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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
GN ZO, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 197/2021 depositato il 19/04/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Della Liberazione 190 63074 San Benedetto Del
Tronto AP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo 7 63100 Ascoli Piceno AP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl Rappresentante_1 E Rappresentante_2 Quali Leg. Rappres - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
2 e pubblicata il 22/02/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820200000351684000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con ricorso regolarmente depositato, impugna la sentenza n.
96/2/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, pronunciata il 18 gennaio 2021 e depositata in data 22 febbraio 2021.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla cartella di pagamento n. 008 2020 0000351684
000, emessa per conto del Comune di Ascoli Piceno nei confronti della società Resistente_1 srl, per ICI 2011.
Avverso la detta cartella di pagamento proponeva ricorso la società contribuente eccependo una serie di vizi relativi alla cartella (violazione dell'art 7 della l. 212/200, carenza di motivazione atto opposto) nonché vizi di notifica (e conseguente prescrizione della pretesa tributaria) dell'avviso di accertamento ICI anno
2011, atto prodromico alla cartella emesso dal Comune di Ascoli Piceno, in qualità di ente impositore.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della cartella di pagamento e con memorie notificate via pec il 25 settembre2020 evocava in giudizio l'ente impositore (Comune di Ascoli Piceno) per integrazione del contraddittorio ex artt.
39 d. lgs. n. 112/99 e 14 del d. lgs n. 546/1992 in merito all'attività prodromica alla cartella stessa.
Il Comune di Ascoli Piceno, con proprie memorie difensive del 21 ottobre 2020, si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni proposte nel ricorso dalla società su vizi propri della cartella in quanto di competenza esclusiva dell'agente di riscossione e deducendo che l'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella, era stato regolarmente notificato, nel rispetto dell'art. 1, co. 161 e 163, della l. 296/2006 e che nessuna estinzione della pretesa impositiva era ravvisabile nel caso di specie.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso della società contribuente con condanna alle spese, ritenendo la vocazione in giudizio dell'ente creditore, curata in proprio dal concessionario, priva di effetti perché non eseguita nelle forme di rito per la chiamata in causa del terzo.
Avverso la sentenza in oggetto propone appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo circa:
- l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ritiene priva di effetti la chiamata in causa dell'ente impositore e la sanatoria per avvenuta costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno;
- l'illegittimità della stessa per difetto di motivazione.
Si costituiscono in giudizio
- la società contribuente che deduce circa la “violazione dell'art. 269 c.p.c. - chiamata del terzo”, ripropone quanto già eccepito nel giudizio di primo grado e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- il Comune di Ascoli Piceno che, riportandosi alle deduzioni di primo grado, insiste per il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società. In data 21 settembre 2021 la società ha depositato propria memoria insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sia meritevole di accoglimento, nei termini qui di seguito precisati.
In relazione alla eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione circa l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto priva di effetti la chiamata in causa dell'ente impositore, Comune di Ascoli
Piceno, poiché “non è stata eseguita nelle forme di rito per la chiamata in causa del terzo”, giova osservare che la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 112/1999 è finalizzata a rendere edotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, in modo da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. L'art. 39 surrichiamato non contempla una fattispecie processuale sussumibile nell'art. 106 c.p.c. ma una ipotesi di litis denuntiatio, di natura meramente sostanziale, con la conseguenza che la vocatio in ius può avvenire con qualunque forma e modalità ritenute idonee a portare a conoscenza dell'ente impositore l'esistenza della lite. Peraltro, il Comune avrebbe comunque potuto intervenire volontariamente, con atto di intervento adesivo, posto che risultava titolare di un interesse giuridico volto a tutelare la propria situazione di fronte all'eventualità che nella propria sfera giuridica potessero ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti di un eventuale giudicato formatisi in ordine alla questione in oggetto. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la regolare costituzione del Comune nel primo grado di giudizio, avvenuta per precisare la legittimità dell'accertamento impositivo quanto al rispetto dei termini e alla tempestività della notifica, ha comunque sanato, ai sensi dell'art 156 c.
p.c., ogni eventuale vizio della chiamata in causa curata in proprio dall'Agente della riscossione.
In relazione alla notifica dell'atto prodromico, questa Corte osserva che, dalla documentazione in atti, l'avviso di accertamento ICI n. 35721 dell'8 febbraio 2016, relativo all'anno 2011, risulta regolarmente e tempestivamente notificato alla società e, in mancanza di impugnazione, la pretesa impositiva in esso contenuta è da considerarsi definitiva.
Di alcun pregio, infine, quanto riproposto dalla società contribuente in ordine alla mancata allegazione dell'avviso di accertamento alla cartella di pagamento impugnata, posto che alcuna norma impone un tale obbligo di allegazione e che la motivazione della cartella può senz'altro avvenire per relationem con riferimento all'atto prodromico inequivocabilmente individuabile, come nel caso di specie, dal numero
(35721), dal periodo di imposta di riferimento (2011) e dal tipo di imposta (ICI), non risultando peraltro necessario l'indicazione di altri dati, quale ad esempio la data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di quanto sopra riportato e assorbiti eventuali ulteriori motivi, questa Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie l'appello. Condanna la società soccombente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in complessive € 3.000,00
(euro tremila/00) oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
GN ZO, TO
MARRA PAOLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 197/2021 depositato il 19/04/2021
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Ascoli Piceno E Fermo - Via Della Liberazione 190 63074 San Benedetto Del
Tronto AP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ascoli Piceno - Piazza Arringo 7 63100 Ascoli Piceno AP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl Rappresentante_1 E Rappresentante_2 Quali Leg. Rappres - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez.
