TAR
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00002 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00286/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, implicito nel rilascio da parte della Questura di Bergamo del permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro autonomo; N. 00286/2024 REG.RIC.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa BE ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo in scadenza al 5.9.2022, impugna il provvedimento (implicito) del
23.1.2024 con il quale la Questura di Bergamo, a fronte dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha rilasciato un titolo di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza il 25.3.2025, respingendo implicitamente la richiesta volta ad ottenere il permesso ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998.
2.- Rappresenta in fatto:
- che all'appuntamento per il fotosegnalamento fissato presso l'ufficio immigrazione della Questura di Bergamo in data 9.3.2023, gli è stato suggerito di rinunciare alla suddetta istanza in quanto la presenza di un visto di reingresso sul suo passaporto ne avrebbe precluso l'accoglimento;
- che, ritenendo le informazioni riferite non corrispondenti al vero, per non aver effettuato assenze dal territorio nazionale rilevanti ai sensi dell'articolo 9 TUI, e ritenendo di avere sottoscritto il documento senza essere messo nelle condizioni di valutare le possibili alternative, si è rivolto ad un legale per revocare tale rinuncia;
- che difatti con pec del 11.3.2023 ha revocato la rinuncia, insistendo per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, ovvero il permesso UE per lungosoggiornanti; N. 00286/2024 REG.RIC.
- di aver sollecitato nuovamente la definizione del procedimento in data 21.3.2021, provvedendo altresì ad eleggere domicilio presso il difensore, solleciti reiterati nelle date del 13.4.2023, 29.8.2023 e 4.9.2023, integrando la propria istanza con nuova dichiarazione dei redditi;
- rimaste le precedenti istanze prive di riscontro, rappresenta di essere stato convocato presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico e che, in quell'occasione, in data 23.1.2024, non gli veniva rilasciato il permesso richiesto bensì un permesso di soggiorno per lavoro autonomo avente validità di anni due.
3.- Ritenendo illegittimo l'implicito diniego di rilascio del permesso di lungo periodo, il cittadino straniero lo ha impugnato con un unico motivo rubricato “Violazione e/o erronea interpretazione dell'articolo 10 bis L. 241/1990 e dell'art. 9 D. Lgs.
286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione”, lamentando in sintesi la mancata notifica del preavviso di rigetto, la carenza di motivazione del diniego implicito, che non avrebbe motivato sulle integrazioni documentali, ed in ogni caso argomentando in ordine alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso richiesto.
4.- Le Amministrazioni resistenti, costituendosi in giudizio, hanno evidenziato di aver notificato il preavviso di rigetto all'indirizzo di residenza dello straniero, ove lo stesso
è risultato irreperibile, argomentando nel merito in ordine all'insussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di lungo periodo, stante l'insufficienza di idonee fonti di reddito e la prolungata assenza dal territorio nazionale.
5.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 8 maggio 2024 la domanda cautelare è stata respinta per carenza di periculum in mora, posto che il ricorrente disponeva invero di un permesso per lavoro autonomo valido fino al 8 marzo 2025, che gli consentiva la permanenza e lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale.
6.- In data 17.12.2025 l'Amministrazione resistente ha prodotto in giudizio una nota della Questura di Bergamo del 11.12.2025, nella quale si rappresenta che il ricorrente, N. 00286/2024 REG.RIC.
successivamente alla proposizione del ricorso, ha inoltrato un'istanza di rilascio del permesso di lungo periodo alla Questura di Trieste, in relazione alla quale è stato emesso preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990.
7.- Con note di udienza depositate in pari data, il ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa, insistendo per l'accoglimento del gravame.
8.- La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
9.- In via preliminare, appare utile precisare che le questioni inerenti alla rinuncia all'istanza del permesso di soggiorno, esposte in narrativa, sono ininfluenti ai fini della decisione: da un lato, la rinuncia non risulta acquisita agli atti del procedimento, dall'altro, la Questura non pare comunque averne tenuto conto, avendo avviato e concluso il procedimento indipendentemente dalla rinuncia stessa.
10.- Ciò posto, il ricorso è fondato quanto al denunciato vizio motivazionale.
11.- Appare utile ricostruire l'iter procedimentale seguito dalla Questura di Bergamo.
12.- L'Amministrazione, ricevuta l'istanza di permesso di lungo periodo, con comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990 del 30.3.2023, ha rilevato la presenza di elementi ostativi al rilascio del titolo richiesto, inerenti alla “carenza di attività lavorativa regolare e mezzi di sostentamento”. La comunicazione, notificata all'indirizzo di residenza dell'interessato, non veniva però recapitata in quanto lo stesso risultava irreperibile (cfr. verbale di vane ricerche del 17.4.2023, doc. 4 resistente).
13.- Medio tempore, con le comunicazioni a mezzo pec indicate nelle premesse, il ricorrente ha trasmesso alla Questura, per il tramite del proprio legale, una serie di richieste informative e di solleciti, in particolare inoltrando documentazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali (cfr. doc 3 e doc. 5).
14.- In data 23.1.2024, l'Amministrazione ha disposto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in luogo del permesso di lungo periodo, così implicitamente denegando il rilascio del titolo richiesto. N. 00286/2024 REG.RIC.
15.- Con riferimento al provvedimento amministrativo implicito, la giurisprudenza si
è reiteratamente pronunciata in favore della sua piena ammissibilità e legittimità, allorquando la fattispecie di riferimento, e il provvedimento espresso che vi fa seguito, consentano di ricostruirne in termini univoci e certi il dispositivo e la motivazione. In particolare, il provvedimento implicito ricorre “qualora l'amministrazione, pur non adottando formalmente la propria determinazione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un contegno conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale non adottato: quando, cioè, emerga senza equivoco un collegamento biunivoco tra l'atto adottato o la condotta tenuta e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest'ultima sia l'unica conseguenza possibile della presupposta manifestazione di volontà” (Consiglio di
Stato, IV, 14 gennaio 2025 n. 237; cfr.: TAR Valle d'Aosta, I, 26 novembre 2024 n.
40; TAR Toscana, Firenze, II, 8 febbraio 2024 n. 172).
15.1.- Le condizioni di ammissibilità di una tacita volontà dell'amministrazione, veicolata tramite un provvedimento implicito, sono ravvisabili (a) nell'esistenza, a monte, di una manifestazione espressa di volontà (affidata ad un atto amministrativo formale o anche ad un comportamento a sua volta concludente), da cui possa desumersi l'atto implicito; b) nella competenza dell'organo amministrativo a manifestare la volontà espressa “a monte” oltre che quella implicita “a valle”; nonché nel fatto c) che non sia imposto il rispetto di una forma solenne per l'adozione dell'atto; d) che dal comportamento deve desumersi in modo non equivoco la volontà provvedimentale, dovendo esistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto implicito e atto presupponente, nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile di quello espresso (non potendo attivarsi, in difetto, il meccanismo inferenziale di necessaria implicazione); e) che, in ogni caso, emergano N. 00286/2024 REG.RIC.
(avuto riguardo al concreto andamento dell'iter procedimentale e alle effettive acquisizioni istruttorie) gli elementi necessari alla ricostruzione del potere esercitato
(Consiglio di Stato, IV, 14 gennaio 2025 n. 237; cfr.: TAR Valle d'Aosta, I, 26 novembre 2024 n. 40; TAR Toscana, Firenze, II, 8 febbraio 2024 n. 172).
16.- Nel caso in esame il diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo è del tutto privo motivazione, né le ragioni a supporto della decisione dell'amministrazione di rilasciare un permesso per lavoro autonomo, in luogo di quello richiesto, sono ricostruibili sulla base degli atti istruttori.
16.1.- Inidoneo, a tale scopo, è il contenuto del preavviso di rigetto del 30.3.2025, fondato sulla “carenza di attività lavorativa regolare e mezzi di sostentamento”, posto che tale motivazione non è idonea a spiegare perché l'Amministrazione abbia ritenuto di rinnovare al ricorrente il permesso per lavoro autonomo, considerato che tale titolo, ai sensi dell'art. 26 TUI, richiede necessariamente la dimostrazione da parte del lavoratore non appartenente all'Unione europea di disporre, tra l'altro, di un “reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
16.2.- Né si comprendono le ragioni per le quali l'Amministrazione non abbia tenuto conto della documentazione reddituale prodotta dall'interessato con la pec del
5.9.2023, sebbene la stessa pec di risposta della Questura abbia dato espressamente atto di averla ricevuta (cfr. doc. 5, p. 1 e doc. 3, attestante la produzione di un reddito per l'anno di imposta 2022 pari ad € 15.678,00).
