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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 967/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Prestazione d'opera ha pronunciato la seguente intellettuale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 967/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
29/05/2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
IA CC del foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cardito via Battisti n. 24, in forza di deleghe allegate alla citazione in appello;
pagina 1 di 13 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di socio e Controparte_1 C.F._3
liquidatore e cessionario del credito e dell'azione di Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Epicoco del
[...]
foro di SC ed elettivamente domiciliato in SC alla via Gambara n. 75,
giusta delega in atti;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Controparte_3 P.IVA_1
Veneto, in persona dei legali rappresentanti;
CONTUMACE
In punto: Appello alla sentenza N. 1828/2023 emessa dal Tribunale di
SC (seconda sezione civile) pubblicata in data 17.07.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di SC, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza 1828/2023 del
14/07/2023, pronunciata dalla II sezione civile del Tribunale di SC giudice pagina 2 di 13 dott.ssa Marina Mangosi ad esito del procedimento recante n.r.g. 13367/2018,
pubblicata il 17/07/2023 e notificata il 12/09/2023, accogliere le seguenti conclusioni:
- acclarare come il Giudice abbia fatto malgoverno del regime delle spese, atteso che l'accoglimento parziale della domanda per la sola somma di €. 1.490,08
implica una liquidazione diversa e minore, pari ad €. 2.127,00 come esposto in precedenza.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte di Appello adita, nella sua composizione come di legge, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, in principalità, rigettare l'appello principale per le ragioni esposte e/o per le migliori ragioni di giustizia;
In via incidentale, condannare gli avv. e in Parte_2 Parte_1
solido tra loro, a risarcire il Sig. , quale avente causa della Controparte_1
società dei danni subiti in conseguenza della Controparte_2
loro accertata responsabilità professionale, quantificati in € 18.786,48, oltre che dei danni da quantificarsi in via equitativa in considerazione della perdita di possibilità di vedere riconosciuta la variazione contabile sul proprio c/c ed il diritto al rimborso degli interessi addebitati in misura ultra-legale (come attestati nella perizia asseverata – doc. 13); il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. sussistendone i pagina 3 di 13 presupposti.
Spese di lite del doppio grado interamente rifuse e risarcimento ex art. 96 c.p.c.
sussistendone i presupposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18.09.2018, conveniva Controparte_1
innanzi al Tribunale di SC gli avv. , e Parte_2 Parte_1
EL ND esponendo:
- che in data 21.01.2015 B.C.C. AN aveva comunicato a CP_2
di la sentenza emessa a definizione del procedimento
[...] Controparte_1
civile n. 17147/2013 R.G. instaurato presso il Tribunale di SC con cui erano state disattese le domande svolte dalla società finalizzate ad ottenere la CP_2
declaratoria di invalidità o di illegittimità totale o parziale del contratto di conto corrente n. 300596 in essere presso la banca;
- che erano state chieste delucidazioni ai convenuti scoprendo che la citazione introduttiva del giudizio del 18.03.2013 con cui era stata chiesta la declaratoria di invalidità e/o illegittimità di clausole del conto corrente n. 300596 in essere presso BCC AN aventi ad oggetto la pattuizione di interessi usurari,
ultra legali ed anatocistici era stata dichiarata nulla per omessa indicazione dei fatti costitutivi della domanda;
- che dalla lettura del verbale di udienza del 16.10.2024 il deducente aveva appreso dell'intenzione dei suoi difensori di abbandonare le domande di ripetizione qualora il conto fosse stato ancora aperto chiedendo in luogo delle pagina 4 di 13 domande originariamente proposte il mero accertamento di quanto indebitamente versato;
- che a causa delle lacune difensive il Tribunale, con sentenza n. 159/2015 del
21.01.2015, aveva ribadito l'eccezione di nullità della citazione introduttiva, poi sanata con la memoria integrativa del 30.06.2014, nella quale tuttavia era riproposta la domanda di restituzione di somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi, commissioni e spese – domande che il Tribunale aveva dichiarato inammissibili in quanto il conto era ancora aperto, come stabilito da
Cass. sezioni unite n. 24418/2010 con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c.
Aggiungeva l'attore che in data 31.12.2016 la società aveva ceduto CP_2
tutti i diritti e le azioni relative alla presente controversia al deducente e che la condanna alle spese e per responsabilità aggravata era stata cagionata dalla negligenza dei professionisti in quanto l'atto di citazione era stato dichiarato nullo, allo stesso non era stato allegato alcun contratto bancario e conteneva riferimenti a fatti mai accaduti, quali ad es. la segnalazione alla Centrale Rischi
che non vi era mai stata;
chiedeva quindi il risarcimento del danno esposto in €
14.150,40 pari alle somme pagate da e dal comparente a BCC CP_2
AN, € 217,50 per la tassa di registro;
€ 3.146 pari alle somme pagate a per la perizia asseverata rivelatasi inutile esercizio di stile, € Controparte_4
1.272,58 pari all'acconto versato all'avv. e una somma da quantificare in Pt_1
via equitativa in considerazione della perdita di possibilità di vedere riconosciuta pagina 5 di 13 la variazione contabile sul conto corrente della società.
Gli avv. e si costituivano eccependo la Parte_1 Parte_2
carenza di legittimazione attiva di;
negavano l'esistenza di una Controparte_1
loro responsabilità professionale in quanto la domanda di accertamento dell'invalidità di alcune clausole relative al contratto di conto corrente n. 300596
era stata proposta e rappresentava un antecedente logico rispetto alla domanda di ripetizione;
in via riconvenzionale chiedevano il pagamento del saldo per la prestazione professionale resa a fronte di un acconto di soli € 1.270,08 e la chiamata in causa di con la quale entrambi Controparte_5
avevano stipulato polizze RC professionali.
L'avv. EL ND contesta la propria legittimazione passiva non avendo mai ricevuto espresso mandato.
premesso che la chiamata involgeva solo la posizione Controparte_3
dell'avv. eccepiva la prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. in quanto Pt_1
non era mai stata effettuata la denuncia del sinistro, neppure in occasione della procedura di negoziazione assistita;
in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva la declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda di garanzia svolta dall'avv. . Parte_2
Mutato il rito, separata la domanda tra attore e l'avv. EL ND per la quale interveniva rinuncia alla domanda e accettazione della rinuncia a spese compensate, la causa era istruita solo in via documentale e, all'esito, il Tribunale
accertava la responsabilità professionale degli avv. e Parte_2 Pt_1
pagina 6 di 13 per aver predisposto un atto di citazione nullo e una successiva nota Pt_1
integrativa anch'essa carente degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, contenendo entrambi gli atti espressioni del tutto generiche e apodittiche e ravvisando profili di grave negligenza anche nel fatto che i procuratori, pur in presenza di un conto corrente assistito da apertura di credito, ancora aperto, aveva chiesto la ripetizione del presunto indebito in totale difformità all'orientamento univoco della Suprema Corte di cui alla sentenza a sezioni unite n. 24418/2010.
Circa il quantum i convenuti erano condannati a versare all'attore l'acconto ricevuto di € 1.272,58 e l'importo di € 217,50 per la tassa di registro, mentre per gli altri esborsi il Tribunale riteneva carente la prova;
il primo giudice rigettava altresì la domanda di risarcimento conseguente alla perdita della possibilità di vedersi riconosciuta la variazione contabile sul proprio conto corrente e il rimborso degli interessi in misura ultra legale in assenza di prova.
I convenuti erano condannati al pagamento delle spese di lite. liquidate in €
5.077 oltre accessori e da ultimo era disattesa la domanda di manleva svolta dall'avv. nei confronti di con compensazione delle Pt_1 Controparte_3
spese di lite tra chiamante e chiamata.
Gli avv. e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Pt_2 Parte_2
con appello incidentale. Controparte_6
Dopo il mutamento di sezione, dichiarata la contumacia di Controparte_3
la causa era rinviata all'udienza del 26.11.2025 ex art. 352 c.p.c., previa pagina 7 di 13 assegnazione dei termini ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo gli appellanti censurano la sentenza per aver errato nell'individuare lo scaglione corretto per la liquidazione delle spese di lite.
Infatti, a fronte di una condanna complessiva per soli € 1.490,08 il primo giudice, anziché utilizzare lo scaglione ricompreso tra € 1.101 ed € 5.200, ha utilizzato lo scaglione delle cause aventi valore compreso tra € 5.201 ed €
26.000.
resiste sul gravame principale allegando che nessuna censura Controparte_1
era stata mossa in punto responsabilità dei professionisti e rigetto dell'eccezione in punto non cedibilità del credito, e propone appello incidentale in ordine al
quantum accordato dal primo giudice. Deduce che il pagamento delle somme liquidate dal Tribunale di SC, con sentenza n. 159/2015 a titolo di spese legali in favore di BCC AN, ossia € 8.000 oltre accessori di legge, ed
€ 4.000 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, era stato provato dai documenti con cui la banca aveva effettuato compensazioni con il saldo del conto corrente n.
Cont 300596/90; che il pagamento della somma di € 3.146 in favore di per la redazione dell'analisi contabile del c/c era stata fornita proprio dai professionisti che avevano richiesto il risarcimento delle spese per la perizia prodotta e che infine aveva errato il primo giudice nel rigettare la richiesta di danno per la perdita di chance di ottenere il rimborso degli interessi passivi pagati alla banca pagina 8 di 13 come determinati nella perizia econometrica prodotta in giudizio.
In ordine logico occorre partire dall'appello incidentale proposto da CP_1
con la premessa che in punto responsabilità professionale degli avv.
[...]
e e sulla concreta possibilità per la società Parte_1 Parte_2
di cedere il credito si è formato il giudicato CP_2 Controparte_2
interno.
Con condivisile motivazione, il Tribunale ha accertato la responsabilità dei due avvocati nel patrocinare la causa di nei confronti BCC Controparte_2
AN per aver redatto una citazione sostanzialmente nulla in quanto del tutto disancorata dal caso concreto (come spesso accaduto in questo ambito)
sulla scorta della perizia econometrica redatta da del pari Parte_3
astratta, sganciata da puntuali riferimenti alle clausole regolanti il conto corrente esaminato ed elaborata alla stregua di principi che progressivamente la Suprema
Corte ha disatteso. Inoltre, i professionisti ignoravano che il conto corrente oggetto del contenzioso, era ancora aperto - a conferma dell'assoluta superficialità dell'analisi - e che, per consolidato orientamento di legittimità
risalente ad epoca anteriore alla proposizione della causa presupposta, l'azione di ripetizione di indebito bancario non può essere esercitata dal correntista quando il contratto sia ancora in essere, se prima non prova di aver eseguito almeno una rimessa solutoria, ossia un pagamento effettuato su conto corrente non affidato e in passivo o su conto affidato allorquando il passivo eccede i limiti dell'affidamento. Negli altri casi, l'azione si risolve in una rettifica del pagina 9 di 13 saldo per la quale il correntista conserva interesse, ad es. per vedere ridotto il suo passivo o incrementato il suo attivo o per la possibilità di utilizzare in misura maggiore un affidamento in essere.
Parimenti non contestata la statuizione in punto cessione del credito.
Tanto premesso, il rigetto della domanda risarcitoria proposta da avente CP_1
ad oggetto la rifusione delle spese di lite per carenza di prova va riformata.
Dai documenti 1 e 18 dell'originario attore emerge che in data 21.01.2015 BCC
ricordava alla società correntista (che aveva perso la causa Controparte_2
iscritta al N. 17147/2023 R.G) l'ammontare delle spese (€ 8.000 oltre accessori ed € 4.000 ex art. 96 c.p.c.) e in attesa dell'esatto conteggio da subito eccepiva la parziale compensazione dal saldo avere del conto corrente per l'importo di €
4.804,59; in data 26.02.2015 il legale della banca scriveva all'avv. Epicoco che,
tenuto conto delle parziali compensazioni, il debito residuo era di € 2.085,81 ed infatti in data 26.02.2025 B.C.C. eccepiva la compensazione di € 7.200 in relazione al versamento effettuato il giorno prima;
il saldo di € 2.085,81
avveniva in data 26.03.2015 in cui BCC rilasciava piena quietanza e la completa compensazione delle spese di lite, definitivamente quantificate in complessivi €
14.150,40. Detto importo va quindi sommato a quanto già riconosciuto dal
Tribunale, ossia € 1.490,08, per una debenza effettiva a carico degli odierni appellanti in solido a titolo risarcitorio di € 15.640,48.
Di converso, non esiste la prova che la società abbia versato l'importo CP_2
di € 3.146 a per la redazione della perizia: agli atti vi è la Controparte_4
pagina 10 di 13 Cont fattura n. 66/2013 del 10.01.2013 di e l'indicazione di pagamento con assegno bancario, ma pur potendo agevolmente la società provare il pagamento mediante la produzione dell'assegno o dell'estratto conto, detta produzione non
è stata effettuata, né soccorre il testo della citazione del giudizio presupposto laddove a pagina 33 non è menzionato questo pagamento che, in ogni caso, a prescindere dal contenuto della citazione di quel giudizio, necessita di adeguata prova.
Né può essere accordata una somma equitativamente determinata a titolo di perdita di chance. Come già visto la citazione introduttiva del giudizio di ripetizione dell'indebito è stata dichiarata nulla, la memoria integrativa di quella citazione è stata ritenuta dal Tribunale, con statuizione irrevocabile, inutile in quanto il conto corrente era ancora aperto e dunque non esistono elementi per poter ritenere che in effetti il saldo del conto corrente sociale n. 300596 in essere con BCC presentasse clausole invalide suscettibili di condurre ad una rettifica del saldo. Del tutto incerto sono sia l'an della pretesa che il quantum non potendo essere valorizzata, per la sua estrema genericità, la citata perizia redatta da motivo per cui neppure è possibile discutere di Parte_4
chance perduta. La chance suscettibile di risarcimento va tenuta distinta dalla mera aspettativa di fatto e, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, è necessario che il preteso danneggiato dimostri, anche se in modo presuntivo, ma in base a circostanze di fatto concrete e puntualmente allegate,
l'esistenza di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato,
pagina 11 di 13 oltre che del sussistente nesso di causalità immediata e diretta con il fatto illecito addebitato.
Accertato dunque il danno patito da in € 15.640,48, l'importo Controparte_1
va incrementato della rivalutazione monetaria dal marzo 2015 ad oggi: dal verificarsi dell'illecito ad oggi sono maturati 3.362,52 per rivalutazione ed €
2.242 per interessi per una debenza totale di € 21.245, da incrementare degli interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
A questo punto, accertata l'effettiva entità della debenza, il motivo di appello principale in ordine allo scaglione impiegato per la liquidazione delle spese di primo grado è infondato. In effetti, era sbagliata la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza gravata in relazione ad una condanna di soli € 1.490,08,
ma diviene ora corretta avuto riguardo all'attuale condanna derivante dal parziale accoglimento dell'appello incidentale.
Pertanto, gli appellanti in solido dovranno rifondere a le spese Controparte_1
di lite che liquida, quanto al primo grado, nella misura già liquidata nella gravata sentenza di € 5.077 per compenso ed € 237 per esborsi (contributo unificato),
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, per il presente grado, in € 355,50 per anticipazioni (contributo unificato) ed € 3.966
per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
pagina 12 di 13 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli avv.ti e Parte_1 Parte_2
e sull'appello principale proposto da avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 1828/2023 emessa dal Tribunale di SC in data 17.07.2023, così
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna gli avv.ti Parte_2
e in solido tra loro, a versare a la
[...] Parte_1 Controparte_6
maggior somma di € 21.245, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a le spese di lite Controparte_1
del primo e del secondo grado come indicate in motivazione;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico degli appellanti principali.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Prestazione d'opera ha pronunciato la seguente intellettuale
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 967/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
29/05/2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
IA CC del foro di Napoli Nord ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cardito via Battisti n. 24, in forza di deleghe allegate alla citazione in appello;
pagina 1 di 13 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), nella qualità di socio e Controparte_1 C.F._3
liquidatore e cessionario del credito e dell'azione di Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Epicoco del
[...]
foro di SC ed elettivamente domiciliato in SC alla via Gambara n. 75,
giusta delega in atti;
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Mogliano Controparte_3 P.IVA_1
Veneto, in persona dei legali rappresentanti;
CONTUMACE
In punto: Appello alla sentenza N. 1828/2023 emessa dal Tribunale di
SC (seconda sezione civile) pubblicata in data 17.07.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di SC, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza 1828/2023 del
14/07/2023, pronunciata dalla II sezione civile del Tribunale di SC giudice pagina 2 di 13 dott.ssa Marina Mangosi ad esito del procedimento recante n.r.g. 13367/2018,
pubblicata il 17/07/2023 e notificata il 12/09/2023, accogliere le seguenti conclusioni:
- acclarare come il Giudice abbia fatto malgoverno del regime delle spese, atteso che l'accoglimento parziale della domanda per la sola somma di €. 1.490,08
implica una liquidazione diversa e minore, pari ad €. 2.127,00 come esposto in precedenza.
Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia la Corte di Appello adita, nella sua composizione come di legge, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, in principalità, rigettare l'appello principale per le ragioni esposte e/o per le migliori ragioni di giustizia;
In via incidentale, condannare gli avv. e in Parte_2 Parte_1
solido tra loro, a risarcire il Sig. , quale avente causa della Controparte_1
società dei danni subiti in conseguenza della Controparte_2
loro accertata responsabilità professionale, quantificati in € 18.786,48, oltre che dei danni da quantificarsi in via equitativa in considerazione della perdita di possibilità di vedere riconosciuta la variazione contabile sul proprio c/c ed il diritto al rimborso degli interessi addebitati in misura ultra-legale (come attestati nella perizia asseverata – doc. 13); il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. sussistendone i pagina 3 di 13 presupposti.
Spese di lite del doppio grado interamente rifuse e risarcimento ex art. 96 c.p.c.
sussistendone i presupposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 18.09.2018, conveniva Controparte_1
innanzi al Tribunale di SC gli avv. , e Parte_2 Parte_1
EL ND esponendo:
- che in data 21.01.2015 B.C.C. AN aveva comunicato a CP_2
di la sentenza emessa a definizione del procedimento
[...] Controparte_1
civile n. 17147/2013 R.G. instaurato presso il Tribunale di SC con cui erano state disattese le domande svolte dalla società finalizzate ad ottenere la CP_2
declaratoria di invalidità o di illegittimità totale o parziale del contratto di conto corrente n. 300596 in essere presso la banca;
- che erano state chieste delucidazioni ai convenuti scoprendo che la citazione introduttiva del giudizio del 18.03.2013 con cui era stata chiesta la declaratoria di invalidità e/o illegittimità di clausole del conto corrente n. 300596 in essere presso BCC AN aventi ad oggetto la pattuizione di interessi usurari,
ultra legali ed anatocistici era stata dichiarata nulla per omessa indicazione dei fatti costitutivi della domanda;
- che dalla lettura del verbale di udienza del 16.10.2024 il deducente aveva appreso dell'intenzione dei suoi difensori di abbandonare le domande di ripetizione qualora il conto fosse stato ancora aperto chiedendo in luogo delle pagina 4 di 13 domande originariamente proposte il mero accertamento di quanto indebitamente versato;
- che a causa delle lacune difensive il Tribunale, con sentenza n. 159/2015 del
21.01.2015, aveva ribadito l'eccezione di nullità della citazione introduttiva, poi sanata con la memoria integrativa del 30.06.2014, nella quale tuttavia era riproposta la domanda di restituzione di somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi, commissioni e spese – domande che il Tribunale aveva dichiarato inammissibili in quanto il conto era ancora aperto, come stabilito da
Cass. sezioni unite n. 24418/2010 con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c.
Aggiungeva l'attore che in data 31.12.2016 la società aveva ceduto CP_2
tutti i diritti e le azioni relative alla presente controversia al deducente e che la condanna alle spese e per responsabilità aggravata era stata cagionata dalla negligenza dei professionisti in quanto l'atto di citazione era stato dichiarato nullo, allo stesso non era stato allegato alcun contratto bancario e conteneva riferimenti a fatti mai accaduti, quali ad es. la segnalazione alla Centrale Rischi
che non vi era mai stata;
chiedeva quindi il risarcimento del danno esposto in €
14.150,40 pari alle somme pagate da e dal comparente a BCC CP_2
AN, € 217,50 per la tassa di registro;
€ 3.146 pari alle somme pagate a per la perizia asseverata rivelatasi inutile esercizio di stile, € Controparte_4
1.272,58 pari all'acconto versato all'avv. e una somma da quantificare in Pt_1
via equitativa in considerazione della perdita di possibilità di vedere riconosciuta pagina 5 di 13 la variazione contabile sul conto corrente della società.
Gli avv. e si costituivano eccependo la Parte_1 Parte_2
carenza di legittimazione attiva di;
negavano l'esistenza di una Controparte_1
loro responsabilità professionale in quanto la domanda di accertamento dell'invalidità di alcune clausole relative al contratto di conto corrente n. 300596
era stata proposta e rappresentava un antecedente logico rispetto alla domanda di ripetizione;
in via riconvenzionale chiedevano il pagamento del saldo per la prestazione professionale resa a fronte di un acconto di soli € 1.270,08 e la chiamata in causa di con la quale entrambi Controparte_5
avevano stipulato polizze RC professionali.
L'avv. EL ND contesta la propria legittimazione passiva non avendo mai ricevuto espresso mandato.
premesso che la chiamata involgeva solo la posizione Controparte_3
dell'avv. eccepiva la prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. in quanto Pt_1
non era mai stata effettuata la denuncia del sinistro, neppure in occasione della procedura di negoziazione assistita;
in sede di precisazione delle conclusioni chiedeva la declaratoria di inammissibilità per tardività della domanda di garanzia svolta dall'avv. . Parte_2
Mutato il rito, separata la domanda tra attore e l'avv. EL ND per la quale interveniva rinuncia alla domanda e accettazione della rinuncia a spese compensate, la causa era istruita solo in via documentale e, all'esito, il Tribunale
accertava la responsabilità professionale degli avv. e Parte_2 Pt_1
pagina 6 di 13 per aver predisposto un atto di citazione nullo e una successiva nota Pt_1
integrativa anch'essa carente degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, contenendo entrambi gli atti espressioni del tutto generiche e apodittiche e ravvisando profili di grave negligenza anche nel fatto che i procuratori, pur in presenza di un conto corrente assistito da apertura di credito, ancora aperto, aveva chiesto la ripetizione del presunto indebito in totale difformità all'orientamento univoco della Suprema Corte di cui alla sentenza a sezioni unite n. 24418/2010.
Circa il quantum i convenuti erano condannati a versare all'attore l'acconto ricevuto di € 1.272,58 e l'importo di € 217,50 per la tassa di registro, mentre per gli altri esborsi il Tribunale riteneva carente la prova;
il primo giudice rigettava altresì la domanda di risarcimento conseguente alla perdita della possibilità di vedersi riconosciuta la variazione contabile sul proprio conto corrente e il rimborso degli interessi in misura ultra legale in assenza di prova.
I convenuti erano condannati al pagamento delle spese di lite. liquidate in €
5.077 oltre accessori e da ultimo era disattesa la domanda di manleva svolta dall'avv. nei confronti di con compensazione delle Pt_1 Controparte_3
spese di lite tra chiamante e chiamata.
Gli avv. e proponevano appello a cui resisteva Parte_1 Pt_2 Parte_2
con appello incidentale. Controparte_6
Dopo il mutamento di sezione, dichiarata la contumacia di Controparte_3
la causa era rinviata all'udienza del 26.11.2025 ex art. 352 c.p.c., previa pagina 7 di 13 assegnazione dei termini ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo gli appellanti censurano la sentenza per aver errato nell'individuare lo scaglione corretto per la liquidazione delle spese di lite.
Infatti, a fronte di una condanna complessiva per soli € 1.490,08 il primo giudice, anziché utilizzare lo scaglione ricompreso tra € 1.101 ed € 5.200, ha utilizzato lo scaglione delle cause aventi valore compreso tra € 5.201 ed €
26.000.
resiste sul gravame principale allegando che nessuna censura Controparte_1
era stata mossa in punto responsabilità dei professionisti e rigetto dell'eccezione in punto non cedibilità del credito, e propone appello incidentale in ordine al
quantum accordato dal primo giudice. Deduce che il pagamento delle somme liquidate dal Tribunale di SC, con sentenza n. 159/2015 a titolo di spese legali in favore di BCC AN, ossia € 8.000 oltre accessori di legge, ed
€ 4.000 ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, era stato provato dai documenti con cui la banca aveva effettuato compensazioni con il saldo del conto corrente n.
Cont 300596/90; che il pagamento della somma di € 3.146 in favore di per la redazione dell'analisi contabile del c/c era stata fornita proprio dai professionisti che avevano richiesto il risarcimento delle spese per la perizia prodotta e che infine aveva errato il primo giudice nel rigettare la richiesta di danno per la perdita di chance di ottenere il rimborso degli interessi passivi pagati alla banca pagina 8 di 13 come determinati nella perizia econometrica prodotta in giudizio.
In ordine logico occorre partire dall'appello incidentale proposto da CP_1
con la premessa che in punto responsabilità professionale degli avv.
[...]
e e sulla concreta possibilità per la società Parte_1 Parte_2
di cedere il credito si è formato il giudicato CP_2 Controparte_2
interno.
Con condivisile motivazione, il Tribunale ha accertato la responsabilità dei due avvocati nel patrocinare la causa di nei confronti BCC Controparte_2
AN per aver redatto una citazione sostanzialmente nulla in quanto del tutto disancorata dal caso concreto (come spesso accaduto in questo ambito)
sulla scorta della perizia econometrica redatta da del pari Parte_3
astratta, sganciata da puntuali riferimenti alle clausole regolanti il conto corrente esaminato ed elaborata alla stregua di principi che progressivamente la Suprema
Corte ha disatteso. Inoltre, i professionisti ignoravano che il conto corrente oggetto del contenzioso, era ancora aperto - a conferma dell'assoluta superficialità dell'analisi - e che, per consolidato orientamento di legittimità
risalente ad epoca anteriore alla proposizione della causa presupposta, l'azione di ripetizione di indebito bancario non può essere esercitata dal correntista quando il contratto sia ancora in essere, se prima non prova di aver eseguito almeno una rimessa solutoria, ossia un pagamento effettuato su conto corrente non affidato e in passivo o su conto affidato allorquando il passivo eccede i limiti dell'affidamento. Negli altri casi, l'azione si risolve in una rettifica del pagina 9 di 13 saldo per la quale il correntista conserva interesse, ad es. per vedere ridotto il suo passivo o incrementato il suo attivo o per la possibilità di utilizzare in misura maggiore un affidamento in essere.
Parimenti non contestata la statuizione in punto cessione del credito.
Tanto premesso, il rigetto della domanda risarcitoria proposta da avente CP_1
ad oggetto la rifusione delle spese di lite per carenza di prova va riformata.
Dai documenti 1 e 18 dell'originario attore emerge che in data 21.01.2015 BCC
ricordava alla società correntista (che aveva perso la causa Controparte_2
iscritta al N. 17147/2023 R.G) l'ammontare delle spese (€ 8.000 oltre accessori ed € 4.000 ex art. 96 c.p.c.) e in attesa dell'esatto conteggio da subito eccepiva la parziale compensazione dal saldo avere del conto corrente per l'importo di €
4.804,59; in data 26.02.2015 il legale della banca scriveva all'avv. Epicoco che,
tenuto conto delle parziali compensazioni, il debito residuo era di € 2.085,81 ed infatti in data 26.02.2025 B.C.C. eccepiva la compensazione di € 7.200 in relazione al versamento effettuato il giorno prima;
il saldo di € 2.085,81
avveniva in data 26.03.2015 in cui BCC rilasciava piena quietanza e la completa compensazione delle spese di lite, definitivamente quantificate in complessivi €
14.150,40. Detto importo va quindi sommato a quanto già riconosciuto dal
Tribunale, ossia € 1.490,08, per una debenza effettiva a carico degli odierni appellanti in solido a titolo risarcitorio di € 15.640,48.
Di converso, non esiste la prova che la società abbia versato l'importo CP_2
di € 3.146 a per la redazione della perizia: agli atti vi è la Controparte_4
pagina 10 di 13 Cont fattura n. 66/2013 del 10.01.2013 di e l'indicazione di pagamento con assegno bancario, ma pur potendo agevolmente la società provare il pagamento mediante la produzione dell'assegno o dell'estratto conto, detta produzione non
è stata effettuata, né soccorre il testo della citazione del giudizio presupposto laddove a pagina 33 non è menzionato questo pagamento che, in ogni caso, a prescindere dal contenuto della citazione di quel giudizio, necessita di adeguata prova.
Né può essere accordata una somma equitativamente determinata a titolo di perdita di chance. Come già visto la citazione introduttiva del giudizio di ripetizione dell'indebito è stata dichiarata nulla, la memoria integrativa di quella citazione è stata ritenuta dal Tribunale, con statuizione irrevocabile, inutile in quanto il conto corrente era ancora aperto e dunque non esistono elementi per poter ritenere che in effetti il saldo del conto corrente sociale n. 300596 in essere con BCC presentasse clausole invalide suscettibili di condurre ad una rettifica del saldo. Del tutto incerto sono sia l'an della pretesa che il quantum non potendo essere valorizzata, per la sua estrema genericità, la citata perizia redatta da motivo per cui neppure è possibile discutere di Parte_4
chance perduta. La chance suscettibile di risarcimento va tenuta distinta dalla mera aspettativa di fatto e, al fine di ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, è necessario che il preteso danneggiato dimostri, anche se in modo presuntivo, ma in base a circostanze di fatto concrete e puntualmente allegate,
l'esistenza di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato,
pagina 11 di 13 oltre che del sussistente nesso di causalità immediata e diretta con il fatto illecito addebitato.
Accertato dunque il danno patito da in € 15.640,48, l'importo Controparte_1
va incrementato della rivalutazione monetaria dal marzo 2015 ad oggi: dal verificarsi dell'illecito ad oggi sono maturati 3.362,52 per rivalutazione ed €
2.242 per interessi per una debenza totale di € 21.245, da incrementare degli interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
A questo punto, accertata l'effettiva entità della debenza, il motivo di appello principale in ordine allo scaglione impiegato per la liquidazione delle spese di primo grado è infondato. In effetti, era sbagliata la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza gravata in relazione ad una condanna di soli € 1.490,08,
ma diviene ora corretta avuto riguardo all'attuale condanna derivante dal parziale accoglimento dell'appello incidentale.
Pertanto, gli appellanti in solido dovranno rifondere a le spese Controparte_1
di lite che liquida, quanto al primo grado, nella misura già liquidata nella gravata sentenza di € 5.077 per compenso ed € 237 per esborsi (contributo unificato),
oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, per il presente grado, in € 355,50 per anticipazioni (contributo unificato) ed € 3.966
per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
pagina 12 di 13 Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002 a carico degli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli avv.ti e Parte_1 Parte_2
e sull'appello principale proposto da avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n. 1828/2023 emessa dal Tribunale di SC in data 17.07.2023, così
provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna gli avv.ti Parte_2
e in solido tra loro, a versare a la
[...] Parte_1 Controparte_6
maggior somma di € 21.245, oltre interessi ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere a le spese di lite Controparte_1
del primo e del secondo grado come indicate in motivazione;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico degli appellanti principali.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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