Articolo 10 della Legge 27 maggio 1977, n. 284
Articolo 9Articolo 11
Versione
26 giugno 1977
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Versione
13 luglio 1980
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Versione
30 agosto 1987
Art. 10.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ((...)) ha applicazione l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356 , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che: "Con effetto dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la gratifica prevista dall' articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , modificato dall' articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , in relazione all' articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607 ".
Entrata in vigore il 30 agosto 1987