16.3.- Né, infine, può tenersi conto delle ragioni ostative rappresentate dalla Questura di Bergamo nella relazione depositata in giudizio (inerenti alle asserite prolungate assenze dell'interessato dal territorio nazionale), in quanto non trasfuse nel provvedimento impugnato né ricavabili aliunde dalla complessiva attività procedimentale svolta dall'amministrazione. N. 00286/2024 REG.RIC.
17.- Ne deriva che l'avversato provvedimento implicito di rigetto della domanda di rilascio di un permesso per lungosoggiornanti, in quanto del tutto privo di motivazione, è illegittimo e per tale ragione deve essere annullato.
18.- Non si presenta invece fondata la lamentata violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
18.1.- In primo luogo, la dichiarazione di elezione di domicilio formulata dal ricorrente presso il difensore non risulta depositata in atti né risulta trasmessa alla
Questura, sicchè correttamente l'Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, ove lo stesso è risultato irreperibile.
18.2.- In secondo luogo, l'interessato ha comunque esercitato le proprie prerogative partecipative, alle quali il preavviso di rigetto era preordinato, avendo depositato nel procedimento la documentazione utile alla dimostrazione del requisito reddituale.
19.- Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto implicito della domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
20.- L'Amministrazione pertanto, conformemente a quanto esposto in motivazione, dovrà riaprire il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato entro i successivi 30 giorni.
21.- Le spese di lite sono liquidate nel dispositivo in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini precisati in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. N. 00286/2024 REG.RIC.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZZ LO CC
IL SEGRETARIO N. 00286/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00002 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00286/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Vicini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, implicito nel rilascio da parte della Questura di Bergamo del permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro autonomo; N. 00286/2024 REG.RIC.
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa BE ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo in scadenza al 5.9.2022, impugna il provvedimento (implicito) del
23.1.2024 con il quale la Questura di Bergamo, a fronte dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha rilasciato un titolo di soggiorno per lavoro autonomo con scadenza il 25.3.2025, respingendo implicitamente la richiesta volta ad ottenere il permesso ex art. 9 d.lgs. n. 286/1998.
2.- Rappresenta in fatto:
- che all'appuntamento per il fotosegnalamento fissato presso l'ufficio immigrazione della Questura di Bergamo in data 9.3.2023, gli è stato suggerito di rinunciare alla suddetta istanza in quanto la presenza di un visto di reingresso sul suo passaporto ne avrebbe precluso l'accoglimento;
- che, ritenendo le informazioni riferite non corrispondenti al vero, per non aver effettuato assenze dal territorio nazionale rilevanti ai sensi dell'articolo 9 TUI, e ritenendo di avere sottoscritto il documento senza essere messo nelle condizioni di valutare le possibili alternative, si è rivolto ad un legale per revocare tale rinuncia;
- che difatti con pec del 11.3.2023 ha revocato la rinuncia, insistendo per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, ovvero il permesso UE per lungosoggiornanti; N. 00286/2024 REG.RIC.
- di aver sollecitato nuovamente la definizione del procedimento in data 21.3.2021, provvedendo altresì ad eleggere domicilio presso il difensore, solleciti reiterati nelle date del 13.4.2023, 29.8.2023 e 4.9.2023, integrando la propria istanza con nuova dichiarazione dei redditi;
- rimaste le precedenti istanze prive di riscontro, rappresenta di essere stato convocato presso la Questura per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico e che, in quell'occasione, in data 23.1.2024, non gli veniva rilasciato il permesso richiesto bensì un permesso di soggiorno per lavoro autonomo avente validità di anni due.
3.- Ritenendo illegittimo l'implicito diniego di rilascio del permesso di lungo periodo, il cittadino straniero lo ha impugnato con un unico motivo rubricato “Violazione e/o erronea interpretazione dell'articolo 10 bis L. 241/1990 e dell'art. 9 D. Lgs.
286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione”, lamentando in sintesi la mancata notifica del preavviso di rigetto, la carenza di motivazione del diniego implicito, che non avrebbe motivato sulle integrazioni documentali, ed in ogni caso argomentando in ordine alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso richiesto.
4.- Le Amministrazioni resistenti, costituendosi in giudizio, hanno evidenziato di aver notificato il preavviso di rigetto all'indirizzo di residenza dello straniero, ove lo stesso
è risultato irreperibile, argomentando nel merito in ordine all'insussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di lungo periodo, stante l'insufficienza di idonee fonti di reddito e la prolungata assenza dal territorio nazionale.
5.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 8 maggio 2024 la domanda cautelare è stata respinta per carenza di periculum in mora, posto che il ricorrente disponeva invero di un permesso per lavoro autonomo valido fino al 8 marzo 2025, che gli consentiva la permanenza e lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale.
6.- In data 17.12.2025 l'Amministrazione resistente ha prodotto in giudizio una nota della Questura di Bergamo del 11.12.2025, nella quale si rappresenta che il ricorrente, N. 00286/2024 REG.RIC.
successivamente alla proposizione del ricorso, ha inoltrato un'istanza di rilascio del permesso di lungo periodo alla Questura di Trieste, in relazione alla quale è stato emesso preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990.
7.- Con note di udienza depositate in pari data, il ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa, insistendo per l'accoglimento del gravame.
8.- La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
9.- In via preliminare, appare utile precisare che le questioni inerenti alla rinuncia all'istanza del permesso di soggiorno, esposte in narrativa, sono ininfluenti ai fini della decisione: da un lato, la rinuncia non risulta acquisita agli atti del procedimento, dall'altro, la Questura non pare comunque averne tenuto conto, avendo avviato e concluso il procedimento indipendentemente dalla rinuncia stessa.
10.- Ciò posto, il ricorso è fondato quanto al denunciato vizio motivazionale.
11.- Appare utile ricostruire l'iter procedimentale seguito dalla Questura di Bergamo.
12.- L'Amministrazione, ricevuta l'istanza di permesso di lungo periodo, con comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990 del 30.3.2023, ha rilevato la presenza di elementi ostativi al rilascio del titolo richiesto, inerenti alla “carenza di attività lavorativa regolare e mezzi di sostentamento”. La comunicazione, notificata all'indirizzo di residenza dell'interessato, non veniva però recapitata in quanto lo stesso risultava irreperibile (cfr. verbale di vane ricerche del 17.4.2023, doc. 4 resistente).
13.- Medio tempore, con le comunicazioni a mezzo pec indicate nelle premesse, il ricorrente ha trasmesso alla Questura, per il tramite del proprio legale, una serie di richieste informative e di solleciti, in particolare inoltrando documentazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali (cfr. doc 3 e doc. 5).
14.- In data 23.1.2024, l'Amministrazione ha disposto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in luogo del permesso di lungo periodo, così implicitamente denegando il rilascio del titolo richiesto. N. 00286/2024 REG.RIC.
15.- Con riferimento al provvedimento amministrativo implicito, la giurisprudenza si
è reiteratamente pronunciata in favore della sua piena ammissibilità e legittimità, allorquando la fattispecie di riferimento, e il provvedimento espresso che vi fa seguito, consentano di ricostruirne in termini univoci e certi il dispositivo e la motivazione. In particolare, il provvedimento implicito ricorre “qualora l'amministrazione, pur non adottando formalmente la propria determinazione, ne determini univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un contegno conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del corrispondente provvedimento formale non adottato: quando, cioè, emerga senza equivoco un collegamento biunivoco tra l'atto adottato o la condotta tenuta e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest'ultima sia l'unica conseguenza possibile della presupposta manifestazione di volontà” (Consiglio di
Stato, IV, 14 gennaio 2025 n. 237; cfr.: TAR Valle d'Aosta, I, 26 novembre 2024 n.
40; TAR Toscana, Firenze, II, 8 febbraio 2024 n. 172).
