CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/01/2026, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 604/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5073/2017 depositato il 06/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3694/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 4
e pubblicata il 12/12/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090004848255000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 gennaio 2016 Ricorrente_1 ricorreva avverso gli estratti di ruolo n. 0000009, 0150036 e 0300002 deducendo che le sottostanti cartelle di pagamento non erano state regolarmente notificate.
Riscossione Sicilia S.p.A. si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 14 novembre 2016 n. 3694//04/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali rilevando la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo i motivi del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da Ricorrente_1 non può trovare accoglimento.
Ed invero, in ogni caso, è assorbente rilevare che, nel corso del presente grado di giudizio, è sopravvenuta una nuova normativa sull'impugnativa degli estratti di ruolo.
In particolare, l'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 20.9.1973,
n. 602, disponendo come regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L'impugnazione del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate è espressamente ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio o per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50, o per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n.
40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La norma, quindi, ha espressamente limitato le possibilità di impugnazione del ruolo del contribuente ad ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato che
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e, nel contempo, che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
In sostanza, in relazione all'impugnazione del ruolo e delle cartelle affermate come non notificate, le Sezioni
Unite hanno stabilito che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato e che, se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può, semmai, invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario.
Nel presente giudizio di appello, tuttavia, nessun interesse ad agire in base al citato comma 4 bis è stato dimostrato o anche soltanto dedotto.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Avuto riguardo alla sopravvenienza della nuova normativa, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 3694/04/16 resa in data 14 novembre
2016, che conferma, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 19 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5073/2017 depositato il 06/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3694/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 4
e pubblicata il 12/12/2016
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120090004848255000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 26 gennaio 2016 Ricorrente_1 ricorreva avverso gli estratti di ruolo n. 0000009, 0150036 e 0300002 deducendo che le sottostanti cartelle di pagamento non erano state regolarmente notificate.
Riscossione Sicilia S.p.A. si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali eccepiva l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 14 novembre 2016 n. 3694//04/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali rilevando la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo i motivi del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da Ricorrente_1 non può trovare accoglimento.
Ed invero, in ogni caso, è assorbente rilevare che, nel corso del presente grado di giudizio, è sopravvenuta una nuova normativa sull'impugnativa degli estratti di ruolo.
In particolare, l'art.
3-bis del d.l. 21.10.2021, n. 146, ha introdotto il comma 4-bis all'art. 2 del d.p.r. 20.9.1973,
n. 602, disponendo come regola generale, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L'impugnazione del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate è espressamente ammessa soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio o per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50, o per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18.1.2008, n.
40, per effetto delle verifiche indicate all'art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
La norma, quindi, ha espressamente limitato le possibilità di impugnazione del ruolo del contribuente ad ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26283/2022, hanno affermato che
“in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e, nel contempo, che “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
In sostanza, in relazione all'impugnazione del ruolo e delle cartelle affermate come non notificate, le Sezioni
Unite hanno stabilito che le relative previsioni del citato comma 4 bis sulla limitata impugnabilità presuppongono un interesse ad agire che va dimostrato e che, se il pregiudizio è sorto prima della proposizione del ricorso, può, semmai, invocarsi la rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario.
Nel presente giudizio di appello, tuttavia, nessun interesse ad agire in base al citato comma 4 bis è stato dimostrato o anche soltanto dedotto.
Ne consegue il rigetto del gravame.
Avuto riguardo alla sopravvenienza della nuova normativa, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 3694/04/16 resa in data 14 novembre
2016, che conferma, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 19 gennaio 2026
Il Presidente