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11 giugno 2003
11 giugno 2003
Art. 4. (Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione in materia di potesta' normativa
degli enti locali) 1. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta' statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione , stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane e' riservata alla potesta' regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformita', secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
sesto comma, della Costituzione in materia di potesta' normativa
degli enti locali) 1. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta' statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell' articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione , stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane e' riservata alla potesta' regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformita', secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Commentari • 13
- 1. Giuliano Vosa, Autonomia territoriale e tutela dei beni comuni: riflessioni sulla potestà normativa comunale a partire dalla vicenda dell’(ex) Asilo FilangieriAutore8 · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 10 giugno 2022 · 10.561712
[…] o al Consiglio? Decide la Regione… 5.2. – … purché gli atti adottati preservino una corrispondenza legalità-legittimità in senso massimamente inclusivo. 6. – La potestà normativa dei Comuni: orizzonti rovesciati. 7. – Qualche riflessione a commento dell'art. 4 della legge 131/2003. 8. – Conclusioni. […]
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Giurisprudenza • 106
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2024, n. 915Provvedimento: […] Più in particolare il TRGA ha chiarito che la potestà regolamentare comunale ai sensi dell'art. 4 co. 4 della legge n. 131/2003 incontra precisi limiti normativi statali, regionali e/o provinciali, previsto – per quanto riguarda i Comuni dell'Alto Adige – anche dalla precisa previsione degli artt. 2 e 5 del TU (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, […] Risulta invece incontestato che l'art. 4 comma 4 della legge n. 131/2003 e gli artt. 2 e 5 del TU della Regione Trentino-Alto Adige (D.P.Reg n. 3/L del 2005, ratione temporis vigente) possono solo essere letti come principio della riserva di legge, e la potestà regolamentare dei comuni presuppone sempre una norma di legge attributiva di tale competenza. […]Leggi di più...
- tutela della salute e dell'ambiente·
- competenza regolamentare comunale·
- diritto costituzionale·
- divieti regolamentari·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di precauzione·
- diritto UE·
- prodotti fitosanitari·
- art. 117 Cost.·
- art. 118 Cost.