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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
4558/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a IT VE Parte_1 C.F._1 (TV), il 31/05/1985 con l'avv. SILVIA BATTISTUZZI
e
(c.f. ), nato/a a CAGLIARI (CA), il Parte_2 C.F._2 11/07/1977 con l'avv. CARLO BAZZO e l'avv. ALBERTO SALAMON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 22/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a IT VE (TV), il 31/05/1985 Parte_1 e
, nato/a a CAGLIARI (CA), l'11/07/1977, Parte_2 uniti in matrimonio il 23/06/2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ASSEMINI (CA) dell'anno 2012, n. 6, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
.
[...]
- Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e Giulia ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento paritetico a settimane alternate dal lunedì al lunedì successivo presso ciascun genitore, in particolare le figlie staranno con la madre quando ella avrà il turno lavorativo alla mattina.
- Assegnarsi la casa familiare, di proprietà della signora alla madre Pt_1 affinchè vi viva con le figlie. Il signor rilascerà spontaneamente la casa Pt_2 coniugale entro il 30 settembre 2025.
- Onerarsi il padre Piano di versare alla signora a titolo di Pt_2 Parte_1 assegno di mantenimento la somma mensile di euro 110,00 per ciascuna figlia entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione Istat. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà raddoppiato per ciascuna figlia unitamente all'eventuale rivalutazione Istat maturata, per ogni mese in cui il padre non possa tenere con sé le stesse minori in ragione di eventuali missioni a cui egli decida di partecipare, mentre per i corrispondenti periodi inferiori ad un mese, egli provvederà ad integrare il predetto assegno di mantenimento e la relativa rivalutazione Istat maturata mediante la corresponsione dell'ulteriore importo pari ad € 25,00 per ciascuna figlia e per ogni settimana e/o porzione di settimana in cui lo stesso risulterà assente.
- L'Assegno Unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
- Le spese straordinarie di cui al Protocollo presso il Tribunale di Treviso e i buoni pasto delle figlie e Giulia verranno ripartiti al 50% tra i genitori. Per_1
- Durante le vacanze estive e Giulia trascorreranno almeno due Per_1 settimane consecutive con ciascun genitore;
le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi che di anno in anno i genitori alterneranno: dal 24 dicembre sino al 31 dicembre alle 12 e dal 31 dicembre alle 12 sino al 6 gennaio alle 20. Le vacanze pasquali verranno suddivise in due periodi che di anno in anno i genitori alterneranno: il primo comprendente il giorno di Pasqua, il secondo il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno di e Giulia Per_1 dovrà essere garantito all'altro genitore di trascorrere un paio di ore per una merenda. I ponti e le festività infrannuali competeranno al genitore con cui
e Giulia si troveranno.”; Per_1
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta al RG. n.
4558/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a IT VE Parte_1 C.F._1 (TV), il 31/05/1985 con l'avv. SILVIA BATTISTUZZI
e
(c.f. ), nato/a a CAGLIARI (CA), il Parte_2 C.F._2 11/07/1977 con l'avv. CARLO BAZZO e l'avv. ALBERTO SALAMON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 22/07/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale, proponendo altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473bis.49 cpc..
Sulla domanda di separazione.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
La domanda è fondata, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
Come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (vd. Cass., Sez. Prima, sentenza n. 28727/2023 su rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc. disposto da questo Tribunale),«in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473bis.19/2 cpc.; in tale ipotesi, però, ove non sopravvenga tra le parti un nuovo accordo, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, presupponendo necessariamente il rito prescelto il consenso delle parti.
Spese integralmente compensate per questa fase.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a IT VE (TV), il 31/05/1985 Parte_1 e
, nato/a a CAGLIARI (CA), l'11/07/1977, Parte_2 uniti in matrimonio il 23/06/2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ASSEMINI (CA) dell'anno 2012, n. 6, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
.
[...]
- Disporre l'affidamento condiviso delle figlie minorenni e Giulia ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento paritetico a settimane alternate dal lunedì al lunedì successivo presso ciascun genitore, in particolare le figlie staranno con la madre quando ella avrà il turno lavorativo alla mattina.
- Assegnarsi la casa familiare, di proprietà della signora alla madre Pt_1 affinchè vi viva con le figlie. Il signor rilascerà spontaneamente la casa Pt_2 coniugale entro il 30 settembre 2025.
- Onerarsi il padre Piano di versare alla signora a titolo di Pt_2 Parte_1 assegno di mantenimento la somma mensile di euro 110,00 per ciascuna figlia entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione Istat. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà raddoppiato per ciascuna figlia unitamente all'eventuale rivalutazione Istat maturata, per ogni mese in cui il padre non possa tenere con sé le stesse minori in ragione di eventuali missioni a cui egli decida di partecipare, mentre per i corrispondenti periodi inferiori ad un mese, egli provvederà ad integrare il predetto assegno di mantenimento e la relativa rivalutazione Istat maturata mediante la corresponsione dell'ulteriore importo pari ad € 25,00 per ciascuna figlia e per ogni settimana e/o porzione di settimana in cui lo stesso risulterà assente.
- L'Assegno Unico verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
- Le spese straordinarie di cui al Protocollo presso il Tribunale di Treviso e i buoni pasto delle figlie e Giulia verranno ripartiti al 50% tra i genitori. Per_1
- Durante le vacanze estive e Giulia trascorreranno almeno due Per_1 settimane consecutive con ciascun genitore;
le vacanze natalizie verranno suddivise in due periodi che di anno in anno i genitori alterneranno: dal 24 dicembre sino al 31 dicembre alle 12 e dal 31 dicembre alle 12 sino al 6 gennaio alle 20. Le vacanze pasquali verranno suddivise in due periodi che di anno in anno i genitori alterneranno: il primo comprendente il giorno di Pasqua, il secondo il Lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno di e Giulia Per_1 dovrà essere garantito all'altro genitore di trascorrere un paio di ore per una merenda. I ponti e le festività infrannuali competeranno al genitore con cui
e Giulia si troveranno.”; Per_1
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
5. SPESE INTEGRALMENTE COMPENSATE PER QUESTA FASE. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci