Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2025, proposto da associazione La Goccia ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato RO Scirè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avv. RO Scirè, da sé medesimo rappresentato e difeso;
contro
Comune di Villabate, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n.797/2025, reso il 5 marzo 2025 dal Tribunale civile di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa LA RA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha adito questo Tribunale per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con cui il Tribunale civile di Palermo ha ingiunto al Comune di Villabate il pagamento, in favore dell’associazione ricorrente:
- della somma di € 33.688,86, a titolo di rette per l’assistenza ai minori ricoverati presso l’associazione, relative ai mesi da settembre a dicembre dell’anno 2024, oltre interessi sulla sorte al netto di IVA nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal trentesimo giorno dalla presentazione di ciascuna nota contabile e sino al soddisfo;
- delle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, in € 286,00
per esborsi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. RO Scirè, dichiaratosi antistatario.
Detto decreto ingiuntivo – relativo a crediti maturati negli anni 2024/2025 e, quindi, non rientranti nella competenza della c.s.l. insediatasi presso il Comune, a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente, intervenuta con delibera di c.c. n. 56 del 30 settembre 2024 - è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 85 del 19 maggio 2025.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono dunque tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto anche riguardo all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo pec al Comune, di cui è stata fornita prova.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei sensi di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze.
Si deve, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019); l’incarico deve intendersi di natura sostitutiva, con la conseguenza che le attività di mero impulso rivolte agli uffici dell’amministrazione tenuta all’ottemperanza non costituiscono corretta esecuzione dell’incarico;
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) la relativa richiesta andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Infine, le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – devono essere liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto ordina al Comune di Villabate di dare esecuzione al titolo azionato nei termini di cui in motivazione.
Nomina commissario ad acta , ai sensi e per gli effetti indicati in parte motiva, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.
Condanna il Comune di Villabate alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 2.221,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
LA RA RU, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA RA RU | RT VA |
IL SEGRETARIO