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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6909 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VIIIa civile
R.G. 6446/2022
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 09:45
Presidente Dott.ssa Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Dott.ssa Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CAPEZZUOLI FABRIZIO Avv. Elisa Bianchi
Appellato/i
[...]
Controparte_1
ORGANIZZATA
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. invita la parte a concludere ed a discutere.
La parte conclude come dai suoi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art.281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
1 R.G. n. 6446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
VIIIa SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Roma, VIIIa Sezione civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Franca Mangano Presidente dott. Guido Garavaglia Consigliere relatore dott.ssa Caterina Garufi Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art.437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. N. 6446/2022 degli affari civili contenziosi, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Fabrizio Capezzuoli (C.F. ), sito in Roma (RM), Via C.F._2
Gualtiero Serafino, 20 – 00136, (p.e.c. ), che Email_1 la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso in appello;
Appellante
Contro
Controparte_2
in persona
[...] del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF:
PEC , presso i cui uffici, in via dei P.IVA_1 Email_2
Portoghesi n.12, è domiciliata per legge;
Appellata avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile – Appello avverso la sentenza del
Tribunale civile di Roma n. 8414/22, pubblicata il 26 maggio 2022. decisa sulle conclusioni delle parti infra allegate.
2 Per l'appellante
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa sospensione della sentenza impugnata, in totale riforma della medesima:
In via cautelare: si chiede la sospensione della provvisoria esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza n.8414/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Seconda
Sezione Civile, Dott. Corrado Cartoni nel procedimento avente n. R.G. 11500/2015, con la quale l'appellante è stata condannata a rifondere ad Controparte_3
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
[...] organizzata, l'importo di € 207.219,60 a titolo di indennità di occupazione riferita all'immobile sito in Roma alla Via Francesco BE n. 64 per il periodo che va dal
3.7.2008 al 30.9.2013, oltre al pagamento delle spese di lite..
In via principale nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 43 Tit.
3.7.2010 del 18.12.2014 dell'importo di euro 233.122,30 emessa dall' Controparte_4
Confiscati e UE alla Criminalità Organizzata poiché non è stato provato in alcun modo il danno ricollegato al mancato godimento dell'immobile per il periodo oggetto di occupazione;
In via principale nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ordinanza ingiunzione n.43 Tit.
3.7.2010 del 18.12.2014 dell'importo di euro 233.122,30 emessa dall' e la Destinazione dei Beni Controparte_2
Confiscati e UE alla Criminalità Organizzata in quanto non sono state esplicitate le modalità per il calcolo dell'indennità di occupazione dovuta;
In via subordinata nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre l'importo dell'indennità di occupazione dovuto rimodulandolo in base al periodo effettivo di occupazione dell'immobile che va dal 29.1.2009 al 4.3.2011.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.115/02 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad
Euro 207.000,00, ed il relativo contributo unificato è esente in quanto la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato..
Avv. Fabrizio Capezzuoli
3 Per l'appellata
Alla luce delle esposte considerazioni, si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia la Corte d'Appello respingere l'appello in quanto inammissibile o comunque infondato. Con vittoria di spese e compensi.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art.6, d.l.vo n.150/2011, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n.43 Tit.
3.7.2010 del 18.12.2014 dell'importo di euro 233.122,30, emessa dalla per indennita relativa all'occupazione senza CP_1 titolo dell'immobile situato in Roma, Via Francesco BE n. 64, per il quale, ai sensi dell'art.2 ter della legge 31.5.1965, n.575, era stata disposta la confisca in danno di
[...]
Per_1
La ricorrente eccepiva: di non essere a conoscenza del procedimento penale di prevenzione all'esito del quale l'immobile veniva confiscato e di non aver ricevuto alcuna comunicazione al riguardo;
che l'indennita per l'occupazione abusiva era calcolata per il periodo dal 3.7.2008 al 30.9.2013, mentre, invece, lei occupava l'immobile dal 29.1.2009 al 4.3.2011, e di aver abitato solo l'interno n.1 del civico 64, mentre l'indennita era calcolata in solido per tutti gli occupanti dell'intero edificio.
Si costituiva la Controparte_2
e UE ” (di seguito anche Controparte_1 Controparte_5 CP_1 evidenziando di aver emesso l'ordinanza ai sensi dell'art.2 decies, secondo comma, della legge 31.5.1965, n.575, oggi art.47, 2° comma, d.l.vo n. 159/2011; l'irrilevanza della consapevolezza o meno di occupare senza titolo l'immobile e che la ricorrente permaneva nel bene per tutto il tempo calcolato nell'ordinanza opposta.
All'udienza del 26.5.2022 si svolgeva la discussione con contestuale decisione (rito lavoro).
2. Con la sentenza n.8414/22, pubblicata il 26 maggio 2022, il Tribunale di Roma così decideva:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) riduce l'importo richiesto ad euro 207.219,60; b) rigetta per il resto l'opposizione; c) condanna al pagamento dei due terzi delle spese processuali, due terzi Parte_1 pari ad euro 2.200,00 per compensi ed euro 30,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura di un terzo.
Roma, 26.5.2022”.
Nel motivare la decisione, il Tribunale rilevava che:
l'ordinanza impugnata era stata emessa ai sensi dell'art.2 decies, secondo comma, della legge 31.5.1965, n. 575, oggi art.47, 2° comma, d.l.vo n. 159/11, i quali attribuiscono all' resistente CP_1
5 la tutela dei beni confiscati;
presupposto per il pagamento della relativa indennità era esclusivamente l'occupazione senza titolo dell'immobile, circostanza non contestata, di guisa che non rilevava la eventuale assenza di conoscenza del procedimento penale di prevenzione e della circostanza della confisca dell'immobile; per quanto concerneva il periodo di occupazione sul quale si era basato il calcolo dell'indennità, dal 3.7.2008 al 30.9.2013, in base al certificato storico di residenza in atti, risultava che la occupava l'immobile dal 29.1.2009, mentre da nessun elemento Parte_1 si evinceva con certezza che lo stesso era stato lasciato definitivamente in data 4.3.2011, come affermato dalla ricorrente, anche perché il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile situato in Frascati, Via G. Luzzi n.21 [ove avrebbe trasferito la residenza l'opponente, ndr], decorreva dall'1.12.2013, dunque da un periodo addirittura successivo rispetto alla data calcolata nel provvedimento opposto del 30.9.2013; in definitiva -- premesso che non era documentato alcun pagamento di canone per l'immobile occupato senza titolo e che la solidarietà della richiesta risarcitoria trovava fondamento nell'art.2055, primo comma, cod. civ., salvo poi rivalsa “pro quota” -- ne derivava l'evidente infondatezza della domanda dell'attrice/opponente di annullamento della determinazione impugnata, ma in parziale accoglimento dell'opposizione,
l'indennità richiesta era rideterminata sottraendo sette mesi, i sei mesi da luglio a dicembre 2008 e ed il mese di gennaio 2009, e dunque, calcolando i cinquantasei mesi di occupazione per la somma di euro 3.700,35 al mese (come calcolata nell'ordinanza),
l'indennità era da quantificare in euro 207.219,60.
La ricorrente era tenuta ex art.91, primo comma, c.p.c. al pagamento dei due terzi delle spese processuali, mentre la riduzione dell'importo dovuto giustificava la compensazione delle spese nella restante misura di un terzo.
3. Con ricorso in appello depositato in data 2.12.2022, la Sig.ra ha impugnato Parte_1 avanti alla Corte di Appello di Roma la citata sentenza di cui ha chiesto la integrale riforma come da conclusioni riportate in epigrafe e per i motivi svolti in atto (1- Sulla valenza probatoria del certificato di residenza quale elemento esclusivo comprovante l'occupazione abusiva dell'immobile in questione;
2- Sul mancato raggiungimento della prova in ordine al lamentato danno scaturito dall'occupazione abusiva dell'immobile;
3- Sull'arbitraria quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta;
4- Sul periodo di occupazione abusiva dell'immobile;
5- Sull'applicazione del principio di solidarietà in riferimento della posizione
6 dell'appellante).
Concessi il 16.02.2023 i termini dalla Corte per la rinnovazione della notifica del ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, con comparsa di risposta, depositata il
26.07.2023, si e costituita in giudizio l' che ha contestato il proposto appello CP_1 chiedendo di respingerlo in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.
La Corte ha da ultimo rinviato la causa all'udienza collegiale di discussione e decisione ex art.437 c.p.c. del 16.10.2025, dove e stata decisa in camera di consiglio.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1 Nel primo motivo d'impugnazione (Sulla valenza probatoria del certificato di residenza quale elemento esclusivo comprovante l'occupazione abusiva dell'immobile in questione) la sig.ra contesta la ritenuta – dal Tribunale - lunga permanenza all'interno Parte_1 dell'immobile sito in Roma (RM), Via Francesco BE, 64, quando questi era gia stato oggetto di confisca, divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione del
3.07.2008.
L'appellante ritiene di aver dimostrato come da tempo, non risultasse piu residente nella citata abitazione;
prove che tuttavia il Giudice di prime cure non aveva ritenuto sufficienti, alla luce di certificati storici di residenza che ne attestavano la permanenza nell'immobile oggetto di causa sino all'anno 2013.
Tuttavia, osserva la parte, la stessa Corte di Cassazione ha sempre affermato – quantomeno in materia di notifiche, ma con principio di carattere generale - che le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, “il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le attese risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale“ (Cass. n.11550/2013).
E l'appellante osserva come, in sede di notifica della procedura di sfratto del 27.09.2013, risultava gia non essere piu residente presso l'immobile di Via Francesco BE, 64, in Roma.
Da qui la richiesta di annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione in quanto non sarebbe stata fornita la prova circa l'effettiva occupazione dell'immobile da parte dell'appellante per il periodo in contestazione, tenuto conto che il mero certificato di residenza, non corroborato da altri elementi volti a provare l'effettiva occupazione, non
7 sarebbe elemento idoneo su cui poter fondare una condanna al pagamento di indennita di occupazione.
4.2 Nel secondo motivo d'appello (Sul mancato raggiungimento della prova in ordine al lamentato danno scaturito dall'occupazione abusiva dell'immobile) la parte lamenta come il Giudice di primo grado abbia riconosciuto in favore di parte convenuta il risarcimento del danno per l'intero periodo di illegittima occupazione dell' immobile (protrattasi secondo la pronuncia gravata dal 2009 al 2013), ritenendo implicitamente che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato sia in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilita del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilita per costui di conseguire l'utilita normalmente ricavabile dal bene medesimo: per cio non rilevava la eventuale assenza di conoscenza da parte della del procedimento penale di prevenzione e della Parte_1 circostanza della confisca dell'immobile.
L'appellante osserva in contrario come la giurisprudenza di legittimita prevalente (arg. ex
Cass. n.14222/2012; Cass. n.20823/2015) ritiene che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilita normalmente conseguibile nell'esercizio delle facolta di godimento e di disponibilita del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non puo operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.
Nel caso di specie, risultava incontestato come l'odierna appellante, nel periodo oggetto di occupazione, non avesse mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'appellata, ne avvisi di sfratto, tantomeno ulteriori avvisi di alcun tipo.
La prima azione formale volta alla riconsegna del bene era stata svolta dall'Agenzia
solo nel settembre 2013, ovvero quando la Signora aveva ormai CP_1 Parte_1 lasciato l'immobile da tempo;
cio secondo la parte costituiva indice di un precedente disinteresse dell'Agenzia all'utilizzazione dell'immobile.
Infatti, in caso di occupazione di un immobile "sine titulo", ha osservato la parte, il danno subito dal proprietario non puo ritenersi "in re ipsa", ma deve essere sempre provato, ancorche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, “ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a
8 frutto” (Cass. n.13071/2018).
L'appellante chiede, dunque, che venga riformata l'impugnata sentenza nella parte in cui la ricorrente e stata condannata al pagamento dell'indennita di occupazione nei confronti della resistente, o quantomeno di rimodulare il quantum dovuto in conformita alle esposte censure.
4.3 Nel terzo motivo d'appello (Sull'arbitraria quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta) la parte si duole del fatto che il Tribunale Civile di Roma per il calcolo dell'indennita dovuta si sia limitato a fare riferimento a quella fissata nell'ordinanza- ingiunzione.
L'appellante dunque contesta in questa sede “la quantificazione dell'indennita di occupazione così come effettuata nel provvedimento impugnato in quanto del tutto arbitraria, poiche non sono chiare le modalita ed i riferimenti normativi a cui si e giunti per la determinazione dell'importo di € 3.700,35 mensile, atteso che nella sentenza impugnata non e dato capire quali siano i parametri oggettivi di riferimento utilizzati dal giudice che hanno portato alla decisione in questa sede impugnata, non avendo lo stesso indicato il processo valutativo seguito”.
L'assenza di ogni motivazione sui criteri seguiti per la quantificazione del danno integrerebbe pertanto un modello di valutazione equitativa non rispondente alla previsione legale di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., secondo i quali "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio”, avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente”.
4.4. Nel quarto motivo di gravame (Sul periodo di occupazione abusiva dell'immobile)
l'appellante lamenta come il Giudice di prime cure, pur ravvisando un periodo di occupazione dell'immobile inferiore rispetto a quello determinato dall'appellata/opposta, non ha pero tenuto conto degli ulteriori elementi che avrebbero potuto far propendere per una ulteriore determinazione al ribasso del periodo di occupazione.
Sul punto il Tribunale aveva sottolineato come “in base al certificato storico di residenza in atti risulta che la occupa l'immobile dal 29.1.2009, mentre da nessun elemento si Parte_1 evince con certezza che lo stesso è stato lasciato definitivamente in data 4.3.2011, anche perché il contratto di locazione in atti avente ad oggetto l'immobile situato in Frascati, Via
G. Luzzi n. 21, decorre dalll'1.12.2013, dunque da un periodo addirittura successivo rispetto alla data calcolata nel provvedimento opposto del 30.9.2013”.
9 Pur non contestando quest'ultima circostanza, tuttavia per la parte il Giudice di primo grado non aveva affatto tenuto conto di elementi che attestavano la residenza di Parte_1
presso abitazioni diversa da quella oggetto del procedimento de quo.
[...]
Ricorda la come in data 4.03.2011 – in cui come da affermazione gia resa in primo Parte_1 grado, aveva lasciato l'immobile – suo compagno e convivente, Parte_2 veniva posto in arresto a fronte del procedimento innanzi alla Corte d'Assise di Roma avente R.G. 9/2012, e come, a fronte di quell'avvenimento, aveva abbandonato l'immobile per non rimanere sola, trovando accoglienza presso i propri familiari.
Tale elemento risultava essere confermato dal fatto che, in sede di procedimento di sfratto, in data 27.09.2013, prima data di notifica dell'avviso, il preposto non rinveniva la Sig.ra presso l'abitazione Via Francesco BE, 64, mentre poi (doc.3 Parte_1 ricorso) in data 23.09.2013 erano concessi gli arresti domiciliari a in Parte_2 un'altra abitazione, ovvero quella di Via Domenico Baccarini, 50, dove ha scontato la pena convivendo con ed i figli minori e . Parte_1 Persona_2 Per_3
L'appellante ed il proprio compagno, successivamente, provvedevano a cambiare ulteriormente luogo di residenza trasferendosi in Ciampino, presso due diverse abitazioni, anche questa volta come gia dimostrato in sede di primo grado di giudizio.
L'incolpevole occupazione eseguita dalla dell'immobile di Via Francesco Parte_1
BE, 64, era stata dunque favorita dalla mancata supervisione del soggetto preposto alla custodia dell'immobile, stante il provvedimento di confisca divenuto definitivo gia il
03.07.2008.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di condanna o in subordine riduzione del quantum debeatur .
4.5 Nel quinto e ultimo motivo d'appello (Sull'applicazione del principio di solidarietà in riferimento alla posizione dell'appellante) la parte contesta l'affermazione del Tribunale per cui “la solidarietà della richiesta risarcitoria trova fondamento nell'art.2055, primo comma, salvo poi rivalsa “pro quota”.
L'applicazione del principio della solidarieta nel caso di specie risulterebbe ingiusta e lesiva dei diritti dell'appellante.
L'immobile oggetto di controversia, difatti, risultava essere suddiviso in diverse sub- abitazioni, l'una indipendente dall'altra e, quindi, formalmente autonome, anche sul piano catastale;
lo stabile risultava occupato da piu nuclei familiari, e la stesa ordinanza ingiunzione opposta era indirizzata a piu soggetti;
vi era anche da osservare che il
10 procedimento penale su cui si basava la confisca dell'immobile non aveva mai visto coinvolta l'appellante, ne la stessa era conoscenza dello stesso nel momento in cui aveva cominciato ad usufruire dell'immobile.
***
5.1 Passando all'esame del merito, quanto al primo (Sulla valenza probatoria del certificato di residenza quale elemento esclusivo comprovante l'occupazione abusiva dell'immobile in questione) e al terzo motivo d'impugnazione (Sul periodo di occupazione abusiva dell'immobile), esaminabili congiuntamente per la stretta connessione, non condivisibile e l'affermazione dell'appellante che “il mero certificato di residenza, non corroborato da altri elementi volti a provare l'effettiva occupazione, non sarebbe elemento idoneo su cui poter fondare una condanna al pagamento di indennità di occupazione”.
Invero, il certificato di residenza anagrafica – da cui risultava la residenza di Parte_1
, nell'immobile per cui e causa, sito in Roma, Via Francesco BE, 64, a
[...] decorrere dal 29.01.2009 - estratto da pubblici registri, sia perche fondato su dichiarazioni della stessa persona fisica, sia perche soggette a successiva verifica dell'ente
Comunale, ben puo in un giudizio civile costituire prova contro la medesima della sua residenza o dimora abituale in loco, ancorche con valenza di presunzione semplice e quindi superabile da prova contraria, fornibile con ogni mezzo (ex multis, Cass. ord.
27549/2023).
Per quanto riguarda l'inizio della residenza della , neppure l'appellante contesta Parte_1 la data di inizio come dichiarata a suo tempo e ritenuta dallo stesso Giudice di prime cure, mentre poi rimangono asserzioni prive di alcuna prova che la stessa avrebbe lasciato l'immobile gia nel 4.03.2011; per quanto riguarda il termine della occupazione senza titolo, indicato nel provvedimento opposto nel 30.9.2013, non contrasta ne con le indicazioni anagrafiche (sostanzialmente coincidenti), ne con la circostanza, in se comunque episodica, del mancato rinvenimento in loco dell'opponente (ora appellante) il
27.09.2013, in sede di prima notifica dell'avviso di sgombero, ne con la concessione al suo compagno degli arresti domiciliari in un'altra abitazione, il 23.09.2013, giacche circostanze avvenute pochi giorni prima dell'abbandono definitivo da parte della Parte_1 della dimora abituale in via BE e quindi del tutto congruenti.
Lo stesso Tribunale ha poi osservato come il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile situato in Frascati, Via G. Luzzi n.21, ove avrebbe trasferito ulteriormente la residenza l'opponente, decorreva solo dall'1.12.2013, e vale ulteriormente osservare che
11 la si era comunque opposta al provvedimento di sgombero, avanti al TAR Lazio, Parte_1 con richiesta di inibitoria respinta (TAR del Lazio , ordinanza n.4746/13 del 4.12.2013).
Da qui l'infondatezza dei proposti motivi, dovendosi ritenere non superata la presunzione di occupazione abusiva dell'immobile per cui e causa per il periodo ritenuto dal Giudice di primo grado (gennaio 2009-settembre 2013).
5.2 Quanto al secondo motivo d'appello (Sul mancato raggiungimento della prova in ordine al lamentato danno scaturito dall'occupazione abusiva dell'immobile), la parte si duole della circostanza che il Tribunale non aveva ritenuto rilevanti le circostanze che l'opponente non era stata destinataria del procedimento penale di prevenzione, ne che non era a conoscenza della confisca dell'immobile.(divenuta definitiva con provvedimento del 3.7.2008), ne che il primo provvedimento notificatole dall fosse quello di CP_1 sgombero nel settembre 2013, ricollegandosi la sua obbligazione al semplice fatto della perdita della disponibilita del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilita per costui di conseguire l'utilita normalmente ricavabile dal bene medesimo, in tal modo ritenendo pero per implicito che il danno per il demanio fosse in re ipsa.
Il motivo e pero in parte inammissibile e in parte infondato,.
E' inammissibile perche nuova e posta per la prima volta in appello, l'eccezione di inerzia dell , da cui discende quale corollario anche la censura di ritenuto danno “in re CP_1 ipsa”.
Come osservato dall'appellata la causa nasce come un giudizio di opposizione a una ordinanza ingiunzione, il cui oggetto resta quindi delimitato dai motivi di impugnazione del provvedimento amministrativo già svolti in primo grado;
e “nel ricorso al Tribunale controparte ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza per queste ragioni: a) perché all'epoca dell'occupazione non era a suo dire a conoscenza del procedimento penale di prevenzione; b) perché l'indennità le è stata chiesta per intero anziché dividerla pro quota con gli altri nuclei familiari occupanti l'immobile; c) perché il periodo di occupazione sarebbe diverso da quello indicato nell'ordinanza. L'atto introduttivo del giudizio non recava alcun cenno alla questione della volontaria inerzia dell nel porre a frutto il CP_1 bene. “.
12 In effetti tale diversa questione non era stata posta nel ricorso introduttivo, né nelle note conclusive del giudizio di primo grado (RG 11500/2015); da qui l'inammissibilità dell'eccezione mossa1 .
E' infondato quanto alla circostanza – in se vera, ma non rilevante nel caso di specie - che la parte non fosse destinataria del provvedimento di prevenzione (e quindi della confisca), giacche , da un lato l'articolo 45 del d.lgs. n.159/2011 dispone che "a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi"
(provvedimento comunque da trascrivere nei pubblici registri immobiliari e quindi conoscibile da qualunque interessato), e dall'altro che le somme sono dovute all'erario per il diverso fatto costitutivo dell'occupazione sine titulo, posta in essere da chiunque, con obbligo che ha natura indennitaria più che risarcitoria (cfr Corte App. Milano, sent.
n.791 del 21.03.2025), trovando applicazione la disciplina speciale prevista dall'art.1, comma 274, della Legge n.311/2004, laddove estende il meccanismo della riscossione coattiva esattoriale alle somme spettanti all' del ovvero altri enti gestori CP_1 CP_6
- “per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato a qualsiasi titolo”, legittimo o meno,
“anche a titolo di occupazione di fatto”; ne consegue il diverso titolo (fondamento) dell'ordinanza ingiunzione opposta, che riguarda chiunque occupi senza valido titolo 1 Vedi nota da ultimo depositata per conto della in primo grado il 15.03.2022:” Questa Parte_1 difesa, per mero tuziorismo, fa rilevare che la ricorrente non è incorsa in alcuna violazione, tanto emerge per tabulas dalla numerosa documentazione versata in atti.
La ricorrente, all'epoca dei fatti per cui è causa, non risultava imputata nei procedimenti penali n.ri da 101/2003 al 122/2003 pendenti innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Misure di
Prevenzione, conclusi con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, II Sezione Penale, a seguito del quale l'immobile condotto in locazione dalla sig.ra veniva confiscato. Parte_1
Si contesta, inoltre, la quantificazione dell'indennità di occupazione come effettuata nel provvedimento impugnato in quanto la stessa ha abitato solo nell'immobile di cui all'interno 1 del civico 64 di Via
Francesco BE, unitamente ad altri due nuclei familiari mentre l'occupazione è stata calcolata in solido per tutti gli occupati;
a ciò si aggiunga che alla viene addebitata l'indennità di Parte_1 occupazione per tutto il periodo, ossia dal 03/07/2008 al 30/09/2013, mentre la stessa arrivava nell'immobile in data 29/01/2009 e ne usciva il 04/03/2013.”.
13 l'immobile acquisito al patrimonio dello Stato, a prescindere dall'essere coinvolto nei procedimenti giudiziari presupposti.
5.3 Anche il quarto motivo d'impugnazione (Sull'arbitraria quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta) laddove la parte si duole della genericita ed arbitrarieta della quantificazione dell'indennita dovuta (in misura pari ad € 3.700,35 al mese) da parte del
Tribunale e nell'ordinanza impugnata, e inammissibile e infondato.
La censura di genericità dell'ordinanza ingiunzione nella determinazione dell'importo dovuto è inammissibile, giacché nuova e proposta in appello per la prima volta.
Il motivo e pero anche infondato perche il Tribunale, per la rideterminazione – in misura ridotta - dell'indennita complessivamente dovuta in base al diverso periodo ritenuto di occupazione dell'immobile sito in Via Francesco BE, 64, ha fatto riferimento all'indennita mensile come determinata dall'Agenzia (ANBSC), la cui ordinanza sul punto non e stata impugnata in primo grado per la sua arbitrarieta , ma per la diversa contestazione riproposta nel quinto motivo di gravame (vedi anche nota 1: “Si contesta, inoltre, la quantificazione dell'indennità di occupazione come effettuata nel provvedimento impugnato in quanto la stessa ha abitato solo nell'immobile di cui all'interno 1 del civico 64 di Via Francesco BE, unitamente ad altri due nuclei familiari mentre l'occupazione è stata calcolata in solido per tutti gli occupati”).
5.4. Nel quinto motivo di gravame (Sull'applicazione del principio di solidarietà in riferimento alla posizione dell'appellante) la parte contesta l'affermazione del Tribunale per cui “la solidarietà della richiesta risarcitoria” –ingiunta per l'intero immobile e non per la sola parte occupata dalla e dal suo nucleo familiare-“ trova fondamento nell'art.2055, primo Parte_1 comma, salvo poi rivalsa “pro quota”: l'applicazione del principio della solidarietà nel caso di specie risulterebbe ingiusta e lesiva dei diritti dell'appellante, laddove l'immobile oggetto di controversia risultava essere suddiviso in diverse sub-abitazioni, l'una indipendente dall'altra e formalmente autonome anche in catasto, ciascuna peraltro occupata da diversi nuclei familiari: la quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta dall'intimata era eccessiva e ingiusta, in quanto era pacifico che la avesse abitato col suo nucleo familiare solo all'interno Parte_1 uno dell'immobile di cui al civico 64 di Via Francesco BE, unitamente ad altri due nuclei familiari, ed ingiustificato il ritenere la sussistenza di una solidarietà tra i destinatari dell'ordinanza.
L'eccezione è fondata , per quanto di ragione, in fatto e in diritto.
14 In fatto, e confermata dallo stesso contenuto della comparsa di costituzione dell CP_1 depositata nel presente grado il 26 luglio 2023., da cui si evince che l'immobile confiscato, sito in Roma via Francesco Di BE n. 64, e costituito da uno stabile diviso in tre distinte unita immobiliari, come tali anche censiti nel nuovo catasto urbano (foglio 1000 particella n.174 -ora particella 172- subalterni 2, 3 e 4, pag.2 comparsa), ed e rimasta non controversa la circostanza che , con il proprio nucleo familiare, avesse Parte_1 abitato solo una parte dello stabile, l'interno 1 del civico 64 di Via Francesco BE (a sue dichiarazioni, con altri due nuclei familiari): d'altra parte la stessa ordinanza ingiunzione opposta e stata indirizzata a diversi soggetti, che evidentemente occupavano anch'essi lo stabile confiscato ( Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
). CP_8 Controparte_10
In diritto, poi, costituisce affermazione semplicistica che la stessa , per una Parte_1 solidarieta passiva fondata sull'art.2055 c.c., risponderebbe per l'indennita dovuta per l'occupazione sine titulo anche sul resto dello stabile e in coordinamento con altri soggetti, che invero non e dimostrata, e altresì presupponendo una natura punitiva anziche indennitaria dell'obbligazione pecuniaria dovuta per l'occupazione, che non resta giustificata neanche normativamente.
Mancando dati più precisi, l'indennità mensile dovuta dall'appellante può, in via equitativa, essere rideterminata da questo Collegio in un terzo di quella ingiunta per l'intero stabile (e quindi in € 1233,45 mensili, pari, per 56 mensilità, ad € 69.073,20 complessivi), avendo occupato comunque, anche se insieme ad altri soggetti, una delle tre unità immobiliari considerate, fatta salva la sua possibilità di regresso verso altri occupanti della stessa unità immobiliare, ove accertati.
Da qui l'accoglimento del proposto motivo e la necessità di riforma parziale della sentenza impugnata in conformità.
§§§
Considerato assorbito dalle argomentazioni gia svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, la Corte ritiene che: vada parzialmente accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da e che, per l'effetto, la sentenza Parte_1
n.8414/22, pubblicata il 26 maggio 2022, del Tribunale di Roma, debba essere parzialmente riformata - con statuizione di riduzione dell'importo richiesto all'opponente ad euro 69.073,20 - e confermata nel resto, salvo quanto infra Parte_1 disposto in ordine alle spese di lite.
15 Le spese di lite seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale si ritiene di condannare
[...]
a rifonderle alla Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del Direttore p.t., per entrambi i gradi di giudizio nella
[...] misura di un terzo, così come liquidate in dispositivo in misura gia ridotta, restando compensate per i due terzi residui, esclusa la fase istruttoria non tenuta, in relazione al valore della causa e dell'impegno difensivo, ridotto per la natura delle questioni affrontate, con contestuale anche riduzione dei parametri di fase adottati per la liquidazione..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.8414/22, pubblicata il 26 maggio 2022, del
Tribunale di Roma disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- a) riduce l'importo richiesto all'opponente ad euro 69.073,20; Parte_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata, salvo quanto infra disposto in ordine alle spese di lite;
- condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del
[...]
Direttore p.t.,, un terzo delle spese di lite, con compensazione dei residui 2/3, liquidate, in misura gia ridotta, quanto al primo grado in € 1.150,00 per compensi e, quanto al secondo grado in € 1.100,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali al 15 %, Cpa ed Iva secondo legge, quest'ultima ove dovuta.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma il 20 novembre 2025
Il Consigliere rel. dott. Guido Garavaglia
La Presidente dott.ssa Franca Mangano
16 L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
17
Sezione VIIIa civile
R.G. 6446/2022
All'udienza collegiale del giorno 20/11/2025 ore 09:45
Presidente Dott.ssa Franca Mangano
Consigliere Relatore Dott. Guido Garavaglia
Consigliere Dott.ssa Caterina Garufi
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CAPEZZUOLI FABRIZIO Avv. Elisa Bianchi
Appellato/i
[...]
Controparte_1
ORGANIZZATA
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
La Corte ritenuta che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. invita la parte a concludere ed a discutere.
La parte conclude come dai suoi atti.
La Corte
Dopo l'udienza, si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
All'esito la Corte pronuncia sentenza ex art.281 sexies c.p.c dandone lettura, che viene depositata in telematico oggi stesso ed è parte integrante del presente verbale.
1 R.G. n. 6446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
VIIIa SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Roma, VIIIa Sezione civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Franca Mangano Presidente dott. Guido Garavaglia Consigliere relatore dott.ssa Caterina Garufi Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art.437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. N. 6446/2022 degli affari civili contenziosi, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Fabrizio Capezzuoli (C.F. ), sito in Roma (RM), Via C.F._2
Gualtiero Serafino, 20 – 00136, (p.e.c. ), che Email_1 la rappresenta e difende in giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso in appello;
Appellante
Contro
Controparte_2
in persona
[...] del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF:
PEC , presso i cui uffici, in via dei P.IVA_1 Email_2
Portoghesi n.12, è domiciliata per legge;
Appellata avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile – Appello avverso la sentenza del
Tribunale civile di Roma n. 8414/22, pubblicata il 26 maggio 2022. decisa sulle conclusioni delle parti infra allegate.
2 Per l'appellante
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa sospensione della sentenza impugnata, in totale riforma della medesima:
In via cautelare: si chiede la sospensione della provvisoria esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza n.8414/2022 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Seconda
Sezione Civile, Dott. Corrado Cartoni nel procedimento avente n. R.G. 11500/2015, con la quale l'appellante è stata condannata a rifondere ad Controparte_3
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
[...] organizzata, l'importo di € 207.219,60 a titolo di indennità di occupazione riferita all'immobile sito in Roma alla Via Francesco BE n. 64 per il periodo che va dal
3.7.2008 al 30.9.2013, oltre al pagamento delle spese di lite..
In via principale nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 43 Tit.
3.7.2010 del 18.12.2014 dell'importo di euro 233.122,30 emessa dall' Controparte_4
Confiscati e UE alla Criminalità Organizzata poiché non è stato provato in alcun modo il danno ricollegato al mancato godimento dell'immobile per il periodo oggetto di occupazione;
In via principale nel merito, in riforma della sentenza di primo grado, annullare l'ordinanza ingiunzione n.43 Tit.
3.7.2010 del 18.12.2014 dell'importo di euro 233.122,30 emessa dall' e la Destinazione dei Beni Controparte_2
Confiscati e UE alla Criminalità Organizzata in quanto non sono state esplicitate le modalità per il calcolo dell'indennità di occupazione dovuta;
In via subordinata nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre l'importo dell'indennità di occupazione dovuto rimodulandolo in base al periodo effettivo di occupazione dell'immobile che va dal 29.1.2009 al 4.3.2011.
3) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n.115/02 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad
Euro 207.000,00, ed il relativo contributo unificato è esente in quanto la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato..
Avv. Fabrizio Capezzuoli
3 Per l'appellata
Alla luce delle esposte considerazioni, si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia la Corte d'Appello respingere l'appello in quanto inammissibile o comunque infondato. Con vittoria di spese e compensi.
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art.6, d.l.vo n.150/2011, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n.43 Tit.
3.7.2010 del 18.12.2014 dell'importo di euro 233.122,30, emessa dalla per indennita relativa all'occupazione senza CP_1 titolo dell'immobile situato in Roma, Via Francesco BE n. 64, per il quale, ai sensi dell'art.2 ter della legge 31.5.1965, n.575, era stata disposta la confisca in danno di
[...]
Per_1
La ricorrente eccepiva: di non essere a conoscenza del procedimento penale di prevenzione all'esito del quale l'immobile veniva confiscato e di non aver ricevuto alcuna comunicazione al riguardo;
che l'indennita per l'occupazione abusiva era calcolata per il periodo dal 3.7.2008 al 30.9.2013, mentre, invece, lei occupava l'immobile dal 29.1.2009 al 4.3.2011, e di aver abitato solo l'interno n.1 del civico 64, mentre l'indennita era calcolata in solido per tutti gli occupanti dell'intero edificio.
Si costituiva la Controparte_2
e UE ” (di seguito anche Controparte_1 Controparte_5 CP_1 evidenziando di aver emesso l'ordinanza ai sensi dell'art.2 decies, secondo comma, della legge 31.5.1965, n.575, oggi art.47, 2° comma, d.l.vo n. 159/2011; l'irrilevanza della consapevolezza o meno di occupare senza titolo l'immobile e che la ricorrente permaneva nel bene per tutto il tempo calcolato nell'ordinanza opposta.
All'udienza del 26.5.2022 si svolgeva la discussione con contestuale decisione (rito lavoro).
2. Con la sentenza n.8414/22, pubblicata il 26 maggio 2022, il Tribunale di Roma così decideva:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) riduce l'importo richiesto ad euro 207.219,60; b) rigetta per il resto l'opposizione; c) condanna al pagamento dei due terzi delle spese processuali, due terzi Parte_1 pari ad euro 2.200,00 per compensi ed euro 30,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) compensa le spese nella restante misura di un terzo.
Roma, 26.5.2022”.
Nel motivare la decisione, il Tribunale rilevava che:
l'ordinanza impugnata era stata emessa ai sensi dell'art.2 decies, secondo comma, della legge 31.5.1965, n. 575, oggi art.47, 2° comma, d.l.vo n. 159/11, i quali attribuiscono all' resistente CP_1
5 la tutela dei beni confiscati;
presupposto per il pagamento della relativa indennità era esclusivamente l'occupazione senza titolo dell'immobile, circostanza non contestata, di guisa che non rilevava la eventuale assenza di conoscenza del procedimento penale di prevenzione e della circostanza della confisca dell'immobile; per quanto concerneva il periodo di occupazione sul quale si era basato il calcolo dell'indennità, dal 3.7.2008 al 30.9.2013, in base al certificato storico di residenza in atti, risultava che la occupava l'immobile dal 29.1.2009, mentre da nessun elemento Parte_1 si evinceva con certezza che lo stesso era stato lasciato definitivamente in data 4.3.2011, come affermato dalla ricorrente, anche perché il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile situato in Frascati, Via G. Luzzi n.21 [ove avrebbe trasferito la residenza l'opponente, ndr], decorreva dall'1.12.2013, dunque da un periodo addirittura successivo rispetto alla data calcolata nel provvedimento opposto del 30.9.2013; in definitiva -- premesso che non era documentato alcun pagamento di canone per l'immobile occupato senza titolo e che la solidarietà della richiesta risarcitoria trovava fondamento nell'art.2055, primo comma, cod. civ., salvo poi rivalsa “pro quota” -- ne derivava l'evidente infondatezza della domanda dell'attrice/opponente di annullamento della determinazione impugnata, ma in parziale accoglimento dell'opposizione,
l'indennità richiesta era rideterminata sottraendo sette mesi, i sei mesi da luglio a dicembre 2008 e ed il mese di gennaio 2009, e dunque, calcolando i cinquantasei mesi di occupazione per la somma di euro 3.700,35 al mese (come calcolata nell'ordinanza),
l'indennità era da quantificare in euro 207.219,60.
La ricorrente era tenuta ex art.91, primo comma, c.p.c. al pagamento dei due terzi delle spese processuali, mentre la riduzione dell'importo dovuto giustificava la compensazione delle spese nella restante misura di un terzo.
3. Con ricorso in appello depositato in data 2.12.2022, la Sig.ra ha impugnato Parte_1 avanti alla Corte di Appello di Roma la citata sentenza di cui ha chiesto la integrale riforma come da conclusioni riportate in epigrafe e per i motivi svolti in atto (1- Sulla valenza probatoria del certificato di residenza quale elemento esclusivo comprovante l'occupazione abusiva dell'immobile in questione;
2- Sul mancato raggiungimento della prova in ordine al lamentato danno scaturito dall'occupazione abusiva dell'immobile;
3- Sull'arbitraria quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta;
4- Sul periodo di occupazione abusiva dell'immobile;
5- Sull'applicazione del principio di solidarietà in riferimento della posizione
6 dell'appellante).
Concessi il 16.02.2023 i termini dalla Corte per la rinnovazione della notifica del ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, con comparsa di risposta, depositata il
26.07.2023, si e costituita in giudizio l' che ha contestato il proposto appello CP_1 chiedendo di respingerlo in quanto inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese.
La Corte ha da ultimo rinviato la causa all'udienza collegiale di discussione e decisione ex art.437 c.p.c. del 16.10.2025, dove e stata decisa in camera di consiglio.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1 Nel primo motivo d'impugnazione (Sulla valenza probatoria del certificato di residenza quale elemento esclusivo comprovante l'occupazione abusiva dell'immobile in questione) la sig.ra contesta la ritenuta – dal Tribunale - lunga permanenza all'interno Parte_1 dell'immobile sito in Roma (RM), Via Francesco BE, 64, quando questi era gia stato oggetto di confisca, divenuta definitiva con sentenza della Corte di Cassazione del
3.07.2008.
L'appellante ritiene di aver dimostrato come da tempo, non risultasse piu residente nella citata abitazione;
prove che tuttavia il Giudice di prime cure non aveva ritenuto sufficienti, alla luce di certificati storici di residenza che ne attestavano la permanenza nell'immobile oggetto di causa sino all'anno 2013.
Tuttavia, osserva la parte, la stessa Corte di Cassazione ha sempre affermato – quantomeno in materia di notifiche, ma con principio di carattere generale - che le rilevanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, “il quale è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le attese risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori di fatto in via abituale“ (Cass. n.11550/2013).
E l'appellante osserva come, in sede di notifica della procedura di sfratto del 27.09.2013, risultava gia non essere piu residente presso l'immobile di Via Francesco BE, 64, in Roma.
Da qui la richiesta di annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione in quanto non sarebbe stata fornita la prova circa l'effettiva occupazione dell'immobile da parte dell'appellante per il periodo in contestazione, tenuto conto che il mero certificato di residenza, non corroborato da altri elementi volti a provare l'effettiva occupazione, non
7 sarebbe elemento idoneo su cui poter fondare una condanna al pagamento di indennita di occupazione.
4.2 Nel secondo motivo d'appello (Sul mancato raggiungimento della prova in ordine al lamentato danno scaturito dall'occupazione abusiva dell'immobile) la parte lamenta come il Giudice di primo grado abbia riconosciuto in favore di parte convenuta il risarcimento del danno per l'intero periodo di illegittima occupazione dell' immobile (protrattasi secondo la pronuncia gravata dal 2009 al 2013), ritenendo implicitamente che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato sia in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilita del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilita per costui di conseguire l'utilita normalmente ricavabile dal bene medesimo: per cio non rilevava la eventuale assenza di conoscenza da parte della del procedimento penale di prevenzione e della Parte_1 circostanza della confisca dell'immobile.
L'appellante osserva in contrario come la giurisprudenza di legittimita prevalente (arg. ex
Cass. n.14222/2012; Cass. n.20823/2015) ritiene che, in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, l'esistenza di un danno in re ipsa subito dal proprietario, sul presupposto dell'utilita normalmente conseguibile nell'esercizio delle facolta di godimento e di disponibilita del bene insite nel diritto dominicale, costituisca oggetto di una presunzione iuris tantum, la quale non puo operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.
Nel caso di specie, risultava incontestato come l'odierna appellante, nel periodo oggetto di occupazione, non avesse mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'appellata, ne avvisi di sfratto, tantomeno ulteriori avvisi di alcun tipo.
La prima azione formale volta alla riconsegna del bene era stata svolta dall'Agenzia
solo nel settembre 2013, ovvero quando la Signora aveva ormai CP_1 Parte_1 lasciato l'immobile da tempo;
cio secondo la parte costituiva indice di un precedente disinteresse dell'Agenzia all'utilizzazione dell'immobile.
Infatti, in caso di occupazione di un immobile "sine titulo", ha osservato la parte, il danno subito dal proprietario non puo ritenersi "in re ipsa", ma deve essere sempre provato, ancorche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, “ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a
8 frutto” (Cass. n.13071/2018).
L'appellante chiede, dunque, che venga riformata l'impugnata sentenza nella parte in cui la ricorrente e stata condannata al pagamento dell'indennita di occupazione nei confronti della resistente, o quantomeno di rimodulare il quantum dovuto in conformita alle esposte censure.
4.3 Nel terzo motivo d'appello (Sull'arbitraria quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta) la parte si duole del fatto che il Tribunale Civile di Roma per il calcolo dell'indennita dovuta si sia limitato a fare riferimento a quella fissata nell'ordinanza- ingiunzione.
L'appellante dunque contesta in questa sede “la quantificazione dell'indennita di occupazione così come effettuata nel provvedimento impugnato in quanto del tutto arbitraria, poiche non sono chiare le modalita ed i riferimenti normativi a cui si e giunti per la determinazione dell'importo di € 3.700,35 mensile, atteso che nella sentenza impugnata non e dato capire quali siano i parametri oggettivi di riferimento utilizzati dal giudice che hanno portato alla decisione in questa sede impugnata, non avendo lo stesso indicato il processo valutativo seguito”.
L'assenza di ogni motivazione sui criteri seguiti per la quantificazione del danno integrerebbe pertanto un modello di valutazione equitativa non rispondente alla previsione legale di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., secondo i quali "il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio”, avendo, invece, "il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente”.
4.4. Nel quarto motivo di gravame (Sul periodo di occupazione abusiva dell'immobile)
l'appellante lamenta come il Giudice di prime cure, pur ravvisando un periodo di occupazione dell'immobile inferiore rispetto a quello determinato dall'appellata/opposta, non ha pero tenuto conto degli ulteriori elementi che avrebbero potuto far propendere per una ulteriore determinazione al ribasso del periodo di occupazione.
Sul punto il Tribunale aveva sottolineato come “in base al certificato storico di residenza in atti risulta che la occupa l'immobile dal 29.1.2009, mentre da nessun elemento si Parte_1 evince con certezza che lo stesso è stato lasciato definitivamente in data 4.3.2011, anche perché il contratto di locazione in atti avente ad oggetto l'immobile situato in Frascati, Via
G. Luzzi n. 21, decorre dalll'1.12.2013, dunque da un periodo addirittura successivo rispetto alla data calcolata nel provvedimento opposto del 30.9.2013”.
9 Pur non contestando quest'ultima circostanza, tuttavia per la parte il Giudice di primo grado non aveva affatto tenuto conto di elementi che attestavano la residenza di Parte_1
presso abitazioni diversa da quella oggetto del procedimento de quo.
[...]
Ricorda la come in data 4.03.2011 – in cui come da affermazione gia resa in primo Parte_1 grado, aveva lasciato l'immobile – suo compagno e convivente, Parte_2 veniva posto in arresto a fronte del procedimento innanzi alla Corte d'Assise di Roma avente R.G. 9/2012, e come, a fronte di quell'avvenimento, aveva abbandonato l'immobile per non rimanere sola, trovando accoglienza presso i propri familiari.
Tale elemento risultava essere confermato dal fatto che, in sede di procedimento di sfratto, in data 27.09.2013, prima data di notifica dell'avviso, il preposto non rinveniva la Sig.ra presso l'abitazione Via Francesco BE, 64, mentre poi (doc.3 Parte_1 ricorso) in data 23.09.2013 erano concessi gli arresti domiciliari a in Parte_2 un'altra abitazione, ovvero quella di Via Domenico Baccarini, 50, dove ha scontato la pena convivendo con ed i figli minori e . Parte_1 Persona_2 Per_3
L'appellante ed il proprio compagno, successivamente, provvedevano a cambiare ulteriormente luogo di residenza trasferendosi in Ciampino, presso due diverse abitazioni, anche questa volta come gia dimostrato in sede di primo grado di giudizio.
L'incolpevole occupazione eseguita dalla dell'immobile di Via Francesco Parte_1
BE, 64, era stata dunque favorita dalla mancata supervisione del soggetto preposto alla custodia dell'immobile, stante il provvedimento di confisca divenuto definitivo gia il
03.07.2008.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza di condanna o in subordine riduzione del quantum debeatur .
4.5 Nel quinto e ultimo motivo d'appello (Sull'applicazione del principio di solidarietà in riferimento alla posizione dell'appellante) la parte contesta l'affermazione del Tribunale per cui “la solidarietà della richiesta risarcitoria trova fondamento nell'art.2055, primo comma, salvo poi rivalsa “pro quota”.
L'applicazione del principio della solidarieta nel caso di specie risulterebbe ingiusta e lesiva dei diritti dell'appellante.
L'immobile oggetto di controversia, difatti, risultava essere suddiviso in diverse sub- abitazioni, l'una indipendente dall'altra e, quindi, formalmente autonome, anche sul piano catastale;
lo stabile risultava occupato da piu nuclei familiari, e la stesa ordinanza ingiunzione opposta era indirizzata a piu soggetti;
vi era anche da osservare che il
10 procedimento penale su cui si basava la confisca dell'immobile non aveva mai visto coinvolta l'appellante, ne la stessa era conoscenza dello stesso nel momento in cui aveva cominciato ad usufruire dell'immobile.
***
5.1 Passando all'esame del merito, quanto al primo (Sulla valenza probatoria del certificato di residenza quale elemento esclusivo comprovante l'occupazione abusiva dell'immobile in questione) e al terzo motivo d'impugnazione (Sul periodo di occupazione abusiva dell'immobile), esaminabili congiuntamente per la stretta connessione, non condivisibile e l'affermazione dell'appellante che “il mero certificato di residenza, non corroborato da altri elementi volti a provare l'effettiva occupazione, non sarebbe elemento idoneo su cui poter fondare una condanna al pagamento di indennità di occupazione”.
Invero, il certificato di residenza anagrafica – da cui risultava la residenza di Parte_1
, nell'immobile per cui e causa, sito in Roma, Via Francesco BE, 64, a
[...] decorrere dal 29.01.2009 - estratto da pubblici registri, sia perche fondato su dichiarazioni della stessa persona fisica, sia perche soggette a successiva verifica dell'ente
Comunale, ben puo in un giudizio civile costituire prova contro la medesima della sua residenza o dimora abituale in loco, ancorche con valenza di presunzione semplice e quindi superabile da prova contraria, fornibile con ogni mezzo (ex multis, Cass. ord.
27549/2023).
Per quanto riguarda l'inizio della residenza della , neppure l'appellante contesta Parte_1 la data di inizio come dichiarata a suo tempo e ritenuta dallo stesso Giudice di prime cure, mentre poi rimangono asserzioni prive di alcuna prova che la stessa avrebbe lasciato l'immobile gia nel 4.03.2011; per quanto riguarda il termine della occupazione senza titolo, indicato nel provvedimento opposto nel 30.9.2013, non contrasta ne con le indicazioni anagrafiche (sostanzialmente coincidenti), ne con la circostanza, in se comunque episodica, del mancato rinvenimento in loco dell'opponente (ora appellante) il
27.09.2013, in sede di prima notifica dell'avviso di sgombero, ne con la concessione al suo compagno degli arresti domiciliari in un'altra abitazione, il 23.09.2013, giacche circostanze avvenute pochi giorni prima dell'abbandono definitivo da parte della Parte_1 della dimora abituale in via BE e quindi del tutto congruenti.
Lo stesso Tribunale ha poi osservato come il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile situato in Frascati, Via G. Luzzi n.21, ove avrebbe trasferito ulteriormente la residenza l'opponente, decorreva solo dall'1.12.2013, e vale ulteriormente osservare che
11 la si era comunque opposta al provvedimento di sgombero, avanti al TAR Lazio, Parte_1 con richiesta di inibitoria respinta (TAR del Lazio , ordinanza n.4746/13 del 4.12.2013).
Da qui l'infondatezza dei proposti motivi, dovendosi ritenere non superata la presunzione di occupazione abusiva dell'immobile per cui e causa per il periodo ritenuto dal Giudice di primo grado (gennaio 2009-settembre 2013).
5.2 Quanto al secondo motivo d'appello (Sul mancato raggiungimento della prova in ordine al lamentato danno scaturito dall'occupazione abusiva dell'immobile), la parte si duole della circostanza che il Tribunale non aveva ritenuto rilevanti le circostanze che l'opponente non era stata destinataria del procedimento penale di prevenzione, ne che non era a conoscenza della confisca dell'immobile.(divenuta definitiva con provvedimento del 3.7.2008), ne che il primo provvedimento notificatole dall fosse quello di CP_1 sgombero nel settembre 2013, ricollegandosi la sua obbligazione al semplice fatto della perdita della disponibilita del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilita per costui di conseguire l'utilita normalmente ricavabile dal bene medesimo, in tal modo ritenendo pero per implicito che il danno per il demanio fosse in re ipsa.
Il motivo e pero in parte inammissibile e in parte infondato,.
E' inammissibile perche nuova e posta per la prima volta in appello, l'eccezione di inerzia dell , da cui discende quale corollario anche la censura di ritenuto danno “in re CP_1 ipsa”.
Come osservato dall'appellata la causa nasce come un giudizio di opposizione a una ordinanza ingiunzione, il cui oggetto resta quindi delimitato dai motivi di impugnazione del provvedimento amministrativo già svolti in primo grado;
e “nel ricorso al Tribunale controparte ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza per queste ragioni: a) perché all'epoca dell'occupazione non era a suo dire a conoscenza del procedimento penale di prevenzione; b) perché l'indennità le è stata chiesta per intero anziché dividerla pro quota con gli altri nuclei familiari occupanti l'immobile; c) perché il periodo di occupazione sarebbe diverso da quello indicato nell'ordinanza. L'atto introduttivo del giudizio non recava alcun cenno alla questione della volontaria inerzia dell nel porre a frutto il CP_1 bene. “.
12 In effetti tale diversa questione non era stata posta nel ricorso introduttivo, né nelle note conclusive del giudizio di primo grado (RG 11500/2015); da qui l'inammissibilità dell'eccezione mossa1 .
E' infondato quanto alla circostanza – in se vera, ma non rilevante nel caso di specie - che la parte non fosse destinataria del provvedimento di prevenzione (e quindi della confisca), giacche , da un lato l'articolo 45 del d.lgs. n.159/2011 dispone che "a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi"
(provvedimento comunque da trascrivere nei pubblici registri immobiliari e quindi conoscibile da qualunque interessato), e dall'altro che le somme sono dovute all'erario per il diverso fatto costitutivo dell'occupazione sine titulo, posta in essere da chiunque, con obbligo che ha natura indennitaria più che risarcitoria (cfr Corte App. Milano, sent.
n.791 del 21.03.2025), trovando applicazione la disciplina speciale prevista dall'art.1, comma 274, della Legge n.311/2004, laddove estende il meccanismo della riscossione coattiva esattoriale alle somme spettanti all' del ovvero altri enti gestori CP_1 CP_6
- “per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato a qualsiasi titolo”, legittimo o meno,
“anche a titolo di occupazione di fatto”; ne consegue il diverso titolo (fondamento) dell'ordinanza ingiunzione opposta, che riguarda chiunque occupi senza valido titolo 1 Vedi nota da ultimo depositata per conto della in primo grado il 15.03.2022:” Questa Parte_1 difesa, per mero tuziorismo, fa rilevare che la ricorrente non è incorsa in alcuna violazione, tanto emerge per tabulas dalla numerosa documentazione versata in atti.
La ricorrente, all'epoca dei fatti per cui è causa, non risultava imputata nei procedimenti penali n.ri da 101/2003 al 122/2003 pendenti innanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Misure di
Prevenzione, conclusi con sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, II Sezione Penale, a seguito del quale l'immobile condotto in locazione dalla sig.ra veniva confiscato. Parte_1
Si contesta, inoltre, la quantificazione dell'indennità di occupazione come effettuata nel provvedimento impugnato in quanto la stessa ha abitato solo nell'immobile di cui all'interno 1 del civico 64 di Via
Francesco BE, unitamente ad altri due nuclei familiari mentre l'occupazione è stata calcolata in solido per tutti gli occupati;
a ciò si aggiunga che alla viene addebitata l'indennità di Parte_1 occupazione per tutto il periodo, ossia dal 03/07/2008 al 30/09/2013, mentre la stessa arrivava nell'immobile in data 29/01/2009 e ne usciva il 04/03/2013.”.
13 l'immobile acquisito al patrimonio dello Stato, a prescindere dall'essere coinvolto nei procedimenti giudiziari presupposti.
5.3 Anche il quarto motivo d'impugnazione (Sull'arbitraria quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta) laddove la parte si duole della genericita ed arbitrarieta della quantificazione dell'indennita dovuta (in misura pari ad € 3.700,35 al mese) da parte del
Tribunale e nell'ordinanza impugnata, e inammissibile e infondato.
La censura di genericità dell'ordinanza ingiunzione nella determinazione dell'importo dovuto è inammissibile, giacché nuova e proposta in appello per la prima volta.
Il motivo e pero anche infondato perche il Tribunale, per la rideterminazione – in misura ridotta - dell'indennita complessivamente dovuta in base al diverso periodo ritenuto di occupazione dell'immobile sito in Via Francesco BE, 64, ha fatto riferimento all'indennita mensile come determinata dall'Agenzia (ANBSC), la cui ordinanza sul punto non e stata impugnata in primo grado per la sua arbitrarieta , ma per la diversa contestazione riproposta nel quinto motivo di gravame (vedi anche nota 1: “Si contesta, inoltre, la quantificazione dell'indennità di occupazione come effettuata nel provvedimento impugnato in quanto la stessa ha abitato solo nell'immobile di cui all'interno 1 del civico 64 di Via Francesco BE, unitamente ad altri due nuclei familiari mentre l'occupazione è stata calcolata in solido per tutti gli occupati”).
5.4. Nel quinto motivo di gravame (Sull'applicazione del principio di solidarietà in riferimento alla posizione dell'appellante) la parte contesta l'affermazione del Tribunale per cui “la solidarietà della richiesta risarcitoria” –ingiunta per l'intero immobile e non per la sola parte occupata dalla e dal suo nucleo familiare-“ trova fondamento nell'art.2055, primo Parte_1 comma, salvo poi rivalsa “pro quota”: l'applicazione del principio della solidarietà nel caso di specie risulterebbe ingiusta e lesiva dei diritti dell'appellante, laddove l'immobile oggetto di controversia risultava essere suddiviso in diverse sub-abitazioni, l'una indipendente dall'altra e formalmente autonome anche in catasto, ciascuna peraltro occupata da diversi nuclei familiari: la quantificazione dell'indennità di occupazione dovuta dall'intimata era eccessiva e ingiusta, in quanto era pacifico che la avesse abitato col suo nucleo familiare solo all'interno Parte_1 uno dell'immobile di cui al civico 64 di Via Francesco BE, unitamente ad altri due nuclei familiari, ed ingiustificato il ritenere la sussistenza di una solidarietà tra i destinatari dell'ordinanza.
L'eccezione è fondata , per quanto di ragione, in fatto e in diritto.
14 In fatto, e confermata dallo stesso contenuto della comparsa di costituzione dell CP_1 depositata nel presente grado il 26 luglio 2023., da cui si evince che l'immobile confiscato, sito in Roma via Francesco Di BE n. 64, e costituito da uno stabile diviso in tre distinte unita immobiliari, come tali anche censiti nel nuovo catasto urbano (foglio 1000 particella n.174 -ora particella 172- subalterni 2, 3 e 4, pag.2 comparsa), ed e rimasta non controversa la circostanza che , con il proprio nucleo familiare, avesse Parte_1 abitato solo una parte dello stabile, l'interno 1 del civico 64 di Via Francesco BE (a sue dichiarazioni, con altri due nuclei familiari): d'altra parte la stessa ordinanza ingiunzione opposta e stata indirizzata a diversi soggetti, che evidentemente occupavano anch'essi lo stabile confiscato ( Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
). CP_8 Controparte_10
In diritto, poi, costituisce affermazione semplicistica che la stessa , per una Parte_1 solidarieta passiva fondata sull'art.2055 c.c., risponderebbe per l'indennita dovuta per l'occupazione sine titulo anche sul resto dello stabile e in coordinamento con altri soggetti, che invero non e dimostrata, e altresì presupponendo una natura punitiva anziche indennitaria dell'obbligazione pecuniaria dovuta per l'occupazione, che non resta giustificata neanche normativamente.
Mancando dati più precisi, l'indennità mensile dovuta dall'appellante può, in via equitativa, essere rideterminata da questo Collegio in un terzo di quella ingiunta per l'intero stabile (e quindi in € 1233,45 mensili, pari, per 56 mensilità, ad € 69.073,20 complessivi), avendo occupato comunque, anche se insieme ad altri soggetti, una delle tre unità immobiliari considerate, fatta salva la sua possibilità di regresso verso altri occupanti della stessa unità immobiliare, ove accertati.
Da qui l'accoglimento del proposto motivo e la necessità di riforma parziale della sentenza impugnata in conformità.
§§§
Considerato assorbito dalle argomentazioni gia svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, la Corte ritiene che: vada parzialmente accolto, per quanto di ragione, l'appello proposto da e che, per l'effetto, la sentenza Parte_1
n.8414/22, pubblicata il 26 maggio 2022, del Tribunale di Roma, debba essere parzialmente riformata - con statuizione di riduzione dell'importo richiesto all'opponente ad euro 69.073,20 - e confermata nel resto, salvo quanto infra Parte_1 disposto in ordine alle spese di lite.
15 Le spese di lite seguono la soccombenza ed atteso l'esito finale si ritiene di condannare
[...]
a rifonderle alla Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del Direttore p.t., per entrambi i gradi di giudizio nella
[...] misura di un terzo, così come liquidate in dispositivo in misura gia ridotta, restando compensate per i due terzi residui, esclusa la fase istruttoria non tenuta, in relazione al valore della causa e dell'impegno difensivo, ridotto per la natura delle questioni affrontate, con contestuale anche riduzione dei parametri di fase adottati per la liquidazione..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.8414/22, pubblicata il 26 maggio 2022, del
Tribunale di Roma disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- a) riduce l'importo richiesto all'opponente ad euro 69.073,20; Parte_1
- conferma nel resto la sentenza impugnata, salvo quanto infra disposto in ordine alle spese di lite;
- condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del
[...]
Direttore p.t.,, un terzo delle spese di lite, con compensazione dei residui 2/3, liquidate, in misura gia ridotta, quanto al primo grado in € 1.150,00 per compensi e, quanto al secondo grado in € 1.100,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali al 15 %, Cpa ed Iva secondo legge, quest'ultima ove dovuta.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma il 20 novembre 2025
Il Consigliere rel. dott. Guido Garavaglia
La Presidente dott.ssa Franca Mangano
16 L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Marianna Cipullo
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