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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1475 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), tutti in proprio ed in qualità di eredi di C.F._3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Sgromo;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio l' , chiedendo accertarsi la responsabilità dei Controparte_1
sanitari che ebbero in cura il proprio congiunto, , il quale – trasportato Persona_1 presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di in data 11.03.2018, con codice di triage CP_1
rosso e immediatamente ricoverato presso il reparto di chirurgia generale con diagnosi di
“ematemesi” – decedeva in data 13.03.2018 a seguito di shock emorragico per sanguinamento da varici esofagee.
1 1.1. A sostegno della domanda hanno allegato la condotta negligente ed imperita dei sanitari dell'Ospedale di i quali – come evidenziato dal Collegio peritale nominato CP_1 nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo precedentemente svoltosi dinanzi all'intestato Tribunale (R.G. n. 1120/2021) – in presenza di diagnosi di emorragia recente da rottura di varice esofagea, resa possibile dall'individuazione del c.d. white nipple, anziché adottare misure urgenti al fine di evitare il risanguinamento (quali l'immediata legatura della varice o l'iniezione di adesivi tissutali), adottarono una censurabile strategia attendista, che provocò una grave emorragia a carico del proprio congiunto e successivamente il relativo decesso.
1.2. Assumendo la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, hanno concluso chiedendo: “voglia il Tribunale contrariis reiectis acclarata la responsabilità della struttura resistente ed il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'exitus del sig. Parte_2
condannare la struttura resistente al pagamento nei confronti dei ricorrenti, nelle innanzi espresse qualità, della somma a titolo di risarcimento del danno subito del sig.
[...]
e trasmissibile agli eredi sig.ri Per_1 Parte_1 Parte_2
iure hereditatis, nonché subito iure proprio dei ricorrenti ritenuta di Parte_3 giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo ed in particolare: 1) la somma di € 1.016.794,00 o della diversa somma che l'illustrissimo giudicante riterrà congrua e di giustizia a titolo di danno biologico e morale patito dal sig.
e riconosciuto in favore degli odierni ricorrenti;
2) le somme a titolo di Persona_1 danno da perdita parentale subita dai ricorrenti iure proprio ed in particolare: a) €
391.103,18 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore di Parte_1
di anni 53 al momento del fatto, in qualità di moglie del sig. b)
[...] Persona_1
€ 414.585,08 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore di Parte_2
di anni 17 al momento del fatto, in qualità di figlia del sig.
[...] Persona_1
c) € 414.585,08 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in favore di Parte_3
di anni 15 al momento del fatto, in qualità di figlio del sig. 3)
[...] Persona_1
somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di danno catastrofale riconosciuta iure hereditatis in favore dei ricorrenti;
4) in via meramente gradata: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e da perdita del rapporto parentale, condannare la struttura resistente al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di danno da perdita di chance subita dal sig. e riconosciuta iure Parte_2
2 hereditatis ai ricorrenti;
5) somma che l'illustrissimo giudicante congrua e di giustizia a titolo di danno da inadempimento dell'obbligo di informazione;
6) somma di € 347.298,308 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno patrimoniale nelle forme del danno emergente e del lucro cessante subito dagli odierni ricorrenti per le spese sostenute per il procedimento di atp ex art. 696 bis cpc (rg. 1120/2021). Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di atp da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2. L ha resistito alla domanda, chiedendone il Controparte_1
rigetto.
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che gli attori hanno agito ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. al fine di far valere la responsabilità contrattuale dell' , nella causazione dei CP_2
danni patiti. Come noto, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima (cfr., tra le altre, Cass., Sez. Unite, 577/08), con la conseguenza che il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre quest'ultimo è tenuto a dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr., tra le altre, Cass. n. 20547/2014).
3.1. Riguardo al profilo del nesso di causalità, appare opportuno precisare che in ambito civilistico è sufficiente l'accertamento di una relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non" (cfr. Cass. 21619/2007; Sez. Un. n. 576/2008).
3.2. Nella specie, pacifico il rapporto curativo e pacifica altresì la successione degli eventi per come ricostruita in citazione, può ritenersi accertato – sulla scorta degli esiti della consulenza medico-legale espletata in sede di Atp, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass.
22225/2014) – la condotta colposa dei sanitari dell' , Controparte_3
connotata da profili di negligenza, imprudenza ed imperizia, e la sua rilevanza eziologica rispetto al decesso del IG. conformemente al suddetto criterio, ispirato alla regola Parte_2 della normalità causale, del "più probabile che non" che governa l'accertamento del nesso di causalità in ambito civilistico.
3 4. Gli esiti della ctu possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
4.1. Il sig. di anni 60 all'epoca dei fatti, iperteso e HCV positivo, veniva Persona_1 ricoverato d'urgenza nel reparto di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero (P.O.) “San
Giovanni di Dio” di dopo essere transitato dal Pronto Soccorso alle ore 20:26 del CP_1
11.03.2018 per “Ematemesi e Melena”. Posizionato un sondino nasogastrico, lo stesso evidenziava la presenza di materiale ematico, così venivano infusi 500 ml di Emagel e in reparto venivano chieste tre unità di sangue per emotrasfusione, nonché una
Esofagastroduodenoscopia (EGDS) d'urgenza. Quest'ultima evidenziava multipli cordoni varicosi a partire da circa 30 cm dall'arcata dentale superiore (ads), uno dei quali con il segno del c.d. capezzolo bianco (white nipple) e cavità gastrica ripiena di sangue e coaguli. In assenza di ulteriori fonti di sanguinamento variceale attivo, venivano somministrati due flaconi in bolo lento di ES (Glipressina) con l'indicazione di rivalutazione endoscopica la mattina successiva.
4.2. Durante la notte del 12.03.2018 venivano trasfuse due unità di sangue;
la mattina il paziente era in condizioni emodinamiche stabili e continuava la terapia con ES;
nel primo pomeriggio presentava diverse scariche di melena, sudorazione algida e ipotensione;
un emocromo urgente evidenziava una significativa anemizzazione, così venivano somministrati
500 ml di Emagel, si effettuava ossigenoterapia a basso flusso, una trasfusione di una unità di sangue e si attivava una EGDS in urgenza con assistenza anestesiologica. L Pt_4
evidenziava un sanguinamento attivo e massivo da una formazione varicosa a circa 32 cm dall'arcata dentale. Veniva eseguita una iniezione intravaricosa di 3 cc di ottenendo Pt_5 una perfetta emostasi;
inoltre, per l'insorgenza di una ematocisti sul vaso confluente nel punto di precedente trattamento, si procedeva alla legatura elastica con posizionamento di 7 (sette) lacci, ottenendo una notevole diminuzione del turgore e del diametro dei vasi varicosi.
Durante l'EGDS venivano trasfuse altre due unità di sangue.
4.3. Al termine veniva disposto il trasferimento nell'Unità di terapia intensiva del reparto di
Rianimazione dello stesso nosocomio. Il paziente giungeva in posizione seduta, intubato e veniva collegato al ventilatore meccanico in modalità volume controllato e monitorizzato. Si praticava una emogasanalisi (EGA) che evidenziava una acidosi ipercapnica, per cui si infondeva bicarbonato di sodio e si effettuava una trasfusione di due unità di sangue.
4 4.4. Alle 2:10 del 13.03.2018 il IG. presentava improvvisamente un arresto Parte_2
cardiorespiratorio che, nonostante il massaggio cardiaco esterno e la infusione in vena di atropina e adrenalina, lo ha portato al decesso.
4.5. Evidenziano i Consulenti come, al momento del ricovero del paziente in chirurgia generale, l'endoscopista non ha effettuato alcun trattamento emostatico, non avendo rilevato fonti di sanguinamento attivo, ma solo la presenza di sangue e coaguli nella cavità gastrica e multipli cordoni varicosi distali nell'esofago a partire da 30 cm dall'arcata dentale superiore
(ads) di cui uno a 32 cm dall'ads in posizione ore 6 dell'ottica con il segno del c.d. capezzolo bianco (white nipple).
4.6. Rilevano come l'emorragia da rottura di varici esofagee sia la principale complicanza dell'ipertensione portale, rappresentando una emergenza pericolosa per la vita. In corso di cirrosi epatica, la pressione portale aumenta per un incremento delle resistenze vascolari sia da cause meccaniche (distorsione dell'architettura del fegato e noduli rigenerativi) sia dinamiche (vasocostrizione). L'aumento della pressione portale e la formazione di circoli collaterali tra la vena porta e la vena cava creano le condizioni per il formarsi di varici esofagee e gastriche, le quali sono classificate in base al rischio di emorragia in: 1) varici F1
(piccole e lineari che occupano il lume per < 30% del suo raggio); 2) varici F2 (dilatate e tortuose che occupano il lume dal 30 al 60% del suo raggio); 3) varici F3 (larghe e nodulari che occupano il lume per più del 60% del suo raggio).
4.7. Il rischio di emorragia da varici è maggiore nei pazienti con varici grandi (F3) con segni rossi e severa compromissione della funzione epatica. La rottura di varici esofagee si manifesta con ematemesi e/o melena ed il momento in cui il paziente viene ricoverato nel primo ospedale è considerato il “tempo zero” per l'episodio di sanguinamento.
4.8. Evidenzia il Collegio peritale che, qualunque sia la sede e la causa dell'emorragia, il primo approccio prevede una rapida valutazione emodinamica e, se necessario, la conseguente stabilizzazione del paziente. La valutazione clinica e dei parametri vitali permette di definire in modo adeguato una stima del sanguinamento e permette di individuare la presenza e la gravità dell'eventuale shock emorragico. Lo scopo delle misure di rianimazione è di mantenere l'ossigenazione tissutale correggendo l'ipovolemia iniziale e l'anemia. Il ripristino della volemia deve essere intrapreso con cautela usando soluzioni colloidali per ristabilire e mantenere la stabilità emodinamica;
il ripristino della capacità di trasporto dell'ossigeno si ottiene con la trasfusione conservativa di unità di sangue. Solo a paziente stabilizzato sarà
5 possibile eseguire l'esame endoscopico che rappresenta l'elemento diagnostico e terapeutico per la gestione di questi pazienti. L'esofagogastroduodenoscopia (EGDS) è raccomandata non appena possibile dopo il ricovero in ospedale, e comunque entro 12 ore.
4.9. Ciò posto, rilevano i Consulenti che nella specie la sequenza degli interventi posti in essere dai sanitari che hanno avuto in cura il sig. deve ritenersi congrua Parte_2
relativamente alla valutazione anamnestica, obiettiva e laboratoristica;
nonché con riguardo alla valutazione della compromissione emodinamica e alla stima delle perdite ematiche (con richiesta di congrue unità ematiche per mantenere l'emoglobina attorno agli 8 g/dl). Anche la tempistica con la quale è stata eseguita la (effettuata 1-2 ore dopo il ricovero) deve Pt_4
ritenersi corretta, posto che, trattandosi di un caso di sanguinamento rilevante senza compromissione emodinamica, tale esame deve essere eseguito il prima possibile, e in ogni caso entro le 12 ore, come previsto dalle raccomandazioni della Società Italiana Endoscopia
Digestiva (S.I.E.D). Non si ravvisano, pertanto, profili di responsabilità professionale nella condotta dei sanitari che ebbero in cura il IG. nel periodo intercorso dall'ingresso Parte_2
al Pronto Soccorso sino alla gestione pre-endoscopica del reparto di chirurgia generale.
4.10. Tanto premesso, il Collegio ha evidenziato che nella specie, eseguita la Pt_4
l'endoscopista ha rilevato varici esofagee di medie e grandi dimensioni (F2 e F3), senza alcun sanguinamento attivo e senza segni rossi sulle varici. Tuttavia, una delle varici più grandi (32 cm dall'arcata dentaria superiore, ore 6 dell'ottica) aveva una macchia bianca protuberante
(“white nipple”), segno di una recente emorragia da rottura di varice esofagea.
L'endoscopista ha ritenuto opportuno non effettuare alcun trattamento, limitandosi a somministrare ES (Glipressina) e a indicare una rivalutazione endoscopica di controllo al mattino successivo.
4.11. Secondo i consulenti, tale strategia terapeutica non è pienamente condivisibile. Invero, il segno di capezzolo bianco è un termine usato per descrivere un coagulo di fibrina fresca su una varice che ha sanguinato di recente, la cui rimozione provoca una emorragia a getto. Gli studi, anche se pochi, presenti in letteratura scientifica su “white nipple sign”, indicano che quando viene riconosciuto questo segno di recente sanguinamento, l'endoscopista dovrebbe mettersi in allerta e adottare misure urgenti al fine di evitare la rottura del “white nipple” e la successiva grave emorragia massiva, procedendo alla immediata legatura della varice con
“white nipple” oppure alla iniezione in questa varice di adesivi tissutali, per ottenere
6 l'otturazione variceale, efficace a prevenire un risanguinamento, e poi alla legatura della stessa varice, eventualmente rimandandola ad una successiva endoscopia.
4.12. Nel caso di specie, invece, l'endoscopista ha preferito una strategia attendista. A seguito della EGDS, il paziente è ritornato nel reparto di chirurgia generale, in attesa della legatura delle varici, la quale è stata programmata soltanto per la mattina del 13.03.2018. È stata in ogni caso effettuata la trasfusione di due unità di sangue durante la notte, un monitoraggio dei parametri vitali per controllare la stabilità emodinamica, si è proceduto a somministrazione farmaci vasoattivi (due fiale di ES) e a richiedere la consulenza anestesiologica, necessaria per intubare e sedare il paziente allo scopo di procedere in tutta sicurezza alla legatura delle varici.
4.13. Orbene, secondo i Consulenti, la problematica medico-legale che viene in rilievo in casi quali quello in esame è quella relativa alla valutazione dei tempi entro i quali eseguire l'endoscopia operativa. Nel caso in questione, l'emorragia digestiva superiore secondaria a rottura di una varice esofagea, non più attiva, ma con la presenza di un segno ad alto rischio quale il “capezzolo bianco”, è una condizione che richiede, secondo le varie linee guida nazionali e internazionali, l'intervento endoscopico in emergenza-urgenza e deve essere eseguito il prima possibile, comunque entro 12 ore dal ricovero, trattandosi di intervento che rappresenta il cardine della risoluzione dell'evento emorragico, purché eseguito secondo tempi e modalità ben codificati. Rilevano i consulenti che la tempistica è importante e che l'endoscopia ritardata (cioè eseguita dopo più di 15 ore) è correlata con un aumento del rischio di morte. Nella specie, la scelta dei sanitari è consistita nel programmare l'EGDS operativa, ossia la legatura delle varici, dopo circa 36 ore dal ricovero. Una condotta diligente, invece, avrebbe richiesto la previsione di una endoscopia operativa in tempi più brevi, entro 12 ore, per il rischio che il tappo fibrino-piastrinico (il capezzolo bianco) si destabilizzasse e potesse causare un sanguinamento vivace. Invero, il capezzolo bianco si è destabilizzato nel primo pomeriggio del 12.03.2018, provocando un vivace sanguinamento che ha poi portato il paziente in shock emorragico.
4.14. Non sono ravvisabili, invece, profili di criticità nella condotta tenuta dai medici di turno del reparto di chirurgia nella gestione del paziente, in presenza del risanguinamento massivo;
difatti, la sequenza degli interventi intrapresi per affrontare tale nuovo episodio è stata congrua in relazione alle attuali linee guida. Ancora, non sono ravvisabili profili di responsabilità in relazione all'impiego della sonda emostatica di Sengstaken-Blakemore, che
7 rappresenta un presidio medico utilizzato per esercitare un'azione emostatica temporanea a livello esofageo e cardiale in caso di rottura delle varici esofagee. Secondo le raccomandazioni S.I.E.D il trattamento con sonda di Sengstaken-Blakemore va riservato ai pazienti con un sanguinamento massivo non controllabile con terapia endoscopica, solo come misura di salvataggio temporanea prima di un trattamento definitivo. Nella specie, la prima endoscopia ha evidenziato l'arresto spontaneo dell'emorragia e, pertanto, in base alle linee guida, non vi è l'indicazione all'uso della sonda. Ne deriva che non è ravvisabile alcuna negligenza per omesso impiego della sonda emostatica di Sengstaken-Blakemore.
4.15. In definitiva, il Collegio peritale ha concluso nel senso di ritenere ravvisabili profili di responsabilità professionale: 1) a carico del primo endoscopista, il quale ha adottato una strategia attendista, omettendo di seguire i trattamenti necessari ad evitare la ripresa del sanguinamento dalla varice già rotta, ossia quella con il segno del capezzolo bianco, rimandando al mattino successivo una rivalutazione endoscopica (secondo la letteratura scientifica su “white nipple sign”, l'endoscopista, in presenza di questo segno endoscopico di recente emorragia, avrebbe dovuto procedere alla immediata legatura della varice, in alternativa alla iniezione nella varice con “white nipple” di adesivi tissutali come N-butil-2- cianoacrilato per ottenere l'otturazione variceale, efficace a prevenire un risanguinamento, e poi la legatura, eventualmente anche rimandandola ad una endoscopia successiva);
2. a carico dei medici che hanno deciso di programmare la procedura di legatura al mattino del
13.03.2018 (anziché la mattina del 12.03.2018), ossia 36 ore dopo il ricovero (una condotta diligente richiede, invece, di prevedere una endoscopia operativa in tempi più brevi, per il rischio che il tappo fibrino-piastrinico, ossia il capezzolo bianco, si destabilizzi e possa causare un sanguinamento vivace).
4.16. Secondo il Collegio peritale, è ravvisabile, pertanto, un comportamento omissivo dei sanitari dell' posto che il trattamento ottimale avrebbe imposto la CP_3 CP_1
somministrazione precoce, entro le prime 12 ore dal ricovero, della terapia farmacologica vasoattiva e dunque la legatura delle varici (EBL) o l'iniezione di sostanze sclerosanti (ES); con la precisazione che le attuali terapie disponibili dell'emorragia acuta variceale consentono di controllare il sanguinamento in circa l'80% dei pazienti, di prevenire il risanguinamento precoce e, in definitiva, di ridurre la mortalità, anche se tuttora rimane elevata (15%-24%).
Nella specie, seguendo un ragionamento controfattuale, i Consulenti hanno concluso nel senso di ritenere che l'esecuzione dell' entro le 12 ore dal ricovero avrebbe permesso al Pt_4
8 paziente di prevenire il risanguinamento verificatosi nel pomeriggio del 12.03.2018 e di sopravvivere con una probabilità pari a circa l'80%. Ne deriva che i profili di responsabilità individuati sono da porsi in relazione causale con il risanguinamento precoce massivo dalla stessa varice con white nipple con shock emorragico e, dunque, con la successiva morte per arresto cardiocircolatorio, nonostante il successo dell'emostasi endoscopica.
5. Le conclusioni rassegnate dal Collegio peritale, all'esito di un accurato esame della documentazione sanitaria in atti ed ampiamente motivate, resistono alle osservazioni critiche
Cont formulate dai consulenti tecnici di parte dell' di alle quali il Collegio peritale ha CP_1
replicato con argomenti esaustivi e convincenti.
5.1. Secondo i consulenti di parte, alla luce della stessa letteratura scientifica indicata dal
Collegio peritale (ed in particolare alla luce di un articolo citato al n. 2 dei riferimenti bibliografici della relazione), sarebbero da escludere attività interventistiche di ogni tipo in presenza del segno in parola (“white nipple”), per l'elevatissimo rischio di sanguinamento in caso di manipolazione. Ne deriverebbe la raccomandazione della miglior prudenza strategica, con esclusione della procedura di sclerosi endoscopica. Quanto alla raccomandazione della terapia endoscopica con legatura elastica delle varici esofagee, hanno evidenziato che si tratta di raccomandazioni per il “control of active variceal bleeding”, mentre nella specie la presenza di "white nipple" evidenzia che non vi è sanguinamento in atto, con la conseguenza che l'appunto critico è fuori tema. Infine, i consulenti di parte hanno evidenziato che le perdite ematiche registrate nel caso di specie, anche per via dell'origine venosa, non risultano affatto significative, con la conseguenza che l'exitus del paziente sarebbe da correlare alle precarie condizioni generali derivanti dalla cirrosi epatica ed al conseguente, labile compenso funzionale epatico. In tale ambito si inquadrerebbe anche la finale ipopiastrinemia, da un lato coerente con il disequilibrio metabolico in corso, dall'altro in grado di condizionare fortemente, in senso peggiorativo, le risorse di emostasi disponibili.
5.2. Orbene, in sede di relazione definitiva, i Consulenti tecnici d'ufficio hanno chiarito che gli autori dell'articolo indicato nella bozza della relazione – ed esaminato dai consulenti tecnici dell'Asp – hanno descritto la loro esperienza con un segno meno riconosciuto di emorragia variceale, noto come "segno del capezzolo bianco", che ha provocato un'emorragia attiva quando manipolato. Si trattava di un caso in cui la gastroscopia di emergenza aveva rivelato la presenza di un "segno del capezzolo bianco" ed il paziente aveva subito un'immediata legatura endoscopica della varice raggiungendo l'emostasi dopo un
9 sanguinamento transitorio. Secondo i consulenti, tale caso ha evidenziato proprio l'importanza di una pronta endoterapia (legatura delle varici) al fine di prevenire ulteriori emorragie variceali;
gli autori, infatti, hanno concluso che quando si rileva il segno del capezzolo bianco dovrebbero essere evitati tentavi di dislocare la lesione e dovrebbe essere intrapresa immediatamente la terapia endoscopica (legatura della varice), poiché la destabilizzazione del coagulo causerà sanguinamento massivo. Ciò premesso, i consulenti hanno ribadito la necessità che la legatura delle varici con assistenza anestesiologica e intubazione orotracheale fosse programmata per la mattina successiva, considerato l'elevato rischio di destabilizzazione del tappo fibrino-piastrinico (il capezzolo bianco) con successivo sanguinamento massivo e complicazioni anche fatali.
5.3. Sul secondo profilo, il Collegio peritale ha escluso che la morte del signor sia Parte_2
da ricollegare alle precarie condizioni generali derivanti dalla cirrosi epatica ed al conseguente labile compenso funzionale epatico. Nella specie, valutata nel complesso la condizione clinica del paziente, hanno rilevato che la disfunzione epatica era lieve e ben compensata, con la conseguenza che l'exitus è dipeso da due episodi emorragici digestivi superiori massivi secondari a rottura di una varice esofagea a breve distanza l'uno dall'altro, che hanno portato allo shock emorragico e all'acidosi respiratoria acuta, con successivo arresto cardio cardiocircolatorio.
6. Quanto, invece, alle osservazioni del Ct di parte attrice - il quale ha chiesto al Collegio peritale di rivedere la valutazione finale, «eliminando del tutto la “perdita di chances” dell'80% riconosciuta» - è appena il caso di rilevare che la percentuale riconosciuta dal
Collegio peritale non deve essere intesa in termini di perdita di chance, atteso che, come già rilevato, in ambito civilistico, riguardo al profilo del nesso di causalità, è sufficiente l'accertamento di una relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". Ne deriva che al fine di porre in correlazione causale la condotta inadempiente e l'evento dannoso è necessaria e sufficiente una relazione probabilistica superiore al 50%.
7. In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi che la colposa inadeguatezza nella gestione del paziente ed il ritardo ingiustificato nell'esecuzione dell'intervento di endoscopia operativa, ossia la legatura delle varici, potenzialmente risolutivo, siano in correlazione causale con l'evento infausto, in termini di elevata probabilità. Ne consegue che,
10 accertata la responsabilità dell' , merita accoglimento Controparte_1
la domanda risarcitoria, nei termini di seguito indicati.
8. Valutando per prima la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, da perdita del rapporto parentale, si osserva quanto segue.
8.1. Tale pregiudizio può ritenersi provato in via presuntiva e sulla base della comune esperienza allorché colpisce, come nella specie, soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela con la vittima del fatto illecito. Ciò che viene in rilievo, infatti, è la lesione dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti (cfr., tra le altre, Cass. 19405/2013). In caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. n. 9231/2013). Di recente, la Suprema Corte ha evidenziato che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa” (così Cass. n. 10579/2021).
8.2. Per la liquidazione di tale danno possono essere utilizzate le nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024), che, come quelle in precedenza adottate, consentono di
11 perseguire le esigenze di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la necessaria parità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, “essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari”
(Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
8.3. Nelle predette tabelle è previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00, per il danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
8.4. In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva”
e possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti c.d. esteriori del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. interiori di tale danno (sofferenza interiore). Tale circostanza deve essere allegata e può comunque essere provata anche con presunzioni, avendo riguardo allo specifico rapporto parentale perduto.
8.5. Tutto ciò considerato, tenendo conto di tali circostanze, delle modalità di commissione dell'illecito e dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Milano (edizione
2022), il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può essere liquidato come segue.
8.6. Quanto alla moglie di anni 53 al momento del sinistro (punti 18), Parte_1 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 60 (punti 18), tenuto conto che marito e moglie erano conviventi (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti, ossia i due figli (punti 12), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto di coniugio, che le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse e tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto che hanno determinato
12 una particolare sofferenza della vittima secondaria stante il repentino decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie), considerato il valore del punto pari ad € 3.911,00, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di € 367.634,00.
8.7. Quanto alla figlia della vittima, , di anni 17 al momento dell'evento Parte_2
(26 punti), considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 60 (punti 18), tenuto conto della convivenza (punti 16), della sopravvivenza di due superstiti, ossia la madre e il fratello (punti 12), considerata l'intensità della relazione affettiva che notoriamente caratterizza il rapporto padre/figlio e del fatto che è stato impedito alla figlia, a seguito del decesso del genitore, di proseguire la relazione parentale;
considerato che
le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse;
valutate le modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria tenuto conto del repentino decesso del padre (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie); considerato il valore del punto pari ad € 3.911,00; si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di € 398.922,00.
8.8. Quanto al figlio della vittima, , di anni 15 al momento dell'evento Parte_3
(26 punti), considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 60 (punti 18), tenuto conto della convivenza (punti 16), della sopravvivenza di due superstiti, ossia la madre e la sorella (punti 12), considerata l'intensità della relazione affettiva che notoriamente caratterizza il rapporto padre/figlio e del fatto che è stato impedito al figlio, a seguito del decesso del genitore, di proseguire la relazione parentale;
considerato che
le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse;
valutate le modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria tenuto conto del repentino decesso del padre (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie); considerato il valore del punto pari ad € 3.911,00; si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di € 398.922,00.
8.9.
Considerato che
le somme così attribuite rappresentano il valore del bene perduto dai danneggiati, va loro riconosciuto anche il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento, facendo ricorso ai criteri indicati dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 1712/1995). In particolare, le somme liquidate devono essere devalutate alla data dell'evento dannoso e, sulla somma rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi legali. Spettano,
13 infine, ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
9. Gli istanti hanno inoltre agito per il risarcimento del “danno biologico e morale” e del
“danno catastrofale” patito dal congiunto e agli stessi trasmesso "jure hereditatis".
9.1. La domanda, alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, deve essere qualificata come domanda di risarcimento del c.d. danno non patrimoniale terminale, unitariamente inteso. Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 23153/2019), in seguito alla pronuncia a Sezioni Unite (Cass. 15350/2015), i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere: a) nel "danno biologico" (cd.
"danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus, purché tali conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale", a prescindere dall'accertamento che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità; b) nel "danno morale c.d. soggettivo" (c.d. "danno catastrofale" o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima, che presuppone la "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine.
9.2. La Suprema Corte (Cass. n. 22541/2017) – pronunciatasi in un caso in cui tra l'evento ed il decesso della vittima erano trascorse poche ore – ha affermato che, dall'intervento delle
Sezioni Unite del 2015, alla vittima è risarcibile la perdita di bene non patrimoniale "nella misura in cui la stessa sia ancora in vita, presupponendo la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistente" ai sensi dell'art. 2 c.c., comma 1. Deve dunque escludersi la risarcibilità del danno da perdita del bene vita qualora il decesso si verifichi immediatamente - venendo meno allora il soggetto cui sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio può essere acquisito il relativo credito risarcitorio - o “dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali" in tal caso sussistendo la mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo, in base a S.U. 15350/2015.
Quando invece le lesioni mortali producono l'effetto esiziale a una distanza di tempo da quando si verificano, durante l'intervallo di tempo la persona è inserita nel sistema giuridico come soggetto "capace" di essere titolare di diritti (mantenendo la capacità giuridica, ex art. 2) con la sussistenza di un danno rapportato alla durata del tempo che separa la lesione dalla
14 morte;
evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica. Da ultimo, Cass. n.
26727/2018, ha precisato – con orientamento che merita condivisione – che nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignità della persona umana (art. 2 Cost.), deriva la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste sia sotto il profilo stricto sensu biologico, sia sotto il profilo psicologico "morale", non essendo sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l'assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilità.
9.3. Nella specie, tra l'insorgenza dell'emorragia (avvenuta nel primo pomeriggio del
12.03.2018) e il decesso del paziente (avvenuto alle ore 2:10 del 13.03.2018), è intercorso un periodo di tempo di diverse ore – che non può considerarsi brevissimo – nel quale, da quanto emerge dalle risultanze documentali (tra cui il consenso informato sottoscritto dal paziente) – la vittima è rimasta presumibilmente lucida, almeno per qualche ora.
9.4. Ritiene il Tribunale che tali elementi debbano essere valorizzati, sebbene tenendo conto del breve periodo di tempo intercorso sino al decesso.
Considerato che
le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (edizione 2024) per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, prevedono un importo complessivo massimo di € 35.247,00 per i primi tre giorni dalle lesioni;
tenuto conto che nella specie non può parlarsi di giorni, ma di un periodo di tempo breve, pari a qualche ora;
osservato per altro verso che i criteri tabellari si fondano, con specifico riguardo al c.d. danno terminale, sul convincente criterio della intensità decrescente, fondato sulla “regola”, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tanto che infatti il metodo tabellare elaborato attribuisce a ciascun giorno di sofferenza, un valore progressivamente decrescente), si reputa equo prevedere, per tale voce di danno, l'importo di
€ 2.000,00, per ciascun erede, all'attualità. Le somme devono essere devalutate alla data dell'evento dannoso e, sulla somma rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi legali. Spettano, infine, ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
10. Tutto quanto precede, assorbe la domanda di risarcimento danni da perdita di chance, formulata dagli attori in via subordinata.
15 11. Non può darsi luogo ad alcun autonomo risarcimento derivante dalla lesione del diritto al consenso informato in capo al paziente. È pur vero che il Collegio peritale ha rilevato che
“nella cartella clinica sono presenti tre consensi informati: uno per la trasfusione di sangue, uno per la Esofagastroduodenoscopia (ne manca uno in quanto sono state eseguite due
EGDS, tuttavia entrambe eseguite in emergenza-urgenza) e uno per l'anestesia” e che “tutti e tre sono firmati dal paziente ma appaiono generici nella spiegazione delle conseguenze e dei rischi dei trattamenti”. Tuttavia, gli attori non hanno ricondotto, se non in termini generici e astratti, ai dedotti vizi sul consenso informato alcuno specifico effetto pregiudizievole, diverso ed ulteriore rispetto ai danni connessi alla lesione del diritto alla salute e al decesso del paziente, già oggetto di ristoro nei termini sopra esposti.
11.1. Si osserva, al riguardo, che non è l'inadempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento, ma il danno consequenziale, secondo i principi di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 14638/2004, in motivazione). In particolare, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale
(ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (Cass. n. 16633/2023).
11.2. Ne deriva che, non essendo emerso il danno non patrimoniale che gli istanti lamentano come riconducibile alla lesione del diritto alla autodeterminazione del congiunto, la domanda deve, sotto tale profilo, essere rigettata.
12. Gli attori, rispettivamente moglie e figli della vittima, hanno altresì agito per il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio commisurato alla perdita costituita dalla privazione dell'apporto economico da parte del congiunto, convivente con gli istanti.
12.1. In via generale, tale forma di risarcimento può essere riconosciuta ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo laddove gli stessi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e/o di cui, presumibilmente, avrebbero beneficiato in futuro;
ciò in applicazione del principio generale per il quale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno (sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale o da responsabilità contrattuale) ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, evitando che il
16 risarcimento si risolva in una fonte di lucro per il danneggiato, con la conseguenza che la misura del risarcimento non può evidentemente superare quella del valore dello specifico bene leso (cfr. Cass. n. 15822/2005).
12.2. Ai fini della determinazione di tale voce di danno, occorre assumere come base di calcolo il reddito del congiunto defunto e calcolare quale parte di tale reddito potesse costituire il c.d. reddito utile, sottraendo la c.d. quota sibi, ossia la quota che il defunto avrebbe riservato a sé e ai propri bisogni (Cass. n. 10304/2009); tale quota varia, ovviamente, in relazione alle variabili caratteristiche del nucleo familiare (numero dei suoi componenti, numero dei membri percettori di reddito, consistenza del singolo o dei plurimi redditi, tenore di vita).
12.3. Come di recente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo,
è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, anche spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (Cass. n.
21402/2022).
12.4. Facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da perdita di reddito, dovranno operarsi due liquidazioni: la prima avente ad oggetto (quale danno attuale – non futuro – esattamente accertabile) i redditi già perduti al momento della liquidazione sulla base dell'elemento concreto costituito dal periodo di vita dei congiunti, sino al momento della decisione;
la seconda avente ad oggetto i redditi che saranno verosimilmente perduti dai congiunti dopo tale momento. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno patrimoniale derivato al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, configurandosi invece come lucro cessante con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima (Cass n. 10321/2018). Ne deriva che è necessario utilizzare un criterio di attualizzazione/capitalizzazione solo con riferimento al danno
17 successivo alla decisione, avendo riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito, mentre, con riferimento al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi.
12.5. Tanto chiarito, venendo alla prima delle citate liquidazioni – ossia alla determinazione del danno emergente già verificatosi tra la data del sinistro e quella della decisione – occorre considerare che il IG. , a far data dal 01.10.2013, era titolare di contratto Persona_1 di lavoro a tempo indeterminato presso Parte_6
categoria quadro, con la qualifica di
[...] segretario regionale, livello di inquadramento Q. L'ultima retribuzione annua percepita (nel
2017), è stata pari ad € 46.343,77 (v. relazione tecnica in atti).
12.6. Ai fini di una completa liquidazione del danno patrimoniale da perdita dell'apporto economico del congiunto, è necessario tener conto della retribuzione annua che il congiunto avrebbe percepito nel corso degli anni, sino alla data di pubblicazione della sentenza. In mancanza di allegazione di presumibili incrementi stipendiali, deve considerarsi che il de cuius avrebbe avuto diritto alla retribuzione annua di € 46.343,77 per 6 annualità (dal 2019 al
2024), cui sommare la somma di € 6.381,42 (pari alla predetta retribuzione annua, decurtata delle somme già calcolate in base alla citata perizia), pari ad un totale di € 284,444,04. Nel caso di specie la c.d. quota sibi può essere determinata nella misura di ¼ (ossia € 71.111,01), tenendo conto della composizione del nucleo familiare (formato dai coniugi e dai due figli minori) e del presumibile tenore di vita goduto dai componenti. Ne deriva che il contributo economico perso dagli eredi è pari a complessivi € 213.333,03, ossia ad € 71.111,01 per ciascuno. Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria. Pertanto, ai fini dell'esatta quantificazione del danno emergente da risarcire, i redditi annui perduti da ciascun erede della vittima dovranno essere rivalutati in base all'anno in cui si sarebbero dovuti incassare. Sono altresì dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Spettano, infine, ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
12.7. Per quanto riguarda, poi, i redditi che saranno verosimilmente perduti dai familiari conviventi della vittima, successivamente alla decisione, si evidenzia in via generale che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che merita condivisione, “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di
18 persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (Cass. n. 6619/2018). In proposito, laddove si liquidi il danno predetto in forma di capitale, dovrà procedersi alla determinazione del reddito che il defunto percepiva al momento della morte, detrarsi la quota presumibilmente destinata ai propri bisogni o al risparmio (c.d. quota sibi) e, infine, moltiplicare il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, ove possa ritenersi che il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico vita natural durante.
12.8. Ciò posto, deve anzitutto precisarsi che nelle more i figli della vittima hanno raggiunto un'età che consente di ritenere presumibilmente maturata l'indipendenza economica. Ne consegue che, con riferimento ai figli, il ristoro già calcolato – con riguardo al periodo intercorso tra la data dell'evento e la liquidazione – può considerarsi integralmente satisfattivo del danno derivante dalla perdita dell'apporto economico del genitore. Quanto invece al danno da lucro cessante in capo alla moglie della vittima, deve rilevarsi che per espressa ammissione degli attori il de cuius avrebbe raggiunto l'età pensionabile dopo sette anni dall'evento, ossia al momento della presente decisione. Non risulta tuttavia allegato, neanche in via presuntiva, l'ammontare del trattamento pensionistico che il congiunto avrebbe presumibilmente goduto. Ne deriva che non è consentito al Tribunale operare una stima, seppur equitativa, dei redditi perduti dalla moglie della vittima a tale titolo, ossia del danno da lucro cessante. Ne deriva che la domanda sul punto non può essere accolta.
13. Da ultimo, spetta agli attori la refusione delle spese di Ctu sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad € 3.000,00, oltre l'importo dovuto a titolo di IVA e
Cassa Previdenza, se dovuti, come per legge (v. decreto di liquidazione in atti).
14. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
19
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accertata la responsabilità dell' , la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni come segue:
a) in favore di : € 367.634,00, quale danno non patrimoniale da perdita del Parte_1 rapporto parentale, oltre € 2.000,00 quale danno non patrimoniale terminale (iure hereditatis) patito dal congiunto, per un totale di € 369.634¸00, oltre interessi come in motivazione;
€
71.111,01 a titolo di danno emergente derivante dalla perdita dell'apporto economico del congiunto, oltre interessi come in motivazione;
b) in favore di : € 398.922,00, quale danno non patrimoniale da perdita Parte_2
del rapporto parentale, oltre € 2.000,00 quale danno non patrimoniale terminale (iure hereditatis) patito dal congiunto, per un totale di € 400.922,00, oltre interessi come in motivazione;
€ 71.111,01 a titolo di danno emergente derivante dalla perdita dell'apporto economico del congiunto, oltre interessi come in motivazione;
c) in favore di : € 398.922,00, quale danno non patrimoniale da perdita Parte_3 del rapporto parentale, oltre € 2.000,00 quale danno non patrimoniale terminale (iure hereditatis) patito dal congiunto, per un totale di € 400.922,00, oltre interessi come in motivazione;
€ 71.111,01 a titolo di danno emergente derivante dalla perdita dell'apporto economico del congiunto, oltre interessi come in motivazione;
- condanna l' al rimborso delle spese processuali Controparte_1
sostenute dagli attori nel procedimento di ATP e nel presente giudizio, che liquida cumulativamente in € 572,00 per esborsi, ed in € 18.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- pone le spese di CTU dell'ATP, come già liquidate in quella sede, definitivamente a carico dell' , con obbligo di rimborso agli attori di quanto a Controparte_1
tale titolo corrisposto.
Così deciso in Crotone, li 06.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
20