TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8773 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.11.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n 15257/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Gelo Parte_1 C.F._1
unitamente al quale elettivamente domicilia in UO alla Trav. Maroder n. 3, come da procura allegata
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro-
[...] tempore, rappresentati e difesi , ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento anzianità di servizio, relativo adeguamento stipendiale e conseguenti differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispetti atti difensivi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.06.2024 l'istante in epigrafe indicata - docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di filosofia e scienze umane (classe di concorso A018) con decorrenza dal 01.09.2020 – ha esposto di aver prestato in precedenza servizio alle dipendenze del
Cont
con plurimi contratti a tempo determinato ovvero per gli anni scolastici 2000-2001, 2009-
2010, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, ed ancora dal 2016-2017 al 2019-2020; che con decreto prot. n. 1249 del 20.04.2022, a firma del Dirigente dell'Istituto “Montalcini” di Quarto
(Na), di ricostruzione di carriera e conseguente inquadramento economico retributivo, l'amministrazione scolastica le aveva riconosciuto un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici, inferiore a quella effettivamente maturata: in particolare perché non era stato considerato in suo favore il servizio reso nell'anno scolastico 2001-2002 in quanto “servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente” ed, ancora, nell' anno scolastico 2014/2015, ritenuto “servizio prestato senza titolo”; che, per effetto di detta, errata, ricostruzione carriera, a tutt'oggi percepiva la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 0 a 8 anni in luogo di quella, pertinente, corrispondente all'anzianità di anni 7, mesi 8, utili a fini giuridici ed economici, e di anni 1, mesi 4, utili a soli fini economici, alla data di conferma in ruolo. Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre- ruolo maturata come docente di scuola secondaria di secondo grado negli anni scolastici 2001/2002 e 2014/2015, come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado di ruolo, in aggiunta all'anzianità maturata negli anni scolastici 2013/2014, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 già riconosciuti.
2. Condannare il CP_1
convenuto ad emettere un nuovo provvedimento d'inquadramento retributivo della ricorrente nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado che tenga conto dei servizi pre ruolo svolti negli anni scolastici 2001/2002 e 2014/2015 in aggiunta all'anzianità maturata negli anni scolastici
2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 già riconosciuti. 3.
Condannare il convenuto a provvedere alla ricostruzione di carriera della ricorrente ed al CP_1
suo inquadramento nel profilo di docente di scuola secondaria di secondo grado, computando nell'anzianità utile a fini giuridici ed economici i servizi pre ruolo svolti negli anni scolastici
2001/2002 e 2014/2015 in aggiunta all'anzianità maturata negli anni scolastici 2013/2014,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 già riconosciuti, con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico.
4. Condannare il convenuto ad attribuire CP_1 in favore della ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comprensiva dei servizi di ruolo prestati negli anni scolastici 2001/2002 e
2014/2015, e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare alla lavoratrice le differenze retributive sinora maturate che si quantificano in 5.246,36 €, per il periodo da gennaio 2023 a giugno 2024, come da conteggio facente parte integrante del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con riserva di agire in separato giudizio per le ulteriori differenze retributive maturande in epoca successiva a detto periodo. …”, vinte le spese legali, con distrazione.
Si costituivano tempestivamente, con memoria depositata il 13.12.2024, le parti convenute eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva e la sussistenza di un contraddittorio non integro a causa della omessa evocazione in giudizio dell'istituto scolastico autore della ricostruzione carriera della ricorrente;
in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere gli arretrati stipendiali;
nel merito, rilevavano l'infondatezza della domanda. Tanto premesso, chiedevano di: “in via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; in via preliminare, Controparte_3
dichiararsi prescritto il diritto a richiedere gli arretrati stipendiali, per intervenuto decorso del termine quinquennale;
in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive”, con vittoria di spese legali da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis, disp.att. c.p.c.
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 18.11.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Devono essere disattese le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente.
Invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità , anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R.
