Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 654
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa notifica delle cartelle di pagamento

    Le cartelle sono state regolarmente notificate a mezzo PEC alla società ricorrente e non sono state impugnate, pertanto sono definitive.

  • Rigettato
    Decadenza dall'azione di riscossione per mancata notifica delle cartelle nei termini

    L'eccezione di decadenza doveva essere sollevata con ricorso avverso le singole cartelle, che invece sono divenute definitive per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 per mancata notifica dell'intimazione di pagamento

    L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare e non un atto dell'espropriazione forzata, pertanto non richiede la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese tributarie

    Nessuna delle cartelle era prescritta al momento della notifica della comunicazione di ipoteca, e per una di esse la prescrizione è stata interrotta dalla presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 654
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 654
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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