2 e pubblicata il 22/02/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820200000351684000 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con ricorso regolarmente depositato, impugna la sentenza n.
96/2/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, pronunciata il 18 gennaio 2021 e depositata in data 22 febbraio 2021.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dalla cartella di pagamento n. 008 2020 0000351684
000, emessa per conto del Comune di Ascoli Piceno nei confronti della società Resistente_1 srl, per ICI 2011.
Avverso la detta cartella di pagamento proponeva ricorso la società contribuente eccependo una serie di vizi relativi alla cartella (violazione dell'art 7 della l. 212/200, carenza di motivazione atto opposto) nonché vizi di notifica (e conseguente prescrizione della pretesa tributaria) dell'avviso di accertamento ICI anno
2011, atto prodromico alla cartella emesso dal Comune di Ascoli Piceno, in qualità di ente impositore.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della cartella di pagamento e con memorie notificate via pec il 25 settembre2020 evocava in giudizio l'ente impositore (Comune di Ascoli Piceno) per integrazione del contraddittorio ex artt.
39 d. lgs. n. 112/99 e 14 del d. lgs n. 546/1992 in merito all'attività prodromica alla cartella stessa.
Il Comune di Ascoli Piceno, con proprie memorie difensive del 21 ottobre 2020, si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni proposte nel ricorso dalla società su vizi propri della cartella in quanto di competenza esclusiva dell'agente di riscossione e deducendo che l'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella, era stato regolarmente notificato, nel rispetto dell'art. 1, co. 161 e 163, della l. 296/2006 e che nessuna estinzione della pretesa impositiva era ravvisabile nel caso di specie.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il ricorso della società contribuente con condanna alle spese, ritenendo la vocazione in giudizio dell'ente creditore, curata in proprio dal concessionario, priva di effetti perché non eseguita nelle forme di rito per la chiamata in causa del terzo.
Avverso la sentenza in oggetto propone appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deducendo circa:
- l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ritiene priva di effetti la chiamata in causa dell'ente impositore e la sanatoria per avvenuta costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno;
- l'illegittimità della stessa per difetto di motivazione.
Si costituiscono in giudizio
- la società contribuente che deduce circa la “violazione dell'art. 269 c.p.c. - chiamata del terzo”, ripropone quanto già eccepito nel giudizio di primo grado e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- il Comune di Ascoli Piceno che, riportandosi alle deduzioni di primo grado, insiste per il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società. In data 21 settembre 2021 la società ha depositato propria memoria insistendo per le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sia meritevole di accoglimento, nei termini qui di seguito precisati.
In relazione alla eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione circa l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto priva di effetti la chiamata in causa dell'ente impositore, Comune di Ascoli
Piceno, poiché “non è stata eseguita nelle forme di rito per la chiamata in causa del terzo”, giova osservare che la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. 112/1999 è finalizzata a rendere edotto l'ente impositore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, in modo da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. L'art. 39 surrichiamato non contempla una fattispecie processuale sussumibile nell'art. 106 c.p.c. ma una ipotesi di litis denuntiatio, di natura meramente sostanziale, con la conseguenza che la vocatio in ius può avvenire con qualunque forma e modalità ritenute idonee a portare a conoscenza dell'ente impositore l'esistenza della lite. Peraltro, il Comune avrebbe comunque potuto intervenire volontariamente, con atto di intervento adesivo, posto che risultava titolare di un interesse giuridico volto a tutelare la propria situazione di fronte all'eventualità che nella propria sfera giuridica potessero ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti di un eventuale giudicato formatisi in ordine alla questione in oggetto. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la regolare costituzione del Comune nel primo grado di giudizio, avvenuta per precisare la legittimità dell'accertamento impositivo quanto al rispetto dei termini e alla tempestività della notifica, ha comunque sanato, ai sensi dell'art 156 c.
p.c., ogni eventuale vizio della chiamata in causa curata in proprio dall'Agente della riscossione.
In relazione alla notifica dell'atto prodromico, questa Corte osserva che, dalla documentazione in atti, l'avviso di accertamento ICI n. 35721 dell'8 febbraio 2016, relativo all'anno 2011, risulta regolarmente e tempestivamente notificato alla società e, in mancanza di impugnazione, la pretesa impositiva in esso contenuta è da considerarsi definitiva.
Di alcun pregio, infine, quanto riproposto dalla società contribuente in ordine alla mancata allegazione dell'avviso di accertamento alla cartella di pagamento impugnata, posto che alcuna norma impone un tale obbligo di allegazione e che la motivazione della cartella può senz'altro avvenire per relationem con riferimento all'atto prodromico inequivocabilmente individuabile, come nel caso di specie, dal numero
(35721), dal periodo di imposta di riferimento (2011) e dal tipo di imposta (ICI), non risultando peraltro necessario l'indicazione di altri dati, quale ad esempio la data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
Alla luce di quanto sopra riportato e assorbiti eventuali ulteriori motivi, questa Corte accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche accoglie l'appello. Condanna la società soccombente alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in complessive € 3.000,00
(euro tremila/00) oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2026.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani