Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02748/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sinuhe Massimiliano Curcuraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Enna, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n-OMISSIS-del 19 settembre 2025, con cui il Prefetto di Enna ha rigettato l'istanza di annullamento del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida;
- nonché del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 13 novembre 2025 con cui, a seguito di specifica istanza di rilascio della patente di guida, il Prefetto di Enna ha ribadito le ragioni del diniego già espresse in precedenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Enna e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AG GA UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Tribunale di -OMISSIS-, con decreto dell'11 luglio 2018, disponeva a carico del ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, per la durata di un anno e sei mesi.
A seguito di tale misura, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Enna disponeva la revoca della patente di guida.
Con istanza del 22 maggio 2025 il ricorrente, trascorsi più di tre anni dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione, presentava istanza alla Prefettura di Enna, chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca della patente.
In data 19 settembre 2025 la Prefettura rigettava suddetta istanza con la seguente motivazione: “la citata istanza non può essere accolta in quanto il provvedimento prefettizio di revoca, esente da vizi di sorta al momento della sua adozione, è divenuto definitivo e ha esaurito i suoi effetti. Si rileva altresì che l’interessato allo stato attuale non presenta i requisiti per il conseguimento di una nuova patente di guida, sebbene siano trascorsi più di tre anni dall’esecuzione della misura sopra citata, poiché secondo le disposizioni dell’art. 120 comma 1° del Codice della Strada, non possono conseguire la patente di guida “coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”.
Il ricorrente, con nuova istanza del 6 novembre 2025, chiedeva il rilascio della patente di guida rappresentando che, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del Codice della strada, unica condizione per riottenere il titolo abilitativo fosse il decorso del termine triennale dalla data di cessazione della misura e non anche la riabilitazione.
La Prefettura, con provvedimento del 13 novembre 2025, rigettava nuovamente la richiesta, ribadendo le medesime motivazioni del precedente diniego e affermando che la riabilitazione costituisce un requisito necessario per il rilascio del titolo abilitativo.
2. Con ricorso notificato il 18 novembre 2025, il ricorrente ha impugnato tali provvedimenti lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del CdS – Eccesso di potere per illogicità – Carenza di istruttoria e di motivazione.
Il ricorrente contesta l'interpretazione della Prefettura secondo cui la riabilitazione sarebbe un requisito indispensabile per ottenere una nuova patente di guida dopo la revoca disposta a seguito di una misura di prevenzione.
Osserva al riguardo la necessità di distinguere tra il primo conseguimento della patente (regolato dal comma 1 dell’art. 120, che menziona la riabilitazione) e il nuovo conseguimento a seguito di revoca (regolato dai commi 2 e 3, che non menzionano la riabilitazione).
Il semplice decorso di tre anni dalla cessazione degli effetti della misura di prevenzione abilita il soggetto a richiedere un nuovo titolo di guida atteso che il comma 3 dell'art. 120 del Codice della strada, nel fissare il termine triennale, non fa alcun riferimento alla necessità di provvedimenti riabilitativi.
I provvedimenti impugnati sarebbero, pertanto, viziati sotto il profilo del difetto di istruttoria atteso che la Prefettura non avrebbe dovuto rigettare la richiesta in modo automatico solo per la mancanza della riabilitazione, ma avrebbe dovuto verificare la sussistenza attuale dei requisiti, dato che il riferimento alla misura di prevenzione, cessata da oltre un triennio, non avrebbe potuto più essere considerato un valido motivo ostativo per la valutazione dei requisiti morali.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del CdS sotto altro profilo – Eccesso di potere per difetto di presupposti – Illogicità manifesta
Essendo la misura di prevenzione cessata da tempo, il presupposto della pericolosità non sarebbe più attuale.
A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (es. sent. n. 99/2020), peraltro, la revoca della patente non sarebbe più un atto automatico, ma l'esito di un potere discrezionale che l'Amministrazione deve esercitare bilanciando l'interesse pubblico alla sicurezza e le esigenze individuali del soggetto, come quelle lavorative e di reinserimento sociale. La Prefettura, limitandosi a richiedere la riabilitazione, avrebbe, invece, di fatto reintrodotto un automatismo non previsto dalla legge, eludendo il suo dovere di valutazione concreta.
Il provvedimento impugnato sarebbe, conseguentemente, illegittimo perché privo di una motivazione logica che dia conto della comparazione tra le esigenze di vita del ricorrente e la sua effettiva e attuale pericolosità sociale.
3. Si è costituita la Prefettura, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione nonché, in subordine, l’inammissibilità dell’impugnazione della nota del 13 novembre 2025, trattandosi di atto meramente confermativo e, quindi, non autonomamente impugnabile.
Con riferimento al provvedimento di diniego del 19 settembre 2025, l’amministrazione resistente ha, inoltre, osservato come lo stesso sia stato adottato dopo le modifiche introdotte dall’art. 8 della legge n. 177/2024 con cui è stato inserito un nuovo capoverso al comma terzo dell’art. 120 del codice della strada, che, dunque, nella versione attualmente vigente e applicabile ratione temporis , dopo aver stabilito che “la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni ”, così dispone: “ In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”.
