Sentenza 29 marzo 2007
Massime • 1
Il termine per proporre l'impugnazione della sentenza contumaciale decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ancorché, come nella specie, la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta prima di detta scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/03/2007, n. 19519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19519 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 29/03/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 800
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 11862/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO PI, N. IL 29/07/1956;
avverso SENTENZA del 08/11/2005 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Consolo Santi, che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RU NA ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Messina dell'8 novembre 2005 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui alla L. Fall., art. 220, per avere in qualità di amministratrice della ditta "I Malavoglia" esercente l'attività di ristorazione, pizzeria trattoria - dichiarata fallita con sentenza n. 640 del 25.2.1999 - omesso di depositare in Cancelleria i bilanci e le scritture contabili entro il termine di 24 ore (acc. In Patti il 21.6.1999). Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 178, 415 bis e 552 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c), deducendo che al difensore di fiducia dell'imputata non erano stati notificati l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e il decreto di citazione a giudizio che erano stati invece notificati al difensore d'ufficio. La Corte di merito avrebbe erroneamente applicato il principio enunciato da questa Sezione con sentenza n. 10930 del 1996, rilevando che il difensore di fiducia era stato assente solo alla prima udienza (nella quale era stato assunto un teste della cui deposizione non si era tenuto conto in sentenza) mentre alla successiva udienza era stato nominato un nuovo difensore di fiducia che aveva assistito l'imputata fino alla conclusione del dibattimento.
La ricorrente deduce, per contro, che proprio l'assenza nella prima udienza aveva comportato la lesione del diritto di difesa per impossibilità di tempestiva richiesta di mezzi istruttori e fa rilevare che la Corte di merito ha disatteso l'appello perché l'imputata non aveva provato (ma non ne aveva avuto la possibilità) la deduzione difensiva secondo la quale la gestione economica e contabile erano svolte dal marito della ricorrente. Va premesso che la Settima Sezione di questa Corte ha restituito gli atti alla Quinta Sezione segnalando il contrasto giurisprudenziale in ordine alla decorrenza del termine per impugnare per l'imputato contumace nell'ipotesi in cui l'estratto contumaciale venga notificato prima dello spirare del termine computato dalla scadenza del termine lungo di deposito della motivazione della sentenza. In proposito si è sostenuto che "per l'imputato contumace, il termine per proporre l'impugnazione, anche ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, decorre comunque dalla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto del procedimento. Infatti, l'imputato contumace ha diritto ex lege a trenta giorni di tempo per proporre impugnazione, senza che possa avvantaggiarsi del numero di giorni che vanno dal deposito della sentenza alla scadenza del termine per il deposito della stessa" (Sez. 4^, Sentenza n. 12260 del 2003). Secondo altro e preferibile orientamento, invece, "il termine per proporre l'impugnazione nei confronti dell'imputato contumace decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore. Ciò perché, altrimenti, verrebbero ad essere ingiustificatamente compressi i diritti della difesa, alla cui compiuta tutela è invece rivolta - con finalità sicuramente non restrittive - la previsione dell'art. 548 c.p.p., comma 3, " (Sez. 3^, Sentenza n. 2070 del 2000). Tale ultima norma - secondo la quale, in materia di termini per la proposizione di impugnazioni, "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo" - trova, peraltro, applicazione anche nei casi in cui il difensore non sia legittimato in proprio alla proposizione del gravame (cfr. fra le più recenti Sez. 2^, Sentenza n. 41601 del 11/11/2005). Sì che nella concreta fattispecie, pur non essendo cassazionista il difensore dell'imputato, il termine per il ricorrente decorreva comunque da quello (più lungo) previsto per il difensore stesso (8.11.2005 più 90 gg. più 45 gg.). Ossia dalla scadenza del termine lungo assegnato per il deposito della sentenza. Talché il ricorso (depositato il 14.3.2006) deve essere considerato tempestivo.
Ciò premesso, va rilevato che il reato ascritto alla ricorrente deve essere dichiarato estinto per prescrizione, maturata il 28 agosto 2006 in assenza di cause di sospensione. Infatti, non sussistono da un lato cause di inammissibilità del ricorso e, dall'altro, neppure risulta evidente l'innocenza dell'imputata ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, alla luce dell'impugnata sentenza e del ricorso, con il quale si deduce esclusivamente un motivo di nullità della sentenza. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la ragione innanzi indicata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007