Sentenza breve 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 10/10/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00405/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2025, proposto dai signori
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
dei provvedimenti, tutti di egual durata e contenuto, del Questore di Trieste nn. 12, 14 e 15/2025 D.A.Spo, dd 26 maggio 2025, notificati il 3 e 4 giugno 2025, con i quali è stato vietato ai ricorrenti “ di accedere, per anni 1 (uno), a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, in tutti i luoghi, nel territorio nazionale ed estero, in cui si svolgono incontri di calcio, pallavolo o pallacanestro a livello professionistico (…)”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 la dott.ssa LA CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, con ricorso notificato l’1.8.2025 e depositato il 29.8.2025, collettivamente chiedono l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti di pari contenuto adottati il 26.5.2025 dal Questore di Trieste ex art. 6, comma 1, lett. c) della l. 13 dicembre 1989, n. 401 di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo), in epigrafe compiutamente indicati, da cui sono stati attinti per la durata di un anno.
1.1 L’adozione della misura di prevenzione consegue alla individuazione dei ricorrenti, all’esito delle indagini successive all’episodio verificatosi in occasione dell’incontro di pallavolo femminile valido per il campionato di serie C tra ZA e OJ Kennedy, disputatosi presso la palestra di Aurisina (TS) il 21.12.2024, quali soggetti che hanno “ introdotto nell’impianto sportivo ed esposto durante la partita lo striscione con la scritta ‘Friulani all’estero’”, in tal modo “riferendosi al luogo di svolgimento della partita ed inoltre sul punteggio di 18-23 del 3° set intonavano cori da stadio urlando ‘Trieste merda’”.
2. Formulano i seguenti motivi di impugnazione:
1) “Violazione dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione”, deducendo che non vi sarebbe prova agli atti della materiale introduzione ed ostensione dello striscione da parte dei ricorrenti, contenendo i provvedimenti impugnati l’indicazione secondo cui “ risulta estremamente probabile” che lo stesso sia stato effettivamente introdotto dai medesimi.
2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 c. 1 lettera c) L. 401/1989, e difetto di pericolosità per l’ordine pubblico del comportamento censurato”, deducendo che l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. conterrebbe il riferimento esclusivamente all’art. 604 bis c.p., che però non rientrerebbe nell’elenco tassativo di cui all’art. 6 comma 1 lett. c) l. 401/1989. In riferimento all’art. 2 bis l. 41/2007, esplicitamente richiamato dal Questore, sarebbero invece carenti i presupposti fattuali richiesti da tale norma, in assenza di un comportamento “ istigatorio, minaccioso o ingiurioso ”, che abbia determinato un pregiudizio alla sicurezza della manifestazione sportiva.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio l’1.9.2025 ed ha diffusamente controdedotto alle avverse censure con il conforto della produzione documentale dimessa.
Ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti gravati.
4. I ricorrenti hanno prodotto memoria il 5.9.2025, con cui hanno insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
5. L’affare è stato chiamato all’udienza camerale del 10 settembre 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, ed è stato introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
6. Il ricorso è infondato.
7. Il primo motivo di impugnazione non risulta condivisibile.
7.1. Ai fini che qui specificamente rilevano, giova, invero, premettere che:
- l’art. 6, comma 1, lett. c), della l. 13 dicembre 1989, n. 401 attribuisce al Questore il potere, ampiamente discrezionale, di “disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: (…) c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975 n. 110, all’articolo 2 comma 2 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, agli articoli 6-bis commi 1 e 2 e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all’articolo 2-bis del decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale, o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380 comma 2, lettere f) e h) del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”;
- l’art. 2- bis del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2007, n. 41 stabilisce che “Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. (...)”;
- circa la ratio sottesa all’istituto del Daspo, la giurisprudenza ha evidenziato che “si tratta di misura preventiva e non sanzionatoria, come pure ha chiarito di recente la Corte europea dei diritti dell’uomo, in via generale, sulle analoghe misure previste dalla legislazione croata (Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia), menzionando tra le altre legislazioni in materia anche quella italiana e pervenendo ad escludere la natura sanzionatoria della misura amministrativa, sulla base dei cc.dd. criterî Engel, sia per l’applicabilità della misura indipendentemente da una condanna penale, sia anche per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell’ordine pubblico e degli altri spettatori, sia infine per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria (Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866 )” (Cons St sez III, 24 giugno 2020 n. 4033);
- ed inoltre “ secondo consolidato orientamento giurisprudenziale , i DASPO prescindono dalla responsabilità penale del soggetto colpito e, perseguendo finalità di tutela dell’ordine pubblico attraverso la prevenzione di comportamenti violenti o pericolosi, devono rispondere alla logica del “più probabile che non”; rappresentano cioè una misura di prevenzione, per la cui adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, restando esclusa la necessità di acquisire la certezza - oltre ogni ragionevole dubbio - che le condotte stesse siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ed essendo di contro sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico (cfr. questa Sezione, 4 febbraio 2019, n. 866). I DASPO sono pertanto ritenuti espressione di ampia discrezionalità e, pertanto, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza; (...)” (Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4675).
- “Il divieto, (...), stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo"” (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4141).
7.2 Ad avviso del Collegio, i provvedimenti impugnati si fondano su indizi da ritenersi sufficienti ad identificare i ricorrenti e a fondare la presunzione di responsabilità, secondo la regola del “ più probabile che non ”.
Il Questore ha, invero, valutato una pluralità di elementi, di significato univoco ove posti in collegamento tra loro, complessivamente sufficienti a supportare le conclusioni raggiunte secondo un ragionamento di tipo probabilistico, connotato da un elevato grado di attendibilità, considerata la natura preventiva e cautelare – e non sanzionatoria - del provvedimento di cui trattasi.
7.3 Come si evince dalla “ Comunicazione notizia di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p .” dd 14.2.2025, “ il Commissariato di Duino Aurisina, competente per territorio, procedeva ad una prima ricostruzione dell’evento, rintracciando telefonicamente il Presidente del sodalizio friulano, il quale forniva a voce le generalità di 8 (otto) supporters, non conosciuti personalmente, tra l’altro pare appartenenti alla tifoseria dell’Udinese Calcio, presenti al seguito di una loro atleta il giorno dell’incontro”.
Sono risultati pertanto nominativamente identificati dalla predetta fonte autorevole, “ che aveva assistito all’episodio ”, 8 tifosi friulani che stazionavano dietro lo striscione e 4 di questi sono stati ritenuti estranei avendo dimostrato (circostanza ammessa in ricorso) di aver raggiunto la palestra dopo degli altri 4, tre dei quali sono gli odierni ricorrenti.
Nei provvedimenti gravati il Questore richiama a tale proposito la memoria difensiva ex art. 10 l. 241/990 presentata dal difensore “ nell’interesse dei signori -OMISSIS- coinvolti nello stesso procedimento, che riferivano di essere entrati nella palestra dopo che lo striscione era già stato esposto ed implicitamente indicavano quali responsabili dell’introduzione dello striscione stesso i signori -OMISSIS-, giunti sul luogo della manifestazione sportiva in leggero anticipo rispetto a loro, negando così ogni addebito relativo alla paternità, realizzazione e introduzione della bandiera”.
Nella predetta Comunicazione di notizia di reato si dà atto che “ Veniva sentito a S.I. anche l’allenatore della locale squadra, il quale confermava la presenza dello striscione, i tifosi colà presenti e le frasi offensive rivolte alla squadra locale ed al pubblico presente” e che veniva altresì acquisito il referto arbitrale, che costituisce l’ “atto ufficiale che contiene il resoconto dei fatti salienti della partita” (Cass SSUU 9.1.2019 n. 328), che confermava l’avvenuta esposizione “ da parte di un gruppo di tifosi chiaramente riconducibili alla squadra ospite (S.C. S.D. OJ Kennedy)” dello striscione ingiurioso , con intonazione di cori, del pari ingiuriosi.
Risulta evidente come non necessitasse, pertanto, alcuna ulteriore istruttoria a supporto dell’adozione dei gravati provvedimenti.
7.4 Le contestazioni dei ricorrenti sul punto appaiono generiche, non adducendo circostanze e prove atte a smentire le contestazioni della Questura, secondo cui “ dagli elementi di fatto acquisiti risulta estremamente probabile che lo striscione in questione sia stato effettivamente introdotto dal gruppo di quattro persone ” comprendente i ricorrenti, rimarcando sul punto che “ con riguardo alla specifica identificazione dei responsabili dei comportamenti che legittimano l’irrogazione del daspo, costituisce consolidato giurisprudenziale quello per cui sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dall’autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 317/2021)”.
Per tale condotta, i ricorrenti sono stati deferiti alla competente Procura della Repubblica per i reati di cui all'art. 2- bis d.l. n. 8/2007 e art. 604 bis c.p..
7.5 Il richiamo che i ricorrenti fanno alla sentenza di questo Tribunale n. 10/2025 non risulta rilevante ai fini della presente decisione, trattandosi di fattispecie non sovrapponibile, in cui, a differenza della presente, era stata correttamente rilevata la mancanza di un adeguato grado di attendibilità nella identificazione del responsabile.
8. Anche il secondo motivo non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
8.1 Diversamente da quanto asserito nel ricorso, e come controdedotto dalla difesa erariale, l’art. 604 bis c.p., rubricato “ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, richiamato nella “ Comunicazione di notizia di reato ” e nell’” Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari ”, rientra nell’elenco tassativo dei reati per i quali è possibile disporre un Daspo.
L’art. 3 comma 3 del d.l. 122/1993 prevede che “ Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (…) si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (…)”.
Il citato articolo 3 della l. 654/1975 è stato abrogato e sostituito dall’art. 604 bis c.p., introdotto dal d.lgs 1.3.2018, n. 21, che all’art. 8 dispone che “ dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’art. 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto”.
Dal suesposto quadro normativo discende, pertanto, l’applicabilità del Daspo anche a chi si sia stato denunciato o condannato per il reato di cui al richiamato art. 604 bis c.p..
8.2 Anche la contestazione dei ricorrenti, volta ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2 bis d.l. 8/2007, in asserita “ assenza di un pregiudizio per l’ordine pubblico ”, non risulta accoglibile.
Viene, infatti, in rilievo il gesto provocatorio commesso dai ricorrenti nei confronti della squadra e della tifoseria avversaria, atteso che, come evidenziato dal Questore “ lo striscione esposto, tenuto conto del contesto, contiene un chiaro riferimento dispregiativo sull’identità nazionale di Trieste ed al suo travagliato ritorno allo stato italiano dopo le vicende del dopoguerra e che pertanto è stato considerato palesemente offensivo ed ingiurioso sia dall’arbitro (che ne ha dato atto nel proprio referto), che dal pubblico presente (circa cinquanta spettatori – in prevalenza parenti e amici delle atlete e poco abituati a comportamenti del genere) e dagli organi della giustizia sportiva, trovando anche ampia risonanza sulla stampa locale e regionale tanto che il responsabile della FIPAV regionale ed il presidente della società OJ Kennedy hanno dovuto commentare l’episodio sulle principali televisioni locali condannando e stigmatizzando in modo vibrante il comportamento tenuto dai responsabili del gesto”.
8.3 È ictu oculi evidente, pertanto, la matrice ingiuriosa e provocatoria delle condotte contestate, del tutto estranee alla normale passione sportiva: pertanto, esse risultano idonee a giustificare la valutazione di concreta messa in pericolo della sicurezza e dell’ordine pubblico, costituendo quindi legittimo presupposto di adozione del Daspo.
Come condivisibilmente dedotto dalla difesa erariale, “ l’azione dei ricorrenti si è svolta in un ambiente non abituato agli eccessi del tifo ultras, in un impianto sportivo che non prevedeva strutture per separare tifoserie opposte o un servizio d’ordine pronto a dirimere eventuali alterchi tra i responsabili del gesto ed eventuali fidanzati o genitori delle atlete di casa in caso di reazione alle offese. E’ del tutto evidente che la vicenda avrebbe potuto facilmente sfuggire di mano e degenerare in un passaggio alle vie di fatto. Proprio per questo la reazione, anche a livello mediatico, è stata così forte e decisa nel condannare l’episodio”.
Comportamenti come quello tenuto dai ricorrenti, risultano infatti idonei a suscitare - secondo la logica del “ più probabile che non ” – per il contesto in cui sono stati posti in essere, reazioni violente in grado di degenerare in gravi scontri o comunque in situazioni pericolose per l’ordine pubblico.
8.4 Il giudice sportivo della Fipav, come si evince dal “ Comunicato ufficiale del giudice sportivo territoriale A.S. 2024/2025” ha ravvisato a sua volta la rilevanza ai fini disciplinari delle condotte in questione, nella propria decisione relativa ai fatti occorsi in occasione della partita del 21.12.2024, in cui ha qualificato le stesse come “ esposizione di striscione gravemente offensivo e coro gravemente offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti della squadra avversaria ”, sanzionando quindi la società OJ Kennedy.
8.5 Non assume peraltro alcun rilievo la circostanza che non sia intercorso alcuno scontro violento tra le due tifoserie, né che i ricorrenti non siano stati coinvolti in aggressioni verbali o personali, e che pertanto non vi sia stato bisogno dell’intervento delle Forze dell’Ordine.
Come sopra accennato, infatti, “ ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione in esame non è necessaria la lesione dell'ordine pubblico o della sicurezza, potendo l'amministrazione fondare la propria decisione, in via preventiva, anche sul mero pericolo potenziale che una condotta di tal fatta potrebbe causare in occasione di manifestazioni sportive ” ( ex multis Cons St sez III 8.5.2024 n. 4141).
8.6 Dell’assenza di incidenti il Questore ha comunque tenuto conto in sede di determinazione della durata della misura, che è stata contenuta nel minimo per tutti i ricorrenti, ponendo in essere un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Cons Stato, sez. III, n. 8381/2022).
Sicché, non emerge la violazione della norma di legge che qui rileva, essendo indubbio che quanto accaduto è sufficiente ad integrare i presupposti per l’emissione della misura di prevenzione.
8.7 Né assume rilievo il richiamo al provvedimento del GIP del Tribunale di Trieste dd 6.6.2025 con cui non è stato convalidato l’obbligo di firma ex art. 6 comma 2 l. 401/1989 a carico di un diverso soggetto, che non è parte del presente giudizio e che avrebbe in comune con i provvedimenti in esame il mero fatto storico.
In merito all’argomento che i ricorrenti intenderebbero trarre dalla mancata convalida della misura di presentazione del soggetto in questione alla polizia giudiziaria, risulta non influente ai fini del presente ricorso la motivazione addotta in quel contesto dal giudice penale, concernendo la diversa misura restrittiva di cui al comma 3 dell’art. 6 della l. 401/1989 che era stata disposta sul presupposto dell’adozione del Daspo, dovendosi evidenziare l’autonomia del giudizio compiuto dal Questore.
La valutazione discrezionale di quest’ultimo, finalizzata all’imposizione del divieto di partecipazione a manifestazioni sportive, che persegue una finalità preventiva, può infatti fondarsi su elementi che è ben possibile non siano ritenuti sufficienti da parte del GIP ai fini della convalida di un vincolo ulteriore, quale l’obbligo di firma, senza che possa per ciò solo sussistere una contraddittorietà tra i due giudizi.
8.8 Anche il secondo motivo va, quindi, disatteso.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Ministero dell’Interno, che liquida nell’importo complessivo di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LA CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CE | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.