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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/09/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
1781 /2021
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/09/2025 alle ore 9.15 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
Guazzoni in sostituzione dell'avv. MORINI MATTEO e per il convenuto Controparte_1
l'avv. Pavone in sostituzione dell'avv. Battistotti nessuno è presente per Controparte_2
L'avv. Guazzoni precisa le conclusioni come da note conclusive del 3.7.2025 con le quali sono richiamate le conclusioni dell'11.4.2025.
L'avv. Pavone precisa le conclusioni come da memoria conclusionale del 9.4.2025.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi a tutti gli atti e verbalizzazioni.
Alle ore 9.30 si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 17 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza ad aula vuota provvedendo al successivo deposito telematico.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1781 /2021 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. MORINI Parte_1 C.F._1
MATTEO
- Attore –
Nei confronti di già ) (cod. fisc. e part. IVA Controparte_1 Controparte_3
) con l' Avv. Adriano Battistotti P.IVA_1
CF ) Controparte_2 C.F._2
- Convenuto/contumace –
§§§
Conclusioni per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum, in via preliminare dichiarare l'incapacità a testimoniare del teste Testimone_1 revocare l'ordinanza con cui era stato ordinato all'attore di esibire in giudizio la documentazione INAIL, non avendo la convenuta assicuratrice provato di non essere stata in grado di acquisirla autonomamente;
ammettere (se ritenuto necessario o anche solo opportuno al fine del decidere) la CTU contabile;
nel merito dichiarare civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di cui in premessa e, Controparte_2 conseguentemente, condannare unitamente ad (ora ) , in persona del legale Controparte_2 CP_3 CP_1 CP_4 rappresentante pro tempore, al residuo risarcimento di tutti i danni, materiali e da lesioni personali, non patrimoniali e
2 patrimoniali, nessuno escluso, patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si indicano nell'importo di € 33.616,34 o in quel maggiore o minore meglio ritenuto di giustizia e/o di equità condannare il Sig.
unitamente ad ora ) , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3 CP_1 CP_4 pro tempore al pagamento delle spese e delle competenze professionali relative alla presente fase giudiziale, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus”.
Conclusioni per il convenuto:
Piaccia al Tribunale Ill,mo, contrariis reiectis, tenuto conto di quanto già percepito dal signor dall' Inail Parte_1
a titolo di indennizzo e da per il risarcimento del danno, rigettare ogni ulteriore pretesa in quanto Controparte_5 infondata in fatto e diritto. Vinte le spese e compensi di causa. Spese delle CTU a totale carico dell'attore
Fatto e svolgimento del giudizio
Con l'Atto di Citazione introduttivo del presente giudizio, il Sig. evocava in giudizio Parte_1
(ora e per richiedere il Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale.
Allegava l'attore che in data 09 ottobre 2020, verso le ore 14:00 in Camporosso (IM), alla guida del proprio scooter Kymco tg. EA28986, stava percorrendo la Strada Provinciale 64 diretto verso mare.
Riferiva che giunto in prossimità del civico 106, detto scooter ed il suo conducente entravano in collisione con l'autovettura VW Golf tg. EW717BF (di proprietà del Sig. ed Controparte_2 assicurata per la RCA obbligatoria con la – ora ) il cui conducente, CP_3 CP_1 CP_4 uscendo dal parcheggio del gommista “Pneus Service” posto sul lato destro della strada, si era immesso nel flusso della circolazione della Strada Provinciale con direzione monte omettendo di dargli la precedenza.
Allegava l'attore che in dipendenza di detta collisione e della conseguente caduta a terra, lo scooter
Kymco tg. EA28986 riportava i danni di importo pari ad € 2.378,46.
Riferiva altresì che a seguito della caduta a terra, subiva lesioni personali.
Allegava che al momento del sinistro svolgeva l'attività di artigiano e, durante il periodo di assenza dal lavoro, subiva una diminuzione del proprio reddito.
Dava atto l'attore che a seguito delle richieste di danni, (che aveva gestito i sinistro Controparte_5 in forza della Procedura di Indennizzo Diretto) inviava un assegno di € 500,00 (prodotto sub 15) direttamente al Sig. in relazione al danno materiale;
detto assegno veniva incassato a Parte_1 titolo di acconto. Dava altresì atto che , intervenuta al medesimo titolo, inviava Controparte_5 un'offerta reale di € 5.650,00 per le lesioni (sub 19 ed assegno di pari importo prodotto sub 20) del pari incassato a titolo di acconto.
3 Documentava altresì che era stata emessa fattura per il pagamento di spese legali stragiudiziali per l'importo di € 650,00 a titolo di acconto.
Si costituiva in giudizio la sola contestando la domanda ed il relativo ammontare. CP_1
In particolare la riteneva impegnata la responsabilità di entrambi i conducenti per il sinistro, CP_1 ritenendo sussistente un concorso di colpa.
La allegava che il conducente dell'autovettura che precedeva lo scooter dell'attore si era fermato CP_1 all'intersezione per consentire l'immissione e la svolta a sinistra dell'autovettura del signor e CP_2 mentre quest'ultima autovettura stava ultimando tale manovra è sopraggiunto da tergo in sorpasso il motociclo dell'attore che si è scontrato contro la parte frontale della autovettura VW Golf.
Contestava altresì l'ammontare del danno ritenendolo inferiore a quello lamentato, contestando la consulenza di parte sui danni da lesione nonché la quantificazione relativa alla riparazione dello scooter in quanto superiore al valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
Allegava inoltre che a seguito del sinistro, costituente infortunio in itinere, è stata aperta una posizione
INAIL e INAIL ha comunicato di agire in surroga verso esponendo di aver erogato al signor CP_3 la somma di 4.100,01 per 129 giorni di inabilità totale assoluta, euro 7.008,04 per danno Pt_1 biologico al 9% e euro 196,11 per spese mediche.
Contestava infine la richiesta relativa alla perdita di reddito.
La causa veniva istruita con l'interpello dell'attore, l'assunzione delle prove testimoniali e il licenziamento di CTU medico legale e sul mezzo e rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14/5/2025. In tale sede provvedeva sull'istanza ex art. 210 c.p.c. all'INAIL come formulata da parte convenuta.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
Le parti hanno offerto una differente ricostruzione del sinistro, in punto responsabilità l'attore ritiene, infatti, che lo stesso sia integramente imputabile al veicolo antagonista, affermando invece la compagnia assicuratrice una responsabilità concorsuale dell'attore nel verificarsi del sinistro.
Al fine di inquadrare le responsabilità dei conducenti dei due veicoli antagonisti deve osservarsi quanto segue.
Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011, Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del
12-09-2019 n. 22735). 4 “La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato. Anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. 23431/2014) – la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino – come sovente accade – non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione”. (cfr. Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del 12-09-2019 n. 22735).
Nel caso che ci occupa sulla base delle risultanze istruttorie è risultato provato che da un lato il convenuto si è immesso da strada privata senza dare la dovuta precedenza all'attore – sulla cd precedenza di cortesia si dirà infra – e comunque senza adottare la dovuta diligenza attesa la scarsa visibilità - dall'altro l'attore nel superare il veicolo fermo non ha agito con la dovuta diligenza ed in ogni caso non ha mantenuto il controllo del mezzo arrestandosi tempestivamente.
Il convenuto sentito in sede di interpello ha dichiarato quanto segue: Sul capitolo 2) di parte CP_2 attrice (“giunto circa in prossimità del civico 106, detto scooter ed il suo conducente entravano in collisione con
l'autovettura VW Golf tg. EW717BF (di proprietà del Sig. ed assicurata per la RCA Controparte_2 obbligatoria con la il cui conducente, uscendo dal parcheggio del gommista “Pneus Service” posto Controparte_6 sul lato destro della strada, si immetteva nel flusso della circolazione della Strada Provinciale con direzione monte
(omettendo di concedere la dovuta precedenza ad ” ha risposto: “Non è vero che ho omesso di dare la Parte_1 precedenza io ero in attesa di immettermi sulla strada in lontananza ho visto arrivare un suv rimanevo in attesa che il suv passasse, il suv arrivato alla mia altezza si è fermato per darmi la precedenza e permettermi di uscire. Io non ho visto arrivare il sig. perché tutta la carreggiata era occupata dal suv. Il Sig. ha superato il suv nel momento in Pt_1 Pt_1 cui io stavo oltrepassando il suv, il sig. andando nella corsia opposta ha sorpassato il suv e nel momento in cui è Pt_1 arrivato davanti a me ho tentato di frenare ma la parte anteriore della mia macchina ha toccato il fianco del motorino, il
Sig. non è caduto è caduto 30 metri dopo perché è stato sbilanciato dopo l'urto e non riuscendo più a mantenere il Pt_1 controllo è caduto.
Il fatto è avvenuto all'altezza del civico 110 il sig. è caduto davanti all'entrata del magazzino Pt_1 Controparte_7 sempre nella corsia opposta.
Io stavo uscendo da un garage , fuori della careggiata provenivo da area privata dal box della mia officina Pneus Service.”
Il Sig. escusso all'udienza del 20/1/2023 ha così dichiarato: Testimone_1
Sul capitolo a) (“Vero che il giorno 9 ottobre 2020 intorno alle ore 14,00 l'autovettura VW Golf condotta dal signor stava uscendo dal parcheggio avanti l'officina gommista “Pneus Service” per immettersi sulla SP 64 e svoltare a CP_2
5 sinistra”) ha risposto: “L'orario e la data non li ricordo esattamente ma ricordo la circostanza di cui al capitolo e
l'incidente”.
Sul capitolo b) (“Vero che l'autovettura condotta dal signor che procedeva sulla SP64, si arrestava Testimone_1 all'intersezione con il parcheggio per consentire all'autovettura VW Golf di ultimare la manovra di immissione sulla statale e svoltare a sinistra ”) ha risposto: Si è vero.
Sul capitolo c) (“Vero che mentre l'autovettura del signor era ferma e l'autovettura VW Golf stava Tes_1 ultimando la manovra di svolta, sopraggiungeva da tergo nella stessa direzione di marcia il motociclo condotto dal signor che sorpassava l'autovettura ferma”) ha risposto: “Ho sentito una moto che proveniva da dietro di me non Pt_1 conosco il nome del conducente mi superava e ho visto che urtava la parte davanti sinistra della vettura golf e la moto saltava e il conducente piroettava in area e cadeva a terra . Io ho visto dallo specchietto all'ultimo la moto e ho cercato di avvisare con la mano il conducente della golf che non mi ha visto”.
Non si ravvisano profili di incapacità del teste a deporre non avendo un interesse diretto nel presente giudizio.
Deve ritenersi provato che il convenuto si è immesso sulla strada principale proveniente da CP_2 strada privata. Che in tale frangente si arrestava altro veicolo del sig. per concedergli la non Tes_1 dovuta precedenza ed in tale momento il sig. eniva superato dal Sig. Tes_1 Pt_1
Risulta anche provato che il Sig. non aveva piena visibilità. CP_2
E' principio pacifico quello secondo cui: “l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (da ultimo,
Cass. Sez. 6-3, ord. 16 settembre 2013, n. 21130, Rv. 628631-01)” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
26/07/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 26/07/2021), n.21403).
In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli. (cfr. Cassazione n. 2864/2020).
“L'art. 105 Codice Stradale impone l'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che percorrono la strada la cui circolazione è favorita dall'apposito segnale e che possono venirsi a trovare nell'area d'incrocio contemporaneamente al veicolo proveniente da una strada laterale. Nel caso in cui alcuni di tali veicoli non si avvalgano della precedenza, arrestandosi all'incrocio, per cortesia o per altri motivi, il cennato dovere, se viene meno rispetto ad essi, persiste nei confronti dei veicoli che non si sono arrestati e, pertanto, l'eventuale imprudenza del conducente che, in luogo di arrestarsi quando i veicoli che lo precedono si sono fermati, impegni ugualmente l'incrocio non esclude, per il conducente del veicolo 6 proveniente dalla strada laterale, la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, poiché quest'obbligo non sussiste soltanto
a favore dei veicoli che si presentano, per primi, all' incrocio, ma anche di quelli che li seguono. Ne consegue che il conducente, il quale si avvalga della situazione determinata dalla cortesia di altri guidatori che gli hanno dato la precedenza nell'attraversamento dell'incrocio, deve, pur sempre, tener conto della possibilità che altri si comportino in modo diverso ed è, quindi, tenuto a regolare la sua condotta di guida in modo da non recar danno a questi ultimi. Così, il conducente di un veicolo, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza e ciò vale anche e ancor di più in relazione al conducente che si sia avvalso della cosiddetta precedenza di cortesia, non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada. In buona sostanza la ricezione di una precedenza di cortesia impone al conducente, comunque, di prestare la massima cautela
(nella fattispecie in esame, nonostante la manovra fosse stata effettuata con una certa prudenza, quest'ultima difettò parzialmente in quanto la visuale coperta non assicurava il completamento senza pericolo della manovra stessa;
sussiste peraltro una grave responsabilità della vittima del sinistro per la conclamata violazione dell'art. 148 C.d.S., avendo effettuato il sorpasso in una condizione di non piena visibilità dell'area di sorpasso, specificamente in area di incrocio, da destra, di veicolo fermo).” (cfr Corte di appello di Roma, sentenza del 31.1.2023, n. 703).
D'altra parte ai sensi dell'art. 141 del Codice della strada il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”
L'art. 148 cds dispone altresì: “il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio..”
L'attore prima di porre in essere la manovra di sorpasso avrebbe dovuto verificare che le condizioni dei luoghi e i veicoli presenti consentissero di finalizzare la manovra in sicurezza.
A fronte della maggiore gravità ed incidenza causale della violazione del diritto di precedenza da parte del convenuto conducente della vettura, che avrebbe dovuto accertarsi di immettersi nella strada pubblica con la dovuta cautela stante anche la non completa visibilità e l'attore che pur avendo la precedenza ha posto in essere la manovra di sorpasso in condizione di non piena visibilità e che avrebbe dovuto tenere quella condotta di guida prudenziale che gli avrebbe consentito di frenare evitando l'urto o di schivare utilmente l'altro veicolo deve ritenersi che la condotta di guida dell'attore che vantava il diritto di precedenza abbia avuto un'incidenza causale inferiore, che può essere stimata nella misura del 30% rispetto a quella tenuta dal convenuto cui va attribuito un grado di colpa pari al
70%.
Posto quanto precede in punto di ripartizione della responsabilità con riferimento al quantum si osserva quanto segue.
Danno da lesione
7 Nel corso del presente giudizio è stata licenziata CTU al fine della determinazione del danno da lesione subito dall'attore.
Non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal CTU posto che entrambe le parti non hanno presentato osservazioni alla relazione peritale depositata dal Dott. concordando Persona_1 sugli esiti.
Il CTU ha accertato che le lesioni subite dall'attore consistevano in: “Frattura spiroide del malleolo peroneale sin., frattura clavicola sin scomposta e corpo scapolare e ftt falange prossimale dell'alluce sin.” Nel ricovero che ne conseguiva era trattato chirurgicamente sia alla spalla che alla tibiotarsica in data 12/10 ed era dimesso in data 17/10
. La prognosi iniziale era di gg 30 sc. Alla rimozione della valva seguiva tutore bivalva e FKT e successivamente (il
22/12/20) v. Fisiatrica che prescriveva ulteriori cicli di recupero funzionale.
Controllato all'INAIL riprendeva il lavoro in data 19/02/21.”
Il Ctu ha così concluso:Le lesioni riportate nella documentazione medica e verificate nella visita peritale sono certamente riconducibili all'incidente per cui è causa. 2)precedenti morbosi: frattura ginocchio dx, appendicectomia. 3)i precedenti sono coesistenti rispetto ai postumi attuali 4)L'attore ha riportato dal sinistro una invalidità permanente valutabile nel 10% della validità. 5) La Temporanea è divisibile in Assoluta per gg 8 e Relativa che è stata di gg 30 al 75% , di gg 30 al 50% e di gg 40 al 25%. 6)L'attore non ha potuto svolgere,a causa delle lesioni ,l'attività di artigiano per 131 gg , fino alla chiusura INAIL. 7)Le spese mediche congrue , documentate, ammontano ad €
1041.66.
Deve ritenersi raggiunta la prova del danno subito dall'attore.
La nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138 e139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass.,ord.n.23469/2018,Cass.,sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente 8 (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale.
Con riferimento al danno morale la giurisprudenza ritiene ammissibile la prova in via presuntiva. In particolare la Suprema Corte con sentenza n. 25164/2020, in tema di ricorso alla prova presuntiva, specifica che: “Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass. civ. sez. Unite n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
In tal senso deve essere valorizzato il lungo periodo di inabilità accertato dal CTU la circostanza che l'attore ha subito diversi interventi a seguito del sinistro.
Non è stata richiesta né risulta provati elementi per la personalizzazione del danno.
Alla luce delle determinazioni del CTU sopra trascritte che appaiono logiche e coerenti e si fanno proprie, il danno deve essere quantificato in via equitativa tenendo conto alle tabelle di Milano 2024
(ossia quelle vigente al momento della liquidazione del danno)
Non può infatti trovare applicazione la tabella unica posto che secondo le previsioni di legge la stessa trova applicazione ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e quindi al 5.3.2025.
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
9 Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 17.503,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.054,00
Invalidità temporanea totale € 920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.382,50
Spese mediche € 1.041,66
Totale generale: € 29.478,16
Nel corso del presente giudizio risulta documentato che INAIL ha corrisposto Euro 7.008,04 a titolo di danno biologico permanente ed Euro 4.100,01 a titolo di inabilità temporanea.
Parte attrice ha indicato in conclusionale che non risultano provati i pagamenti invero sulla base della documentazione prodotta da parte attrice a seguito di ordine del giudice in data 18/7/2022 risulta la corresponsione del predetto importo.
Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del
22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
“Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò
10 carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del
1971). Ma l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'INAIL. L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2017, n. 27869).
Per l'altro verso, l'ente previdenziale, avendo provveduto all'erogazione delle prestazioni indennitarie a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, potrà pretendere attraverso la surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, il rimborso delle spese sostenute per erogare quelle prestazioni, in tal modo impedendo che il responsabile civile, avvantaggiandosi ingiustamente dell'intervento della protezione previdenziale in favore dell'infortunato, paghi soltanto il danno differenziale al lavoratore. Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'ente gestore dell'assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato: la riscossione della rendita INAIL da parte dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno.” (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018).
L'INAIL, in caso di postumi valutati oltre il 5%, risarcisce il c.d. “danno biologico permanente”, definito dall'art. 13 co. 1 D.Lgs. n. 38/2000 come la «lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona». Al di sotto del 16% l'INAIL provvede al pagamento del capitale.
“Sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall'Inail, per poi esaminare in che conto debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
5. Nel caso di infortunio non mortale, l'Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. cit., a tenore del quale: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita... commisurata... alla retribuzione dell'assicurato... per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza
(D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. 11 n. 1124 del 1965, art. 66). L'Inail, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
Ne discende che: a) se l'Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del
26/06/2015);….d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall'Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall'Inail (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall'Inail)” (cfr. Cassazione civile sez. III -
31/10/2023, n. 30293).
Stante le differenze tra il computo dei danni civilistici e quelli corrisposti da INAIL occorre verificare il danno differenziale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”
(così Cass. sentenza n. 17967/2021): ciò significa, quindi, che il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non consiste nel sottrarre per l'intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio calcolato a monte, ma nel sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio secondo il criterio delle c.d. “poste omogenee”. 12 Alla luce di quanto precede dal calcolo sopra esposto dove essere detratto dal danno biologico permanente l'importo di Euro 7.008,04.
Il danno biologico da risarcire risulta pertanto pari ad Euro 17.503,00 – 7.008,04 = 10.494,96.
Il danno complessivo per lesione alla persona (incluso danno da invalidità temporanea e danno morale non risarcito da INAIL) e detratto il predetto importo è pertanto pari a complessivi Euro 22.470,12.
Risultando l'attore responsabile nella misura del 30% l'importo dovuto è pari ad Euro 15.729,12.
Dal predetto importo deve essere detratto l'acconto percepito prima del giudizio pari ad Euro 5.650,00 con la debenza di un importo residuo di Euro 10.079,12.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza. Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Danno perdita di guadagno
Inail ha liquidato Euro 4.100,01 a titolo di inabilità temporanea ossia la prestazione erogata da INAIL all'infortunato per inabilità che comporta astensione dal lavoro superiore a 3 giorni e parametrata alla retribuzione e rilevando ai fini di danno patrimoniale.
Parte attrice a riprova dell'ulteriore mancato guadagno ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative al
2018 e 2019, nonché i ricavi dei trimestri ottobre-dicembre per il 2018, 2019, e 2020 non ha prodotto la dichiarazione dei redditi relativa al 2020.
Detta documentazione non prova l'esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello risarcito da INAIL non potendosi non essendo sufficiente il mero raffronto dei ricavi trimestrali. Peraltro si noti il grosso divario tra i redditi dichiarati nel 2018 e quelli del 2019 (già inferiori a quelli dell'anno precedente) con andamento non costante dell'attività, deve peraltro incidentalmente rilevarsi come il 2020, stante la pandemia globale, ha visto un'inflessione generale dei ricavi.
13 La richiesta CTU contabile deve ritenersi esplorativa stante la mancata produzione di tutti i documenti necessari a provare il danno.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Danno materiale
In corso di causa è stata licenziava CTU al fine di verificare la congruità e la compatibilità dei danni richiesti sulla base della prospettata dinamica del sinistro.
Il CTU nel contradittorio tra le parti visionato il mezzo ha così risposto: “Analizzata la Persona_2 documentazione prodotta in Atti, esaminato direttamente il veicolo risultato circolante, nello stato dichiarato dei riordini ancora sostanzialmente da eseguirsi: la quantificazione del costo di riordino è stata analiticamente stimata in c.a. €.
1.645,00 i.v.a. compresa, ai costi attualizzati che possono comunque considerarsi pressoché simili a quelli storici.
Il valore commerciale del veicolo, in base agli studi economici e mercuriali, nonché per analisi diretta del bene è stato stimato in €. 700,00: riferibili all'epoca dell'evento in trattazione“.
Le parti non hanno presentato osservazioni alla CTU e non vi è pertanto motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
Deve a questo punto rilevarsi che la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica – come l'attore ha formulato con l'atto introduttivo - , qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente – peraltro richiesto con comparsa conclusionale - se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975).
Le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice - con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata (cfr. Cass. 10686/2023).
Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n. 2402/1998, Cass.
n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la 14 reintegrazione in forma specifica "supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013).
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte “nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c.”. (cfr.
Cass. 10686/23).
Tenuto conto del valore del mezzo ante sinistro dei costi che l'attore avrebbe dovuto sostenere se avesse demolito lo scooter e se avesse, quindi, dovuto immatricolarne un altro, in via equitativa si ritiene congruo riconoscere l'importo di € 1.000,00, come ridotto nella memoria conclusionale.
Dal predetto importo devono essere detratti Euro 500 corrisposti prima del giudizio con un importo residuo pari ad Euro 500 detto importo alla luce della percentuale di responsabilità riconosciuta deve essere ridotto del 30% con un danno residuo di Euro 350.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza. Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Spese assistenza
Con riferimento alle spese per assistenza stragiudiziale richieste con l'atto introduttivo deve osservarsi come le Sezioni Unite (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10/07/2017 n° 16990): “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività 15 stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
Le spese stragiudiziali restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Deriva da quanto precede che non potranno essere risarcite spese inutili o superflue al fine del raggiungimento di una composizione della lite: “non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”.
Sempre secondo i richiamati principi espressi dalla Suprema Corte a sezione Unite: “Ne deriva che non
è corretta affermazione di taluna giurisprudenza secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande».
Nel caso che ci occupa a prescindere da ogni ulteriore valutazione la domanda inerente il rimborso delle spese extragiudiziali è stata presentata e documentata con l'atto introduttivo e, pertanto, deve essere riconosciuta in quanto l'attività prestata ha condotto all'offerta documentata in atti, risulta pertanto dovuto l'importo di Euro 650. Per tale motivo devono altresì essere riconosciuti interessi e rivalutazione calcolati dal pagamento con le modalità più sopra indicate.
L'importo complessivamente dovuto all'attore è pertanto pari ad Euro 11.079,12.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenendo conto dell'importo complessivo liquidato ed applicando i valori medi di cui al DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 [...] in solido tra loro a pagare a l'importo di Euro 11.079,12 oltre CP_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi come in parte motiva.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 [...] in solido tra loro a rimborsare a e per lui all'avv. Matteo Morini CP_2 Parte_1 dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
5.077,00 di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro
1680,00 per la fase istruttoria/trattazione, Euro 1.701,00 per la fase decisionale, Euro 237 per spese oltre 15% iva e cpa come per legge. 16 - Ponendo le spese di CTU vengono ripartite nella misura del 30% in capo all'attore e del 70% in capo ai convenuti.
Imperia, 17/9/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
17
1781 /2021
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/09/2025 alle ore 9.15 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
Guazzoni in sostituzione dell'avv. MORINI MATTEO e per il convenuto Controparte_1
l'avv. Pavone in sostituzione dell'avv. Battistotti nessuno è presente per Controparte_2
L'avv. Guazzoni precisa le conclusioni come da note conclusive del 3.7.2025 con le quali sono richiamate le conclusioni dell'11.4.2025.
L'avv. Pavone precisa le conclusioni come da memoria conclusionale del 9.4.2025.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi a tutti gli atti e verbalizzazioni.
Alle ore 9.30 si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 17 uscita dalla camera di consiglio dà lettura della sentenza ad aula vuota provvedendo al successivo deposito telematico.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1781 /2021 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. MORINI Parte_1 C.F._1
MATTEO
- Attore –
Nei confronti di già ) (cod. fisc. e part. IVA Controparte_1 Controparte_3
) con l' Avv. Adriano Battistotti P.IVA_1
CF ) Controparte_2 C.F._2
- Convenuto/contumace –
§§§
Conclusioni per l'attore:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, contrariis rejectis, previa ogni meglio ritenuta declaratoria, eventualmente anche incidenter tantum, in via preliminare dichiarare l'incapacità a testimoniare del teste Testimone_1 revocare l'ordinanza con cui era stato ordinato all'attore di esibire in giudizio la documentazione INAIL, non avendo la convenuta assicuratrice provato di non essere stata in grado di acquisirla autonomamente;
ammettere (se ritenuto necessario o anche solo opportuno al fine del decidere) la CTU contabile;
nel merito dichiarare civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di cui in premessa e, Controparte_2 conseguentemente, condannare unitamente ad (ora ) , in persona del legale Controparte_2 CP_3 CP_1 CP_4 rappresentante pro tempore, al residuo risarcimento di tutti i danni, materiali e da lesioni personali, non patrimoniali e
2 patrimoniali, nessuno escluso, patiti da parte attrice in dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si indicano nell'importo di € 33.616,34 o in quel maggiore o minore meglio ritenuto di giustizia e/o di equità condannare il Sig.
unitamente ad ora ) , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3 CP_1 CP_4 pro tempore al pagamento delle spese e delle competenze professionali relative alla presente fase giudiziale, di cui il sottoscritto difensore chiede la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c. avendole interamente anticipate;
salvis juribus”.
Conclusioni per il convenuto:
Piaccia al Tribunale Ill,mo, contrariis reiectis, tenuto conto di quanto già percepito dal signor dall' Inail Parte_1
a titolo di indennizzo e da per il risarcimento del danno, rigettare ogni ulteriore pretesa in quanto Controparte_5 infondata in fatto e diritto. Vinte le spese e compensi di causa. Spese delle CTU a totale carico dell'attore
Fatto e svolgimento del giudizio
Con l'Atto di Citazione introduttivo del presente giudizio, il Sig. evocava in giudizio Parte_1
(ora e per richiedere il Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale.
Allegava l'attore che in data 09 ottobre 2020, verso le ore 14:00 in Camporosso (IM), alla guida del proprio scooter Kymco tg. EA28986, stava percorrendo la Strada Provinciale 64 diretto verso mare.
Riferiva che giunto in prossimità del civico 106, detto scooter ed il suo conducente entravano in collisione con l'autovettura VW Golf tg. EW717BF (di proprietà del Sig. ed Controparte_2 assicurata per la RCA obbligatoria con la – ora ) il cui conducente, CP_3 CP_1 CP_4 uscendo dal parcheggio del gommista “Pneus Service” posto sul lato destro della strada, si era immesso nel flusso della circolazione della Strada Provinciale con direzione monte omettendo di dargli la precedenza.
Allegava l'attore che in dipendenza di detta collisione e della conseguente caduta a terra, lo scooter
Kymco tg. EA28986 riportava i danni di importo pari ad € 2.378,46.
Riferiva altresì che a seguito della caduta a terra, subiva lesioni personali.
Allegava che al momento del sinistro svolgeva l'attività di artigiano e, durante il periodo di assenza dal lavoro, subiva una diminuzione del proprio reddito.
Dava atto l'attore che a seguito delle richieste di danni, (che aveva gestito i sinistro Controparte_5 in forza della Procedura di Indennizzo Diretto) inviava un assegno di € 500,00 (prodotto sub 15) direttamente al Sig. in relazione al danno materiale;
detto assegno veniva incassato a Parte_1 titolo di acconto. Dava altresì atto che , intervenuta al medesimo titolo, inviava Controparte_5 un'offerta reale di € 5.650,00 per le lesioni (sub 19 ed assegno di pari importo prodotto sub 20) del pari incassato a titolo di acconto.
3 Documentava altresì che era stata emessa fattura per il pagamento di spese legali stragiudiziali per l'importo di € 650,00 a titolo di acconto.
Si costituiva in giudizio la sola contestando la domanda ed il relativo ammontare. CP_1
In particolare la riteneva impegnata la responsabilità di entrambi i conducenti per il sinistro, CP_1 ritenendo sussistente un concorso di colpa.
La allegava che il conducente dell'autovettura che precedeva lo scooter dell'attore si era fermato CP_1 all'intersezione per consentire l'immissione e la svolta a sinistra dell'autovettura del signor e CP_2 mentre quest'ultima autovettura stava ultimando tale manovra è sopraggiunto da tergo in sorpasso il motociclo dell'attore che si è scontrato contro la parte frontale della autovettura VW Golf.
Contestava altresì l'ammontare del danno ritenendolo inferiore a quello lamentato, contestando la consulenza di parte sui danni da lesione nonché la quantificazione relativa alla riparazione dello scooter in quanto superiore al valore commerciale del medesimo al momento del sinistro.
Allegava inoltre che a seguito del sinistro, costituente infortunio in itinere, è stata aperta una posizione
INAIL e INAIL ha comunicato di agire in surroga verso esponendo di aver erogato al signor CP_3 la somma di 4.100,01 per 129 giorni di inabilità totale assoluta, euro 7.008,04 per danno Pt_1 biologico al 9% e euro 196,11 per spese mediche.
Contestava infine la richiesta relativa alla perdita di reddito.
La causa veniva istruita con l'interpello dell'attore, l'assunzione delle prove testimoniali e il licenziamento di CTU medico legale e sul mezzo e rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14/5/2025. In tale sede provvedeva sull'istanza ex art. 210 c.p.c. all'INAIL come formulata da parte convenuta.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
Le parti hanno offerto una differente ricostruzione del sinistro, in punto responsabilità l'attore ritiene, infatti, che lo stesso sia integramente imputabile al veicolo antagonista, affermando invece la compagnia assicuratrice una responsabilità concorsuale dell'attore nel verificarsi del sinistro.
Al fine di inquadrare le responsabilità dei conducenti dei due veicoli antagonisti deve osservarsi quanto segue.
Nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; Cass. 26004/2011, Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del
12-09-2019 n. 22735). 4 “La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato. Anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cass. 23431/2014) – la correttezza della decisione si fonda sul rigore e sulla completezza della motivazione concernente il bilanciamento della “forza” delle emergenze istruttorie e della particolare prudenza con la quale devono essere valutate le deposizioni testimoniali, soprattutto ove riportino – come sovente accade – non soltanto “fatti” ma anche “percezioni” difficilmente estrapolabili dai verbali di escussione”. (cfr. Cassazione civile, Sez.III, Ordinanza del 12-09-2019 n. 22735).
Nel caso che ci occupa sulla base delle risultanze istruttorie è risultato provato che da un lato il convenuto si è immesso da strada privata senza dare la dovuta precedenza all'attore – sulla cd precedenza di cortesia si dirà infra – e comunque senza adottare la dovuta diligenza attesa la scarsa visibilità - dall'altro l'attore nel superare il veicolo fermo non ha agito con la dovuta diligenza ed in ogni caso non ha mantenuto il controllo del mezzo arrestandosi tempestivamente.
Il convenuto sentito in sede di interpello ha dichiarato quanto segue: Sul capitolo 2) di parte CP_2 attrice (“giunto circa in prossimità del civico 106, detto scooter ed il suo conducente entravano in collisione con
l'autovettura VW Golf tg. EW717BF (di proprietà del Sig. ed assicurata per la RCA Controparte_2 obbligatoria con la il cui conducente, uscendo dal parcheggio del gommista “Pneus Service” posto Controparte_6 sul lato destro della strada, si immetteva nel flusso della circolazione della Strada Provinciale con direzione monte
(omettendo di concedere la dovuta precedenza ad ” ha risposto: “Non è vero che ho omesso di dare la Parte_1 precedenza io ero in attesa di immettermi sulla strada in lontananza ho visto arrivare un suv rimanevo in attesa che il suv passasse, il suv arrivato alla mia altezza si è fermato per darmi la precedenza e permettermi di uscire. Io non ho visto arrivare il sig. perché tutta la carreggiata era occupata dal suv. Il Sig. ha superato il suv nel momento in Pt_1 Pt_1 cui io stavo oltrepassando il suv, il sig. andando nella corsia opposta ha sorpassato il suv e nel momento in cui è Pt_1 arrivato davanti a me ho tentato di frenare ma la parte anteriore della mia macchina ha toccato il fianco del motorino, il
Sig. non è caduto è caduto 30 metri dopo perché è stato sbilanciato dopo l'urto e non riuscendo più a mantenere il Pt_1 controllo è caduto.
Il fatto è avvenuto all'altezza del civico 110 il sig. è caduto davanti all'entrata del magazzino Pt_1 Controparte_7 sempre nella corsia opposta.
Io stavo uscendo da un garage , fuori della careggiata provenivo da area privata dal box della mia officina Pneus Service.”
Il Sig. escusso all'udienza del 20/1/2023 ha così dichiarato: Testimone_1
Sul capitolo a) (“Vero che il giorno 9 ottobre 2020 intorno alle ore 14,00 l'autovettura VW Golf condotta dal signor stava uscendo dal parcheggio avanti l'officina gommista “Pneus Service” per immettersi sulla SP 64 e svoltare a CP_2
5 sinistra”) ha risposto: “L'orario e la data non li ricordo esattamente ma ricordo la circostanza di cui al capitolo e
l'incidente”.
Sul capitolo b) (“Vero che l'autovettura condotta dal signor che procedeva sulla SP64, si arrestava Testimone_1 all'intersezione con il parcheggio per consentire all'autovettura VW Golf di ultimare la manovra di immissione sulla statale e svoltare a sinistra ”) ha risposto: Si è vero.
Sul capitolo c) (“Vero che mentre l'autovettura del signor era ferma e l'autovettura VW Golf stava Tes_1 ultimando la manovra di svolta, sopraggiungeva da tergo nella stessa direzione di marcia il motociclo condotto dal signor che sorpassava l'autovettura ferma”) ha risposto: “Ho sentito una moto che proveniva da dietro di me non Pt_1 conosco il nome del conducente mi superava e ho visto che urtava la parte davanti sinistra della vettura golf e la moto saltava e il conducente piroettava in area e cadeva a terra . Io ho visto dallo specchietto all'ultimo la moto e ho cercato di avvisare con la mano il conducente della golf che non mi ha visto”.
Non si ravvisano profili di incapacità del teste a deporre non avendo un interesse diretto nel presente giudizio.
Deve ritenersi provato che il convenuto si è immesso sulla strada principale proveniente da CP_2 strada privata. Che in tale frangente si arrestava altro veicolo del sig. per concedergli la non Tes_1 dovuta precedenza ed in tale momento il sig. eniva superato dal Sig. Tes_1 Pt_1
Risulta anche provato che il Sig. non aveva piena visibilità. CP_2
E' principio pacifico quello secondo cui: “l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (da ultimo,
Cass. Sez. 6-3, ord. 16 settembre 2013, n. 21130, Rv. 628631-01)” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
26/07/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 26/07/2021), n.21403).
In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli. (cfr. Cassazione n. 2864/2020).
“L'art. 105 Codice Stradale impone l'obbligo di dare la precedenza a tutti i veicoli che percorrono la strada la cui circolazione è favorita dall'apposito segnale e che possono venirsi a trovare nell'area d'incrocio contemporaneamente al veicolo proveniente da una strada laterale. Nel caso in cui alcuni di tali veicoli non si avvalgano della precedenza, arrestandosi all'incrocio, per cortesia o per altri motivi, il cennato dovere, se viene meno rispetto ad essi, persiste nei confronti dei veicoli che non si sono arrestati e, pertanto, l'eventuale imprudenza del conducente che, in luogo di arrestarsi quando i veicoli che lo precedono si sono fermati, impegni ugualmente l'incrocio non esclude, per il conducente del veicolo 6 proveniente dalla strada laterale, la violazione dell'obbligo di dare la precedenza, poiché quest'obbligo non sussiste soltanto
a favore dei veicoli che si presentano, per primi, all' incrocio, ma anche di quelli che li seguono. Ne consegue che il conducente, il quale si avvalga della situazione determinata dalla cortesia di altri guidatori che gli hanno dato la precedenza nell'attraversamento dell'incrocio, deve, pur sempre, tener conto della possibilità che altri si comportino in modo diverso ed è, quindi, tenuto a regolare la sua condotta di guida in modo da non recar danno a questi ultimi. Così, il conducente di un veicolo, per il solo fatto che goda del diritto di precedenza e ciò vale anche e ancor di più in relazione al conducente che si sia avvalso della cosiddetta precedenza di cortesia, non è esentato dall'obbligo di usare la dovuta attenzione anche in relazione ai pericoli derivanti da comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada. In buona sostanza la ricezione di una precedenza di cortesia impone al conducente, comunque, di prestare la massima cautela
(nella fattispecie in esame, nonostante la manovra fosse stata effettuata con una certa prudenza, quest'ultima difettò parzialmente in quanto la visuale coperta non assicurava il completamento senza pericolo della manovra stessa;
sussiste peraltro una grave responsabilità della vittima del sinistro per la conclamata violazione dell'art. 148 C.d.S., avendo effettuato il sorpasso in una condizione di non piena visibilità dell'area di sorpasso, specificamente in area di incrocio, da destra, di veicolo fermo).” (cfr Corte di appello di Roma, sentenza del 31.1.2023, n. 703).
D'altra parte ai sensi dell'art. 141 del Codice della strada il conducente “deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”
L'art. 148 cds dispone altresì: “il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio..”
L'attore prima di porre in essere la manovra di sorpasso avrebbe dovuto verificare che le condizioni dei luoghi e i veicoli presenti consentissero di finalizzare la manovra in sicurezza.
A fronte della maggiore gravità ed incidenza causale della violazione del diritto di precedenza da parte del convenuto conducente della vettura, che avrebbe dovuto accertarsi di immettersi nella strada pubblica con la dovuta cautela stante anche la non completa visibilità e l'attore che pur avendo la precedenza ha posto in essere la manovra di sorpasso in condizione di non piena visibilità e che avrebbe dovuto tenere quella condotta di guida prudenziale che gli avrebbe consentito di frenare evitando l'urto o di schivare utilmente l'altro veicolo deve ritenersi che la condotta di guida dell'attore che vantava il diritto di precedenza abbia avuto un'incidenza causale inferiore, che può essere stimata nella misura del 30% rispetto a quella tenuta dal convenuto cui va attribuito un grado di colpa pari al
70%.
Posto quanto precede in punto di ripartizione della responsabilità con riferimento al quantum si osserva quanto segue.
Danno da lesione
7 Nel corso del presente giudizio è stata licenziata CTU al fine della determinazione del danno da lesione subito dall'attore.
Non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal CTU posto che entrambe le parti non hanno presentato osservazioni alla relazione peritale depositata dal Dott. concordando Persona_1 sugli esiti.
Il CTU ha accertato che le lesioni subite dall'attore consistevano in: “Frattura spiroide del malleolo peroneale sin., frattura clavicola sin scomposta e corpo scapolare e ftt falange prossimale dell'alluce sin.” Nel ricovero che ne conseguiva era trattato chirurgicamente sia alla spalla che alla tibiotarsica in data 12/10 ed era dimesso in data 17/10
. La prognosi iniziale era di gg 30 sc. Alla rimozione della valva seguiva tutore bivalva e FKT e successivamente (il
22/12/20) v. Fisiatrica che prescriveva ulteriori cicli di recupero funzionale.
Controllato all'INAIL riprendeva il lavoro in data 19/02/21.”
Il Ctu ha così concluso:Le lesioni riportate nella documentazione medica e verificate nella visita peritale sono certamente riconducibili all'incidente per cui è causa. 2)precedenti morbosi: frattura ginocchio dx, appendicectomia. 3)i precedenti sono coesistenti rispetto ai postumi attuali 4)L'attore ha riportato dal sinistro una invalidità permanente valutabile nel 10% della validità. 5) La Temporanea è divisibile in Assoluta per gg 8 e Relativa che è stata di gg 30 al 75% , di gg 30 al 50% e di gg 40 al 25%. 6)L'attore non ha potuto svolgere,a causa delle lesioni ,l'attività di artigiano per 131 gg , fino alla chiusura INAIL. 7)Le spese mediche congrue , documentate, ammontano ad €
1041.66.
Deve ritenersi raggiunta la prova del danno subito dall'attore.
La nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt.138 e139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Nell'interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha affermato, nell'ordinanza Cass.n.7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass.,ord.n.23469/2018,Cass.,sent.n.28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda" pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno "dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nella stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente 8 (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)” Infine, nella già citata ordinanza la Corte ha indicato che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria”.
In Cass.n.7513/2018, si afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Il danno cd biologico (dinamico-relazionale) inerendo le menomazioni subite a seguito dell'incidente sono valutabili e stimabili in virtù della sopra indicata perizia medico-legale.
Con riferimento al danno morale la giurisprudenza ritiene ammissibile la prova in via presuntiva. In particolare la Suprema Corte con sentenza n. 25164/2020, in tema di ricorso alla prova presuntiva, specifica che: “Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass. civ. sez. Unite n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinchè possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
In tal senso deve essere valorizzato il lungo periodo di inabilità accertato dal CTU la circostanza che l'attore ha subito diversi interventi a seguito del sinistro.
Non è stata richiesta né risulta provati elementi per la personalizzazione del danno.
Alla luce delle determinazioni del CTU sopra trascritte che appaiono logiche e coerenti e si fanno proprie, il danno deve essere quantificato in via equitativa tenendo conto alle tabelle di Milano 2024
(ossia quelle vigente al momento della liquidazione del danno)
Non può infatti trovare applicazione la tabella unica posto che secondo le previsioni di legge la stessa trova applicazione ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e quindi al 5.3.2025.
Età del danneggiato alla data del sinistro 67 anni
9 Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno biologico risarcibile € 17.503,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 22.054,00
Invalidità temporanea totale € 920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.382,50
Spese mediche € 1.041,66
Totale generale: € 29.478,16
Nel corso del presente giudizio risulta documentato che INAIL ha corrisposto Euro 7.008,04 a titolo di danno biologico permanente ed Euro 4.100,01 a titolo di inabilità temporanea.
Parte attrice ha indicato in conclusionale che non risultano provati i pagamenti invero sulla base della documentazione prodotta da parte attrice a seguito di ordine del giudice in data 18/7/2022 risulta la corresponsione del predetto importo.
Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, da Cass. Sez. U. n. 12566 del
22/05/2018, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito.
“Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò
10 carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del
1971). Ma l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'INAIL. L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3^, 23 novembre 2017, n. 27869).
Per l'altro verso, l'ente previdenziale, avendo provveduto all'erogazione delle prestazioni indennitarie a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, potrà pretendere attraverso la surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, il rimborso delle spese sostenute per erogare quelle prestazioni, in tal modo impedendo che il responsabile civile, avvantaggiandosi ingiustamente dell'intervento della protezione previdenziale in favore dell'infortunato, paghi soltanto il danno differenziale al lavoratore. Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l'intero, essendo questi tenuto a rimborsare all'ente gestore dell'assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato: la riscossione della rendita INAIL da parte dell'assicurato-danneggiato in conseguenza dell'evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovrà risarcire, in ogni caso, l'intero danno.” (cfr. Cass. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018).
L'INAIL, in caso di postumi valutati oltre il 5%, risarcisce il c.d. “danno biologico permanente”, definito dall'art. 13 co. 1 D.Lgs. n. 38/2000 come la «lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona». Al di sotto del 16% l'INAIL provvede al pagamento del capitale.
“Sarà utile ricordare quali pregiudizi sono indennizzati dall'Inail, per poi esaminare in che conto debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
5. Nel caso di infortunio non mortale, l'Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lett. b), D.Lgs. cit., a tenore del quale: "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita... commisurata... alla retribuzione dell'assicurato... per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali"); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000; c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza
(D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 68); d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. 11 n. 1124 del 1965, art. 66). L'Inail, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna
"personalizzazione" dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
Ne discende che: a) se l'Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. n. 26117 del 2021, cit.; n. 9112 del 02/04/2019; n. 13222 del
26/06/2015);….d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale;
e) il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall'Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall'Inail (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall'Inail)” (cfr. Cassazione civile sez. III -
31/10/2023, n. 30293).
Stante le differenze tra il computo dei danni civilistici e quelli corrisposti da INAIL occorre verificare il danno differenziale.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente”
(così Cass. sentenza n. 17967/2021): ciò significa, quindi, che il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non consiste nel sottrarre per l'intero l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio calcolato a monte, ma nel sottrarre l'indennizzo Inail dal credito risarcitorio secondo il criterio delle c.d. “poste omogenee”. 12 Alla luce di quanto precede dal calcolo sopra esposto dove essere detratto dal danno biologico permanente l'importo di Euro 7.008,04.
Il danno biologico da risarcire risulta pertanto pari ad Euro 17.503,00 – 7.008,04 = 10.494,96.
Il danno complessivo per lesione alla persona (incluso danno da invalidità temporanea e danno morale non risarcito da INAIL) e detratto il predetto importo è pertanto pari a complessivi Euro 22.470,12.
Risultando l'attore responsabile nella misura del 30% l'importo dovuto è pari ad Euro 15.729,12.
Dal predetto importo deve essere detratto l'acconto percepito prima del giudizio pari ad Euro 5.650,00 con la debenza di un importo residuo di Euro 10.079,12.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza. Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Danno perdita di guadagno
Inail ha liquidato Euro 4.100,01 a titolo di inabilità temporanea ossia la prestazione erogata da INAIL all'infortunato per inabilità che comporta astensione dal lavoro superiore a 3 giorni e parametrata alla retribuzione e rilevando ai fini di danno patrimoniale.
Parte attrice a riprova dell'ulteriore mancato guadagno ha prodotto le dichiarazioni dei redditi relative al
2018 e 2019, nonché i ricavi dei trimestri ottobre-dicembre per il 2018, 2019, e 2020 non ha prodotto la dichiarazione dei redditi relativa al 2020.
Detta documentazione non prova l'esistenza di un danno ulteriore rispetto a quello risarcito da INAIL non potendosi non essendo sufficiente il mero raffronto dei ricavi trimestrali. Peraltro si noti il grosso divario tra i redditi dichiarati nel 2018 e quelli del 2019 (già inferiori a quelli dell'anno precedente) con andamento non costante dell'attività, deve peraltro incidentalmente rilevarsi come il 2020, stante la pandemia globale, ha visto un'inflessione generale dei ricavi.
13 La richiesta CTU contabile deve ritenersi esplorativa stante la mancata produzione di tutti i documenti necessari a provare il danno.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
Danno materiale
In corso di causa è stata licenziava CTU al fine di verificare la congruità e la compatibilità dei danni richiesti sulla base della prospettata dinamica del sinistro.
Il CTU nel contradittorio tra le parti visionato il mezzo ha così risposto: “Analizzata la Persona_2 documentazione prodotta in Atti, esaminato direttamente il veicolo risultato circolante, nello stato dichiarato dei riordini ancora sostanzialmente da eseguirsi: la quantificazione del costo di riordino è stata analiticamente stimata in c.a. €.
1.645,00 i.v.a. compresa, ai costi attualizzati che possono comunque considerarsi pressoché simili a quelli storici.
Il valore commerciale del veicolo, in base agli studi economici e mercuriali, nonché per analisi diretta del bene è stato stimato in €. 700,00: riferibili all'epoca dell'evento in trattazione“.
Le parti non hanno presentato osservazioni alla CTU e non vi è pertanto motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte.
Deve a questo punto rilevarsi che la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica – come l'attore ha formulato con l'atto introduttivo - , qualora sia in tutto o in parte possibile (1 co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente – peraltro richiesto con comparsa conclusionale - se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella "differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato" (Cass. n. 4035/1975).
Le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice - con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento ("può disporre")- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata (cfr. Cass. 10686/2023).
Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente "allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo" (Cass. n. 2402/1998, Cass.
n. 21012/2010 e Cass. n. 10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la 14 reintegrazione in forma specifica "supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato" (Cass. n. 24718/2013).
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte “nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2 co. c.c.”. (cfr.
Cass. 10686/23).
Tenuto conto del valore del mezzo ante sinistro dei costi che l'attore avrebbe dovuto sostenere se avesse demolito lo scooter e se avesse, quindi, dovuto immatricolarne un altro, in via equitativa si ritiene congruo riconoscere l'importo di € 1.000,00, come ridotto nella memoria conclusionale.
Dal predetto importo devono essere detratti Euro 500 corrisposti prima del giudizio con un importo residuo pari ad Euro 500 detto importo alla luce della percentuale di responsabilità riconosciuta deve essere ridotto del 30% con un danno residuo di Euro 350.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 10 giugno 2016, n. 11899).
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di
Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino alla presente sentenza. Saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Spese assistenza
Con riferimento alle spese per assistenza stragiudiziale richieste con l'atto introduttivo deve osservarsi come le Sezioni Unite (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 10/07/2017 n° 16990): “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa; l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che l'attività 15 stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.
Le spese stragiudiziali restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Deriva da quanto precede che non potranno essere risarcite spese inutili o superflue al fine del raggiungimento di una composizione della lite: “non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”.
Sempre secondo i richiamati principi espressi dalla Suprema Corte a sezione Unite: “Ne deriva che non
è corretta affermazione di taluna giurisprudenza secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande».
Nel caso che ci occupa a prescindere da ogni ulteriore valutazione la domanda inerente il rimborso delle spese extragiudiziali è stata presentata e documentata con l'atto introduttivo e, pertanto, deve essere riconosciuta in quanto l'attività prestata ha condotto all'offerta documentata in atti, risulta pertanto dovuto l'importo di Euro 650. Per tale motivo devono altresì essere riconosciuti interessi e rivalutazione calcolati dal pagamento con le modalità più sopra indicate.
L'importo complessivamente dovuto all'attore è pertanto pari ad Euro 11.079,12.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenendo conto dell'importo complessivo liquidato ed applicando i valori medi di cui al DM 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 [...] in solido tra loro a pagare a l'importo di Euro 11.079,12 oltre CP_2 Parte_1 rivalutazione ed interessi come in parte motiva.
- Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 [...] in solido tra loro a rimborsare a e per lui all'avv. Matteo Morini CP_2 Parte_1 dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro
5.077,00 di cui Euro 919,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva, Euro
1680,00 per la fase istruttoria/trattazione, Euro 1.701,00 per la fase decisionale, Euro 237 per spese oltre 15% iva e cpa come per legge. 16 - Ponendo le spese di CTU vengono ripartite nella misura del 30% in capo all'attore e del 70% in capo ai convenuti.
Imperia, 17/9/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
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