15.1.- Le condizioni di ammissibilità di una tacita volontà dell'amministrazione, veicolata tramite un provvedimento implicito, sono ravvisabili (a) nell'esistenza, a monte, di una manifestazione espressa di volontà (affidata ad un atto amministrativo formale o anche ad un comportamento a sua volta concludente), da cui possa desumersi l'atto implicito; b) nella competenza dell'organo amministrativo a manifestare la volontà espressa “a monte” oltre che quella implicita “a valle”; nonché nel fatto c) che non sia imposto il rispetto di una forma solenne per l'adozione dell'atto; d) che dal comportamento deve desumersi in modo non equivoco la volontà provvedimentale, dovendo esistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto implicito e atto presupponente, nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile di quello espresso (non potendo attivarsi, in difetto, il meccanismo inferenziale di necessaria implicazione); e) che, in ogni caso, emergano N. 00286/2024 REG.RIC.
(avuto riguardo al concreto andamento dell'iter procedimentale e alle effettive acquisizioni istruttorie) gli elementi necessari alla ricostruzione del potere esercitato
(Consiglio di Stato, IV, 14 gennaio 2025 n. 237; cfr.: TAR Valle d'Aosta, I, 26 novembre 2024 n. 40; TAR Toscana, Firenze, II, 8 febbraio 2024 n. 172).
16.- Nel caso in esame il diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo è del tutto privo motivazione, né le ragioni a supporto della decisione dell'amministrazione di rilasciare un permesso per lavoro autonomo, in luogo di quello richiesto, sono ricostruibili sulla base degli atti istruttori.
16.1.- Inidoneo, a tale scopo, è il contenuto del preavviso di rigetto del 30.3.2025, fondato sulla “carenza di attività lavorativa regolare e mezzi di sostentamento”, posto che tale motivazione non è idonea a spiegare perché l'Amministrazione abbia ritenuto di rinnovare al ricorrente il permesso per lavoro autonomo, considerato che tale titolo, ai sensi dell'art. 26 TUI, richiede necessariamente la dimostrazione da parte del lavoratore non appartenente all'Unione europea di disporre, tra l'altro, di un “reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
16.2.- Né si comprendono le ragioni per le quali l'Amministrazione non abbia tenuto conto della documentazione reddituale prodotta dall'interessato con la pec del
5.9.2023, sebbene la stessa pec di risposta della Questura abbia dato espressamente atto di averla ricevuta (cfr. doc. 5, p. 1 e doc. 3, attestante la produzione di un reddito per l'anno di imposta 2022 pari ad € 15.678,00).
16.3.- Né, infine, può tenersi conto delle ragioni ostative rappresentate dalla Questura di Bergamo nella relazione depositata in giudizio (inerenti alle asserite prolungate assenze dell'interessato dal territorio nazionale), in quanto non trasfuse nel provvedimento impugnato né ricavabili aliunde dalla complessiva attività procedimentale svolta dall'amministrazione. N. 00286/2024 REG.RIC.
17.- Ne deriva che l'avversato provvedimento implicito di rigetto della domanda di rilascio di un permesso per lungosoggiornanti, in quanto del tutto privo di motivazione, è illegittimo e per tale ragione deve essere annullato.
18.- Non si presenta invece fondata la lamentata violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
18.1.- In primo luogo, la dichiarazione di elezione di domicilio formulata dal ricorrente presso il difensore non risulta depositata in atti né risulta trasmessa alla
Questura, sicchè correttamente l'Amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto presso l'indirizzo di residenza del ricorrente, ove lo stesso è risultato irreperibile.
18.2.- In secondo luogo, l'interessato ha comunque esercitato le proprie prerogative partecipative, alle quali il preavviso di rigetto era preordinato, avendo depositato nel procedimento la documentazione utile alla dimostrazione del requisito reddituale.
19.- Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di rigetto implicito della domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
20.- L'Amministrazione pertanto, conformemente a quanto esposto in motivazione, dovrà riaprire il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato entro i successivi 30 giorni.
21.- Le spese di lite sono liquidate nel dispositivo in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini precisati in motivazione e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. N. 00286/2024 REG.RIC.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO CC, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZZ LO CC
IL SEGRETARIO N. 00286/2024 REG.RIC.