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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/07/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6214/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Martino Gragnaniello Parte_1 presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Palma Campania (NA) alla via Castello n.25, come da procura in atti
- ricorrente – contro rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Cristiana Vivian per procura generale alle liti conferita con rogito del Dott. Notaio in Roma, in data 22 marzo 2024 eleggendo Persona_1 domicilio in Milano Via Savarè 1, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: riconoscimento indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato il 21.05.2025, Pt_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – l' chiedendo di accertare che il proprio stato patologico sia tale da CP_1 integrare i presupposti per il riconoscimento sul piano clinico disfunzionale di alterazioni patologiche di gravità tale da determinare l'istante invalida al 100%, con il diritto all' Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 e legge
104/92 art 3 comma 3 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed all'uopo, disporre il rinnovo o l'integrazione della Consulenza
Tecnica d'Ufficio depositata nel procedimento per ATP le cui conclusioni ha impugnato e contestato.
Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente ha dedotto: di aver depositato il 28.11.2024 ricorso ex art. 445 bis cpc avanti al
Tribunale di Milano al fine di verificare lo stato delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che nell'ambito del suddetto procedimento è stata disposta CTU medico- legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito;
ritenuta erronea tale valutazione ha proposto ricorso in opposizione chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per il riconoscimento del diritto azionato con il procedimento ex art. 445 bis
c.p.c.
Nello specifico, il ricorrente ha lamentato il fatto che il consulente medico nominato dal Giudice non avrebbe sufficientemente valutato la condizione patologica del ricorrente il quale, a suo dire, non sarebbe in grado di attendere in autonomia agli atti del vivere quotidiano e/o della possibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore.
Rileva che il CTU non ha tenuto conto “.. l'esercizio fisico, con conseguente limitazione della capacità funzionale. ED È PROPRIO QUESTA di cui è affetto:
ISCHEMIA AL CON AR AL NT , CP_2
, A SINISTRA, Controparte_3 Controparte_4
PREGRESSO INTERVENTO TESTICOLARE, Controparte_5
, CP_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 Controparte_9
, E LINFOADENECTOMIA
[...] Controparte_10
2 come accertato dalla ctp dott. CONSULENZA Persona_2
ONCOLOGICA 2025.
Ritiene, inoltre che il CTU abbia lasciato “irrisolte tutte le perplessità tecniche e le osservazioni dal ctp formulate in risposta all'elaborato peritale dello stesso
CTU”
Si è ritualmente costituito l' deducendo la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 23.07.2025, il giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo.
*
La domanda non è fondata e il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Deve innanzitutto ritenersi non accoglibile il primo punto di doglianza sollevato dal ricorrente secondo il quale il CTU non avrebbe tenuto conto delle pluripatologie di cui lo stesso soffre dal momento che tali patologie sono state attentamente prese in considerazione dal consulente .
Ed invero, l'elaborato periziale evidenzia che” Risulta dalla analisi della documentazione clinica elencata che il Sig. sia attualmente affetto da: Pt_1 carcinoma uroteliale vescicale trattato con plurime resezioni endoscopiche, intervento chirurgico resettivo e chemioterapia, con attuale evidenza di cellule tumorali maligne in sede renale (vedasi i punti n. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 della documentazione analizzata); cardiopatia ischemica in esiti di angioplastica
e stent ed esiti di ischemia cerebrale frontale sinistra (vedasi i punti n. 6 e 10 della documentazione analizzata); tendinopatia della spalla destra ed esiti di artrodesi della caviglia sinistra (vedasi i punti n. 2, 3, 4, 5 e 7 della documentazione analizzata ….Nello specifico, è anzitutto da considerare la sussistenza di un complesso quadro oncologico di carcinoma vescicale, noto dal
2016, comportante la necessità di eseguire plurime resezioni vescicali endoscopiche (2016, 2017, 2021) ed intervento chirurgico di ureterectomia
3 destra, reimpianto ureterale e linfoadenectomia (pT2 G2 N1) nel 2021 per infiltrazione carcinomatosa ureterale, seguito da protocollo chemioterapico
(Cisplatino e Gemcitabina) che si è complicato con gangrena testicolare. Nel prosieguo della vicenda, sono stati eseguiti controlli clinici ed endoscopici, sino al riscontro nel Dicembre 2024 di positività a cellule tumorali maligne presenti nell'urina del bacinetto renale destro, con indicazione ad esecuzione di endoscopia renale, nel sospetto di localizzazione della neoplasia uroteliale altresì
a carico del rene sinistro.
Risulta poi essere presente una cardiopatia ischemica in esiti di angioplastica, nonché esiti di ischemia cerebrale. Concorrono infine nel definire le condizioni di salute del Paziente una tendinopatia di spalla destra, e gli esiti di una artrodesi della caviglia sinistra.”
Durante la visita medico-legale effettuata nel corso delle operazioni peritali il
CTU ha preso visione, inoltre, delle risultanze di una visita oncologica di controllo eseguita il 10.02.2025, esibite dal ricorrente, attestante buone condizioni generali di salute e la necessità di nuovo controllo endoscopico per positività a cellule tumorali maligne urinarie.
Ciò premesso, dunque, non possono trovare accoglimento le doglianze dell'opponente nella misura in cui l'elaborato peritale ha dato piena contezza delle patologie afferenti a e delle conseguenze che queste hanno Parte_1 sulla capacità di quest'ultimo di attendere in maniera autonoma agli atti della vita quotidiana.
Il CTU ha, infatti, esaminato tutta la documentazione medica prodotta, come compiutamente riportato nella perizia medica, e le determinazioni finali alle quali
è pervenuto appaiono concordi e in linea con quanto in esse riportato nella misura in cui è stato accertato che “…L'esame obiettivo ha circostanziato nel ricorrente una conservazione dell'orientamento spazio-temporale ed autobiografico ed una riduzione ai gradi estremi nei movimenti di escursione articolare della spalla destra. I passaggi posturali e al deambulazione sono eseguiti in autonomia seppur con accenno a profilo di ipofluidità esecutiva “.
4 Tale valutazione appare coerente anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo, condotto in sede peritale, delle condizioni del ricorrente ai fini della valutazione dell'espletamento delle attività della vita quotidiana nella misura in cui il ricorrente ha dichiarato di “.. vivere da solo al I piano di stabile (privo di ascensore) durante i giorni lavorativi, mentre il fine settimana si trasferisce H24 dalla figlia. Ha dichiarato di recarsi al bagno in autonomia, e di espletare la piccola e la grande igiene in autonomia (richiedendo unicamente la presenza “in casa” di qualcuno durante l'espletamento della grande igiene, comunque autonoma). Ha riferito che la spesa e la preparazione dei pasti è effettuata dalla figlia, gestendo in autonomia la vestizione e l'assunzione dei farmaci. Ha infine affermato di trascorrere la giornata ascoltando la radio o guardando la TV, oppure uscendo da casa per recarsi nelle vicinanze.”
Tale condizione che comporta il muoversi in autonomia, vivere da solo, e raggiungere a piedi il proprio appartamento (non c'è l'ascensore), badare autonomamente alla propria igiene personale, fare brevi passeggiate fuori casa, attesta in maniera inequivocabile l'assenza dei presupposti richiesti ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Giova, in merito, rilevare che la norma istitutiva del beneficio per cui è causa richiede ai fini del suo riconoscimento la sussistenza di due requisiti: a)
l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Accertato il requisito della invalidità totale, la Suprema Corte di Cassazione, al fine della valutazione della sussistenza del secondo di tali requisiti, ha osservato che non rilevano singoli episodi “ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale, ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di continuità della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più
5 rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o nel compimento degli atti”
(Cass. sez. lav. 7273/2011 e Cass. 2599/2017).
Ciò detto, l'accertamento medico effettuato dal CTU appare congruo e non discordante da quanto risultante dalla documentazione medica prodotta in giudizio e dall'analisi medico-legale del ricorrente, nella quale è risultato che il ricorrente, pur presentando un complesso patologico idoneo a determinare una riduzione delle autonomie personali, allo stato non è tale da rendere necessaria la presenza di una assistenza continua per svolgere le attività della vita quotidiana e per permettere la deambulazione, che sono i requisiti richiesti per ottenere il beneficio della indennità di accompagnamento.
Parimenti congrue e aderenti appaiono le valutazioni conclusive del CTU in merito al mancato riconoscimento di una condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992 atteso che “…quest'ultima condizione, secondo la citata norma, sussiste allorquando sia ridotta “l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Pertanto, pur individuandosi alcuni profili di riduzione di “autonomia personale” attendibilmente da ascriversi alle patologie in questione, il quadro clinico descritto non risulta integrare la necessità di un intervento assistenziale connotato -in particolare- da un carattere “globale”, in quanto vi sono evidenze documentali, anamnestiche e cliniche dimostranti una incidenza negativa soltanto parziale e settoriale nelle autonomie personali richiesto accertamento”
Il ricorso in opposizione lamenta, inoltre, che sono rimaste “…irrisolte tutte le perplessità tecniche e le osservazioni dal ctp formulate in risposta all'elaborato peritale dello stesso CTU”
In realtà la relazione del CTU da piena evidenza delle osservazioni del c.t.p. e della ulteriore documentazione medica prodotta da parte ricorrente nel corso delle operazioni peritali (doc. depositati il 28.03.2025) e, in merito, il CTU evidenzia che “. si viene ad affermare come sia pacificamente indubbia la natura oncologica maligna della neoplasia delle vie urinarie (comportante attuale indicazione ad intervento chirurgico); la condizione oncologica maligna era stata
6 comunque già ben compresa in sede di Relazione Preliminare (si riportano le dirette considerazioni: “Nello specifico, è anzitutto da considerare la sussistenza di un complesso quadro oncologico di carcinoma vescicale, noto dal 2016, comportante la necessità di eseguire plurime resezioni vescicali endoscopiche
(2016, 2017, 2021) ed intervento chirurgico di ureterectomia destra, reimpianto ureterale e linfoadenectomia (pT2 G2 N1) nel 2021 per infiltrazione carcinomatosa ureterale, seguito da protocollo chemioterapico (Cisplatino e
Gemcitabina) che si è complicato con gangrena testicolare. Nel prosieguo della vicenda, sono stati eseguiti controlli clinici ed endoscopici, sino al riscontro nel
Dicembre 2024 di positività a cellule tumorali maligne presenti nell'urina del bacinetto renale destro, con indicazione ad esecuzione di endoscopia renale, nel sospetto di localizzazione della neoplasia uroteliale altresì a carico del rene sinistro”).
Devesi in ogni caso sottolineare come, dalle brevi note dell'Avv. Gragnaniello, parrebbe assumersi che una diagnosi oncologica di malignità equivalga per definizione all'integrazione del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (“si contestano le bozze pervenute in quanto il ricorrente deve subire nuove operazione con l'asportazione della vescica ed è stato riscontrato un carcinoma maligno(come da documentazione medica allegata)”); in realtà, il requisito sanitario non si basa sulla condizione nosologica in sé, bensì sulle eventuali conseguenze disfunzionali della patologia nell'autonomia deambulatoria e quotidiana della persona. In altri termini, non è la natura della patologia a determinare il requisito sanitario, bensì l'impatto della malattia sulla capacità deambulatoria e sulle attività quotidiane.
Rimandando a quanto più diffusamente illustrato -in termini di discussioni ed argomentazioni medico-legali- in Relazione Preliminare, risulta possibile affermare come, anche a fronte di una malattia oncologica maligna, nel caso di specie, non sia stata verificato un impatto disfunzionale tale da comportare nel
Ricorrente una impossibilità “a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” oppure una incapacità “di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
7 Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente, e come tale utilizzabile anche nella presente sede, l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Peraltro, ritiene il giudicante che il ricorso proposto dal sig. Parte_1 integri un mero dissenso diagnostico, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, infatti, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
La relazione della CTU appare, dunque, ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni dell'invalido quali riscontrate all'esame obiettivo.
*
In data 05.05.2025 e, quindi, dopo il deposito della relazione del CTU
(30.04.2025) E dopo il deposito del ricorso in opposizione, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione.
Ebbene, le risultanze di visite successive alla conclusione dell'esame peritale non possono assumere rilievo in questa sede.
Infatti, come si ricava dall'art. 445bis, il ricorso in opposizione ha per oggetto le contestazioni delle conclusioni della c.t.u. e deve contenere la specificazione dei motivi della contestazione.
L'esame di documentazione sopravvenuta rispetto all'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo richiederebbe invece l'espletamento di una c.t.u. del tutto nuova e diversa rispetto alla precedente, e non il semplice rinnovo della c.t.u. precedente per lacune o carenze della stessa.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e deve essere accertata la mancanza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del c.t.u.
Sussistono i requisiti di legge per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.
La sentenza è esecutiva ex art. 431 c.p.c.
8
PQM
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito del dispositivo.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Martino Gragnaniello Parte_1 presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Palma Campania (NA) alla via Castello n.25, come da procura in atti
- ricorrente – contro rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Cristiana Vivian per procura generale alle liti conferita con rogito del Dott. Notaio in Roma, in data 22 marzo 2024 eleggendo Persona_1 domicilio in Milano Via Savarè 1, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: riconoscimento indennità di accompagnamento
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato il 21.05.2025, Pt_1 ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – l' chiedendo di accertare che il proprio stato patologico sia tale da CP_1 integrare i presupposti per il riconoscimento sul piano clinico disfunzionale di alterazioni patologiche di gravità tale da determinare l'istante invalida al 100%, con il diritto all' Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/80 e legge
104/92 art 3 comma 3 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed all'uopo, disporre il rinnovo o l'integrazione della Consulenza
Tecnica d'Ufficio depositata nel procedimento per ATP le cui conclusioni ha impugnato e contestato.
Con vittoria delle spese di lite.
Il ricorrente ha dedotto: di aver depositato il 28.11.2024 ricorso ex art. 445 bis cpc avanti al
Tribunale di Milano al fine di verificare lo stato delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che nell'ambito del suddetto procedimento è stata disposta CTU medico- legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito;
ritenuta erronea tale valutazione ha proposto ricorso in opposizione chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per il riconoscimento del diritto azionato con il procedimento ex art. 445 bis
c.p.c.
Nello specifico, il ricorrente ha lamentato il fatto che il consulente medico nominato dal Giudice non avrebbe sufficientemente valutato la condizione patologica del ricorrente il quale, a suo dire, non sarebbe in grado di attendere in autonomia agli atti del vivere quotidiano e/o della possibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore.
Rileva che il CTU non ha tenuto conto “.. l'esercizio fisico, con conseguente limitazione della capacità funzionale. ED È PROPRIO QUESTA di cui è affetto:
ISCHEMIA AL CON AR AL NT , CP_2
, A SINISTRA, Controparte_3 Controparte_4
PREGRESSO INTERVENTO TESTICOLARE, Controparte_5
, CP_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 Controparte_9
, E LINFOADENECTOMIA
[...] Controparte_10
2 come accertato dalla ctp dott. CONSULENZA Persona_2
ONCOLOGICA 2025.
Ritiene, inoltre che il CTU abbia lasciato “irrisolte tutte le perplessità tecniche e le osservazioni dal ctp formulate in risposta all'elaborato peritale dello stesso
CTU”
Si è ritualmente costituito l' deducendo la infondatezza della domanda CP_1 ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 23.07.2025, il giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo.
*
La domanda non è fondata e il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Deve innanzitutto ritenersi non accoglibile il primo punto di doglianza sollevato dal ricorrente secondo il quale il CTU non avrebbe tenuto conto delle pluripatologie di cui lo stesso soffre dal momento che tali patologie sono state attentamente prese in considerazione dal consulente .
Ed invero, l'elaborato periziale evidenzia che” Risulta dalla analisi della documentazione clinica elencata che il Sig. sia attualmente affetto da: Pt_1 carcinoma uroteliale vescicale trattato con plurime resezioni endoscopiche, intervento chirurgico resettivo e chemioterapia, con attuale evidenza di cellule tumorali maligne in sede renale (vedasi i punti n. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 e 17 della documentazione analizzata); cardiopatia ischemica in esiti di angioplastica
e stent ed esiti di ischemia cerebrale frontale sinistra (vedasi i punti n. 6 e 10 della documentazione analizzata); tendinopatia della spalla destra ed esiti di artrodesi della caviglia sinistra (vedasi i punti n. 2, 3, 4, 5 e 7 della documentazione analizzata ….Nello specifico, è anzitutto da considerare la sussistenza di un complesso quadro oncologico di carcinoma vescicale, noto dal
2016, comportante la necessità di eseguire plurime resezioni vescicali endoscopiche (2016, 2017, 2021) ed intervento chirurgico di ureterectomia
3 destra, reimpianto ureterale e linfoadenectomia (pT2 G2 N1) nel 2021 per infiltrazione carcinomatosa ureterale, seguito da protocollo chemioterapico
(Cisplatino e Gemcitabina) che si è complicato con gangrena testicolare. Nel prosieguo della vicenda, sono stati eseguiti controlli clinici ed endoscopici, sino al riscontro nel Dicembre 2024 di positività a cellule tumorali maligne presenti nell'urina del bacinetto renale destro, con indicazione ad esecuzione di endoscopia renale, nel sospetto di localizzazione della neoplasia uroteliale altresì
a carico del rene sinistro.
Risulta poi essere presente una cardiopatia ischemica in esiti di angioplastica, nonché esiti di ischemia cerebrale. Concorrono infine nel definire le condizioni di salute del Paziente una tendinopatia di spalla destra, e gli esiti di una artrodesi della caviglia sinistra.”
Durante la visita medico-legale effettuata nel corso delle operazioni peritali il
CTU ha preso visione, inoltre, delle risultanze di una visita oncologica di controllo eseguita il 10.02.2025, esibite dal ricorrente, attestante buone condizioni generali di salute e la necessità di nuovo controllo endoscopico per positività a cellule tumorali maligne urinarie.
Ciò premesso, dunque, non possono trovare accoglimento le doglianze dell'opponente nella misura in cui l'elaborato peritale ha dato piena contezza delle patologie afferenti a e delle conseguenze che queste hanno Parte_1 sulla capacità di quest'ultimo di attendere in maniera autonoma agli atti della vita quotidiana.
Il CTU ha, infatti, esaminato tutta la documentazione medica prodotta, come compiutamente riportato nella perizia medica, e le determinazioni finali alle quali
è pervenuto appaiono concordi e in linea con quanto in esse riportato nella misura in cui è stato accertato che “…L'esame obiettivo ha circostanziato nel ricorrente una conservazione dell'orientamento spazio-temporale ed autobiografico ed una riduzione ai gradi estremi nei movimenti di escursione articolare della spalla destra. I passaggi posturali e al deambulazione sono eseguiti in autonomia seppur con accenno a profilo di ipofluidità esecutiva “.
4 Tale valutazione appare coerente anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo, condotto in sede peritale, delle condizioni del ricorrente ai fini della valutazione dell'espletamento delle attività della vita quotidiana nella misura in cui il ricorrente ha dichiarato di “.. vivere da solo al I piano di stabile (privo di ascensore) durante i giorni lavorativi, mentre il fine settimana si trasferisce H24 dalla figlia. Ha dichiarato di recarsi al bagno in autonomia, e di espletare la piccola e la grande igiene in autonomia (richiedendo unicamente la presenza “in casa” di qualcuno durante l'espletamento della grande igiene, comunque autonoma). Ha riferito che la spesa e la preparazione dei pasti è effettuata dalla figlia, gestendo in autonomia la vestizione e l'assunzione dei farmaci. Ha infine affermato di trascorrere la giornata ascoltando la radio o guardando la TV, oppure uscendo da casa per recarsi nelle vicinanze.”
Tale condizione che comporta il muoversi in autonomia, vivere da solo, e raggiungere a piedi il proprio appartamento (non c'è l'ascensore), badare autonomamente alla propria igiene personale, fare brevi passeggiate fuori casa, attesta in maniera inequivocabile l'assenza dei presupposti richiesti ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Giova, in merito, rilevare che la norma istitutiva del beneficio per cui è causa richiede ai fini del suo riconoscimento la sussistenza di due requisiti: a)
l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Accertato il requisito della invalidità totale, la Suprema Corte di Cassazione, al fine della valutazione della sussistenza del secondo di tali requisiti, ha osservato che non rilevano singoli episodi “ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale, ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di continuità della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più
5 rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o nel compimento degli atti”
(Cass. sez. lav. 7273/2011 e Cass. 2599/2017).
Ciò detto, l'accertamento medico effettuato dal CTU appare congruo e non discordante da quanto risultante dalla documentazione medica prodotta in giudizio e dall'analisi medico-legale del ricorrente, nella quale è risultato che il ricorrente, pur presentando un complesso patologico idoneo a determinare una riduzione delle autonomie personali, allo stato non è tale da rendere necessaria la presenza di una assistenza continua per svolgere le attività della vita quotidiana e per permettere la deambulazione, che sono i requisiti richiesti per ottenere il beneficio della indennità di accompagnamento.
Parimenti congrue e aderenti appaiono le valutazioni conclusive del CTU in merito al mancato riconoscimento di una condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104 del 1992 atteso che “…quest'ultima condizione, secondo la citata norma, sussiste allorquando sia ridotta “l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Pertanto, pur individuandosi alcuni profili di riduzione di “autonomia personale” attendibilmente da ascriversi alle patologie in questione, il quadro clinico descritto non risulta integrare la necessità di un intervento assistenziale connotato -in particolare- da un carattere “globale”, in quanto vi sono evidenze documentali, anamnestiche e cliniche dimostranti una incidenza negativa soltanto parziale e settoriale nelle autonomie personali richiesto accertamento”
Il ricorso in opposizione lamenta, inoltre, che sono rimaste “…irrisolte tutte le perplessità tecniche e le osservazioni dal ctp formulate in risposta all'elaborato peritale dello stesso CTU”
In realtà la relazione del CTU da piena evidenza delle osservazioni del c.t.p. e della ulteriore documentazione medica prodotta da parte ricorrente nel corso delle operazioni peritali (doc. depositati il 28.03.2025) e, in merito, il CTU evidenzia che “. si viene ad affermare come sia pacificamente indubbia la natura oncologica maligna della neoplasia delle vie urinarie (comportante attuale indicazione ad intervento chirurgico); la condizione oncologica maligna era stata
6 comunque già ben compresa in sede di Relazione Preliminare (si riportano le dirette considerazioni: “Nello specifico, è anzitutto da considerare la sussistenza di un complesso quadro oncologico di carcinoma vescicale, noto dal 2016, comportante la necessità di eseguire plurime resezioni vescicali endoscopiche
(2016, 2017, 2021) ed intervento chirurgico di ureterectomia destra, reimpianto ureterale e linfoadenectomia (pT2 G2 N1) nel 2021 per infiltrazione carcinomatosa ureterale, seguito da protocollo chemioterapico (Cisplatino e
Gemcitabina) che si è complicato con gangrena testicolare. Nel prosieguo della vicenda, sono stati eseguiti controlli clinici ed endoscopici, sino al riscontro nel
Dicembre 2024 di positività a cellule tumorali maligne presenti nell'urina del bacinetto renale destro, con indicazione ad esecuzione di endoscopia renale, nel sospetto di localizzazione della neoplasia uroteliale altresì a carico del rene sinistro”).
Devesi in ogni caso sottolineare come, dalle brevi note dell'Avv. Gragnaniello, parrebbe assumersi che una diagnosi oncologica di malignità equivalga per definizione all'integrazione del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (“si contestano le bozze pervenute in quanto il ricorrente deve subire nuove operazione con l'asportazione della vescica ed è stato riscontrato un carcinoma maligno(come da documentazione medica allegata)”); in realtà, il requisito sanitario non si basa sulla condizione nosologica in sé, bensì sulle eventuali conseguenze disfunzionali della patologia nell'autonomia deambulatoria e quotidiana della persona. In altri termini, non è la natura della patologia a determinare il requisito sanitario, bensì l'impatto della malattia sulla capacità deambulatoria e sulle attività quotidiane.
Rimandando a quanto più diffusamente illustrato -in termini di discussioni ed argomentazioni medico-legali- in Relazione Preliminare, risulta possibile affermare come, anche a fronte di una malattia oncologica maligna, nel caso di specie, non sia stata verificato un impatto disfunzionale tale da comportare nel
Ricorrente una impossibilità “a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” oppure una incapacità “di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
7 Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente, e come tale utilizzabile anche nella presente sede, l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Peraltro, ritiene il giudicante che il ricorso proposto dal sig. Parte_1 integri un mero dissenso diagnostico, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, infatti, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
La relazione della CTU appare, dunque, ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni dell'invalido quali riscontrate all'esame obiettivo.
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In data 05.05.2025 e, quindi, dopo il deposito della relazione del CTU
(30.04.2025) E dopo il deposito del ricorso in opposizione, parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione.
Ebbene, le risultanze di visite successive alla conclusione dell'esame peritale non possono assumere rilievo in questa sede.
Infatti, come si ricava dall'art. 445bis, il ricorso in opposizione ha per oggetto le contestazioni delle conclusioni della c.t.u. e deve contenere la specificazione dei motivi della contestazione.
L'esame di documentazione sopravvenuta rispetto all'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo richiederebbe invece l'espletamento di una c.t.u. del tutto nuova e diversa rispetto alla precedente, e non il semplice rinnovo della c.t.u. precedente per lacune o carenze della stessa.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e deve essere accertata la mancanza del requisito sanitario, secondo le risultanze indicate nella relazione del c.t.u.
Sussistono i requisiti di legge per l'esenzione dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.
La sentenza è esecutiva ex art. 431 c.p.c.
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PQM
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito del dispositivo.
Così deciso in Milano, il 23 luglio 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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