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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI ORISTANO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ST GI a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 460 2024 R.G., tra:
Procura della Repubblica C/O Tribunale di Oristano
- ricorrente
Avv. (c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Annalisa Roseti (CF: ) del Foro di Cosenza, con studio in via C.F._2
Marconi n. 152 per mandato in atti
- resistente n. 70 , in persona Controparte_2 CP_3 del Ministro pro tempore, rappresento e difeso dal Direttore Amministrativo Sara Caterina Ghiani così come da ordine di servizio n. 4/2024 del 20/02/2024 ex art. 15, comma 3 d.. Lgs. n. 150/2011 elettivamente domiciliato in Oristano, piazza Aldo Moro, c/o segreteria del Tribunale
- Intervenuto
*****
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione onorari al difensore
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come in atti
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 30 aprile 2024, il Tribunale di Oristano ha disposto la liquidazione in favore dell'avv. della somma complessiva di € 5.510,27, quale compenso per Controparte_1
l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio di nel giudizio penale definito dinanzi Persona_1 alla Corte Suprema di Cassazione – Sez. V, procedimento n. 640/2022 R.G. Cass., oltre alle competenze maturate per le procedure di recupero del credito esperite senza esito.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Oristano, deducendo che l'avv. non avrebbe svolto attività difensiva nel procedimento penale Controparte_1
a carico di , ovvero che tale attività sarebbe stata svolta da altro difensore, con Persona_1
1 conseguente illegittimità o, comunque, eccessività della liquidazione disposta con decreto del 30 aprile 2024.
Si è costituito il in adesione all'opposizione del PM. Controparte_2
Si è costituita l'avv. resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, con Controparte_1 conferma integrale del decreto impugnato. A sostegno delle proprie difese ha prodotto ampia documentazione relativa alla nomina quale difensore d'ufficio, allo svolgimento dell'attività difensiva nel giudizio di Cassazione, nonché all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti dell'assistito.
La causa, di natura esclusivamente documentale, è stata trattenuta in decisione.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Dall'esame degli atti emerge, in primo luogo, che l'avv. era regolarmente nominata Controparte_1 difensore d'ufficio di nel giudizio di Cassazione. Tale circostanza risulta in modo Persona_1 univoco dall'avviso di udienza della Corte Suprema di Cassazione – Sez. V – dell'11 ottobre 2022, nel quale l'avv. è espressamente indicata come “difensore d'ufficio” dell'imputato, nonché CP_1 dalla documentazione allegata all'istanza di liquidazione, comprendente la nomina proveniente dalla Suprema Corte e gli atti successivamente formati nel corso del procedimento
È parimenti documentalmente provato che l'attività professionale non si è limitata a una mera presenza formale, ma ha riguardato tutte le fasi rilevanti del giudizio di legittimità. Nel fascicolo risultano, infatti, la memoria difensiva depositata dall'avv. le note di trattazione scritta, le CP_1 ricevute di accettazione e di avvenuta consegna PEC attestanti il regolare deposito degli atti presso la Cancelleria della Corte di cassazione, nonché l'esito del giudizio di Cassazione, che ha condotto all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tali documenti dimostrano lo svolgimento effettivo delle fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio di Cassazione, esattamente quelle poste a fondamento della richiesta di liquidazione.
Quanto al presupposto dell'intervento sostitutivo dello Stato ex art. 116 d.P.R. 115/2002, la documentazione prodotta dall'avv. dimostra che il recupero del credito nei confronti CP_1 dell'assistito è stato inutilmente esperito. Risultano, infatti, il decreto ingiuntivo non opposto, l'atto di precetto, l'istanza di pignoramento, la richiesta ex art. 492-bis c.p.c., nonché la dichiarazione del terzo pignorato attestante l'assenza di somme disponibili e gli esiti negativi delle ricerche patrimoniali. Ne consegue che il presupposto richiesto dalla normativa per la liquidazione a carico dell'Erario risulta pienamente integrato, come correttamente valutato dal giudice che ha emesso il decreto opposto
Anche la censura relativa alla congruità dell'importo liquidato non ha fondamento. Dalla nota spese depositata risulta che i compensi per l'attività difensiva in Cassazione sono stati determinati ai valori minimi previsti dalle tabelle vigenti, con separata e analitica indicazione delle spese generali, della CPA, dell'IVA e delle spese esenti documentate, nonché delle competenze maturate per il procedimento monitorio e per l'atto di precetto. L'importo complessivo di € 5.510,27 appare, pertanto, del tutto coerente con i parametri tariffari vigenti, proporzionato alla natura e alla complessità dell'attività svolta e correttamente liquidato in conformità alla normativa applicabile.
2 Le deduzioni del Pubblico Ministero, fondate sull'asserita mancanza di attività difensiva e sulla pretesa sproporzione del compenso, risultano dunque smentite dalla documentazione prodotta e non incidono sulla legittimità del decreto di liquidazione.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata, con conseguente conferma del decreto impugnato.
La compensazione integrale delle spese di lite appare giustificata in ragione della peculiarità della vicenda e della natura istituzionale delle parti coinvolte, nonché del fatto che l'opposizione del Pubblico Ministero si è fondata su una lettura degli atti che, pur rivelatasi non condivisibile alla luce della documentazione prodotta, non può dirsi del tutto pretestuosa. Tali circostanze integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 460/2024, così decide
1. rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto di liquidazione in favore dell'avv. dell'importo complessivo di € 5.510,27, oltre accessori come per legge. Controparte_1
2. Spese compensate. Oristano, 19.12.2025
Il Giudice
ST GI
3
SENTENZA Ex art. 281 sexies u.c. cpc
nella causa civile iscritta al n. 460 2024 R.G., tra:
Procura della Repubblica C/O Tribunale di Oristano
- ricorrente
Avv. (c.f.: ) nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Annalisa Roseti (CF: ) del Foro di Cosenza, con studio in via C.F._2
Marconi n. 152 per mandato in atti
- resistente n. 70 , in persona Controparte_2 CP_3 del Ministro pro tempore, rappresento e difeso dal Direttore Amministrativo Sara Caterina Ghiani così come da ordine di servizio n. 4/2024 del 20/02/2024 ex art. 15, comma 3 d.. Lgs. n. 150/2011 elettivamente domiciliato in Oristano, piazza Aldo Moro, c/o segreteria del Tribunale
- Intervenuto
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Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione onorari al difensore
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludono come in atti
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 30 aprile 2024, il Tribunale di Oristano ha disposto la liquidazione in favore dell'avv. della somma complessiva di € 5.510,27, quale compenso per Controparte_1
l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio di nel giudizio penale definito dinanzi Persona_1 alla Corte Suprema di Cassazione – Sez. V, procedimento n. 640/2022 R.G. Cass., oltre alle competenze maturate per le procedure di recupero del credito esperite senza esito.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Oristano, deducendo che l'avv. non avrebbe svolto attività difensiva nel procedimento penale Controparte_1
a carico di , ovvero che tale attività sarebbe stata svolta da altro difensore, con Persona_1
1 conseguente illegittimità o, comunque, eccessività della liquidazione disposta con decreto del 30 aprile 2024.
Si è costituito il in adesione all'opposizione del PM. Controparte_2
Si è costituita l'avv. resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto, con Controparte_1 conferma integrale del decreto impugnato. A sostegno delle proprie difese ha prodotto ampia documentazione relativa alla nomina quale difensore d'ufficio, allo svolgimento dell'attività difensiva nel giudizio di Cassazione, nonché all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti dell'assistito.
La causa, di natura esclusivamente documentale, è stata trattenuta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Dall'esame degli atti emerge, in primo luogo, che l'avv. era regolarmente nominata Controparte_1 difensore d'ufficio di nel giudizio di Cassazione. Tale circostanza risulta in modo Persona_1 univoco dall'avviso di udienza della Corte Suprema di Cassazione – Sez. V – dell'11 ottobre 2022, nel quale l'avv. è espressamente indicata come “difensore d'ufficio” dell'imputato, nonché CP_1 dalla documentazione allegata all'istanza di liquidazione, comprendente la nomina proveniente dalla Suprema Corte e gli atti successivamente formati nel corso del procedimento
È parimenti documentalmente provato che l'attività professionale non si è limitata a una mera presenza formale, ma ha riguardato tutte le fasi rilevanti del giudizio di legittimità. Nel fascicolo risultano, infatti, la memoria difensiva depositata dall'avv. le note di trattazione scritta, le CP_1 ricevute di accettazione e di avvenuta consegna PEC attestanti il regolare deposito degli atti presso la Cancelleria della Corte di cassazione, nonché l'esito del giudizio di Cassazione, che ha condotto all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tali documenti dimostrano lo svolgimento effettivo delle fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio di Cassazione, esattamente quelle poste a fondamento della richiesta di liquidazione.
Quanto al presupposto dell'intervento sostitutivo dello Stato ex art. 116 d.P.R. 115/2002, la documentazione prodotta dall'avv. dimostra che il recupero del credito nei confronti CP_1 dell'assistito è stato inutilmente esperito. Risultano, infatti, il decreto ingiuntivo non opposto, l'atto di precetto, l'istanza di pignoramento, la richiesta ex art. 492-bis c.p.c., nonché la dichiarazione del terzo pignorato attestante l'assenza di somme disponibili e gli esiti negativi delle ricerche patrimoniali. Ne consegue che il presupposto richiesto dalla normativa per la liquidazione a carico dell'Erario risulta pienamente integrato, come correttamente valutato dal giudice che ha emesso il decreto opposto
Anche la censura relativa alla congruità dell'importo liquidato non ha fondamento. Dalla nota spese depositata risulta che i compensi per l'attività difensiva in Cassazione sono stati determinati ai valori minimi previsti dalle tabelle vigenti, con separata e analitica indicazione delle spese generali, della CPA, dell'IVA e delle spese esenti documentate, nonché delle competenze maturate per il procedimento monitorio e per l'atto di precetto. L'importo complessivo di € 5.510,27 appare, pertanto, del tutto coerente con i parametri tariffari vigenti, proporzionato alla natura e alla complessità dell'attività svolta e correttamente liquidato in conformità alla normativa applicabile.
2 Le deduzioni del Pubblico Ministero, fondate sull'asserita mancanza di attività difensiva e sulla pretesa sproporzione del compenso, risultano dunque smentite dalla documentazione prodotta e non incidono sulla legittimità del decreto di liquidazione.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata, con conseguente conferma del decreto impugnato.
La compensazione integrale delle spese di lite appare giustificata in ragione della peculiarità della vicenda e della natura istituzionale delle parti coinvolte, nonché del fatto che l'opposizione del Pubblico Ministero si è fondata su una lettura degli atti che, pur rivelatasi non condivisibile alla luce della documentazione prodotta, non può dirsi del tutto pretestuosa. Tali circostanze integrano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
*****
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 460/2024, così decide
1. rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto di liquidazione in favore dell'avv. dell'importo complessivo di € 5.510,27, oltre accessori come per legge. Controparte_1
2. Spese compensate. Oristano, 19.12.2025
Il Giudice
ST GI
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