La nuova disposizione contiene, pertanto, un rinvio al comma 1 dello stesso art. 120, ai sensi del quale “Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti (…) alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423 (…) fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)”.
4. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e avendone dato avviso alle parti in udienza.
6. Ritiene il Collegio che sia fondata e da accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla difesa erariale.
7. Come affermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, la controversia “appartiene” alla giurisdizione del giudice ordinario « in quanto, con la recente introduzione del secondo capoverso dell'art. 120, comma 3, C.d.S. (ad opera della L. 25 novembre 2024, n. 177), è espressamente precluso il rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida in presenza delle situazioni previste dal comma 1 del medesimo articolo. Di conseguenza, i poteri della Prefettura si configurano come vincolati e, pertanto, la giurisdizione competente a decidere sulla relativa domanda è quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria » (Tar Lazio Roma, sez. I Ter, sentenza n. 19359 del 3 novembre 2025; cfr. anche Tar Puglia Lecce, sez. III, sentenza n. 740 de 28 aprile 2025).
7.1. All’odierna fattispecie è certamente applicabile l’art. 120, comma 3, del Codice della Strada così come modificato dalla legge n. 177/2024, atteso che i provvedimenti impugnati sono stati adottati in data successiva alla sua entrata in vigore.
La disposizione richiamata, nella versione modificata, oltre a prevedere che “ la persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siamo trascorsi almeno tre anni” , stabilisce (v. secondo capoverso, introdotto dall’art. 9 della legge n. 177/2020) che “in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”. Il comma 1, a sua volta, prescrive che “Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono stati sottoposti (…) alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…) fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)”.
Per effetto della disposta novella, pertanto, il nuovo rilascio dopo la precedente revoca della patente a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione non può avvenire se non dopo il decorso di almeno tre anni ( ex comma 3, art. 120) e, come è chiarito dall’uso della formula inequivoca ( “in ogni caso” ), a condizione che non sussistano le situazioni preclusive di cui al comma 1 ossia che non sussistano “le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1” , “fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi” (comma 3, nuovo testo integrato ex l. 177/2024).
7.2. In altri termini, il legislatore, con la soprariportata recente modifica normativa, ha espressamente previsto il “riallineamento” dei requisiti soggettivi di moralità stabiliti dal primo comma dell’art. 120 del Codice della strada, necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a condanne per specifici reati ritenuti ostativi, fatti salvi gli effetti della riabilitazione), i quali si applicano attualmente a tutti coloro che intendano conseguire la patente di guida, sia essa la “prima” patente (comma 1), sia essa la “nuova” patente (comma 3), all’esito del decorso del triennio già in precedenza previsto e successivo alla revoca (Tar Lecce, sez, III, sentenza n. 1501/2025); non sarebbe altrimenti spiegabile, si ribadisce, l’aggiunta dell’inciso “in ogni caso” legato a “situazioni preclusive, che è stato introdotto con il nuovo capoverso del comma 3 dell’art. 120 Codice della strada (Tar Napoli, sez. V, sentenza n. 8224 del 18 dicembre 2025), inciso non riconducibile alla (necessaria, ai fini della nuova patente) assenza delle condizioni soggettive di cui al primo periodo del comma 1, ma richiedente anche il loro superamento tramite riabilitazione.
8. Per quanto rileva nella presente sede, a seguito della predetta richiamata novella del 2024, va pertanto ritenuta l’inesistenza di un potere discrezionale del Prefetto in sede di richiesta di rilascio del nulla osta di che trattasi (come già riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, per l’ipotesi di cui al comma 1: cfr. Tar Catania, sez. IV, n. sentenza n. 786 del 1° marzo 2024; sez. I, n. 2967 del 15 novembre 2022; n. 2432 del 19 settembre 2022; n. 2117 del 29 luglio 2022, n. 3115 del 18 ottobre 2021), essendo in discussione la mera sussistenza (o meno) dei requisiti soggettivi per ottenerlo, richiedenti l’intervenuta riabilitazione di seguito a individuate fattispecie elencate al comma 1 dell’art. 120, senza esercizio di valutazione discrezionale sindacabile in sede di giurisdizione amministrativa, sicché, vertendosi in tema di diritti soggettivi e di potere vincolato della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene all’AGO (cfr. Tar Napoli, sez. V, sentenza n. 4379/2025).
7. In conclusione, in ragione di quanto fin qui osservato, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo quest’ultima al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della natura interpretativa delle questioni esaminate.
Va, infine, disposta l’ammissione definitiva della parte ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con decreto n. 9/2026 dalla Commissione istituita presso questo Tribunale.
Il compenso verrà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita istanza da parte dell’interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ammette la parte ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ND OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG GA UL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG GA UL | NA ND OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.