Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1875
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza e nullità della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione e/o decadenza

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento sottostanti siano avvenute regolarmente e che, non essendo state impugnate, la pretesa è divenuta definitiva. Inoltre, la prescrizione è stata sospesa a causa della normativa COVID-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento siano state effettuate correttamente, anche mediante consegna al portiere, secondo le modalità semplificate previste per le raccomandate semplici inviate dall'esattore, e che non sia necessaria la CAN in questi casi. Pertanto, la nullità della notifica non sussiste.

  • Rigettato
    Nullità per mancanza dei requisiti di certezza e di liquidità del relativo credito

    La Corte ha ritenuto che, non essendo state impugnate le cartelle di pagamento sottostanti, la pretesa fiscale si è cristallizzata ed è divenuta definitiva, rendendo incontestabile il credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 05/02/2026, n. 1875
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1875
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo