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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4964/2025 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHERINI GIADA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MASCHERINI GIADA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORETI Controparte_1 C.F._2
DO elettivamente domiciliato in VIA EMILIA, 125 40026 IMOLA presso il difensore avv. LORETI DO
CONVENUTO/I
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi e il PM ha concluso: Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Mordano in data 1 agosto 2015 con atto di cui al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al n. 4 Parte I, Ufficio 1; in data
26 aprile 2019 è nato il figlio si sono separate con sentenza definitiva di Persona_1 separazione n. 1752/2023 dell'8 settembre 2022 all'esito del procedimento r.g.n. 8441/2021. La separazione è passata in giudicato, sono trascorsi i termini di legge, le parti, comparse personalmente all'udienza del 18.9.2025, hanno confermato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Per tutte le altre questioni si fa rinvio all'ordinanza del Giudice Relatore ex art. 473 bis 22 c.p.c.. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Mordano in data 1 agosto 2015 con atto di cui al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al n. 4 Parte I, Ufficio 1; manda all'Ufficiale di
Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per tutte le altre questioni. Spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4964/2025 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHERINI GIADA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MASCHERINI GIADA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORETI Controparte_1 C.F._2
DO elettivamente domiciliato in VIA EMILIA, 125 40026 IMOLA presso il difensore avv. LORETI DO
CONVENUTO/I
CON L'INTERVENTO DEL PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi e il PM ha concluso: Visto, nulla si oppone.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Mordano in data 1 agosto 2015 con atto di cui al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al n. 4 Parte I, Ufficio 1; in data
26 aprile 2019 è nato il figlio si sono separate con sentenza definitiva di Persona_1 separazione n. 1752/2023 dell'8 settembre 2022 all'esito del procedimento r.g.n. 8441/2021. La separazione è passata in giudicato, sono trascorsi i termini di legge, le parti, comparse personalmente all'udienza del 18.9.2025, hanno confermato di non volersi riconciliare. Sussistono pertanto i presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Per tutte le altre questioni si fa rinvio all'ordinanza del Giudice Relatore ex art. 473 bis 22 c.p.c.. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno Controparte_1 contratto matrimonio con rito civile in Mordano in data 1 agosto 2015 con atto di cui al registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015 al n. 4 Parte I, Ufficio 1; manda all'Ufficiale di
Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione della presente sentenza;
fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per tutte le altre questioni. Spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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