CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 38570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38570 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE US, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Marco Giunta - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 07/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Milano;
viste le conclusioni a firma avv. Marco Giunta datate 23/09/2025; 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38570 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 01/10/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 07/04/2025 n. 1986 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 07/11/2023 di condanna dell'imputato US PE alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Italiana Assicurazioni s.p.a., anche nel secondo grado, per il reato di frode assicurativa commesso in Milano il 12 gennaio 2021 per avere denunciato un sinistro mai avvenuto al fine di conseguire un illecito indennizzo da parte della compagnia Italiana Assicurazioni s.p.a.. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a sette motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 161, comma 4, cod. proc. pen. per omessa notifica della citazione in appello al domicilio dell'imputato con conseguente nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.. Il ricorrente evidenzia in proposito quanto segue: la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, osservando che "Come emerge dagli atti, in sede di identificazione in data 27/01/2022 l'imputato nominò difensore di fiducia l'avv. Andrea Brigato, eleggendo domicilio presso il suo studio ove vennero regolarmente effettuate le notifiche" e che "la notifica della citazione in appello (nei confronti dell'imputato, ndr), è regolare [...] risulta infatti che il decreto sia stato notificato nel domicilio eletto dove, non essendo stato rinvenuto alcuno, è stato lasciato avviso con successiva comunicazione tramite raccomandata e mancato ritiro da parte dell'imputato", ma non è mai pervenuta copia della raccomandata e la Corte di appello afferma l'avvenuta notifica del decreto di citazione basandosi su una prova inesistente;
il meccanismo di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con notifica presso il difensore, si può attivare soltanto qualora risulti impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto;
l'omessa notifica presso il domicilio eletto dell'avviso di fissazione di udienza, determina una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova, per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su prova inesistente, quale la regolarità della notifica non suffragata da prova certa. 2.3. Anche con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su una prova inesistente: il ricorrente reitera l'eccezione di nullità - sollevata con l'atto di appello - della sentenza di primo grado per omessa revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori non esperiti, in mancanza di formale rinuncia delle parti con riferimento all'esame degli imputati, in violazione dell'art. 495, commi 4 e 4 bis cod. proc. pen.; rileva il ricorrente che la medesima eccezione è stata rigettata dalla Corte territoriale, perché tardivamente eccepita - non essendo 2 stata dedotta né all'atto del verificarsi dell'asserita nullità né in sede di discussione finale - ed infondata, a fronte della mancata indicazione da parte della difesa di propri testimoni (limitandosi a chiedere il controesame dei testi delle altre parti) e della mancata presentazione degli imputati per rendere l'esame, senza neanche chiedere rinvio (visto che erano assenti all'udienza del 07/11/2923 in cui si è esaurita l'istruttoria dibattimentale); evidenzia la difesa come all'udienza del 30 maggio 2023, ammesse le prove richieste, il tribunale rinviava all'udienza del 07/11/2023 per escutere i testi del P.M. e della parte civile senza nulla disporre in ordine all'esame degli imputati richiesto da tutte le parti;
all'udienza del 07/11/2023, senza revocare l'ordinanza di ammissione delle prove emessa il 30/05/2023, invitava le parti a concludere, mentre avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per procedere all'esame degli imputati, atteso che gli stessi erano assenti in quanto l'udienza era fissata per l'esame dei testimoni. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per motivazione insufficiente e manifestamente illogica, violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost., con riferimento alla breve durata dell'udienza del 30/11/2023, non sufficiente per controllare la regolarità delle notifiche e consentire alle parti di formulare correttamente le richieste istruttorie;
eccezione rigettata dalla Corte territoriale, evidenziando che "il difensore che ha proposto appello non era presente, il verbale attesta lo svolgimento dell'udienza e nulla i difensori presenti hanno eccepito". 2.5. Con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di valutare elementi decisivi: il ricorrente reitera la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esame di tre testi - rigettata dalla Corte di appello valutandoli "ininfluenti" - per l'esistenza di un contrasto tra la dichiarazione di due testimoni (RO e Di Pace, il quale aveva in uso il camion coinvolto nel sinistro) e per escutere la teste che aveva eseguito la perizia dei danni riportati dal veicolo dell'imputato (essendo stata escussa la teste Ferro, firmataria della perizia). 2.6. Con il sesto e il settimo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi delVart. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa e/o contraddittoria motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., osservando in particolare come, "i giudici di primo e di secondo grado, negando l'esame dell'imputato, abbiano mancato di poterne apprezzare il comportamento remissivo e, non tenendo conto dell'assenza di precedenti rilevanti, non hanno valutato l'assenza di pericolosità sociale" (p. 15 ricorso). 3. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni. La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazione della decisione in forma semplificata. 4. In ordine ai primi due motivi, va osservato che non è chiaro di quale vizio di notifica si dolga il ricorrente, il quale fa riferimento al decreto di citazione dell'imputato relativo ad entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale, peraltro, motiva adeguatamente sulla regolare convocazione dell'imputato sia in primo grado (p.6 sentenza impugnata) sia in secondo grado 3 (p. 5), apparendo del tutto inconferente il richiamo, nel primo motivo di ricorso, alla procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invocata dal difensore;
nel caso di specie, infatti, come specificato dalla Corte territoriale, il decreto di citazione in appello risulta notificato al domicilio eletto dall'imputato presso la sua abitazione, con successivo avviso, mentre, per il primo grado, le notifiche risultano regolarmente effettuate presso lo studio del difensore di fiducia (che partecipò al processo nominando un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.) nominato dall'imputato con relativa elezione di domicilio. 5. I motivi di ricorso dal terzo al quinto possono essere trattati congiuntamente per le reciproche interazioni e sono infondati. QA4•1 Il ricorrente, ricorrente, come detto, si duole dell'omessa revoca dell'ordinanza h rn e i mezzi istruttori non esperiti, ossia dell'esame degli imputati, non comparsi all'udienza di escussione dei testimoni, nonché della mancata "rimessione in termini" e riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione di alcuni testi, sollecitata nell'atto di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.. Va evidenziato, sul punto, come la Corte territoriale, con motivazione scevra da manifesta illogicità e da errori di diritto, quindi non censurabile in questa sede, abbia puntualmente motivato, specificando che: la difesa non ha presentato alcuna lista testi;
non è stato chiesto dalla difesa alcun rinvio per l'esame degli imputati, assenti all'udienza di escussione dei testimoni, né è stato eccepito alcunché in sede di discussione, come si evince dal verbale di udienza del 07/11/2023 - consultabile in ragione della natura processuale della questione sollevata - con la conseguenza che il lamentato vizio di omessa revoca dell'ammissione dell'esame degli imputati, anche ove sussistente, si era sanato e la sua proposizione per la prima volta nel giudizio di appello era tardiva. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, mediante audizione di tre testimoni, la Corte territoriale ne ha correttamente motivato il rigetto (pp. 5 e 6 sentenza impugnata) con decisione che si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte di legittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quale la rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Niente di tutto ciò ricorre nel caso di specie, in quanto ci si duole del fatto che la Corte di appello non ha, in sostanza, ammesso l'esame di tre ulteriori testi, ritenendo superfluo il loro esame e si chiede, quindi, di riesaminare il merito della decisione del giudice di appello, alludendo ad un vizio di motivazione non deducibile nella presente sede di legittimità, analogamente a quello 4 eccepito con riferimento alla breve durata dell'udienza del 30/11/2023, rispetto al quale la Corte territoriale, con motivazione logica e non apparente, ha già evidenziato come "Il difensore che ha proposto appello non era presente, il verbale attesta lo svolgimento dell'udienza e nulla i difensori presenti hanno eccepito" (p. 6). 6. Quanto agli ultimi due motivi, con riguardo alla legittimità del diniego delle attenuanti atipiche, premesso che la difesa nell'atto di appello si è limitata a chiedere "il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti" senza addurre alcun elemento a sostegno della richiesta, il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non ricorre nessun elemento idoneo a sostenere la concessione delle invocate attenuanti, neanche indicato dalla difesa, non sono stato acquisiti al processo elementi positivi e l'imputato non è neppure incensurato (p. 7). Infine, quanto alla negata sospensione condizionale della pena, il collegio rileva che la doglianza è tardiva - e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen - essendo stata proposta solo con il ricorso per cassazione, non risultando richiesta con i motivi di appello. 7. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nte
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 07/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Milano;
viste le conclusioni a firma avv. Marco Giunta datate 23/09/2025; 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 38570 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 01/10/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 07/04/2025 n. 1986 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 07/11/2023 di condanna dell'imputato US PE alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Italiana Assicurazioni s.p.a., anche nel secondo grado, per il reato di frode assicurativa commesso in Milano il 12 gennaio 2021 per avere denunciato un sinistro mai avvenuto al fine di conseguire un illecito indennizzo da parte della compagnia Italiana Assicurazioni s.p.a.. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a sette motivi. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 161, comma 4, cod. proc. pen. per omessa notifica della citazione in appello al domicilio dell'imputato con conseguente nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.. Il ricorrente evidenzia in proposito quanto segue: la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione, osservando che "Come emerge dagli atti, in sede di identificazione in data 27/01/2022 l'imputato nominò difensore di fiducia l'avv. Andrea Brigato, eleggendo domicilio presso il suo studio ove vennero regolarmente effettuate le notifiche" e che "la notifica della citazione in appello (nei confronti dell'imputato, ndr), è regolare [...] risulta infatti che il decreto sia stato notificato nel domicilio eletto dove, non essendo stato rinvenuto alcuno, è stato lasciato avviso con successiva comunicazione tramite raccomandata e mancato ritiro da parte dell'imputato", ma non è mai pervenuta copia della raccomandata e la Corte di appello afferma l'avvenuta notifica del decreto di citazione basandosi su una prova inesistente;
il meccanismo di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con notifica presso il difensore, si può attivare soltanto qualora risulti impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto;
l'omessa notifica presso il domicilio eletto dell'avviso di fissazione di udienza, determina una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per travisamento della prova, per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su prova inesistente, quale la regolarità della notifica non suffragata da prova certa. 2.3. Anche con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su una prova inesistente: il ricorrente reitera l'eccezione di nullità - sollevata con l'atto di appello - della sentenza di primo grado per omessa revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori non esperiti, in mancanza di formale rinuncia delle parti con riferimento all'esame degli imputati, in violazione dell'art. 495, commi 4 e 4 bis cod. proc. pen.; rileva il ricorrente che la medesima eccezione è stata rigettata dalla Corte territoriale, perché tardivamente eccepita - non essendo 2 stata dedotta né all'atto del verificarsi dell'asserita nullità né in sede di discussione finale - ed infondata, a fronte della mancata indicazione da parte della difesa di propri testimoni (limitandosi a chiedere il controesame dei testi delle altre parti) e della mancata presentazione degli imputati per rendere l'esame, senza neanche chiedere rinvio (visto che erano assenti all'udienza del 07/11/2923 in cui si è esaurita l'istruttoria dibattimentale); evidenzia la difesa come all'udienza del 30 maggio 2023, ammesse le prove richieste, il tribunale rinviava all'udienza del 07/11/2023 per escutere i testi del P.M. e della parte civile senza nulla disporre in ordine all'esame degli imputati richiesto da tutte le parti;
all'udienza del 07/11/2023, senza revocare l'ordinanza di ammissione delle prove emessa il 30/05/2023, invitava le parti a concludere, mentre avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per procedere all'esame degli imputati, atteso che gli stessi erano assenti in quanto l'udienza era fissata per l'esame dei testimoni. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per motivazione insufficiente e manifestamente illogica, violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 111 Cost., con riferimento alla breve durata dell'udienza del 30/11/2023, non sufficiente per controllare la regolarità delle notifiche e consentire alle parti di formulare correttamente le richieste istruttorie;
eccezione rigettata dalla Corte territoriale, evidenziando che "il difensore che ha proposto appello non era presente, il verbale attesta lo svolgimento dell'udienza e nulla i difensori presenti hanno eccepito". 2.5. Con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di valutare elementi decisivi: il ricorrente reitera la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esame di tre testi - rigettata dalla Corte di appello valutandoli "ininfluenti" - per l'esistenza di un contrasto tra la dichiarazione di due testimoni (RO e Di Pace, il quale aveva in uso il camion coinvolto nel sinistro) e per escutere la teste che aveva eseguito la perizia dei danni riportati dal veicolo dell'imputato (essendo stata escussa la teste Ferro, firmataria della perizia). 2.6. Con il sesto e il settimo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi delVart. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa e/o contraddittoria motivazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., osservando in particolare come, "i giudici di primo e di secondo grado, negando l'esame dell'imputato, abbiano mancato di poterne apprezzare il comportamento remissivo e, non tenendo conto dell'assenza di precedenti rilevanti, non hanno valutato l'assenza di pericolosità sociale" (p. 15 ricorso). 3. Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni. La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazione della decisione in forma semplificata. 4. In ordine ai primi due motivi, va osservato che non è chiaro di quale vizio di notifica si dolga il ricorrente, il quale fa riferimento al decreto di citazione dell'imputato relativo ad entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale, peraltro, motiva adeguatamente sulla regolare convocazione dell'imputato sia in primo grado (p.6 sentenza impugnata) sia in secondo grado 3 (p. 5), apparendo del tutto inconferente il richiamo, nel primo motivo di ricorso, alla procedura di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invocata dal difensore;
nel caso di specie, infatti, come specificato dalla Corte territoriale, il decreto di citazione in appello risulta notificato al domicilio eletto dall'imputato presso la sua abitazione, con successivo avviso, mentre, per il primo grado, le notifiche risultano regolarmente effettuate presso lo studio del difensore di fiducia (che partecipò al processo nominando un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.) nominato dall'imputato con relativa elezione di domicilio. 5. I motivi di ricorso dal terzo al quinto possono essere trattati congiuntamente per le reciproche interazioni e sono infondati. QA4•1 Il ricorrente, ricorrente, come detto, si duole dell'omessa revoca dell'ordinanza h rn e i mezzi istruttori non esperiti, ossia dell'esame degli imputati, non comparsi all'udienza di escussione dei testimoni, nonché della mancata "rimessione in termini" e riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'escussione di alcuni testi, sollecitata nell'atto di appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.. Va evidenziato, sul punto, come la Corte territoriale, con motivazione scevra da manifesta illogicità e da errori di diritto, quindi non censurabile in questa sede, abbia puntualmente motivato, specificando che: la difesa non ha presentato alcuna lista testi;
non è stato chiesto dalla difesa alcun rinvio per l'esame degli imputati, assenti all'udienza di escussione dei testimoni, né è stato eccepito alcunché in sede di discussione, come si evince dal verbale di udienza del 07/11/2023 - consultabile in ragione della natura processuale della questione sollevata - con la conseguenza che il lamentato vizio di omessa revoca dell'ammissione dell'esame degli imputati, anche ove sussistente, si era sanato e la sua proposizione per la prima volta nel giudizio di appello era tardiva. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, mediante audizione di tre testimoni, la Corte territoriale ne ha correttamente motivato il rigetto (pp. 5 e 6 sentenza impugnata) con decisione che si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte di legittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quale la rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Niente di tutto ciò ricorre nel caso di specie, in quanto ci si duole del fatto che la Corte di appello non ha, in sostanza, ammesso l'esame di tre ulteriori testi, ritenendo superfluo il loro esame e si chiede, quindi, di riesaminare il merito della decisione del giudice di appello, alludendo ad un vizio di motivazione non deducibile nella presente sede di legittimità, analogamente a quello 4 eccepito con riferimento alla breve durata dell'udienza del 30/11/2023, rispetto al quale la Corte territoriale, con motivazione logica e non apparente, ha già evidenziato come "Il difensore che ha proposto appello non era presente, il verbale attesta lo svolgimento dell'udienza e nulla i difensori presenti hanno eccepito" (p. 6). 6. Quanto agli ultimi due motivi, con riguardo alla legittimità del diniego delle attenuanti atipiche, premesso che la difesa nell'atto di appello si è limitata a chiedere "il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti" senza addurre alcun elemento a sostegno della richiesta, il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non ricorre nessun elemento idoneo a sostenere la concessione delle invocate attenuanti, neanche indicato dalla difesa, non sono stato acquisiti al processo elementi positivi e l'imputato non è neppure incensurato (p. 7). Infine, quanto alla negata sospensione condizionale della pena, il collegio rileva che la doglianza è tardiva - e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen - essendo stata proposta solo con il ricorso per cassazione, non risultando richiesta con i motivi di appello. 7. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi nte