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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1875/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VI IE, EL
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10192/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500002526000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500002526000 IVA-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500002526000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500002526000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1493/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.05.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso Comunicazione Preventiva di Fermo amministrativo nr. 07180202500002526000, notificata, a mezzo posta, in data 29.04.2025, e di ogni altro atto connesso e conseguente, relativa al presunto omesso pagamento delle seguenti cartelle:
.-1) cartella n.07120180077723651000, relativa all'I.V.A, comprensiva di sanzioni ed interessi, anno 2015, di euro 3.031,97;
.-2) cartella n.07120200001877362000, relativa ai diritti annuali Camera di commercio anno 2016, per un importo pari ad euro 62.54;
.-3) cartella n.07120210061213971000, relativa ai diritti annuali Camera di commercio anno 2017, per un importo pari ad euro 61.27;
.-4) cartella n.07120220020989939000, limitatamente all'I.V.A, comprensiva di sanzioni ed interessi, anno
2014, nonché IRPEF, comprensiva di interessi e sanzioni anno 2015 di euro 10.590.69; .-5) cartella n. 07120240014286019000, relativa alla Tassa Automobilistica anno 2018, pari ad euro 1.090,71;
per un complessivo importo pari ad euro 14.837,18.
L'istante ricorreva per i seguenti motivi:
.-a) inesistenza e nullita' della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
.-b) omessa notifica dell'atto prodromico;
.-c) nullità per mancanza dei requisiti di certezza e di liquidità del relativo credito .
Concludeva chiedendo in via preliminare, disporsi la sospensione dell'atto impugnato;
in via principale chiedeva :
declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria contenuta nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500002526000, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto annullare e rendere privi di efficacia gli atti sottesi alla pretesa creditoria, ovvero le cartelle di pagamento n.
07120180077723651000, n.07120200001877362000, n.07120210061213971000, n.07120220020989939000,
n.07120240014286019000, nonché gli atti in esso contenuti e sottostanti, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
condannare l'Agenzia delle Entrate-riscossione in solido con gli enti resistenti, al pagamento dei compensi e spese di lite, del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre rimborso spese generali al 15 % IVA e CPA.
Con note illustrative depositate in data 04/11/2025 la difesa di parte ricorrente nel riportarsi al proprio atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate, evidenziava che, l'Agenzia delle Entrate e riscossione, nell'impugnare e contestare integralmente l'avverso contenuto le eccezioni sollevate con il ricorso non aveva dato prova di aver notificato le sottostanti cartelle di pagamento comportando la nullità dell'atto consequenziale notificato.
L'Agenzia delle Entrate-ON si costituiva in giudizio in via preliminare rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto evidentemente impossibilitata a replicare alle eccezioni riferibili agli adempimenti di competenza dell'Ente impositore.
Nel merito contestava integralmente tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito da parte ricorrente perché infondato in fatto ed in diritto in considerazione della avvenuta corretta notifica delle cartelle di pagamento sottostanti come risultava dai referti di notificazione prodotti. In ogni caso riteneva che il vizio della notifica non poteva mai assumere rilievo se l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato.
Riteneva infatti infondata la dedotta omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo amministrativo impugnato e pertanto la domanda in parte qua inammissibile, avendo l'Agente della riscossione ritualmente notificato le cartelle indicate nel sollecito di pagamento, che nello specifico riportava analiticamente:
.-1) in data 16.03.2019 veniva notificata la cartella n. 07120180077723651000 per il recupero della somma
€. 3.028,20 afferente omesso versamento IVA anno 2015 ,
.-2) in data 14.09.2021 veniva notificata la cartella n. 07120200001877362000 per il recupero della somma
€. 58,77 afferente omesso versamento Diritto annuale anno 2016;
.-3) in data 06.07.2022 veniva notificata la cartella n. 071 2021 00612139 71 000 per il recupero della somma
€. 57,50 afferente omesso versamento Diritto annuale anno 2017; .-4) in data 31.01.2023 veniva notificata la cartella n. 071 2022 00209899 39 000 per il recupero della somma
€. 10.584,81 afferente omesso versamento IVA anno 2014 ed IRPEF 2015 ;
.-5) in data 11.03.2024 veniva notificata la cartella n. 071 2024 00142860 19 000 per il recupero della somma
€. 1.065,51 afferente omesso versamento LL auto anno 2018 .
La notifica delle cartelle indicate al punto 1), 2), 3), 4) e 5) era avvenuta mediante consegna diretta del plico al portiere dello stabile a norma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Tanto premesso, riteneva palese l'infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte la quale aveva avuto piena conoscenza e conoscibilità degli atti esattoriali a suo carico.
Al contempo rilevava come l'omessa impugnazione aveva determinato la cristallizzazione della pretesa con l'effetto che ogni domanda avente carattere recuperatorio delle difese non tempestivamente espresse doveva essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla asserita prescrizione riferibile all'ente impositore dovevasi tener conto della sospensione dei termini di versamento e riscossione stante plurimi provvedimenti legislativi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Riteneva altresì infondate le altre eccezioni sollevate.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rilevando, per quanto di sua competenza, che la doglianza relativa alla omessa notifica degli atti presupposto era infondata e inammissibile perché le cartelle rappresentavano il primo atto impugnabile e non avevano alcun atto propedeutico in quanto relative a iscrizioni a ruolo a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e precisamente specificando:
- la cartella di pagamento n. n. 07120180077723651000 riguardava la liquidazione IVA anno 2015,
- la cartella di pagamento n. 07120220020989939000 riguardava la liquidazione IVA e IRPEF anni 2014 e
2015.
Riteneva l'eccezione anche inammissibile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 secondo cui ogni atto doveva essere impugnato per soli vizi propri, atteso che le cartelle di pagamento (atti prodromici alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo, oggetto della vertenza in essere) risultavano correttamente notificate, ed erano da considerarsi definitive perché non impugnate nei termini di legge.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Concludeva, analogamente,anche la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, ritenendo le contestazioni di cui alla domanda attorea palesemente infondate in quanto i ruoli consegnati dall'Ente impositore all'Agente della ON erano stati tempestivamente tradotti in cartelle esattoriali e notificati al ricorrente.
La Regione Campania, a sua volta intervenendo per quanto di propria competenza, evidenziava che la cartella di pagamento n. 07120240014286019000 relativa all'avviso di accertamento n. 834290456641 concernente tassa automobilistica annualità 2018 non corrisposta, fondava sull'indicato avviso di accertamento notificato per posta raccomandata semplificata entro il termine prescrizionale triennale in data
24/09/2021 con consegna a mani del portiere. All'odierna udienza di trattazione la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada di conseguenza rigettato per le considerazioni che seguono.
Ed infatti il procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 comma 3 del D.LGS. 31.12.1992 nr. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo al fine di contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare la sola sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa (Cass. SS.UU.
4.3.2008 n. 5791).
Ciò posto, nel caso di specie, è stata eccepita con carattere assorbente l'illegittimità le nullità della impugnata
Comunicazione Preventiva di Fermo amministrativo nr. 07180202500002526000 per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese alla stessa e per prescrizione dei crediti vantati, portati dalle indicate cartelle,
e decadenza dal relativo diritto di riscossione.
Invero dalla verifica dei singoli procedimenti di notifica svolto attraverso l'esame della documentazione versata, si evince il dirimente principio che:
.-a) in base all'articolo 26 del Dpr 602/1973, la notifica della cartella può “essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” e che, in tal caso, “la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica…”, in quanto l'ufficio si avvale di questa modalità semplificata di notifica, per cui alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 2010, Cass. n. 911 del 2012,
Cass. n. 14146 del 2014, Cass. 19771 del 2013, Cass. 16949 del 2014)” . La giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha più volte affermato che, in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario, non è necessario l'invio della CAN, anche se la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, come il portiere (Cass. sent. n. 9240/2019, n. 21558/2024, n. 6046/2024, n. 23706/2019, n. 18039/2019).
In questa fattispecie rientrano, dunque, le notifiche a mezzo del servizio postale eseguite per posta raccomandata semplice a mani del portiere, relativamente alle cartelle nr. 07120210061213971000, nr.
07120220020989939000, nr. 07120240014286019000, 07120180077723651000 e nr. 07120200001877362000
e l'avviso di accertamento nr. 83429056641/2018, sicchè, in tal caso l'invio della raccomandata informativa prevista dal quarto comma dell'articolo 139 cpc “non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione,
e la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160” cpc.
.-b) diversamente avviene , invece, se la notifica è eseguita da un messo notificatore, l'art. 139, comma 4,
c.p.c. prevede che, in caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario/messo notificatore debba dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. In questo caso, l'invio della CAN
è necessario per il perfezionamento della notifica (Trib. Napoli, sentenza n. 9835/2019, n. 5734/2022;, Cass. sent. n. 21553/2024; Corte d'Appello Milano, sent. n. 692/2022), nel qual caso, secondo principio giurisprudenziale consolidato, l'omessa e/o non provata spedizione/ricezione della CAN costituisce un vizio che comporta la nullità della notifica nei confronti del destinatario.
Alla stregua dei principi che precedono emerge che la notifica delle contestate sottostanti cartelle di pagamento è avvenuta mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avvalendosi di questa modalità semplificata di notifica, per cui non è necessario l'invio della
CAN, anche se la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, come il portiere;
consegue che la nullità della notifica non sussiste relativamente alle cartelle di pagamento nr. 07120210061213971000, nr.
07120220020989939000, nr. 07120240014286019000 07120180077723651000 e nr. 07120200001877362000
e l'avviso di accertamento nr. 83429056641/2018, non opposti dal contribuente.
Contestualmente occorre considerare che il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'ente impositore, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, nel caso di specie, l'ente della riscossione non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi infondato in quanto è stata provata l'avvenuta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento entro il termine previsto per legge, atteso che i termini prescrizionali in questione sono stati comunque soggetto alla sospensione ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Ciò posto non è accoglibile l'eccezione relativa alla prescrizione in quanto, come sopra esposto, stante la mancata impugnazione delle sottostanti cartelle di pagamento, la pretesa impositiva si è definitivamente cristallizzata ed è divenuta definitiva e nessuna prescrizione è decorsa successivamente alla loro notifica avvenuta entro i termini prescrizionali (triennale, quinquennale, decennale) competenti ai crediti fiscali vantati portati dalle sopra accennate sottostanti cartelle di pagamento.
Le cartelle di pagamento in discussione non sono state opposte, sicchè non trovano ingresso le eccezioni sollevate dal ricorrente che risultano quindi infondate e la pretesa fiscale è da ritenersi del tutto incontestabile e definitiva, pertanto in questa sede potevano essere proposte soltanto eccezioni riguardanti vizi propri dell'atto oggi opposto, peraltro inesistenti, attesa la sua completezza negli elementi essenziali.
Le esaminate eccezioni risultano assorbenti ai fini della decisione della presente vertenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite che si liquidano in complessivi €. 400,00 per ciascuna di loro, oltre oneri e accessori, se dovuti.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VI IE, EL
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10192/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500002526000 IRPEF-ALTRO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500002526000 IVA-ALTRO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500002526000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500002526000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1493/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30.05.2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, proponeva ricorso avverso Comunicazione Preventiva di Fermo amministrativo nr. 07180202500002526000, notificata, a mezzo posta, in data 29.04.2025, e di ogni altro atto connesso e conseguente, relativa al presunto omesso pagamento delle seguenti cartelle:
.-1) cartella n.07120180077723651000, relativa all'I.V.A, comprensiva di sanzioni ed interessi, anno 2015, di euro 3.031,97;
.-2) cartella n.07120200001877362000, relativa ai diritti annuali Camera di commercio anno 2016, per un importo pari ad euro 62.54;
.-3) cartella n.07120210061213971000, relativa ai diritti annuali Camera di commercio anno 2017, per un importo pari ad euro 61.27;
.-4) cartella n.07120220020989939000, limitatamente all'I.V.A, comprensiva di sanzioni ed interessi, anno
2014, nonché IRPEF, comprensiva di interessi e sanzioni anno 2015 di euro 10.590.69; .-5) cartella n. 07120240014286019000, relativa alla Tassa Automobilistica anno 2018, pari ad euro 1.090,71;
per un complessivo importo pari ad euro 14.837,18.
L'istante ricorreva per i seguenti motivi:
.-a) inesistenza e nullita' della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
.-b) omessa notifica dell'atto prodromico;
.-c) nullità per mancanza dei requisiti di certezza e di liquidità del relativo credito .
Concludeva chiedendo in via preliminare, disporsi la sospensione dell'atto impugnato;
in via principale chiedeva :
declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria contenuta nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500002526000, per tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto annullare e rendere privi di efficacia gli atti sottesi alla pretesa creditoria, ovvero le cartelle di pagamento n.
07120180077723651000, n.07120200001877362000, n.07120210061213971000, n.07120220020989939000,
n.07120240014286019000, nonché gli atti in esso contenuti e sottostanti, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
condannare l'Agenzia delle Entrate-riscossione in solido con gli enti resistenti, al pagamento dei compensi e spese di lite, del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, oltre rimborso spese generali al 15 % IVA e CPA.
Con note illustrative depositate in data 04/11/2025 la difesa di parte ricorrente nel riportarsi al proprio atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate, evidenziava che, l'Agenzia delle Entrate e riscossione, nell'impugnare e contestare integralmente l'avverso contenuto le eccezioni sollevate con il ricorso non aveva dato prova di aver notificato le sottostanti cartelle di pagamento comportando la nullità dell'atto consequenziale notificato.
L'Agenzia delle Entrate-ON si costituiva in giudizio in via preliminare rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto evidentemente impossibilitata a replicare alle eccezioni riferibili agli adempimenti di competenza dell'Ente impositore.
Nel merito contestava integralmente tutto quanto ex adverso prodotto, dedotto ed eccepito da parte ricorrente perché infondato in fatto ed in diritto in considerazione della avvenuta corretta notifica delle cartelle di pagamento sottostanti come risultava dai referti di notificazione prodotti. In ogni caso riteneva che il vizio della notifica non poteva mai assumere rilievo se l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era destinato.
Riteneva infatti infondata la dedotta omessa notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo amministrativo impugnato e pertanto la domanda in parte qua inammissibile, avendo l'Agente della riscossione ritualmente notificato le cartelle indicate nel sollecito di pagamento, che nello specifico riportava analiticamente:
.-1) in data 16.03.2019 veniva notificata la cartella n. 07120180077723651000 per il recupero della somma
€. 3.028,20 afferente omesso versamento IVA anno 2015 ,
.-2) in data 14.09.2021 veniva notificata la cartella n. 07120200001877362000 per il recupero della somma
€. 58,77 afferente omesso versamento Diritto annuale anno 2016;
.-3) in data 06.07.2022 veniva notificata la cartella n. 071 2021 00612139 71 000 per il recupero della somma
€. 57,50 afferente omesso versamento Diritto annuale anno 2017; .-4) in data 31.01.2023 veniva notificata la cartella n. 071 2022 00209899 39 000 per il recupero della somma
€. 10.584,81 afferente omesso versamento IVA anno 2014 ed IRPEF 2015 ;
.-5) in data 11.03.2024 veniva notificata la cartella n. 071 2024 00142860 19 000 per il recupero della somma
€. 1.065,51 afferente omesso versamento LL auto anno 2018 .
La notifica delle cartelle indicate al punto 1), 2), 3), 4) e 5) era avvenuta mediante consegna diretta del plico al portiere dello stabile a norma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Tanto premesso, riteneva palese l'infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte la quale aveva avuto piena conoscenza e conoscibilità degli atti esattoriali a suo carico.
Al contempo rilevava come l'omessa impugnazione aveva determinato la cristallizzazione della pretesa con l'effetto che ogni domanda avente carattere recuperatorio delle difese non tempestivamente espresse doveva essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla asserita prescrizione riferibile all'ente impositore dovevasi tener conto della sospensione dei termini di versamento e riscossione stante plurimi provvedimenti legislativi volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Riteneva altresì infondate le altre eccezioni sollevate.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate rilevando, per quanto di sua competenza, che la doglianza relativa alla omessa notifica degli atti presupposto era infondata e inammissibile perché le cartelle rappresentavano il primo atto impugnabile e non avevano alcun atto propedeutico in quanto relative a iscrizioni a ruolo a seguito di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/1973 e precisamente specificando:
- la cartella di pagamento n. n. 07120180077723651000 riguardava la liquidazione IVA anno 2015,
- la cartella di pagamento n. 07120220020989939000 riguardava la liquidazione IVA e IRPEF anni 2014 e
2015.
Riteneva l'eccezione anche inammissibile ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992 secondo cui ogni atto doveva essere impugnato per soli vizi propri, atteso che le cartelle di pagamento (atti prodromici alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo, oggetto della vertenza in essere) risultavano correttamente notificate, ed erano da considerarsi definitive perché non impugnate nei termini di legge.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Concludeva, analogamente,anche la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, ritenendo le contestazioni di cui alla domanda attorea palesemente infondate in quanto i ruoli consegnati dall'Ente impositore all'Agente della ON erano stati tempestivamente tradotti in cartelle esattoriali e notificati al ricorrente.
La Regione Campania, a sua volta intervenendo per quanto di propria competenza, evidenziava che la cartella di pagamento n. 07120240014286019000 relativa all'avviso di accertamento n. 834290456641 concernente tassa automobilistica annualità 2018 non corrisposta, fondava sull'indicato avviso di accertamento notificato per posta raccomandata semplificata entro il termine prescrizionale triennale in data
24/09/2021 con consegna a mani del portiere. All'odierna udienza di trattazione la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada di conseguenza rigettato per le considerazioni che seguono.
Ed infatti il procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 comma 3 del D.LGS. 31.12.1992 nr. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo al fine di contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare la sola sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa (Cass. SS.UU.
4.3.2008 n. 5791).
Ciò posto, nel caso di specie, è stata eccepita con carattere assorbente l'illegittimità le nullità della impugnata
Comunicazione Preventiva di Fermo amministrativo nr. 07180202500002526000 per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese alla stessa e per prescrizione dei crediti vantati, portati dalle indicate cartelle,
e decadenza dal relativo diritto di riscossione.
Invero dalla verifica dei singoli procedimenti di notifica svolto attraverso l'esame della documentazione versata, si evince il dirimente principio che:
.-a) in base all'articolo 26 del Dpr 602/1973, la notifica della cartella può “essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” e che, in tal caso, “la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica…”, in quanto l'ufficio si avvale di questa modalità semplificata di notifica, per cui alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 2010, Cass. n. 911 del 2012,
Cass. n. 14146 del 2014, Cass. 19771 del 2013, Cass. 16949 del 2014)” . La giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha più volte affermato che, in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario, non è necessario l'invio della CAN, anche se la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, come il portiere (Cass. sent. n. 9240/2019, n. 21558/2024, n. 6046/2024, n. 23706/2019, n. 18039/2019).
In questa fattispecie rientrano, dunque, le notifiche a mezzo del servizio postale eseguite per posta raccomandata semplice a mani del portiere, relativamente alle cartelle nr. 07120210061213971000, nr.
07120220020989939000, nr. 07120240014286019000, 07120180077723651000 e nr. 07120200001877362000
e l'avviso di accertamento nr. 83429056641/2018, sicchè, in tal caso l'invio della raccomandata informativa prevista dal quarto comma dell'articolo 139 cpc “non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione,
e la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160” cpc.
.-b) diversamente avviene , invece, se la notifica è eseguita da un messo notificatore, l'art. 139, comma 4,
c.p.c. prevede che, in caso di consegna al portiere, l'ufficiale giudiziario/messo notificatore debba dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. In questo caso, l'invio della CAN
è necessario per il perfezionamento della notifica (Trib. Napoli, sentenza n. 9835/2019, n. 5734/2022;, Cass. sent. n. 21553/2024; Corte d'Appello Milano, sent. n. 692/2022), nel qual caso, secondo principio giurisprudenziale consolidato, l'omessa e/o non provata spedizione/ricezione della CAN costituisce un vizio che comporta la nullità della notifica nei confronti del destinatario.
Alla stregua dei principi che precedono emerge che la notifica delle contestate sottostanti cartelle di pagamento è avvenuta mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avvalendosi di questa modalità semplificata di notifica, per cui non è necessario l'invio della
CAN, anche se la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, come il portiere;
consegue che la nullità della notifica non sussiste relativamente alle cartelle di pagamento nr. 07120210061213971000, nr.
07120220020989939000, nr. 07120240014286019000 07120180077723651000 e nr. 07120200001877362000
e l'avviso di accertamento nr. 83429056641/2018, non opposti dal contribuente.
Contestualmente occorre considerare che il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'ente impositore, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, nel caso di specie, l'ente della riscossione non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma secondo, del D.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi infondato in quanto è stata provata l'avvenuta notifica delle sottostanti cartelle di pagamento entro il termine previsto per legge, atteso che i termini prescrizionali in questione sono stati comunque soggetto alla sospensione ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
Ciò posto non è accoglibile l'eccezione relativa alla prescrizione in quanto, come sopra esposto, stante la mancata impugnazione delle sottostanti cartelle di pagamento, la pretesa impositiva si è definitivamente cristallizzata ed è divenuta definitiva e nessuna prescrizione è decorsa successivamente alla loro notifica avvenuta entro i termini prescrizionali (triennale, quinquennale, decennale) competenti ai crediti fiscali vantati portati dalle sopra accennate sottostanti cartelle di pagamento.
Le cartelle di pagamento in discussione non sono state opposte, sicchè non trovano ingresso le eccezioni sollevate dal ricorrente che risultano quindi infondate e la pretesa fiscale è da ritenersi del tutto incontestabile e definitiva, pertanto in questa sede potevano essere proposte soltanto eccezioni riguardanti vizi propri dell'atto oggi opposto, peraltro inesistenti, attesa la sua completezza negli elementi essenziali.
Le esaminate eccezioni risultano assorbenti ai fini della decisione della presente vertenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite che si liquidano in complessivi €. 400,00 per ciascuna di loro, oltre oneri e accessori, se dovuti.