Sentenza 30 aprile 1998
Massime • 1
In materia di termini di durata massima delle indagini preliminari, la sanzione di inutilizzabilità degli atti ai sensi del terzo comma dell'art.407 cod. proc. pen., riguarda unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. nel periodo compreso tra la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio. La sua "ratio" infatti è di impedire al P.M. che non abbia esercitato l'azione penale nei termini fissati di proseguire indagini utili ai fini dell'azione stessa, avendo egli viceversa il dovere di trasmettere gli atti al G.I.P. con richiesta di archiviazione o di decreto penale, ovvero di emissione del decreto di citazione a giudizio. Ma tale inutilizzabilità non si estende all'ulteriore attività di indagine eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'emissione del relativo decreto. L'ulteriore svolgimento di tale attività è infatti espressamente previsto da norme del codice di rito, come l'art.419, 3. comma e l'art.430, che resterebbero prive di concreta applicabilità se il divieto investisse qualsiasi attività di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o al decreto di citazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/1998, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 30/4/1998
1. Dott. Franco MARRONE Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH Cons.relatore N. 2687
3. " Pasquale PERRONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana FERRUA Consigliere N.5683/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ELTO IO, nato a [...] il [...]; indagato come in narrativa;
avverso la sentenza del Tribunale per il riesame di Milano del 25 novembre 1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. L.Toth;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Giuseppe Antonio Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente, Avv. Massimo Dionisi, del Foro di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza dell'8 novembre 1997 il G.I.P. del Tribunale di Milano rinnovava (a seguito dell'annullamento per vizio formale della prima misura emessa in data 9.10.19977, con ord. Trib. Riesame del 4.11.1997 N. 2973/97 TRD) la misura cautelare del divieto di espatrio nei confronti di OV DERT, indagato, nella qualità di presidente dal 30 maggio 1985 della SAIPEM s.p.a. (con sede in S.Donato Milanese), per i reati di falso in bilancio, appropriazione indebita aggravata ed illecito finanziamento ai partiti della DC e del PSI, nell'ambito del procedimento riguardante le attività di gestione di ingenti somme di denaro sui conti esteri accesi presso la banca BPG - ex Karfinco - e altre banche svizzere da parte di PA TT, derivanti dai fondi extracontabili di società partecipate all'ENI, come dettagliatamente indicato nei capi di imputazione riportati nell'epigrafe del provvedimento impugnato (fatti accertati in Milano nel 1993).
A seguito dì istanza di riesame dell'indagato ai sensi dell'art. 309 C.P.P. il Tribunale di Milano, con ordinanza del 25 novembre 1997,
annullava l'ordinanza del G.I.P. dell'8 novembre precedente con riguardo al reato di appropriazione indebita aggravata della somma di lire 241.790.264.241, di proprietà della SAIPEM s.p.a., e confermava per il resto il divieto di espatrio disposto con lo stesso provvedimento nei confronti del DERT.
Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del Riesame l'indagato ha proposto ricorso per cassazione denunciando:
1^) la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 lett. c) C.P.P. in relazione all'art. 477, comma 3^ C.P.P., per erronea applicazione della legge processuale penale, in quanto sono stati utilizzati dal Tribunale gli atti di indagine posti in essere dopo che era scaduto il termine per il compimento delle indagini preliminari, come previsto tassativamente dall'art. 407 C.P.P.;
2^) la violazione dell'art. 649 C.P.P. per reiterazione di provvedimento cautelare sul quale si è formato il giudicato endoprocessuale, non costituendo "elementi di novità", idonei a sorreggere un nuovo provvedimento cautelare, quelli introdotti nel procedimento dalle c.d. "carte svizzere" (acquisite cioè con l'attività investigativa successiva alla richiesta di rinvio a giudizio ed attuata a mezzo di rogatoria presso l'autorità giudiziaria elvetica);
3^) la nullità dell'ordinanza ex art 606 lett c) C.P.P. per erronea applicazione della legge processuale e difetto di motivazione in ordine alla asserita sussistenza delle esigenze cautelari, non ravvisandosi un concreto pericolo ne' per l'inquinamento delle prove, ormai ampiamente acquisite, ne' per la reiterazione della condotta criminosa, non ricoprendo più il ricorrente alcuna carica nell'ambito delle società interessate dal procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dei tre motivi di ricorso soltanto il terzo è parzialmente fondato. Quanto, invero, alla denunciata nullità del provvedimento gravato in relazione al disposto dell'art. 407, 3^ comma, C.P.P., occorre osservare che - come correttamente argomentato nell'ordinanza stessa - la sanzione di inutilizzabilità degli atti ai sensi della norma citata riguarda unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. nel periodo compreso tra la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio. La sua "ratio" infatti è di impedire al P.M. che non abbia esercitato l'azione penale nei termini fissati di proseguire indagini utili ai fini dell'azione stessa, avendo viceversa il dovere di trasmettere gli atti al G.I.P con richiesta di archiviazione o di decreto penale, ovvero di emissione del decreto di citazione a giudizio. Ma tale inutilizzabilità non si estende all'ulteriore attività di indagine eventualmente svolta dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio o dopo l'emissione del relativo decreto. L'ulteriore svolgimento di tale attività è infatti espressamente prevista da norme del codice di rito, come l'art. 419 3^ comma e l'art. 430, che resterebbero prive di concreta applicabilità se il divieto affermato dalla difesa investisse qualsiasi attività di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio o al decreto di citazione, sempreché sussistano naturalmente le altre condizioni previste da dette norme. La stessa ordinanza della Corte Costituzionale citata nel ricorso (ord. n. 49 del 10.2.1993) conferma l'esistenza di tale facoltà in capo all'organo della pubblica accusa.
Quanto al secondo motivo è anch'esso infondato in quanto gli elementi acquisiti con la attività di indagine svolta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio - e tuttora in corso - costituiscono senza ombra di dubbio elementi di novità rispetto al materiale probatorio già raccolto.
Si legge nell'ordinanza impugnata (pag. 4) che nell'ambito di tale attività, attuata mediante rogatoria presso l'autorità giudiziaria elvetica (c.d. "carte svizzere"), diretta a svolgere accertamenti sull'attività del PA TT in relazione alla gestione "occulta" delle disponibilità extra-contabili ENI, consistente in accertamenti presso la Karfinco di Ginevra e presso altro ufficio fiduciario del PA TT e l'assunzione di interrogatori nei confronti di funzionari, amministratori e collaboratori di detta banca, nonché mediante richiesta di assistenza giudiziaria all'autorità giudiziaria britannica, per acquisire documentazione presso la Edsaco di Londra, gestore delle società off-shore riconducibili allo stesso PA TT, è stato scoperto tra l'altro un elenco di conti correnti riconducibili ad alcuni imputati del presente processo, tra i quali il ricorrente, che sarebbero stati alimentati da conti del PA TT e dei suoi fiduciari esteri sui quali erano confluiti i fondi neri creati dalle società partecipate ENI attraverso false fatturazioni.
Si tratta certamente di elementi fattuali non noti in precedenza agli inquirenti, proprio si afferma nell'ordinanza - per gli ostacoli frapposti dalla linea difensiva adottata dagli indagati, come tali idonei a fornire al G.I.P utili ulteriori indizi, per lo meno ai fini della emissione di misure cautelari ritenute necessarie. Passando al terzo motivo di ricorso la motivazione contenuta nel provvedimento del Tribunale si rivela carente per quanto attiene sia all'esigenza cautelare di cui alla lett. a) che alla lett. c) dell'art. 274 C.P.P. Rispetto alle nuove emergenze delle "carte svizzere" il pericolo di inquinamento della prova viene ravvisato dal Tribunale più che nelle nuove emergenze in sè, nelle attitudini manifestate dall'indagato nei "comportamenti delittuosi per cui si procede", cioè nella "sistematica, preordinata ed organizzata attività di occultamento dei fondi extracontabili delle società ENI", finalizzata a creare disponibilità occulte di denaro;
"l'attitudine e la capacità manipolatoria dimostrata ... nel corso degli anni diretta a realizzare ingenti interessi economici propri e di terzi", che potrebbe essere utilmente impiegata al fine di evitare l'accertamento di circostanze pregiudizievoli alla posizione processuale del soggetto e degli altri indagati o alla consistenza del patrimonio accumulato sia con le attività lecite che con quelle illecite. E si configura anche il pericolo che il DERT possa concertare con i funzionari delle banche estere una comune versione sulla movimentazione ulteriore delle somme ancora disponibili. Vuole la giurisprudenza sul punto che il pericolo di inquinamento sia concreto, fondato non sul significato prognostico della condotta contestata (che integra i reati per i quali si procede), quanto sull'attitudine concreta, rappresentata da comportamenti attuali (Cass. Sez.VI, ord. n. 2922 del 5.0.1992; Cass. Sez. V, sent. n. 202 del 7.4.1993), che nella specie sarebbero costituiti da un'attitudine ad alterare la documentazione contabile della banche estere o a predisporre versioni di comodo nei referenti stranieri;
eventualità che nella motivazione vengono indicate come meramente possibili in astratto ("potrebbe", "potrebbero", "possa"). Si tratta in definitiva di valutazioni congetturali, prospettate come possibilità di realizzazione, ma senza nessun elemento concreto che indichi un intento del soggetto in tal senso tale da comportare una "elevata probabilità" che lo stesso si stia attivando per inquinare le prove. Altrettanto carenti sul piano logico sono le argomentazioni riguardanti la concreta possibilità per il DEorto di commettere altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. Non viene spiegato infatti come possa sussistere un'attualità di tale pericolo sulla base della notizia di movimentazioni bancarie che comunque risalgono ad alcuni anni addietro e nel momento in cui l'indagato non ricopre da anni alcuna carica che gli consenta direttamente di alterare bilanci (artt. 2621 e segg. C.C.) o di concorrere a finanziare illecitamente partiti politici, tra l'altro scomparsi dalla scena politica italiana da oltre cinque anni e i cui esponenti, conosciuti dagli indagati, non sono certamente più in grado di ricevere finanziamenti illeciti essendo o deceduti o ritirati dalla politica attiva.
Da quanto premesso discende che l'ordinanza impugnata va annullata per difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 C.P.P., con conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata di ordinanza con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 1998