Art. 7. Rifinanziamento di interventi per la citta' di Siena e concessione di un contributo per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino. 1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per gli interventi di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444 .
2. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del comune di Firenze, per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Nota all' art. 7 :
- L' art. 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444 , recante "Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali", cosi' dispone:
"Art. 2 (Prosecuzione degli interventi per la citta' di Siena). - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75 , volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2 , 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75 , e' ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75 , e' disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.".
2. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in favore del comune di Firenze, per la realizzazione dell'Auditorium del Maggio musicale fiorentino.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Nota all' art. 7 :
- L' art. 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444 , recante "Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali", cosi' dispone:
"Art. 2 (Prosecuzione degli interventi per la citta' di Siena). - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75 , volti alla tutela del carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, e' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per gli interventi di cui ai citati articoli 2 , 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75 , e' ripartita con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75 , e' disposta con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le comunica al comune.".