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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2024, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Ignazio Cannata Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5662/2023 R.G. promossa da:
, nato/a a MASCALI (CT) il 30/06/1967 (C.F.: Parte_1
), residente in [...]al Corso V. Bellini n.26, rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. MONTEFORTE SANTA, presso il cui studio legale in Catania alla Via
G. A. Costanzo n.49 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], (C.F.: CP_1
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. LUCCHESE OLGA RENATA, presso il cui studio legale in Catania alla via
Gabriele D'Annunzio n. 25 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 07/05/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/05/2023 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile Parte_1
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con e celebrato in Mascali il 27.09.1995. CP_1
Dalla loro unione nascevano i figli: in Catania il 02.01.2001; nt. a Catania il Per_1 Per_2
02.01.2001 e nt. a Giarre il 15.06.2006. Parte_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata, a tal fine allegava copia della negoziazione assistita del 09.01.2018.
Quanto alle condizioni accessorie, chiedeva volersi disporre l'affido esclusivo del figlio in favore della ricorrente oltre alla rimodulazione dell'assegno di mantenimento a Pt_2
favore dei tre figli.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ma contestando le CP_1
richieste formulate dalla n relazione alla prole. Pt_1
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi, essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta CP_1
copia della negoziazione assistita del 05.02.2018. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle condizioni accessorie d'ordine economiche e relative alla prole, le parti in seno all'udienza del 07.05.2024 precisavano congiuntamente le conclusioni alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in atti che qui di seguito viene riportato:
“1) I figli e dovranno essere mantenuti dal padre in forma diretta, a mezzo Per_2 Pt_2
apertura di c/c bancario intestato a ciascuno dei figli;
2) La sig.ra viene esonerata dal pagamento di qualsiasi contributo di Pt_1
mantenimento nei confronti dei figli, in considerazione anche del suo stato di disoccupazione;
3) Il figlio sarà collocato in modo prevalente presso il padre, trasferendo anche la Pt_2
sua residenza ivi, restando libero di poter incontrare e stare con la madre ogni qual volta lo desideri;
4) L'importo mensile del contributo al mantenimento a carico del sig. viene CP_1
concordemente determinato in € 300,00 per i figli e , oltre tutte le Per_3 Persona_4
spese straordinarie, ludiche, scolastiche, universitarie, sportive, mediche e sanitarie, interamente poste a carico del padre;
5) I coniugi riconoscono reciprocamente di avere contribuito entrambi al mantenimento dei figli negli anni pregressi, a far data dalla separazione, ciascuno secondo le possibilità e, in relazione agli arretrati di mantenimento, i coniugi hanno concordato che sarà il Sig. a regolare direttamente con ognuno dei figli la somma che CP_1
eventualmente dovrà versare allorquando lo stesso sarà in grado di affrontare CP_1
economicamente tale esborso, vincolandola a nome di ogni figlio in certificati di deposito
o polizze assicurative;
6) La sig.ra si obbliga a trasferire la sua quota di proprietà dell'immobile adibito Pt_1
a casa coniugale, pari al 25%, indivisamente ai tre figli, non appena concordata la stipula innanzi al Notaio designato da il quale si farà carico delle relative spese CP_1
notarili 7) Il sig. si assume anche l'obbligo di pagare tutte le tasse, imposte, tributi CP_1
attinenti alla predetta abitazione, rilasciandone così ampia e liberatoria quietanza alla sig.ra per quanto in pregresso, presente e futuro e, in caso di rimborso, previa Pt_1
esibizione di relativa quietanza;
8) La sig.ra rinunzia ad ogni arretrato maturato e non corrisposto dal sig. Pt_1 CP_1
9) Le spese legali del presente giudizio n. 5662/2023 R.G. e della scrittura transattiva redatta vengono compensate tra le parti;
“
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n.
154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore e maggiorenne ma non economicamente indipendente condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5662/2023
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in data 27.09.1995, trascritto Parte_1 CP_1
nei registri dello stato civile del comune di Mascali, al n. 24, parte II, Serie A, anno 1995, alle condizioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Mascali di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, il 21.05.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Maria Acagnino Giudice dott. Ignazio Cannata Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5662/2023 R.G. promossa da:
, nato/a a MASCALI (CT) il 30/06/1967 (C.F.: Parte_1
), residente in [...]al Corso V. Bellini n.26, rappresentata C.F._1
e difesa dall'avv. MONTEFORTE SANTA, presso il cui studio legale in Catania alla Via
G. A. Costanzo n.49 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], (C.F.: CP_1
) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. LUCCHESE OLGA RENATA, presso il cui studio legale in Catania alla via
Gabriele D'Annunzio n. 25 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 07/05/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02/05/2023 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., codice di procedura civile Parte_1
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con e celebrato in Mascali il 27.09.1995. CP_1
Dalla loro unione nascevano i figli: in Catania il 02.01.2001; nt. a Catania il Per_1 Per_2
02.01.2001 e nt. a Giarre il 15.06.2006. Parte_2
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata, a tal fine allegava copia della negoziazione assistita del 09.01.2018.
Quanto alle condizioni accessorie, chiedeva volersi disporre l'affido esclusivo del figlio in favore della ricorrente oltre alla rimodulazione dell'assegno di mantenimento a Pt_2
favore dei tre figli.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio ma contestando le CP_1
richieste formulate dalla n relazione alla prole. Pt_1
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, quindi, essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta CP_1
copia della negoziazione assistita del 05.02.2018. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle condizioni accessorie d'ordine economiche e relative alla prole, le parti in seno all'udienza del 07.05.2024 precisavano congiuntamente le conclusioni alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in atti che qui di seguito viene riportato:
“1) I figli e dovranno essere mantenuti dal padre in forma diretta, a mezzo Per_2 Pt_2
apertura di c/c bancario intestato a ciascuno dei figli;
2) La sig.ra viene esonerata dal pagamento di qualsiasi contributo di Pt_1
mantenimento nei confronti dei figli, in considerazione anche del suo stato di disoccupazione;
3) Il figlio sarà collocato in modo prevalente presso il padre, trasferendo anche la Pt_2
sua residenza ivi, restando libero di poter incontrare e stare con la madre ogni qual volta lo desideri;
4) L'importo mensile del contributo al mantenimento a carico del sig. viene CP_1
concordemente determinato in € 300,00 per i figli e , oltre tutte le Per_3 Persona_4
spese straordinarie, ludiche, scolastiche, universitarie, sportive, mediche e sanitarie, interamente poste a carico del padre;
5) I coniugi riconoscono reciprocamente di avere contribuito entrambi al mantenimento dei figli negli anni pregressi, a far data dalla separazione, ciascuno secondo le possibilità e, in relazione agli arretrati di mantenimento, i coniugi hanno concordato che sarà il Sig. a regolare direttamente con ognuno dei figli la somma che CP_1
eventualmente dovrà versare allorquando lo stesso sarà in grado di affrontare CP_1
economicamente tale esborso, vincolandola a nome di ogni figlio in certificati di deposito
o polizze assicurative;
6) La sig.ra si obbliga a trasferire la sua quota di proprietà dell'immobile adibito Pt_1
a casa coniugale, pari al 25%, indivisamente ai tre figli, non appena concordata la stipula innanzi al Notaio designato da il quale si farà carico delle relative spese CP_1
notarili 7) Il sig. si assume anche l'obbligo di pagare tutte le tasse, imposte, tributi CP_1
attinenti alla predetta abitazione, rilasciandone così ampia e liberatoria quietanza alla sig.ra per quanto in pregresso, presente e futuro e, in caso di rimborso, previa Pt_1
esibizione di relativa quietanza;
8) La sig.ra rinunzia ad ogni arretrato maturato e non corrisposto dal sig. Pt_1 CP_1
9) Le spese legali del presente giudizio n. 5662/2023 R.G. e della scrittura transattiva redatta vengono compensate tra le parti;
“
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n.
154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore e maggiorenne ma non economicamente indipendente condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5662/2023
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in data 27.09.1995, trascritto Parte_1 CP_1
nei registri dello stato civile del comune di Mascali, al n. 24, parte II, Serie A, anno 1995, alle condizioni di cui in parte motiva.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Mascali di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, il 21.05.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore Massimo Escher