275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1
del singolo istituto scolastico (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010;
Cass. 20521/2008). Non sussistono pertanto i presupposti di cui agli artt. 102 e 103 c.p.c., poiché il giudizio è stato correttamente instaurato nei confronti delle parti rispetto alle quali deve intervenire la decisione, relativa alla richiesta ricostruzione della carriera;
il contraddittorio deve, dunque, ritenersi integro con la costituzione del in persona del e dell' Controparte_1 CP_4
- in persona del Direttore Controparte_1
pro tempore.
Rispetto alla eccepita prescrizione dei crediti alle differenze retributive, si osserva che nella fattispecie non viene spiegata alcuna domanda avente ad oggetto crediti retributivi periodici maturati oltre un quinquennio prima della notifica del ricorso, limitandosi la parte a rivendicare una posizione stipendiale maturata all'attualità in conseguenza del riconoscimento (meramente contabile) del servizio svolto prima dell'immissione in ruolo (cfr. sentenza Tribunale Napoli, giudice dott. Sergio Palmieri, sentenza n. 3893/2018). In ogni caso, non potrebbe ritenersi maturato alcun termine di prescrizione atteso che il decreto di ricostruzione carriera risulta protocollato il 29.12.2021 data a partire dalla quale la ricorrente poteva esercitare il diritto, e la parte ricorrente ha costituito in mora il datore di lavoro con lettera del 18.6.2024 (cfr. in atti).
Nel merito, ritiene il giudicante che la domanda sia solo parzialmente fondata e pertanto possa essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
Muovendo dall'analisi del quadro normativo disciplinante la materia in oggetto, l'art. 485 del d.lgs.
297/1994 prevede che:” 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”
Il successivo art. 489 del d.lgs. 297/1994 dispone che:” 1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.”
Quindi, l'art. 11 comma 14 della legge 124/1999, norma invocata in ricorso, prevede che: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Nel ricorso viene dedotto che la prof.ssa ha prestato servizio presso IPSAR Petronio di Parte_1
UO dal 15.01.2002 sino al 30.06.2002, ovvero sino al termine delle attività didattiche dell'a.s.
2001/2002.
Si richiama altresì il certificato di servizio n. 3235 del 24.02.2011, rilasciato alla ricorrente dal suddetto istituto scolastico, contenente la annotazione “Partecipazione ad esami e scrutini: si”.
La difesa del contesta la possibilità di riconoscimento dell'anno scolastico 2001-2002 CP_1
deducendo che la docente ha lavorato in forza di contratti diversi, per supplenze brevi e saltuarie.
Dal decreto ricostruzione carriera rilasciato da Istituto Superiore ISIS “Rita Levi Montalcini” in versato in atti, emerge che gli anni scolastici 2000-2001 e 2001 -2002 non sono stati CP_1 computati nell'anzianità di servizio della stante la durata dei contratti, “inferiore a quella Parte_1 minima prevista dall'ordinamento vigente£. In particolare, nell'anno 2000-2001, ha prestato servizio di docenza presso la scuola secondaria per mesi 4 e giorni 16, mentre nella successiva annualità 2001-2002 la ricorrente ha lavorato per 5 mesi e 14 giorni. La ricorrente chiede il riconoscimento dell'anno scolastico 2001 -2002, in cui ha prestato servizio in forza dei seguenti contratti: dal 15.1.2002 al 18.1.2002, dal 19.1.2002 al 20.2.2002, dal 21.2.2002 al
12.3.2002, infine dal 13.3.2002 sino al 30.06.2002, con partecipazione agli esami e scrutini finali .
Il servizio è stato prestato sempre presso lo stesso Istituto scolastico – IPSAR Petronio in
CE - UO (Na) – che ha rilasciato il certificato di servizio relativo all'anno in contestazione, in data 24.2.2011 ( cfr. doc. all. n.3 fasc. ric.) dal quale emerge che la ricorrente ha lavorato, in totale, per n. 167 giorni.
Ritiene il giudicante che l'anno scolastico 2001-2002 debba essere riconosciuto e valutato come anno intero in favore dell'istante.
Invero, la norma che trova applicazione (art. 11 co. 14, legge 124/1999) prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo sia computabile come anno scolastico intero se ha avuto la durata minima di 180 giorni o, alternativamente, se il servizio è stato prestato dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La norma invocata stabilisce quale condizione unica e sufficiente per il riconoscimento del servizio come anno scolastico intero, che tale servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità, dunque non rappresenta una circostanza ostativa all'accoglimento della domanda il fatto che la docente abbia stipulato più contratti di lavoro anziché un unico contratto, né assumono rilevanza le diverse ragioni poste a giustificazione del contratto a tempo determinato (nomina su posto vacante fino ad avente diritto e/o servizio temporaneo fino al termine delle attività scolastiche). Quel che rileva è che la ricorrente ha iniziato a lavorare anteriormente al 1 febbraio dell'anno scolastico in contestazione (cfr. contratto dal 19.1.2002) ed ininterrottamente fino al termine degli scrutini finali, circostanza quest'ultima documentalmente provata dal certificato di servizio in atti rilasciato dall'istituto professionale statale alberghiero “Petronio” in CE- UO, la cui conformità al vero non è stata smentita o posta in dubbio.
Diversamente, rispetto alla domanda di riconoscimento nel computo dell'anzianità utile ai fini della ricostruzione carriera dell'anno scolastico 2014-2015, ritiene il giudice che essa non possa essere accolta per carenza di prova dei fatti costitutivi posti a base della stessa.
Si deduce sul punto in ricorso che l'istante, già titolare di laurea in Sociologia conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 31.03.1993, è stata ritenuta idonea all'insegnamento per la classe di concorso A065 a seguito di valutazione dei propri titoli professionali operato da apposita commissione con provvedimento del Dirigente dell' prot. n. Controparte_5
4253 del 3.11.2009.
Tale circostanza risulta pacifica perché documentalmente provata e non contestata da parte resistente. Il ha in proposito rilevato che: “nel primo decreto di ricostruzione carriera presentato alla CP_1
Parte il 27/12/2021 da parte dell' di Quarto, tale anno era stato inserito Controparte_6 ma la Ragioneria con osservazione n. 641 dell'11/2/22 rilevava che il decreto non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile chiedendo alla scuola di allegare il titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso A065. A seguito di tale rilievo, la scuola trasmetteva nuovamente la pratica di ricostruzione di carriera integrata dall'accertamento dei titoli professionali Parte per l'inserimento nelle graduatorie. Nonostante tale integrazione, la nuovamente, con osservazione 1491 del 5/4/2022 riteneva che la pratica non potesse essere validata e restituiva il provvedimento privo del visto di regolarità in quanto riteneva che la scuola non si fosse conformata alle richieste formulate nel primo rilievo in quanto tra la documentazione allegata non vi era ancora il titolo richiesto ai fini dell'abilitazione per la classe di concorso”.
Posta tale premessa, dagli atti risulta che nell'a.s. 2014/2015 la ricorrente ha prestato servizio come docente supplente su cattedra di “Tecnica Fotografica” classe di concorso A065 presso l'Istituto
Turistico Statale “Europa” di Pomigliano d'Arco, dal 16.10.2014 al 07.07.2015.
Il titolo di studio richiesto per l'accesso all'insegnamento di “Tecnica Fotografica” – Classe di concorso A065, con riguardo alla normativa vigente ratione temporis, era definito dal D.M. n.
39/1998 il cui art. 1 rimanda alla tabella A , annessa al decreto medesimo, ove è previsto che per l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A065, è richiesta “..qualsiasi laurea purchè congiunta all'accertamento dei titoli professionali”.
Ebbene, parte ricorrente ha allegato e provato di essere in possesso della laurea in sociologia, mentre nulla ha dedotto, né documentato, riguardo agli ulteriori “titoli professionali” richiesti dalla norma ai fini dell'accesso all'insegnamento della disciplina di “tecnica fotografica”. Anche dalla documentazione versata dalle parti resistenti non emerge quali fossero, in concreto, tali titoli.
A tale deficit allegatorio (e probatorio) non può che conseguire il rigetto del relativo capo di domanda.
Tanto precisato, come ricordato in ricorso correttamente, va rilevato come i contratti collettivi del
Comparto scuola prevedano una progressione economica articolata in posizioni stipendiali, corrispondenti ad altrettante fasce di anzianità di servizio (da 0 a 2 anni;
da 3 a 8 anni;
da 9 a 14 anni;
da l5 a 20 anni;
da 2l a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni); inoltre le medesime tabelle retributive prevedono trattamenti differenziati in base al profilo di inquadramento che, nel caso di specie, è quello del “docente laureato istituti sec. II grado”.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'a.s 2001-2002 come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado;
in conseguenza, il convenuto va condannato ad emettere un nuovo CP_1
provvedimento di inquadramento giuridico retributivo della che tenga conto Parte_1 dell'anzianità di servizio dalla stessa effettivamente maturata come chiarito in motivazione con il pagamento della somma, da quantificarsi, stante la complessità della materia trattata, corrispondente alle differenze retributive per il servizio di insegnamento prestato per il periodo indicato nel conteggio allegato al ricorso, ad eccezione dell'anno scolastico 2014-2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, comprensive del contributo unificato versato da parte ricorrente, vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 e ss. mm.ii.; le stesse, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, vengono compensate per la metà.
PQM
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1)accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha diritto al Parte_1
riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'a.s. 2001-2002 come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado;
Cont 2) condanna il e l' convenuto alla ricostruzione della carriera della ricorrente Controparte_1
con il computo della predetta anzianità, nei termini suddetti;
3)condanna le parti convenute al pagamento, in favore di , delle conseguenti Parte_1
differenze retributive, oltre interessi al saggio legale – ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 – dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
4)rigetta per il resto il ricorso;
5)compensa per metà le spese di lite, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della residua parte, che liquida in € 1350,00, oltre il contributo unificato, IVA, CPA e spese generali, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Così deciso in Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 18.11.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n 15257/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Gelo Parte_1 C.F._1
unitamente al quale elettivamente domicilia in UO alla Trav. Maroder n. 3, come da procura allegata
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro-
[...] tempore, rappresentati e difesi , ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano
RESISTENTE
Oggetto: Riconoscimento anzianità di servizio, relativo adeguamento stipendiale e conseguenti differenze retributive
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispetti atti difensivi
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.06.2024 l'istante in epigrafe indicata - docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di filosofia e scienze umane (classe di concorso A018) con decorrenza dal 01.09.2020 – ha esposto di aver prestato in precedenza servizio alle dipendenze del
Cont
con plurimi contratti a tempo determinato ovvero per gli anni scolastici 2000-2001, 2009-
2010, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, ed ancora dal 2016-2017 al 2019-2020; che con decreto prot. n. 1249 del 20.04.2022, a firma del Dirigente dell'Istituto “Montalcini” di Quarto
(Na), di ricostruzione di carriera e conseguente inquadramento economico retributivo, l'amministrazione scolastica le aveva riconosciuto un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici, inferiore a quella effettivamente maturata: in particolare perché non era stato considerato in suo favore il servizio reso nell'anno scolastico 2001-2002 in quanto “servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall'ordinamento vigente” ed, ancora, nell' anno scolastico 2014/2015, ritenuto “servizio prestato senza titolo”; che, per effetto di detta, errata, ricostruzione carriera, a tutt'oggi percepiva la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 0 a 8 anni in luogo di quella, pertinente, corrispondente all'anzianità di anni 7, mesi 8, utili a fini giuridici ed economici, e di anni 1, mesi 4, utili a soli fini economici, alla data di conferma in ruolo. Tutto ciò premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: “ 1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre- ruolo maturata come docente di scuola secondaria di secondo grado negli anni scolastici 2001/2002 e 2014/2015, come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado di ruolo, in aggiunta all'anzianità maturata negli anni scolastici 2013/2014, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 già riconosciuti.
2. Condannare il CP_1
convenuto ad emettere un nuovo provvedimento d'inquadramento retributivo della ricorrente nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado che tenga conto dei servizi pre ruolo svolti negli anni scolastici 2001/2002 e 2014/2015 in aggiunta all'anzianità maturata negli anni scolastici
2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 già riconosciuti. 3.
Condannare il convenuto a provvedere alla ricostruzione di carriera della ricorrente ed al CP_1
suo inquadramento nel profilo di docente di scuola secondaria di secondo grado, computando nell'anzianità utile a fini giuridici ed economici i servizi pre ruolo svolti negli anni scolastici
2001/2002 e 2014/2015 in aggiunta all'anzianità maturata negli anni scolastici 2013/2014,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 già riconosciuti, con tutte le conseguenze in ordine al trattamento economico.
4. Condannare il convenuto ad attribuire CP_1 in favore della ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, comprensiva dei servizi di ruolo prestati negli anni scolastici 2001/2002 e
2014/2015, e, per l'effetto, condannare lo stesso a pagare alla lavoratrice le differenze retributive sinora maturate che si quantificano in 5.246,36 €, per il periodo da gennaio 2023 a giugno 2024, come da conteggio facente parte integrante del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con riserva di agire in separato giudizio per le ulteriori differenze retributive maturande in epoca successiva a detto periodo. …”, vinte le spese legali, con distrazione.
Si costituivano tempestivamente, con memoria depositata il 13.12.2024, le parti convenute eccependo, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva e la sussistenza di un contraddittorio non integro a causa della omessa evocazione in giudizio dell'istituto scolastico autore della ricostruzione carriera della ricorrente;
in via preliminare, eccepivano l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere gli arretrati stipendiali;
nel merito, rilevavano l'infondatezza della domanda. Tanto premesso, chiedevano di: “in via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' ; in via preliminare, Controparte_3
dichiararsi prescritto il diritto a richiedere gli arretrati stipendiali, per intervenuto decorso del termine quinquennale;
in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dal ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive”, con vittoria di spese legali da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis, disp.att. c.p.c.
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 18.11.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Devono essere disattese le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente.
Invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità , anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (cfr. art. 14 del d.P.R.
275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva CP_1
del singolo istituto scolastico (cfr. Cass. n. 20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010;
Cass. 20521/2008). Non sussistono pertanto i presupposti di cui agli artt. 102 e 103 c.p.c., poiché il giudizio è stato correttamente instaurato nei confronti delle parti rispetto alle quali deve intervenire la decisione, relativa alla richiesta ricostruzione della carriera;
il contraddittorio deve, dunque, ritenersi integro con la costituzione del in persona del e dell' Controparte_1 CP_4
- in persona del Direttore Controparte_1
pro tempore.
Rispetto alla eccepita prescrizione dei crediti alle differenze retributive, si osserva che nella fattispecie non viene spiegata alcuna domanda avente ad oggetto crediti retributivi periodici maturati oltre un quinquennio prima della notifica del ricorso, limitandosi la parte a rivendicare una posizione stipendiale maturata all'attualità in conseguenza del riconoscimento (meramente contabile) del servizio svolto prima dell'immissione in ruolo (cfr. sentenza Tribunale Napoli, giudice dott. Sergio Palmieri, sentenza n. 3893/2018). In ogni caso, non potrebbe ritenersi maturato alcun termine di prescrizione atteso che il decreto di ricostruzione carriera risulta protocollato il 29.12.2021 data a partire dalla quale la ricorrente poteva esercitare il diritto, e la parte ricorrente ha costituito in mora il datore di lavoro con lettera del 18.6.2024 (cfr. in atti).
Nel merito, ritiene il giudicante che la domanda sia solo parzialmente fondata e pertanto possa essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
Muovendo dall'analisi del quadro normativo disciplinante la materia in oggetto, l'art. 485 del d.lgs.
297/1994 prevede che:” 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”
Il successivo art. 489 del d.lgs. 297/1994 dispone che:” 1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.”
Quindi, l'art. 11 comma 14 della legge 124/1999, norma invocata in ricorso, prevede che: “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Nel ricorso viene dedotto che la prof.ssa ha prestato servizio presso IPSAR Petronio di Parte_1
UO dal 15.01.2002 sino al 30.06.2002, ovvero sino al termine delle attività didattiche dell'a.s.
2001/2002.
Si richiama altresì il certificato di servizio n. 3235 del 24.02.2011, rilasciato alla ricorrente dal suddetto istituto scolastico, contenente la annotazione “Partecipazione ad esami e scrutini: si”.
La difesa del contesta la possibilità di riconoscimento dell'anno scolastico 2001-2002 CP_1
deducendo che la docente ha lavorato in forza di contratti diversi, per supplenze brevi e saltuarie.
Dal decreto ricostruzione carriera rilasciato da Istituto Superiore ISIS “Rita Levi Montalcini” in versato in atti, emerge che gli anni scolastici 2000-2001 e 2001 -2002 non sono stati CP_1 computati nell'anzianità di servizio della stante la durata dei contratti, “inferiore a quella Parte_1 minima prevista dall'ordinamento vigente£. In particolare, nell'anno 2000-2001, ha prestato servizio di docenza presso la scuola secondaria per mesi 4 e giorni 16, mentre nella successiva annualità 2001-2002 la ricorrente ha lavorato per 5 mesi e 14 giorni. La ricorrente chiede il riconoscimento dell'anno scolastico 2001 -2002, in cui ha prestato servizio in forza dei seguenti contratti: dal 15.1.2002 al 18.1.2002, dal 19.1.2002 al 20.2.2002, dal 21.2.2002 al
12.3.2002, infine dal 13.3.2002 sino al 30.06.2002, con partecipazione agli esami e scrutini finali .
Il servizio è stato prestato sempre presso lo stesso Istituto scolastico – IPSAR Petronio in
CE - UO (Na) – che ha rilasciato il certificato di servizio relativo all'anno in contestazione, in data 24.2.2011 ( cfr. doc. all. n.3 fasc. ric.) dal quale emerge che la ricorrente ha lavorato, in totale, per n. 167 giorni.
Ritiene il giudicante che l'anno scolastico 2001-2002 debba essere riconosciuto e valutato come anno intero in favore dell'istante.
Invero, la norma che trova applicazione (art. 11 co. 14, legge 124/1999) prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo sia computabile come anno scolastico intero se ha avuto la durata minima di 180 giorni o, alternativamente, se il servizio è stato prestato dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
La norma invocata stabilisce quale condizione unica e sufficiente per il riconoscimento del servizio come anno scolastico intero, che tale servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità, dunque non rappresenta una circostanza ostativa all'accoglimento della domanda il fatto che la docente abbia stipulato più contratti di lavoro anziché un unico contratto, né assumono rilevanza le diverse ragioni poste a giustificazione del contratto a tempo determinato (nomina su posto vacante fino ad avente diritto e/o servizio temporaneo fino al termine delle attività scolastiche). Quel che rileva è che la ricorrente ha iniziato a lavorare anteriormente al 1 febbraio dell'anno scolastico in contestazione (cfr. contratto dal 19.1.2002) ed ininterrottamente fino al termine degli scrutini finali, circostanza quest'ultima documentalmente provata dal certificato di servizio in atti rilasciato dall'istituto professionale statale alberghiero “Petronio” in CE- UO, la cui conformità al vero non è stata smentita o posta in dubbio.
Diversamente, rispetto alla domanda di riconoscimento nel computo dell'anzianità utile ai fini della ricostruzione carriera dell'anno scolastico 2014-2015, ritiene il giudice che essa non possa essere accolta per carenza di prova dei fatti costitutivi posti a base della stessa.
Si deduce sul punto in ricorso che l'istante, già titolare di laurea in Sociologia conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 31.03.1993, è stata ritenuta idonea all'insegnamento per la classe di concorso A065 a seguito di valutazione dei propri titoli professionali operato da apposita commissione con provvedimento del Dirigente dell' prot. n. Controparte_5
4253 del 3.11.2009.
Tale circostanza risulta pacifica perché documentalmente provata e non contestata da parte resistente. Il ha in proposito rilevato che: “nel primo decreto di ricostruzione carriera presentato alla CP_1
Parte il 27/12/2021 da parte dell' di Quarto, tale anno era stato inserito Controparte_6 ma la Ragioneria con osservazione n. 641 dell'11/2/22 rilevava che il decreto non aveva superato il controllo preventivo di regolarità contabile chiedendo alla scuola di allegare il titolo abilitante all'insegnamento per la classe di concorso A065. A seguito di tale rilievo, la scuola trasmetteva nuovamente la pratica di ricostruzione di carriera integrata dall'accertamento dei titoli professionali Parte per l'inserimento nelle graduatorie. Nonostante tale integrazione, la nuovamente, con osservazione 1491 del 5/4/2022 riteneva che la pratica non potesse essere validata e restituiva il provvedimento privo del visto di regolarità in quanto riteneva che la scuola non si fosse conformata alle richieste formulate nel primo rilievo in quanto tra la documentazione allegata non vi era ancora il titolo richiesto ai fini dell'abilitazione per la classe di concorso”.
Posta tale premessa, dagli atti risulta che nell'a.s. 2014/2015 la ricorrente ha prestato servizio come docente supplente su cattedra di “Tecnica Fotografica” classe di concorso A065 presso l'Istituto
Turistico Statale “Europa” di Pomigliano d'Arco, dal 16.10.2014 al 07.07.2015.
Il titolo di studio richiesto per l'accesso all'insegnamento di “Tecnica Fotografica” – Classe di concorso A065, con riguardo alla normativa vigente ratione temporis, era definito dal D.M. n.
39/1998 il cui art. 1 rimanda alla tabella A , annessa al decreto medesimo, ove è previsto che per l'accesso all'insegnamento della classe di concorso A065, è richiesta “..qualsiasi laurea purchè congiunta all'accertamento dei titoli professionali”.
Ebbene, parte ricorrente ha allegato e provato di essere in possesso della laurea in sociologia, mentre nulla ha dedotto, né documentato, riguardo agli ulteriori “titoli professionali” richiesti dalla norma ai fini dell'accesso all'insegnamento della disciplina di “tecnica fotografica”. Anche dalla documentazione versata dalle parti resistenti non emerge quali fossero, in concreto, tali titoli.
A tale deficit allegatorio (e probatorio) non può che conseguire il rigetto del relativo capo di domanda.
Tanto precisato, come ricordato in ricorso correttamente, va rilevato come i contratti collettivi del
Comparto scuola prevedano una progressione economica articolata in posizioni stipendiali, corrispondenti ad altrettante fasce di anzianità di servizio (da 0 a 2 anni;
da 3 a 8 anni;
da 9 a 14 anni;
da l5 a 20 anni;
da 2l a 27 anni;
da 28 a 34 anni e da 35 anni); inoltre le medesime tabelle retributive prevedono trattamenti differenziati in base al profilo di inquadramento che, nel caso di specie, è quello del “docente laureato istituti sec. II grado”.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda, deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'a.s 2001-2002 come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado;
in conseguenza, il convenuto va condannato ad emettere un nuovo CP_1
provvedimento di inquadramento giuridico retributivo della che tenga conto Parte_1 dell'anzianità di servizio dalla stessa effettivamente maturata come chiarito in motivazione con il pagamento della somma, da quantificarsi, stante la complessità della materia trattata, corrispondente alle differenze retributive per il servizio di insegnamento prestato per il periodo indicato nel conteggio allegato al ricorso, ad eccezione dell'anno scolastico 2014-2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, comprensive del contributo unificato versato da parte ricorrente, vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014 e ss. mm.ii.; le stesse, in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, vengono compensate per la metà.
PQM
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1)accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che ha diritto al Parte_1
riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'a.s. 2001-2002 come anzianità utile ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola secondaria di secondo grado;
Cont 2) condanna il e l' convenuto alla ricostruzione della carriera della ricorrente Controparte_1
con il computo della predetta anzianità, nei termini suddetti;
3)condanna le parti convenute al pagamento, in favore di , delle conseguenti Parte_1
differenze retributive, oltre interessi al saggio legale – ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 – dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
4)rigetta per il resto il ricorso;
5)compensa per metà le spese di lite, con condanna dei convenuti, in solido, al pagamento della residua parte, che liquida in € 1350,00, oltre il contributo unificato, IVA, CPA e spese generali, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Così deciso in Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori