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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/06/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 142/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
l'avv. Contratti per la ricorrente, presente personalmente e l'avv. Vestini per parte resistente;
è presente ai fini della pratica forense il dott. . Per_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante programma di video scrittura stampato su di un solo lato del foglio.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio e le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 142/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONTRATTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA VECLEZIO N. 59/A FORLI' presso il difensore avv. CONTRATTI GIORGIO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in V. LI. N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, ha convenuto innanzi Parte_1
a questo Tribunale per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno sociale ai CP_1
pagina 2 di 6 sensi dell'art. 3 l. 335/95, stante l'asserita l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall' in data 10.10.2024, in esito al riesame proposto dall'interessata. Controparte_2
Successivamente, anche il Comitato Provinciale, investito del ricorso in via amministrativa, confermava il rigetto in data 11.11.24.
A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e di essersi separata dal coniuge attraverso la Controparte_3
procedura ex D.L. 132/14 in data 30.08.24; specificava che – come evidenziato anche da - CP_1
in quella sede nulla era stato disposto in merito al mantenimento poichè il era titolare di CP_3
reddito da pensione estremamente modesto.
Deduceva la che la richiesta di riconoscimento dell'assegno sociale – effettuata in Parte_1
data 31.08.24 - era stata respinta dall'istituto per assenza di disposizioni, in sede di separazione, in favore del coniuge più debole.
2.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, adducendo la legittimità del CP_1
rigetto dell'istanza di accesso al beneficio da parte del ricorrente nel caso in cui non risultino disposizioni di alcun tipo rispetto al mantenimento del coniuge economicamente più debole.
La causa è stata istruita documentalmente, stante la non necessarietà ai fini della decisione dell'istruttoria richiesta da e sulle conclusioni precisate all'esito viene decisa con motivazione CP_1
contestuale.
3.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'istituto è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che, nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo, essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei pagina 3 di 6 redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare, prevede che ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali ivi previste
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Per accedere al beneficio è necessario che l'istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Ai fini del calcolo dei redditi, si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Risulta quindi dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto per accedere al beneficio è lo stato di bisogno dell'istante.
Venendo al caso di specie, dopo il primo rigetto basato su un equivoco circa la continuità della residenza in Italia della ricorrente, non contestava più la sussistenza dei requisiti anagrafici, CP_1
così come non vi erano mai state contestazioni circa i presupposti reddituali necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Oggetto di controversia tra le parti, posto a fondamento del rigetto della domanda della ricorrente da parte dell'istituto, invece, è esclusivamente l'assenza di disposizioni in sede di separazione, in favore del coniuge economicamente più debole.
Ciò premesso, occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento del diritto rivendicato, in ragione del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli pagina 4 di 6 assegni alimentari corrisposti), debba darsi rilievo al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
Con particolare riferimento alla eventuale mancata proposizione di domanda di assegno di mantenimento o assegno divorzile, poi, occorre considerare che, se è vero che nel caso di specie l'odierna ricorrente e il coniuge in sede di separazione hanno convenuto di non pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte dell'appellato, cui deve aversi esclusivo riguardo.
È stato infatti affermato, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità che si intende condividere ai fini della presente decisione, che: “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l.
n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività
(possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento)” (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 33153/2023).
Né l'istituto resistente ha validamente dedotto o provato che la scelta della ricorrente di non domandare un assegno di mantenimento sia frutto di una preordinazione dolosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (avvenuta in data 31/08/2024), quindi a far data dall'1/09/2024, con conseguente condanna di al pagamento dei relativi ratei CP_1
pagina 5 di 6 maturati, oltre accessori ex art. 16 comma 6 l. 412/1991, con decorrenza di legge (e cioè dal 121 giorno dalla domanda amministrativa).
4.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi applicabili
(valore della causa da € 5.200,00 ad € 26.000,00), stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie il ricorso e per l'effetto
2. dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1
sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (31.08.2024), oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda;
3. condanna alla corresponsione in favore di CP_1 Parte_1
dell'assegno di cui al capo 2);
4. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 oltre rimb. forf., CP_1
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 142/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
l'avv. Contratti per la ricorrente, presente personalmente e l'avv. Vestini per parte resistente;
è presente ai fini della pratica forense il dott. . Per_1
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante programma di video scrittura stampato su di un solo lato del foglio.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio e le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 142/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONTRATTI GIORGIO, elettivamente domiciliato in VIA VECLEZIO N. 59/A FORLI' presso il difensore avv. CONTRATTI GIORGIO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in V. LI. N. 4 47122 FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2025, ha convenuto innanzi Parte_1
a questo Tribunale per ottenerne la condanna alla corresponsione dell'assegno sociale ai CP_1
pagina 2 di 6 sensi dell'art. 3 l. 335/95, stante l'asserita l'illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dall' in data 10.10.2024, in esito al riesame proposto dall'interessata. Controparte_2
Successivamente, anche il Comitato Provinciale, investito del ricorso in via amministrativa, confermava il rigetto in data 11.11.24.
A fondamento della domanda, la ricorrente esponeva di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e di essersi separata dal coniuge attraverso la Controparte_3
procedura ex D.L. 132/14 in data 30.08.24; specificava che – come evidenziato anche da - CP_1
in quella sede nulla era stato disposto in merito al mantenimento poichè il era titolare di CP_3
reddito da pensione estremamente modesto.
Deduceva la che la richiesta di riconoscimento dell'assegno sociale – effettuata in Parte_1
data 31.08.24 - era stata respinta dall'istituto per assenza di disposizioni, in sede di separazione, in favore del coniuge più debole.
2.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, adducendo la legittimità del CP_1
rigetto dell'istanza di accesso al beneficio da parte del ricorrente nel caso in cui non risultino disposizioni di alcun tipo rispetto al mantenimento del coniuge economicamente più debole.
La causa è stata istruita documentalmente, stante la non necessarietà ai fini della decisione dell'istruttoria richiesta da e sulle conclusioni precisate all'esito viene decisa con motivazione CP_1
contestuale.
3.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale".
L'istituto è regolato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che, nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo, essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei pagina 3 di 6 redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare, prevede che ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali ivi previste
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Per accedere al beneficio è necessario che l'istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi.
Ai fini del calcolo dei redditi, si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Risulta quindi dalla richiamata disciplina normativa che l'unico requisito previsto per accedere al beneficio è lo stato di bisogno dell'istante.
Venendo al caso di specie, dopo il primo rigetto basato su un equivoco circa la continuità della residenza in Italia della ricorrente, non contestava più la sussistenza dei requisiti anagrafici, CP_1
così come non vi erano mai state contestazioni circa i presupposti reddituali necessari ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione.
Oggetto di controversia tra le parti, posto a fondamento del rigetto della domanda della ricorrente da parte dell'istituto, invece, è esclusivamente l'assenza di disposizioni in sede di separazione, in favore del coniuge economicamente più debole.
Ciò premesso, occorre evidenziare come, ai fini dell'accertamento del diritto rivendicato, in ragione del tenore letterale della norma (ove si fa riferimento ai redditi effettivamente percepiti e agli pagina 4 di 6 assegni alimentari corrisposti), debba darsi rilievo al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno.
Con particolare riferimento alla eventuale mancata proposizione di domanda di assegno di mantenimento o assegno divorzile, poi, occorre considerare che, se è vero che nel caso di specie l'odierna ricorrente e il coniuge in sede di separazione hanno convenuto di non pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte dell'appellato, cui deve aversi esclusivo riguardo.
È stato infatti affermato, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità che si intende condividere ai fini della presente decisione, che: “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l.
n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi
o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività
(possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento)” (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 33153/2023).
Né l'istituto resistente ha validamente dedotto o provato che la scelta della ricorrente di non domandare un assegno di mantenimento sia frutto di una preordinazione dolosa.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi dichiararsi il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (avvenuta in data 31/08/2024), quindi a far data dall'1/09/2024, con conseguente condanna di al pagamento dei relativi ratei CP_1
pagina 5 di 6 maturati, oltre accessori ex art. 16 comma 6 l. 412/1991, con decorrenza di legge (e cioè dal 121 giorno dalla domanda amministrativa).
4.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 al D.M. 147/2022, facendo applicazione dei valori minimi applicabili
(valore della causa da € 5.200,00 ad € 26.000,00), stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie il ricorso e per l'effetto
2. dichiara il diritto di alla percezione dell'assegno Parte_1
sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (31.08.2024), oltre interessi al tasso legale dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda;
3. condanna alla corresponsione in favore di CP_1 Parte_1
dell'assegno di cui al capo 2);
4. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.865,00 oltre rimb. forf., CP_1
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 18 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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