Articolo 74 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 73Articolo 75
Versione
15 gennaio 1977
Art. 74.
Ai sensi dell' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , lo stanziamento del capitolo 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1977, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in L. 4.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977