Art. 7. 1. I decreti ministeriali 3 luglio 1976 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1976, n. 190), 13 ottobre 1978 (Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 1978, n. 298) e 20 settembre 1990 (Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244) sono abrogati.
Note all'art. 7:
- Il D.M. 3 luglio 1976 stabiliva le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento.
- Il D.M. 13 ottobre 1978 dettava le modalita' per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri.
- Il D.M. 20 settembre 1990 concerneva la validita' delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 luglio 1989 e 15 dicembre 1989 (si veda al riguardo nelle premesse al decreto qui pubblicato).
Ufficiale 24 ottobre 1978, n. 298) e 20 settembre 1990 (Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244) sono abrogati.
Note all'art. 7:
- Il D.M. 3 luglio 1976 stabiliva le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento.
- Il D.M. 13 ottobre 1978 dettava le modalita' per la concessione dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per le unita' da diporto ferme per lavori presso cantieri.
- Il D.M. 20 settembre 1990 concerneva la validita' delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 10 luglio 1989 e 15 dicembre 1989 (si veda al riguardo nelle premesse al decreto qui pubblicato).