Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
01210 / 02 Reg. gen. N° 15160/1999 +18707/1999 Udi za del 18 otto Oggetto: violazione dis ega nella locazi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Сом 3020 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep 350 Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. GIOVANNA SCHERILLO UFFICIO COPIE Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente:
1.55 per diritti SENTENZA 3.0 GEN 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: EN PA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Ippocrate n. 104, presso l'avv. Carlo Bogino, difesa dall'avv. Mario Milone, in forza di mandato in atti;
CANCELLERIA - ricorrente principale -
contro
GU EMILIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 687, presso l'avv. Francesco Vacca, difeso dagli avv. Gaetano Carroccio e Vincenzo Cannizzaro, in forza di mandato in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale – 15160/1999 + 18707/1999 NT UG 1384/01 Udienza del 18 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 2 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 20 marzo 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26 ottobre 1988 IU NT conveniva dinanzi al Pretore di Palermo Sezione distaccata di Corleone - NN NT e, - premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Corleone, alla via Via NT n. 187, esponeva che la convenuta, qualche tempo prima, aveva realizzato una conduttura idrica lungo il muro di proprietà di essa ricorrente nell'androne del palazzo di proprietà comune, al fine di portare l'acqua al proprio immobile. Chiedeva, pertanto, di essere reintegrata nel possesso del muro e la condanna della convenuta ad eliminare la tubatura suddetta. Costituitasi, NN NT chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che la conduttura era stata realizzata non sul muro di proprietà esclusiva della ricorrente bensì sul muro comune del fabbricato, ed inoltre che in realtà tali lavori erano stati eseguiti previo consenso della ricorrente. All'esito il pretore, con sentenza del 22 giugno 1992, condannava la convenuta a rimuovere la tubazione in questione. La sentenza veniva impugnata da EM UG, erede di NN NT, ed il Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 marzo 1998, in riforma della decisione di primo grado rigettava la domanda attorea, compensando interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi. 15160/1999 18707/1999 NT / UG Udienza del 18 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 Il giudice di secondo grado rilevava la fondatezza della doglianza secondo cui il pretore aveva errato nell'applicare nella fattispecie la disciplina in materia di distanze legali anziché i principi fissati dall'art. 1102 c.c., cioè la normativa relativa all'utilizzo delle cose comuni. Dalla relazione del c.t.u. risultava infatti chiaramente che la tubatura in questione insisteva su un muro comune, in quanto delimitante l'androne, e quindi spazi condominiali. Inoltre occorreva considerare che le norme che regolano i rapporti di vicinato, tra cui quella di cui all'art. 889 c.c., trovano applicazione solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la natura dei diritti e facoltà dei condomini. Nel caso di specie il c.t.u. aveva evidenziato che, nell'individuare il probabile m i percorso che avrebbe dovuto seguire la tubazione di adduzione dell'acqua dalla presa della rete pubblica sino all'immobile di proprietà esclusiva della convenuta,, in luogo di quella esistente, sarebbe stato necessario eseguire rilevanti lavori, implicanti- tra l'altro la rimozione della lastra di marmo costituente l'alzata - della scala, con sicura rottura della stessa, date le dimensioni e la vetustà della stessa. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza IU NT, in base a cinque motivi di ricorso, contrastati dall'UG, che ha anche proposto ricorso incidentale fondato su un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere preventivamente disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo la ricorrente principale denunzia il giudicato ultra petita ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere il tribunale 15160/1999 + 18707/1999 NT / UG Udienza del 18 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. ritenuto applicabile la normativa sull'uso delle cose comuni anziché quella sulle distanze legali, limitando in tal modo la controversia ai beni comuni, senza tenere conto del fatto che l'attuale ricorrente era proprietaria esclusiva di alcuni magazzini, rispetto ai quali la tubazione in contestazione non rispettava le distanze di cui all'art. 889 c.c. La stessa ricorrente lamenta poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 889 c.c. e la contraddittorietà e carenza della motivazione, sostenendo che il tribunale avrebbe erroneamente disapplicato detta norma, che impone per le tubature il rispetto della distanza minima di un metro dal confine. Sul punto la sentenza nulla avrebbe detto, malgrado gli specifici rilievi dell'attuale ricorrente principale. La NT, con il terzo motivo, denunzia ancora insufficienza e contraddittorietà della motivazione, contestando che lo spostamento della tubazione, per portarla alla distanza legale, non sarebbe possibile se non con notevoli ed ingiustificati costi, come ritenuto dal tribunale sulla base di una errata interpretazione delle conclusioni del c.t.u. Inoltre la sentenza, pur affermando che il disposto di cui all'art. 889 2° comma c.c. non si applica negli edifici condominiali solo quando ciò risulti incompatibile con la natura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e facoltà dei condòmini, non avrebbe motivato circa le ragioni di tale incompatibilità nel caso concreto, ma avrebbe anzi evidenziato la possibilità di un diverso tracciato. Con il successivo motivo la ricorrente principale denunzia la violazione di legge e l'erronea motivazione della sentenza, per avere il tribunale escluso che NN NT, nel collocare il tubo lungo il muro comune, le abbia arrecato 15160/1999 + 18707/1999 NT / UG Udienza del 18 ottobre 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 105 molestia. In tal modo il giudice di appello non avrebbe considerato che la molestia è presunta nel fatto stesso che sia stata violata la legge. Infine la NT si duole della compensazione delle spese tra le parti. Tali motivi, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e disattesi, essendo in parte inammissibili ed in parte infondati. La presenza di magazzini di proprietà esclusiva della ricorrente, dei quali non si parla nella sentenza impugnata (né la ricorrente denunzia l'omesso esame dell'argomento da parte del giudice di appello), deve ritenersi un argomento nuovo, implicante una indagine di fatto, prospettato per la prima volta in questa м л sede, e quindi inammissibile. In ogni caso, non specificando la ricorrente neppure quale distanza vi sia tra tali magazzini e la tubatura in contestazione, si tratterebbe di un argomento inammissibile anche per la sua genericità. Non sussiste poi alcuna carenza della motivazione, relativamente alle ragioni per le quali nella specie non potevano trovare applicazione le norme in materia di distanze legali, ed in particolare l'art. 889 c.c. La sentenza si è infatti soffermata a lungo sul punto, richiamando i precedenti giurisprudenziali, del tutto condivisibili, in base ai quali è stato stabilito che le norme sulle distanze legali sono applicabili anche nei rapporti tra condomini di un edifico soggetto al regime del condominio, a condizione che non contrastino con le norme particolari relative all'uso delle cose comuni;
con la evidente conseguenza che nel caso di contrasto debbono prevalere le norme relative all'uso delle cose comuni, e non si applicano quelle in materia di distanze. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la valutazione che il tribunale ha operato relativamente alle difficoltà ed ai costi che l'adozione di un diverso 15160/1999 + 18707/1999 NT / UG Udienza del 18 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. S 6 percorso della tubatura avrebbe comportato. Il giudice di secondo grado, lungi dal limitarsi a richiamare genericamente le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., si è soffermato sulla specificazione di tale percorso e sulle opere che si sarebbero rese indispensabili, come la rottura e rifacimento della pavimentazione dell'androne, la rimozione dell'alzata della scala, costituita da una ampia ed antica lastra di marmo, con sicura frantumazione - data la sua vetustà - e conseguente necessaria sostituzione della stessa, ecc. In sostanza il tribunale ha quindi motivatamente stabilito che il nuovo e diverso tracciato, sebbene teoricamente possibile, avrebbe comportato opere complesse e spese eccessive, la cui esecuzione sarebbe stata comunque subordinata all'espletamento della procedura necessaria al conseguimento delle prescritte autorizzazioni della Sovrintendenza ai Beni Culturali, trattandosi di un edificio di interesse storico. In tale contesto argomentativo il rilievo della sentenza, secondo cui NN NT nel collocare la tubazione in questione non aveva arrecato molestia a IU NT, non aveva una concreta rilevanza ai fini della decisione, ma ribadiva soltanto la sproporzione tra i contrapposti interessi delle parti. Quanto poi alla doglianza relativa alla compensazione delle spese tra le parti, la stessa è inammissibile, avendo il giudice esercitato il proprio potere discrezionale in materia di regolamentazione delle spese giudiziali, il quale incontra l'unico limite nel divieto di accollare le stesse alla parte totalmente vincitrice. Con il proprio ricorso incidentale l'UG denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. ed il difetto di motivazione della sentenza, dolendosi anch'egli della compensazione delle spese di entrambi i gradi del 15160/1999 + 18707/1999 NT / UG Udienza del 18 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 7 giudizio da parte del tribunale, motivata in base alla natura della controversia e alla condotta delle parti, e quindi in modo illogico e comunque erroneo. Tale ricorso deve essere pur esso disatteso, essendo la motivazione sul punto logica e pertinente. E' evidente, infatti, che il giudice di appello si è riferito al fatto che la controversia implicava un criterio di valutazione delle circostanze in base alle quali dare la prevalenza alle norme in materia di uso delle cose comuni in un edificio condominiale, oppure a quelle di carattere generale in materia di distanze, difficilmente valutabile obbiettivamente dalle parti, nonché ai particolari rapporti intercorrenti tra le stesse. T R A In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati, mentre sussistono giusti motivi per una totale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti. (
P. Q. M.
4 riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2001. Francs Couture Ugo IS Идо est. o IL CANCELLIERE C1 r u e ( Francesco Catania 109T 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3.0 GEN. 2002 458T 2066 IL CANCELLERE C1 TOT: 149.77 (Francesc a Há 15160/1999 + 18707/1999 NT / UG Udienza del 18 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio.