.ra e in data 30.7.2019
[...] Pt_1
soltanto euro 5.000 alla sig.ra il rendiconto dell'odierna convenuta aveva evidenziato un utile Pt_2
netto complessivo di euro 305.464,00. Le attrici hanno concluso per la condanna della convenuta alla restituzione, in favore di ciascuna delle attrici, dell'importo di € 40.000,00 e degli utili, nelle misure di cui agli artt. 2 e 5, determinate in base al rendiconto prodotto o mediante indagine tecnica.
2. si è costituita, eccependo preliminarmente il difetto di competenza per Controparte_1
territorio e materia del Tribunale di Udine, indicando come competenti, in via gradata, il Tribunale
di Trapani e quello di Trieste, sezione specializzata per le imprese, nonché l'improcedibilità
dell'azione, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Affermato
che, stante la produzione del solo contratto della sig.ra , mancava la prova della titolarità del Pt_1
rapporto contrattuale in capo alla sig.ra la convenuta ha sostenuto l'insussistenza degli Pt_2
inadempimenti fatti valere dalle parti attrici, in quanto l'operazione immobiliare non si era ancora conclusa e in ogni caso la mancata presentazione del rendiconto finale non integrava di per sé un inadempimento tale da portare alla risoluzione del contratto. La convenuta ha concluso come indicato nell'epigrafe.
3. A seguito della prima udienza di comparizione e trattazione della causa, ritenuto di riservare la decisione sulle eccezioni di incompetenza territoriale e per materia all'esito del giudizio, il giudice istruttore ha esperito un tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti attrici si sono dichiarate disponibili a definire la controversia con la restituzione, da parte della convenuta, dell'importo di euro 65.000,00, oltre ad un contributo per le spese legali. È stata concessa alle parti la sospensione ex
art. 296 c.p.c., al fine di consentire loro la perfezione dell'accordo. Dopo un rinvio per mancata comparizione delle parti, all'udienza del 13.5.2024 il procuratore delle attrici ha dato atto del pagamento, da parte della convenuta, dopo l'instaurazione del giudizio, dell'importo di € 30.000,00,
inferiore a quello concordato in sede di trattative. Ammessa la prova testimoniale, il mutamento del giudicante ha imposto un differimento dell'udienza, cui ne sono seguiti altri in ragione della mancata comparizione dei testimoni, dei quali è stato necessario disporre l'accompagnamento coattivo.
Assunte le prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. Il valore della causa eccede il limite stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, ragione per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituiva condizione di procedibilità.
5. Debbono preliminarmente essere disattese le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio svolte dalla società convenuta.
Le controversie in materia di associazione in partecipazione, infatti, non rientrano tra quelle devolute dall'art. 3 del D.Lgs. 27.6.2003, n. 168 alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale del capoluogo del distretto.
Nelle cause relative ad obbligazioni, l'eccezione di incompetenza per territorio non può ritenersi validamente formulata, se la parte eccipiente non abbia assolto all'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; in particolare, l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale o da ripetizione dell'indebito (fatti generatori prospettati dalla convenuta,
sostenendo l'inesistenza del contratto); ne consegue che, in mancanza di contestazione di tutti i criteri di collegamento previsti dalla norma, la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito,
per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie, la società si è
limitata a sostenere la competenza del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 19 c.p.c..
6. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
7. E' stato prodotto il contratto “di associazione in partecipazione con apporto di somma di
denaro”, sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. per (la copia Parte_1 CP_2 CP_3
recante la sottoscrizione dello stesso è stata depositata con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.) recante la data del 18.12.2025; il testo prodotto di tale scrittura prevedeva che l'associata sig.ra si obbligasse a corrispondere all'associante “ ” la somma di € 40.000,00, a mezzo Pt_1 CP_3
di bonifico bancario, a titolo di apporto per la partecipazione ai risultati dell'operazione immobiliare specifica di Via C. Peroni 9 a Roma;
l'associata non avrebbe partecipato ad eventuali perdite derivanti alla gestione dell'affare e avrebbe avuto diritto all'intera restituzione della somma pagata a titolo di apporto, senza rivalutazione e interessi, nonché diritto alla percezione degli utili, al netto delle imposte dirette gravanti sull'associante, nella misura del 50% della percentuale degli utili corrispondente al rapporto tra capitale apportato e costo totale dell'operazione. E' stata prodotta la prova della disposizione di bonifico addebitata in data 18.12.2025 sul conto corrente della sig.ra
, per € 40.000,00, in favore di , con causale “Ass. Operazione Via Peroni 9 Roma”, Pt_1 CP_3
nonché copia dell'operazione di accredito sul conto della sig.ra , eseguita per conto di Pt_1 CP_3
per € 10.000,00, in data 5.4.2019, con causale “Reso associazione in partecipazione in nome e
[...]
per conto di ” (nell'atto di citazione l'importo restituito è erroneamente indicato in € CP_3
5.000,00). Il teste ha riferito di aver sottoscritto con un contratto di associazione Tes_1 CP_1
in partecipazione del medesimo tenore di quello prodotto nella causa, relativo alla medesima operazione immobiliare di Roma, Via Peroni n. 9, del costo complessivo di € 2.000.000,00; la sottoscrizione di tale contratto era avvenuta durante un corso di formazione relativo alla strutturazione di operazioni immobiliari di acquisto, ristrutturazione e rivendita di immobili, corso nell'ambito del quale i collaboratori dell'amministratore di , proponevano ai partecipanti, CP_3 CP_2
centinaia, di prendere parte alle operazioni immobiliari;
durante uno di tali corsi, che si tenevano nelle sale di qualche albergo, il sig. aveva conosciuto la sig.ra . Ancora, il teste ha Tes_1 Pt_1
confermato di aver ricevuto da alcuni collaboratori del sig. un rendiconto dell'operazione di CP_2
Roma, Via Peroni 9, identico a quello prodotto dalla sig.ra , prodotto sub doc. 6, dal quale si Pt_1
evinceva che l'operazione aveva avuto un risultato economico positivo.
Precisato che nel documento contrattuale cui si riferisce la causa l'associante è indicata come CP_3
con il medesimo codice fiscale della società concretamente convenuta -di talchè non possono
[...]
esservi dubbi sulla sua identificazione, al di là degli errori materiali delle parti nel riportarne la denominazione e ragione sociale- deve ritenersi che la documentazione prodotta e la testimonianza acquisita abbiano fornito piena conferma della stipulazione del contratto invocato, nel testo prodotto.
8. Non essendo stato inizialmente prodotto il documento contrattuale sottoscritto dalla sig.ra la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della stessa o di titolarità del credito. Pt_2
Con la memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. è stata depositata la copia del contratto di data 18.12.2025,
recante le sottoscrizioni della sig.ra e del sig. per il cui testo è Pt_2 CP_2 CP_3
identico a quelli relativi alla sig.ra e, quindi, al teste sig. E' stata inoltre prodotta Pt_1 Tes_1
la disposizione di bonifico addebitata in data 21.12.2015 sul conto corrente della sig.ra per Pt_2
l'importo di € 40.000,00 in favore di , con causale “Ass. Operazione Via Peroni 9 Roma”, CP_3
nonché copia dell'operazione di accredito sul conto della sig.ra eseguita per conto di Pt_2 CP_3
per € 5.000,00, in data 30.7.2019, con causale “Reso associazione in partecipazione in nome e
[...]
per conto di ”. Le contestazioni della convenuta risultano pertanto infondate, stante la CP_3
piena prova del titolo della pretesa.
9. Il rendiconto inviato alle attrici e al teste dalla collaboratrice del sig. , Tes_1 CP_2
(con mail inviata per conoscenza anche al sig. ), evidenzia che Testimone_2 CP_2
l'operazione immobiliare produsse un utile, al netto delle imposte, di € 305.464,00 e che, a fronte di un apporto di € 40.000,00, pari al 3,78% del totale degli apporti, l'utile al netto della ritenuta d'acconto spettante a ciascuna associata era pari ad € 4.619,00. In ordine al rendiconto prodotto, la società convenuta non ha minimamente preso posizione, svolgendo generiche difese fondate sull'errato presupposto che le attrici avessero svolto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto.
10. In forza del contratto sottoscritto le attrici hanno promosso fondatamente l'azione di adempimento e hanno pertanto diritto alla restituzione dei rispettivi apporti (art. 4) e alla percezione degli utili (doc. 5 e 6); il credito di ciascuna ammonta ad € 44.619,00 (apporto di € 40.000,00+quota utili di € 4.619,00, prospetto di cui al doc. 6). La società convenuta ha già provveduto, prima della causa, a restituire alla sig.ra la somma di € 10.000,00 (doc. 7) e alla sig.ra l'importo di Pt_1 Pt_2
€ 5.000,00 (doc. 8); le attrici hanno poi dato atto dell'intervenuto pagamento in loro favore della somma di € 30.000,00, che, in assenza di altre precisazioni, deve ritenersi riferita a ciascuna per metà.
La convenuta deve pertanto essere condannata a pagare l'importo di € 19.619,00 in favore della sig.ra e di € 24.619,00 in favore della sig.ra importi da aumentare per gli interessi, al tasso Pt_1 Pt_2
legale di cui all'art. 1284 c. IV c.c., calcolati: -in favore della sig.ra , dalla data della domanda Pt_1
giudiziale (13.12.2022) sino al 12.5.2024 sull'importo di € 34.619,00, dal 13.5.2024 (data dell'udienza nella quale è stato dato atto del parziale pagamento) sino al saldo sull'importo di €
19.619,00; -in favore della sig.ra dalla data della domanda giudiziale (13.12.2022) sino al Pt_2
12.5.2024 sull'importo di € 39.619,00, dal 13.5.2024 (data dell'udienza nella quale è stato dato atto del parziale pagamento) sino al saldo sull'importo di € 24.619,00.
11. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore delle domande attoree, applicate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, a quello minimo per la fase decisoria, non essendo stato autorizzato il deposito di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) dato atto dell'intervenuto pagamento alle attrici, nel corso della causa, della complessiva somma di € 30.000,00, condanna la società convenuta al pagamento in favore della sig.ra del residuo importo dovuto di € 19.619,00, in favore della sig.ra del residuo importo Pt_1 Pt_2
dovuto di € 24.619,00, importi da aumentare per gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. IV
c.c., calcolati: -in favore della sig.ra , dalla data della domanda giudiziale (13.12.2022) sino Pt_1
al 12.5.2024 sull'importo di € 34.619,00, dal 13.5.2024 sino al saldo sull'importo di € 19.619,00; -in favore della sig.ra dalla data della domanda giudiziale (13.12.2022) sino al 12.5.2024 Pt_2
sull'importo di € 39.619,00, dal 13.5.2024 sino al saldo sull'importo di € 24.619,00; b) condanna la società convenuta a rifondere alle attrici le spese processuali, che liquida per entrambe in € 567,70 per esborsi e in € 11.977,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 10 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies u.c. c.p.c.,
7 c. 3 D. Lgs. n. 164/2024, la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 4298/2022, promossa con atto di citazione notificato a mezzo della posta elettronica certificata in data 13.12.2022
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, per procura unita mediante strumenti informatici C.F._2
all'atto di citazione, dagli avv. Francesco Scialino e Romina Toniutti, entrambi del Foro di Udine;
attrici
CONTRO
(C.F. , con sede a Trapani, e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Sergio Oliveri, del Foro di
Roma (avendo rinunciato al mandato il codifensore avv. Rocco Greco del Foro di Brescia);
convenuta in punto: contratto di associazione in partecipazione. CONCLUSIONI
Per le attrici: in via principale accertare e dichiarare, previa eventuale acquisizione del rendiconto definitivo dell'affare compiuto, che l'operazione oggetto del contratto dedotto in giudizio si è conclusa e, per l'effetto, dato atto che è stato versato, dopo l'instaurazione del giudizio, l'importo complessivo di € 30.000,00 in ragione di un pagamento rateale concordato che poi non è andato a buon fine, condannare alla restituzione della somma di euro 49.238,00 Controparte_1
costituita dal residuo dovuto di euro 40.000 e dalla somma di euro 9.238,00 a titolo di utili, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo e spese processuali;
concludono pertanto per il pagamento della somma complessiva di € 49.238,00, costituita dal residuo capitale dovuto di € 40.000,00 e dalla somma di € 9.238,00 a titolo di utili, come da prospetto a pag. 3 del documento 6, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo e spese processuali, per la cui liquidazione si rimettono.
Per la convenuta: in via pregiudiziale per tutti i motivi esposti, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trapani. In via pregiudiziale gradata: per tutti i motivi sopra esposti dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Trieste, sezione specializzata imprese. In via principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse rilevare l'improcedibilità, respingersi la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento. In via subordinata, nell'eventualità in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse riconoscere l'inadempimento di dichiarare comunque detto inadempimento irrilevante ex CP_1
articolo 1455 c.c.; In ogni caso con vittoria di spese, Iva e c.p.a. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, e hanno evocato Parte_1 Parte_2
in giudizio ora in liquidazione, esponendo, in linea di fatto, di aver stipulato, in data Controparte_1
18.12.2015, un contratto di associazione in partecipazione, in forza del quale si erano impegnate a corrispondere all'associante la somma di euro 40.000,00 ciascuna, a fronte della Controparte_1
partecipazione nella misura del 50% agli utili di un'operazione immobiliare da realizzarsi a Roma,
Via Peroni, n.
9. I contratti, di identico contenuto, prevedevano che, entro trenta giorni dalla loro cessazione, l'associante provvedesse alla restituzione dell'apporto versato, al rendimento del conto finale e alla corresponsione degli eventuali utili prodotti entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'operazione immobiliare. Appresa informalmente la notizia dell'intervenuta conclusione dell'affare da altri associati, che avevano ricevuto degli utili, nonostante i tentativi infruttuosi delle parti attrici di ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte da controparte e la ricezione di una
mail che confermava la produzione degli utili allegando un rendiconto dell'operazione, CP_1
aveva accreditato, in data 5.4.2019, solamente euro 5.000 alla sig.ra e in data 30.7.2019
[...] Pt_1
soltanto euro 5.000 alla sig.ra il rendiconto dell'odierna convenuta aveva evidenziato un utile Pt_2
netto complessivo di euro 305.464,00. Le attrici hanno concluso per la condanna della convenuta alla restituzione, in favore di ciascuna delle attrici, dell'importo di € 40.000,00 e degli utili, nelle misure di cui agli artt. 2 e 5, determinate in base al rendiconto prodotto o mediante indagine tecnica.
2. si è costituita, eccependo preliminarmente il difetto di competenza per Controparte_1
territorio e materia del Tribunale di Udine, indicando come competenti, in via gradata, il Tribunale
di Trapani e quello di Trieste, sezione specializzata per le imprese, nonché l'improcedibilità
dell'azione, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Affermato
che, stante la produzione del solo contratto della sig.ra , mancava la prova della titolarità del Pt_1
rapporto contrattuale in capo alla sig.ra la convenuta ha sostenuto l'insussistenza degli Pt_2
inadempimenti fatti valere dalle parti attrici, in quanto l'operazione immobiliare non si era ancora conclusa e in ogni caso la mancata presentazione del rendiconto finale non integrava di per sé un inadempimento tale da portare alla risoluzione del contratto. La convenuta ha concluso come indicato nell'epigrafe.
3. A seguito della prima udienza di comparizione e trattazione della causa, ritenuto di riservare la decisione sulle eccezioni di incompetenza territoriale e per materia all'esito del giudizio, il giudice istruttore ha esperito un tentativo di conciliazione, all'esito del quale le parti attrici si sono dichiarate disponibili a definire la controversia con la restituzione, da parte della convenuta, dell'importo di euro 65.000,00, oltre ad un contributo per le spese legali. È stata concessa alle parti la sospensione ex
art. 296 c.p.c., al fine di consentire loro la perfezione dell'accordo. Dopo un rinvio per mancata comparizione delle parti, all'udienza del 13.5.2024 il procuratore delle attrici ha dato atto del pagamento, da parte della convenuta, dopo l'instaurazione del giudizio, dell'importo di € 30.000,00,
inferiore a quello concordato in sede di trattative. Ammessa la prova testimoniale, il mutamento del giudicante ha imposto un differimento dell'udienza, cui ne sono seguiti altri in ragione della mancata comparizione dei testimoni, dei quali è stato necessario disporre l'accompagnamento coattivo.
Assunte le prove testimoniali, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
4. Il valore della causa eccede il limite stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014, ragione per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituiva condizione di procedibilità.
5. Debbono preliminarmente essere disattese le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio svolte dalla società convenuta.
Le controversie in materia di associazione in partecipazione, infatti, non rientrano tra quelle devolute dall'art. 3 del D.Lgs. 27.6.2003, n. 168 alla sezione specializzata per le imprese del Tribunale del capoluogo del distretto.
Nelle cause relative ad obbligazioni, l'eccezione di incompetenza per territorio non può ritenersi validamente formulata, se la parte eccipiente non abbia assolto all'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; in particolare, l'art. 20 c.p.c. si applica a tutte le obbligazioni, da qualunque fonte esse provengano, e, quindi, anche a quelle di origine extracontrattuale o da ripetizione dell'indebito (fatti generatori prospettati dalla convenuta,
sostenendo l'inesistenza del contratto); ne consegue che, in mancanza di contestazione di tutti i criteri di collegamento previsti dalla norma, la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito,
per inammissibilità della sollevata eccezione, rilevabile d'ufficio. Nel caso di specie, la società si è
limitata a sostenere la competenza del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 19 c.p.c..
6. Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
7. E' stato prodotto il contratto “di associazione in partecipazione con apporto di somma di
denaro”, sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. per (la copia Parte_1 CP_2 CP_3
recante la sottoscrizione dello stesso è stata depositata con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.) recante la data del 18.12.2025; il testo prodotto di tale scrittura prevedeva che l'associata sig.ra si obbligasse a corrispondere all'associante “ ” la somma di € 40.000,00, a mezzo Pt_1 CP_3
di bonifico bancario, a titolo di apporto per la partecipazione ai risultati dell'operazione immobiliare specifica di Via C. Peroni 9 a Roma;
l'associata non avrebbe partecipato ad eventuali perdite derivanti alla gestione dell'affare e avrebbe avuto diritto all'intera restituzione della somma pagata a titolo di apporto, senza rivalutazione e interessi, nonché diritto alla percezione degli utili, al netto delle imposte dirette gravanti sull'associante, nella misura del 50% della percentuale degli utili corrispondente al rapporto tra capitale apportato e costo totale dell'operazione. E' stata prodotta la prova della disposizione di bonifico addebitata in data 18.12.2025 sul conto corrente della sig.ra
, per € 40.000,00, in favore di , con causale “Ass. Operazione Via Peroni 9 Roma”, Pt_1 CP_3
nonché copia dell'operazione di accredito sul conto della sig.ra , eseguita per conto di Pt_1 CP_3
per € 10.000,00, in data 5.4.2019, con causale “Reso associazione in partecipazione in nome e
[...]
per conto di ” (nell'atto di citazione l'importo restituito è erroneamente indicato in € CP_3
5.000,00). Il teste ha riferito di aver sottoscritto con un contratto di associazione Tes_1 CP_1
in partecipazione del medesimo tenore di quello prodotto nella causa, relativo alla medesima operazione immobiliare di Roma, Via Peroni n. 9, del costo complessivo di € 2.000.000,00; la sottoscrizione di tale contratto era avvenuta durante un corso di formazione relativo alla strutturazione di operazioni immobiliari di acquisto, ristrutturazione e rivendita di immobili, corso nell'ambito del quale i collaboratori dell'amministratore di , proponevano ai partecipanti, CP_3 CP_2
centinaia, di prendere parte alle operazioni immobiliari;
durante uno di tali corsi, che si tenevano nelle sale di qualche albergo, il sig. aveva conosciuto la sig.ra . Ancora, il teste ha Tes_1 Pt_1
confermato di aver ricevuto da alcuni collaboratori del sig. un rendiconto dell'operazione di CP_2
Roma, Via Peroni 9, identico a quello prodotto dalla sig.ra , prodotto sub doc. 6, dal quale si Pt_1
evinceva che l'operazione aveva avuto un risultato economico positivo.
Precisato che nel documento contrattuale cui si riferisce la causa l'associante è indicata come CP_3
con il medesimo codice fiscale della società concretamente convenuta -di talchè non possono
[...]
esservi dubbi sulla sua identificazione, al di là degli errori materiali delle parti nel riportarne la denominazione e ragione sociale- deve ritenersi che la documentazione prodotta e la testimonianza acquisita abbiano fornito piena conferma della stipulazione del contratto invocato, nel testo prodotto.
8. Non essendo stato inizialmente prodotto il documento contrattuale sottoscritto dalla sig.ra la convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della stessa o di titolarità del credito. Pt_2
Con la memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. è stata depositata la copia del contratto di data 18.12.2025,
recante le sottoscrizioni della sig.ra e del sig. per il cui testo è Pt_2 CP_2 CP_3
identico a quelli relativi alla sig.ra e, quindi, al teste sig. E' stata inoltre prodotta Pt_1 Tes_1
la disposizione di bonifico addebitata in data 21.12.2015 sul conto corrente della sig.ra per Pt_2
l'importo di € 40.000,00 in favore di , con causale “Ass. Operazione Via Peroni 9 Roma”, CP_3
nonché copia dell'operazione di accredito sul conto della sig.ra eseguita per conto di Pt_2 CP_3
per € 5.000,00, in data 30.7.2019, con causale “Reso associazione in partecipazione in nome e
[...]
per conto di ”. Le contestazioni della convenuta risultano pertanto infondate, stante la CP_3
piena prova del titolo della pretesa.
9. Il rendiconto inviato alle attrici e al teste dalla collaboratrice del sig. , Tes_1 CP_2
(con mail inviata per conoscenza anche al sig. ), evidenzia che Testimone_2 CP_2
l'operazione immobiliare produsse un utile, al netto delle imposte, di € 305.464,00 e che, a fronte di un apporto di € 40.000,00, pari al 3,78% del totale degli apporti, l'utile al netto della ritenuta d'acconto spettante a ciascuna associata era pari ad € 4.619,00. In ordine al rendiconto prodotto, la società convenuta non ha minimamente preso posizione, svolgendo generiche difese fondate sull'errato presupposto che le attrici avessero svolto domanda di risoluzione per inadempimento del contratto.
10. In forza del contratto sottoscritto le attrici hanno promosso fondatamente l'azione di adempimento e hanno pertanto diritto alla restituzione dei rispettivi apporti (art. 4) e alla percezione degli utili (doc. 5 e 6); il credito di ciascuna ammonta ad € 44.619,00 (apporto di € 40.000,00+quota utili di € 4.619,00, prospetto di cui al doc. 6). La società convenuta ha già provveduto, prima della causa, a restituire alla sig.ra la somma di € 10.000,00 (doc. 7) e alla sig.ra l'importo di Pt_1 Pt_2
€ 5.000,00 (doc. 8); le attrici hanno poi dato atto dell'intervenuto pagamento in loro favore della somma di € 30.000,00, che, in assenza di altre precisazioni, deve ritenersi riferita a ciascuna per metà.
La convenuta deve pertanto essere condannata a pagare l'importo di € 19.619,00 in favore della sig.ra e di € 24.619,00 in favore della sig.ra importi da aumentare per gli interessi, al tasso Pt_1 Pt_2
legale di cui all'art. 1284 c. IV c.c., calcolati: -in favore della sig.ra , dalla data della domanda Pt_1
giudiziale (13.12.2022) sino al 12.5.2024 sull'importo di € 34.619,00, dal 13.5.2024 (data dell'udienza nella quale è stato dato atto del parziale pagamento) sino al saldo sull'importo di €
19.619,00; -in favore della sig.ra dalla data della domanda giudiziale (13.12.2022) sino al Pt_2
12.5.2024 sull'importo di € 39.619,00, dal 13.5.2024 (data dell'udienza nella quale è stato dato atto del parziale pagamento) sino al saldo sull'importo di € 24.619,00.
11. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore delle domande attoree, applicate ai valori medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, a quello minimo per la fase decisoria, non essendo stato autorizzato il deposito di note conclusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
a) dato atto dell'intervenuto pagamento alle attrici, nel corso della causa, della complessiva somma di € 30.000,00, condanna la società convenuta al pagamento in favore della sig.ra del residuo importo dovuto di € 19.619,00, in favore della sig.ra del residuo importo Pt_1 Pt_2
dovuto di € 24.619,00, importi da aumentare per gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c. IV
c.c., calcolati: -in favore della sig.ra , dalla data della domanda giudiziale (13.12.2022) sino Pt_1
al 12.5.2024 sull'importo di € 34.619,00, dal 13.5.2024 sino al saldo sull'importo di € 19.619,00; -in favore della sig.ra dalla data della domanda giudiziale (13.12.2022) sino al 12.5.2024 Pt_2
sull'importo di € 39.619,00, dal 13.5.2024 sino al saldo sull'importo di € 24.619,00; b) condanna la società convenuta a rifondere alle attrici le spese processuali, che liquida per entrambe in € 567,70 per esborsi e in € 11.977,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 10 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi