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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8437 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona EL giudice dott.ssa SA SS in funzione di giudice EL lavoro, preso atto EL deposito di note telematiche in sostituzione ELla all'udienza EL 18.11.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel proc. n. 9330/25 nella controversia promossa da:
, (cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci,
RA EO, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE
E
, in persona EL Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale ELlo Stato. RESISTENTE – contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.4.2025 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione ELl'art. 1, commi 121, 122 e 124, ELla L. n. 107/2015, ELl'art. 2 EL DPCM EL 23 settembre 2015 e ELl'art. 3 EL d.P.C.M. EL 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione ELla carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o ELl'art. 15 EL DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione ELla carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione ELle clausole 4 e 6 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 EL Consiglio ELl'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 ELla CDFUE e ELle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto ELla parte ricorrente ad usufruire ELla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore ELl'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 EL DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, ELla L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta ELla somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale ELla parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria ELl'inadempimento ELl'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 EL CCNL EL 29/11/2007 e dall'art. 282 EL d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 ELla CDFUE., e EL diritto ELla parte ricorrente alla fruizione ELla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e Contr 2024/25 condannarsi il . al risarcimento EL danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso ELle spese generali nella misura EL 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi ELl'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Premetteva di essere docente precaria, attualmente in servizio, iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), alle dipendenze ELl'amministrazione resistente, per l'anno scolastico 2024/2025; di avere stipulato i seguenti contratti a tempo determinato: a.s. 2021/2022 dal 08.09.2021 al 30.6.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Cremona” di Milano;
a.s. 2024/2025 dal 13.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Della Porta- Porzio-Colosimo” di Napoli. Sosteneva che in tali anni scolastici non aveva fruito EL beneficio ELla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … ELl'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica EL docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, ELla L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 EL 23.09.2015 e il successivo
D.P.C.M. EL 28.11.2016, sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità ELla Carta EL Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ; che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione ELla somma di € 500,00 annui, per l'anno scolastico 2021/2022 e 2024/2025, in quanto l'erogazione ELla somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto con l'art. 1, commi 121 e ss. ELla l. 13 luglio 2015 n. 107, in relazione ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di imparzialità e buon andamento, di tutela EL lavoro e ELla formazione professionale di cui agli artt.
3, 35 e 97 cost., con le clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., con l'art. 1218 cod. civ., con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato nonché EL diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 ELl'accordo quadro Ces, Unice e Cee approvato con direttiva 1999/70/CE (recepita con d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), con gli artt. 14, 20 e 21 ELla carta dei diritti fondamentali ELl'Ue, con l'art. 10 ELla carta sociale europea, con l'art. 25 EL d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con l'art. 282 EL d.lgs. 16 aprile 1994 n. 207, con l'art. 28 EL ccnl comparto scuola EL 4 agosto 1995, con gli artt. 29, 63 e 64 EL ccnl comparto scuola EL 29 novembre 2007, con l'art. 24 EL ccnl comparto istruzione e ricerca EL 19 aprile 2018, con l'art. 2 EL ccni sulla formazione per il triennio 2019- 2022; sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale ex art. 23 ELla l. 11 marzo 1953 n. 87, richiamata la sentenza n. 1842/2022 EL 16.03.2022 EL Consiglio di Stato e la recente giurisprudenza ELla Cassazione, concludeva come sopra indicato.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica EL ricorso, non si costituiva in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, ELla quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata, e come tale merita accoglimento, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici ELla sezione (v. sentenze nn. 533/24, g.l. Per_1
6453/23, g.l. , 732/24 g.l. , da intendersi nell'attuale sede richiamati ai Per_2 Per_3 sensi ELl'articolo 118 disp. att. cpc.
Va in primo luogo osservato che l'esclusione EL personale con contratto a tempo determinato dal beneficio ELla Carta EL docente viene censurata sotto il profilo ELla contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento ELla P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione EL personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella EL personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di talché le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre, la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato).
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL EL 2007) non può estendere un beneficio all'epoca ELla sua stipula non previsto.
Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l'infondatezza ELle deduzioni afferenti il diritto alla formazione.
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 ELl'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, ELla l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma EL sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto EL limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, ELl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ELl'art. 1 citato demanda a un decreto EL Presidente EL Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro ELl'Economia e ELle Finanze, la definizione dei criteri
[...]
e ELle modalità di assegnazione e di utilizzo ELla Carta in questione.
Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo ELla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 EL citato D.P.C.M. individua i destinatari ELla suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 EL medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo ELla Carta, riproducendo in sostanza le previsioni ELl'art. 1, comma 121, ELla l. n. 107/2015.
Con il successivo D.P.C.M. EL 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato ELle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 EL decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, ELle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato.
Ne deriva che, sulla scorta ELla predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire ELla Carta di cui trattasi.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza EL 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021, contro Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare ELl'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, ELla legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 ELl'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 ELla Carta dei diritti fondamentali ELl'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce ELl'articolo 14 ELla Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi ELla clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione EL decreto-legge ELl'8 aprile 2020,
n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice EL rinvio precisa altresì CP_1 che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione EL servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso ELl'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura EL lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza EL 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto Controparte_5
48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura ELle funzioni per l'espletamento ELle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza EL 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40
e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea EL lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi ELla clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro.
Ciò posto, dunque, deve rilevarsi come la mera natura temporanea ELla prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi ELla Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti, questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento ELla Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione ELl'opposto principio. Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione ELle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine ELle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto ELla attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale ELla attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
A sua volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 29961 EL 27 ottobre 2023 si
è pronunciata sul riconoscimento EL diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale.
La Corte, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista ELla ricostruzione ELla ratio ELl'istituto (cfr pp 9/12 ELla Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale ELla offerta formativa evinto dall'art. 282 EL d. lgs.
n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale ELl'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento ELle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto EL Presidente ELla Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base ELle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto EL , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
La Cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva ELla Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 EL 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta EL fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento EL servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità EL personale e ELla didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Sostiene la Corte, poi: Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi ELla programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi EL Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione ELl'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro
(art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, EL CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo EL legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento ELl'interesse EL servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento EL servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione ELla norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione EL docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve essere sceverata da situazioni EL tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l'astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base ELla scelta legislativa.
È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme EL sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione ELla carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 EL medesimo d. lgs.; l'idoneità EL servizio ad essere valutato per il superamento ELl'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso ELl'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto ELl'art. 4, commi 1 e 2, ELla L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità ELla supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura ELle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data EL 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo ELle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione EL personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa ELl'espletamento ELle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura ELle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data EL 31 dicembre e fino al termine ELl'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine ELle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata ELl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione EL docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato. Pertanto, per essi l'art. 1, co. 121 ELla L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento EL diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine ELle attività didattiche (art. 1, co.
2, L. 124/1999), il che comporta, di converso, l'affermazione EL principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Cassazione ricorda che la struttura ELl'obbligazione di cui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni ELla norma primaria: la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore EL docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti EL o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione (…) L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1 per lui) mette a disposizione nell'interesse EL docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento EL terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi ELl'art. 6, co. 2 EL DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, EL precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione EL diritto
a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Vi è obiettivo collegamento ELla fruizione in concreto EL diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
Pertanto, la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta EL beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento EL danno. Finché si è all'interno EL sistema ELle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento ELla prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione ELla persistenza EL diritto-dovere formativo.
La cessazione dal servizio, ai sensi ELl'art. 3, co. 2, EL DPCM EL 2016, è causa di estinzione EL diritto a fruire EL beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura ELl'obbligazione “di scopo”. Nel caso EL personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione ELla supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così non è, come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla
Carta a chi non è di ruolo perché la cessazione ELla supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio EL diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento EL danno.
L'omessa presentazione ELla domanda ELla carta docenti non impedisce la condanna richiesta.
Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, EL DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione EL diritto da parte convenuta.
Irrilevante a tale fine il numero ELle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione ELla pronuncia ELla Suprema Corte),
l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico avendo stipulato per l'anno scolastico in corso, in data 4.9.25 e fino al 30.6.26, contratto di insegnamento per 18 ore settimanali presso l'Istituto Colombo di
RR EL RE (v. contratto sottoscritto allegato alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza).
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto ELla ricorrente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente ELl'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in dispositivo e condannato il convenuto alla sua erogazione, per un valore corrispondente a quello CP_1 perduto.
Sono dovuti gli interessi su detta somma, e non anche la rivalutazione, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Deve pertanto essere condannato il convenuto alla erogazione ELla carta in favore ELla ricorrente.
Infatti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta, come dai contratti di lavoro, buste paga e stato matricolare in atti (senza che le circostanze fattuali in ricorso rappresentate siano smentite da elementi di segno opposto, né contestate dal convenuto): a.s. 2021/2022 dal 08.09.2021 al 30.6.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Cremona” di Milano;
a.s. 2024/2025 dal 13.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto
Superiore “Della Porta- Porzio-Colosimo” di Napoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza ELla parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo anche in ragione ELla serialità ELla lite, ai sensi EL
D.M. 55/2014, con attribuzione, stante la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Quanto al richiesto incremento ELle spese ai sensi ELl'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 alcuna maggiorazione è dovuta dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha, nella specie, agevolato lo studio e la decisione ELla controversia
(cfr. Cass. n. 37692/2022; Cass 15572/2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
In accoglimento EL ricorso, previo accertamento EL diritto ELla ricorrente di cui in epigrafe a usufruire EL beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015, mediante sua attribuzione secondo il sistema proprio di essa e per valori corrispondenti a quelli perduti, condanna il convenuto, in persona EL legale rappresentante pro tempore, a erogare in favore ELla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente ELl'importo nominale di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2021/2022 e 2024/2025 oltre interessi dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici predetti. Condanna il convenuto al pagamento ELle spese di lite, liquidate in € 621,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori costituiti e dichiaratisi in ricorso anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 18.11.25
IL GIUDICE
Dr. SA SS
Tribunale di Napoli, in persona EL giudice dott.ssa SA SS in funzione di giudice EL lavoro, preso atto EL deposito di note telematiche in sostituzione ELla all'udienza EL 18.11.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel proc. n. 9330/25 nella controversia promossa da:
, (cod. fisc. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri, Fabio Ganci,
RA EO, elettivamente domiciliata come in atti. RICORRENTE
E
, in persona EL Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale ELlo Stato. RESISTENTE – contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.4.2025 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il , chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale: previa eventuale disapplicazione ELl'art. 1, commi 121, 122 e 124, ELla L. n. 107/2015, ELl'art. 2 EL DPCM EL 23 settembre 2015 e ELl'art. 3 EL d.P.C.M. EL 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione ELla carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o ELl'art. 15 EL DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione ELla carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione ELle clausole 4 e 6 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 EL Consiglio ELl'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 ELla CDFUE e ELle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto ELla parte ricorrente ad usufruire ELla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore ELl'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 EL DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, ELla L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta ELla somma pari a complessivi € 1.000,00, quale contributo alla formazione professionale ELla parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria ELl'inadempimento ELl'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 EL CCNL EL 29/11/2007 e dall'art. 282 EL d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 ELl'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 ELla CDFUE., e EL diritto ELla parte ricorrente alla fruizione ELla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente, di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22 e Contr 2024/25 condannarsi il . al risarcimento EL danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso ELle spese generali nella misura EL 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi ELl'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
Premetteva di essere docente precaria, attualmente in servizio, iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), alle dipendenze ELl'amministrazione resistente, per l'anno scolastico 2024/2025; di avere stipulato i seguenti contratti a tempo determinato: a.s. 2021/2022 dal 08.09.2021 al 30.6.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Cremona” di Milano;
a.s. 2024/2025 dal 13.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Superiore “Della Porta- Porzio-Colosimo” di Napoli. Sosteneva che in tali anni scolastici non aveva fruito EL beneficio ELla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … ELl'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica EL docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, ELla L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 EL 23.09.2015 e il successivo
D.P.C.M. EL 28.11.2016, sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità ELla Carta EL Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ; che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione ELla somma di € 500,00 annui, per l'anno scolastico 2021/2022 e 2024/2025, in quanto l'erogazione ELla somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto con l'art. 1, commi 121 e ss. ELla l. 13 luglio 2015 n. 107, in relazione ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di imparzialità e buon andamento, di tutela EL lavoro e ELla formazione professionale di cui agli artt.
3, 35 e 97 cost., con le clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., con l'art. 1218 cod. civ., con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato nonché EL diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 ELl'accordo quadro Ces, Unice e Cee approvato con direttiva 1999/70/CE (recepita con d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), con gli artt. 14, 20 e 21 ELla carta dei diritti fondamentali ELl'Ue, con l'art. 10 ELla carta sociale europea, con l'art. 25 EL d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con l'art. 282 EL d.lgs. 16 aprile 1994 n. 207, con l'art. 28 EL ccnl comparto scuola EL 4 agosto 1995, con gli artt. 29, 63 e 64 EL ccnl comparto scuola EL 29 novembre 2007, con l'art. 24 EL ccnl comparto istruzione e ricerca EL 19 aprile 2018, con l'art. 2 EL ccni sulla formazione per il triennio 2019- 2022; sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale ex art. 23 ELla l. 11 marzo 1953 n. 87, richiamata la sentenza n. 1842/2022 EL 16.03.2022 EL Consiglio di Stato e la recente giurisprudenza ELla Cassazione, concludeva come sopra indicato.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica EL ricorso, non si costituiva in CP_1 giudizio, rimanendo contumace.
In esito alla udienza sopra indicata, come sostituita dalle note ex articolo 127 ter cpc ritualmente depositate, questo Giudice decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, ELla quale veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata, e come tale merita accoglimento, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici ELla sezione (v. sentenze nn. 533/24, g.l. Per_1
6453/23, g.l. , 732/24 g.l. , da intendersi nell'attuale sede richiamati ai Per_2 Per_3 sensi ELl'articolo 118 disp. att. cpc.
Va in primo luogo osservato che l'esclusione EL personale con contratto a tempo determinato dal beneficio ELla Carta EL docente viene censurata sotto il profilo ELla contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento ELla P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione EL personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella EL personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di talché le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre, la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale “di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato).
Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL EL 2007) non può estendere un beneficio all'epoca ELla sua stipula non previsto.
Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l'infondatezza ELle deduzioni afferenti il diritto alla formazione.
Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 ELl'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
L'art. 1, comma 121, ELla l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma EL sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto EL limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, ELl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione ELle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ELl'art. 1 citato demanda a un decreto EL Presidente EL Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro ELl'Economia e ELle Finanze, la definizione dei criteri
[...]
e ELle modalità di assegnazione e di utilizzo ELla Carta in questione.
Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo ELla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente di ruolo ELle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 EL citato D.P.C.M. individua i destinatari ELla suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”. L'art. 4 EL medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo ELla Carta, riproducendo in sostanza le previsioni ELl'art. 1, comma 121, ELla l. n. 107/2015.
Con il successivo D.P.C.M. EL 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato ELle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 EL decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, ELle scuole militari” (così l'art. 3).
Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato.
Ne deriva che, sulla scorta ELla predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire ELla Carta di cui trattasi.
Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza EL 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021, contro Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare ELl'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, ELla legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 ELl'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 ELla Carta dei diritti fondamentali ELl'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce ELl'articolo 14 ELla Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi ELla clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1 competenze professionali. Inoltre, dall'adozione EL decreto-legge ELl'8 aprile 2020,
n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice EL rinvio precisa altresì CP_1 che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione EL servizio da parte di tali docenti.
A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso ELl'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura EL lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza EL 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto Controparte_5
48 e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno.
È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base
a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura ELle funzioni per l'espletamento ELle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza EL 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40
e giurisprudenza ivi citata).
46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea EL lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi ELla clausola 4, punto 1, ELl'accordo quadro.
Ciò posto, dunque, deve rilevarsi come la mera natura temporanea ELla prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi ELla Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti, questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento ELla Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione ELl'opposto principio. Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione ELle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine ELle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto ELla attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale ELla attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi.
A sua volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 29961 EL 27 ottobre 2023 si
è pronunciata sul riconoscimento EL diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale.
La Corte, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista ELla ricostruzione ELla ratio ELl'istituto (cfr pp 9/12 ELla Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale ELla offerta formativa evinto dall'art. 282 EL d. lgs.
n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale ELl'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento ELle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto EL Presidente ELla Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base ELle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto EL , Controparte_4 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria».
La Cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva ELla Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito EL piano triennale ELl'offerta formativa ELle scuole e EL Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 EL 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta EL fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento EL servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità EL personale e ELla didattica su base annua cui esso è stato rivolto.
Sostiene la Corte, poi: Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi ELla programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi EL Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione ELl'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro
(art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, EL CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo EL legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento ELl'interesse EL servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento EL servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione ELla norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il
PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione EL docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n.
31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine deve essere sceverata da situazioni EL tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l'astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base ELla scelta legislativa.
È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme EL sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione ELla carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 EL medesimo d. lgs.; l'idoneità EL servizio ad essere valutato per il superamento ELl'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso ELl'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto ELl'art. 4, commi 1 e 2, ELla L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità ELla supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura ELle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data EL 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo ELle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione EL personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa ELl'espletamento ELle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura ELle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data EL 31 dicembre e fino al termine ELl'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine ELle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata ELl'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione EL docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato. Pertanto, per essi l'art. 1, co. 121 ELla L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 ELl'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento EL diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine ELle attività didattiche (art. 1, co.
2, L. 124/1999), il che comporta, di converso, l'affermazione EL principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Cassazione ricorda che la struttura ELl'obbligazione di cui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni ELla norma primaria: la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi.
Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore EL docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo.
All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti EL o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione (…) L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi CP_1 per lui) mette a disposizione nell'interesse EL docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento EL terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi ELl'art. 6, co. 2 EL DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, EL precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione EL diritto
a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente.
Vi è obiettivo collegamento ELla fruizione in concreto EL diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico.
Pertanto, la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta EL beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita.
Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento EL danno. Finché si è all'interno EL sistema ELle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento ELla prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione ELla persistenza EL diritto-dovere formativo.
La cessazione dal servizio, ai sensi ELl'art. 3, co. 2, EL DPCM EL 2016, è causa di estinzione EL diritto a fruire EL beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura ELl'obbligazione “di scopo”. Nel caso EL personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione ELla supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così non è, come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla
Carta a chi non è di ruolo perché la cessazione ELla supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio EL diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento EL danno.
L'omessa presentazione ELla domanda ELla carta docenti non impedisce la condanna richiesta.
Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID»
(art. 5, co. 1, e 3, co. 2, EL DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione EL diritto da parte convenuta.
Irrilevante a tale fine il numero ELle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione ELla pronuncia ELla Suprema Corte),
l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico avendo stipulato per l'anno scolastico in corso, in data 4.9.25 e fino al 30.6.26, contratto di insegnamento per 18 ore settimanali presso l'Istituto Colombo di
RR EL RE (v. contratto sottoscritto allegato alle note di trattazione scritta per l'odierna udienza).
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto ELla ricorrente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente ELl'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in dispositivo e condannato il convenuto alla sua erogazione, per un valore corrispondente a quello CP_1 perduto.
Sono dovuti gli interessi su detta somma, e non anche la rivalutazione, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Deve pertanto essere condannato il convenuto alla erogazione ELla carta in favore ELla ricorrente.
Infatti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta, come dai contratti di lavoro, buste paga e stato matricolare in atti (senza che le circostanze fattuali in ricorso rappresentate siano smentite da elementi di segno opposto, né contestate dal convenuto): a.s. 2021/2022 dal 08.09.2021 al 30.6.2022, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Cremona” di Milano;
a.s. 2024/2025 dal 13.09.2024 al 30.06.2025, per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'Istituto
Superiore “Della Porta- Porzio-Colosimo” di Napoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza ELla parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo anche in ragione ELla serialità ELla lite, ai sensi EL
D.M. 55/2014, con attribuzione, stante la richiesta distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Quanto al richiesto incremento ELle spese ai sensi ELl'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 alcuna maggiorazione è dovuta dal momento che l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali non ha, nella specie, agevolato lo studio e la decisione ELla controversia
(cfr. Cass. n. 37692/2022; Cass 15572/2022).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
In accoglimento EL ricorso, previo accertamento EL diritto ELla ricorrente di cui in epigrafe a usufruire EL beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione EL personale docente di cui all'art. 1 ELla Legge n. 107/2015, mediante sua attribuzione secondo il sistema proprio di essa e per valori corrispondenti a quelli perduti, condanna il convenuto, in persona EL legale rappresentante pro tempore, a erogare in favore ELla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione EL docente ELl'importo nominale di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2021/2022 e 2024/2025 oltre interessi dalla data EL diritto all'accredito alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici predetti. Condanna il convenuto al pagamento ELle spese di lite, liquidate in € 621,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori costituiti e dichiaratisi in ricorso anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 18.11.25
IL GIUDICE
Dr. SA SS