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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, RE
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2088/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. 10076202500001460000 IVA
contro
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200015401512000 IVA-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220024412160000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008836461000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230019146727000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230022203591000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230028205331000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240019267610000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240022350354000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 407/2026 depositato il
31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 7.4.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 22.4.2025, la Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620250000146000, notificata il
19.3.2025 in relazione al carico di euro 65.393,28 portato dagli atti esecutivi in essa elencati.
La società ricorrente, premesso che oggetto di impugnazione sono le otto cartelle di natura tributaria elencate in ricorso, eccepisce la illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva perché non preceduta dalla notifica delle cartelle, con conseguente decadenza dall'azione di riscossione per decorrenza dei termini in cui tali cartelle andavano notificate. Eccepisce, infine, la violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, in forza del quale, se non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un'intimazione.
Con controdeduzioni 30.4.2025, l'Agenzia Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, deduce la non integrità del contraddittorio, perché non chiamati in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Salerno
e la Camera di Commercio di Salerno.
Deduce, comunque, l'infondatezza del ricorso, perché tutte le cartelle oggetto di impugnazione sono state notificate alla ricorrente a mezzo pec e non impugnate, come provato con la documentazione che deposita, con conseguente irretrattabilità delle relative pretese iscritte a ruolo.
Precisa,, inoltre, che in data 7.10.2024, con riferimento a sei cartelle è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 1002024901321643500
In data 30.4.2025, l'Agenzia Riscossione deposita l'atto di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di
Salerno e della Camera di Commercio di Salerno, con relative ricevute di notifica a mezzo pec.
In data 6.6.2025, per l'Agenzia Riscossione si costituisce in giudizio anche l'avv. Difensore_3, la quale deduce l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, in quanto le cartelle sono state notificate alla ricorrente, deposita le relative ricevute di notifica a mezzo pec, di cui attesta (in uno a tutta la documentazione depositata il 6.6.2025 in allegato alle controdeduzioni e contraddistinta nel fascicolo telematico con la numerazione dal 3 al 15.1) la conformità agli originali, (cfr attestazione di conformità 6.6.2025).
Evidenzia, inoltre, che per le cartelle oggetto di ricorso la società ricorrente ha presentato due dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata in data 27.2.2023 ed in data 18.4.2023, interrompendo in tale modo i termini di prescrizione.
Con memoria 23.1.2026, la Camera di Commercio deduce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la documentazione depositata nel fascicolo telematico (di cui l'avv. Difensore_3, procuratore e difensore della resistente Agenzia Riscossione, ha attestato la conformità agli originali – cfr. attestazione del 6.6.2025) è stato provato che le otto cartelle a cui è riferito il ricorso sono state regolarmente notificate nelle date indicate nel dettaglio delle somme da pagare allegato alla impugnata comunicazione preventiva di ipoteca, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente.
E' di tutta evidenza, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità della impugnata comunicazione preventiva di ipoteca per omessa notifica delle presupposte cartelle.
Palesemente infondata è pure l'eccezione di prescrizione delle pretese oggetto delle cartelle a cui è riferito il ricorso ( le prime otto elencate nel dettaglio delle somme da pagare allegato alla comunicazione preventiva di ipoteca), atteso che, essendo state notificate nel 2021, nel 2023 e nel 2024 ( la prima delle otto il 9.12.2021,
l'ultima il 26.4.2024) ed avendo ad oggetto tributi erariali e contributi annuali camera commercio, per nessuna di esse era trascorso il termine di prescrizione ( dieci anni tributi erariali e cinque anni sanzioni, interessi e contributi camerali) allorquando il 19.3.2025 è stata notificata la impugnata comunicazione preventiva di ipoteca.
Peraltro, come correttamente evidenziato e documentato dalla resistente Agenzia Riscossione, la ricorrente con istanza del 18.4.2023 ha chiesto la definizione agevolata della cartella n. 10020200015401512000 ( la prima delle otto elencate nel dettaglio debito allegato alla comunicazione preventiva di ipoteca per le quali
è ricorso), per cui il termine di prescrizione di tale cartella risulta anche interrotto in conseguenza della presentazione della istanza di definizione agevolata, che è atto di riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ( cfr Cass. n. 26253/2025).
Né è invocabile, come fa la ricorrente, la intervenuta decadenza dall'azione di riscossione per decorrenza dei termini entro i quali le cartelle andavano notificate, in quanto tale eccezione andava sollevata con tempestivo ricorso avverso le predette cartelle, che, invece, non sono state impugnate, divenendo, così, definitive e non più contestabili per tale motivo.
Infine, con riguardo alla eccepita illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca, perché non preceduta dalla notifica dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973, va evidenziato che, non essendo l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73 atto dell'espropriazione forzata, ma misura cautelare ad essa alternativa, non è richiesta la preventiva notifica al contribuente dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/1973, necessaria solo quando si intende avviare l'esecuzione forzata dopo un anno dalla notifica della cartella
( cfr. Cass n. 6136 /2024).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in euro 2000,00 oltre accessori di legge se ci sono
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UCCI PASQUALE, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, RE
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2088/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV ISCR IPO n. 10076202500001460000 IVA
contro
Camera Di Commercio Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200015401512000 IVA-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220024412160000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008836461000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230019146727000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230022203591000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230028205331000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240019267610000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240022350354000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 407/2026 depositato il
31/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 7.4.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 22.4.2025, la Ricorrente_1 srl, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620250000146000, notificata il
19.3.2025 in relazione al carico di euro 65.393,28 portato dagli atti esecutivi in essa elencati.
La società ricorrente, premesso che oggetto di impugnazione sono le otto cartelle di natura tributaria elencate in ricorso, eccepisce la illegittimità dell'impugnata comunicazione preventiva perché non preceduta dalla notifica delle cartelle, con conseguente decadenza dall'azione di riscossione per decorrenza dei termini in cui tali cartelle andavano notificate. Eccepisce, infine, la violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, in forza del quale, se non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un'intimazione.
Con controdeduzioni 30.4.2025, l'Agenzia Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, deduce la non integrità del contraddittorio, perché non chiamati in giudizio l' Agenzia delle Entrate di Salerno
e la Camera di Commercio di Salerno.
Deduce, comunque, l'infondatezza del ricorso, perché tutte le cartelle oggetto di impugnazione sono state notificate alla ricorrente a mezzo pec e non impugnate, come provato con la documentazione che deposita, con conseguente irretrattabilità delle relative pretese iscritte a ruolo.
Precisa,, inoltre, che in data 7.10.2024, con riferimento a sei cartelle è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 1002024901321643500
In data 30.4.2025, l'Agenzia Riscossione deposita l'atto di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di
Salerno e della Camera di Commercio di Salerno, con relative ricevute di notifica a mezzo pec.
In data 6.6.2025, per l'Agenzia Riscossione si costituisce in giudizio anche l'avv. Difensore_3, la quale deduce l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, in quanto le cartelle sono state notificate alla ricorrente, deposita le relative ricevute di notifica a mezzo pec, di cui attesta (in uno a tutta la documentazione depositata il 6.6.2025 in allegato alle controdeduzioni e contraddistinta nel fascicolo telematico con la numerazione dal 3 al 15.1) la conformità agli originali, (cfr attestazione di conformità 6.6.2025).
Evidenzia, inoltre, che per le cartelle oggetto di ricorso la società ricorrente ha presentato due dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata in data 27.2.2023 ed in data 18.4.2023, interrompendo in tale modo i termini di prescrizione.
Con memoria 23.1.2026, la Camera di Commercio deduce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la documentazione depositata nel fascicolo telematico (di cui l'avv. Difensore_3, procuratore e difensore della resistente Agenzia Riscossione, ha attestato la conformità agli originali – cfr. attestazione del 6.6.2025) è stato provato che le otto cartelle a cui è riferito il ricorso sono state regolarmente notificate nelle date indicate nel dettaglio delle somme da pagare allegato alla impugnata comunicazione preventiva di ipoteca, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente.
E' di tutta evidenza, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità della impugnata comunicazione preventiva di ipoteca per omessa notifica delle presupposte cartelle.
Palesemente infondata è pure l'eccezione di prescrizione delle pretese oggetto delle cartelle a cui è riferito il ricorso ( le prime otto elencate nel dettaglio delle somme da pagare allegato alla comunicazione preventiva di ipoteca), atteso che, essendo state notificate nel 2021, nel 2023 e nel 2024 ( la prima delle otto il 9.12.2021,
l'ultima il 26.4.2024) ed avendo ad oggetto tributi erariali e contributi annuali camera commercio, per nessuna di esse era trascorso il termine di prescrizione ( dieci anni tributi erariali e cinque anni sanzioni, interessi e contributi camerali) allorquando il 19.3.2025 è stata notificata la impugnata comunicazione preventiva di ipoteca.
Peraltro, come correttamente evidenziato e documentato dalla resistente Agenzia Riscossione, la ricorrente con istanza del 18.4.2023 ha chiesto la definizione agevolata della cartella n. 10020200015401512000 ( la prima delle otto elencate nel dettaglio debito allegato alla comunicazione preventiva di ipoteca per le quali
è ricorso), per cui il termine di prescrizione di tale cartella risulta anche interrotto in conseguenza della presentazione della istanza di definizione agevolata, che è atto di riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ( cfr Cass. n. 26253/2025).
Né è invocabile, come fa la ricorrente, la intervenuta decadenza dall'azione di riscossione per decorrenza dei termini entro i quali le cartelle andavano notificate, in quanto tale eccezione andava sollevata con tempestivo ricorso avverso le predette cartelle, che, invece, non sono state impugnate, divenendo, così, definitive e non più contestabili per tale motivo.
Infine, con riguardo alla eccepita illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca, perché non preceduta dalla notifica dell'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973, va evidenziato che, non essendo l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73 atto dell'espropriazione forzata, ma misura cautelare ad essa alternativa, non è richiesta la preventiva notifica al contribuente dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/1973, necessaria solo quando si intende avviare l'esecuzione forzata dopo un anno dalla notifica della cartella
( cfr. Cass n. 6136 /2024).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in euro 2000,00 oltre accessori di legge se ci sono