Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7318 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
AulaE 7318/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 3105/99 mai 28/2/2004 Dott. Ettore MERCURIO Presidente Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Cron. 16805 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere relatore Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Spa SO UD, in persona del Presidente e Amministratore delegato, legale rappresentante pro-tempore, Giorgio Primo Fantoni, elettivamente le .** domiciliata in Roma, Via Marconi n. 57, presso l'avv. Francesco Caforio, che la rappresenta e difende, unitamente all'a Salvatore De Franco, giusta delega in atti;
-ricorrente- ん
contro
: TT EP e ZA OV -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 18 dicembre 1997-6 Ud. febbraio 1998, n. 146, RGAC N. 107 DEL 1997, CRON. 1490; 28.2.01 Udita nella pubblica udienza del 28 febbraio 2001 la relazione 982 della causa svolta dal relatore cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Salvatore De Franco;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. h 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Taranto, la società SO UD s.p.a. proponeva appello avverso la decisione del locale pretore, confermativa dell'ordinanza ex art. 700 codice di procedura civile, con cui si ordinava all'appellante, quale datrice di lavoro dei ricorrenti IU AR e AT ZA di trasmettere all'INPS i documenti necessari per la disamina della loroadi posizione al fine del conseguimento del pensionamento anticipato ex art. 29 della legge n. 223 del 1991. Il Tribunale rigettava l'appello della società. I giudici di appello ritenevano che l'art. 29 della legge n. 223 del 1991 autorizzasse i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore siderurgico pubblico (ivi comprese le imprese esercenti attività di manutenzione e di servizio) ad accedere al prepensionamento, a prescindere dalla volontà del datore di lavoro di avvalersi di tale diritto. Osservavano, poi, che era irrilevante la circostanza, peraltro non provata, che, alla data di emanazione del decreto di attuazione del citato art. 29, la società appellante avesse alle proprie dipendenze, nel settore manutenzione, solo lavoratori in cassa integrazione e non avesse comunque lavori da eseguire. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società SO UD con tre motivi di ricorso. I due lavoratori intimati non hanno svolto difese. ん 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991 n. 223, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Ricordata l'evoluzione legislativa sul pensionamento anticipato dei lavoratori dell'industria-dalla legge n. 155 del 1981, che configurava il prepensionamento anticipato come un diritto del lavoratore, senza alcun onere per le imprese, al D.L. n. 90 del 1989, che prevedeva, invece, che fossero le aziende a rappresentare le esuberanze strutturali di manodopera ed, in corrispettivo del vantaggio acquisito, fossero onerate del 50% del costo del prepensionamento, alla legge n. 223 del 1991, che all'art.27 concede alle imprese ad alta capacità innovativa e competitività mondiale la possibilità di ricorrere al prepensionamento, entro un numero limitato di dipendenti, con un contributo aziendale pari al 30% dell'onere complessivo ed all'art. 29 estende la facoltà di cui all'art. 27, fra l'altro, ai dipendenti delle aziende siderurgiche che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici- la difesa della SO UD s.p.a. sostiene che l'art. 29 della legge n. 223 del 1991, nel richiamare il precedente articolo 27, ha inteso richiamare anche la possibilità per l'azienda di optare per il beneficio. Deduce, inoltre, che tale interpretazione è anche l'unica che risponde alle finalità della legge, che era indubbiamente quella di consentire alle imprese che avessero eccedenze di manodopera di liberarsene, dietro versamento di un contributo, pari al 30% dell'onere dei prepensionamenti, e che contraddittoriamente il Tribunale ha rilevato che la disciplina prevista dall'art. 29 per i prepensionamenti nel settore siderurgico pubblico “è fondata sul notorio presupposto dell'annoso stato di crisi di tale comparto produttivo", per poi ritenere che i lavoratori abbiano diritto al prepensionamento, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, che vorrebbe obbligatoriamente gravare di un contributo per ciascuno dei lavoratori ultracinquantenni che decidessero di prepensionarsi, fino ad un massimo di costo di cento milioni per ciascuno di essi. Il primo motivo di ricorso è fondato. La legge 23 luglio 1991 n. 223 prevede, all'art. 27, la possibilità di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti delle aziende ad alta capacità innovativa e competitività mondiale, interessate da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. La procedura prevede che le imprese interessate presentino programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarino l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera. I lavoratori dipendenti da tali imprese, in possesso di determinati requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, possono presentare domanda di pensionamento anticipato. Nel caso di domande superiori nel numero alle eccedenze accertate, sarà l'impresa ad operare una selezione delle stesse in base alle proprie esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. L'impresa è tenuta a corrispondere all'INPS un contributo pari al trenta per cento degli oneri relativi al pensionamento anticipato di ciascun dipendente ammesso al beneficio. L'art. 29 dispone, poi, che la facoltà di cui all'art. 27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è esercitabile fino al 31 dicembre 1991, termine successivamente differito al 31 gennaio 1992 dall'art. 3 della legge 20 gennaio 1992 n. 22, dai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e da altre imprese analiticamente considerate. Ora, non può dubitarsi che i prepensionamenti di cui all'art. 29 della legge n. 223 del 1991 presuppongono, anche essi, come quelli di cui al precedente art. 27, che vi sia una domanda dell'impresa interessata a ridurre il proprio personale, richiestache, logicamente, presuppone a sua volta un programma di riorganizzazione della struttura, non essendo possibile che venga presa in considerazione una domanda di collocamento anticipato in quiescenza senza che l'azienda di appartenenza abbia già avvertito la necessità di procedere alla riduzione dei propri organici e la convenienza di una siffatta determinazione, che comporta, tra l'altro, l'assunzione a proprio carico del contributo previsti dall'art. 27, comma 5 della stessa legge. 5 Pur in assenza di uno specifico richiamo, nell'art. 29, al potere imprenditoriale di selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, è chiaro che tale articolo, nel menzionare "la facoltà di cui all'art. 27", ha inteso richiamare anche la procedura prevista da tale norma, che assume quindi, nell'assetto complessivo dell'istituto, il carattere di norma primaria (Cass. 14 aprile 1999 n. 3714, 13 agosto 1997 n. 7567). Questa Conclusione appare, del resto, in linea con il criterio seguito dal legislatore pochi mesi prima dell'emanazione della legge n., 223 del 1991, allorquando, con il decreto legge n. 108 del 1991, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 169, ha stabilito, all'art.5, che nuove domande di pensionamento anticipato potevano essere proposte dai lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accertasse l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica, Il contributo previsto a carico delle imprese interessate da tali prepensionamenti era allora fissato nella misura del cinquanta per cento dell'onere relativo. L'interpretazione accolta trova ulteriore conferma nel D.M. n. 443 del 30 dicembre 1991 (regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge n. 223 del 1991), che, all'art. 6, nel disciplinare gli adempimenti procedurali, al comma n. 3 dispone espressamente che nel caso in cui il numero dei lavoratori interessati al pensionamento anticipato sia superiore ai limiti fissati nello stesso decreto, per singoli settori, “le imprese opereranno una selezione in base alle proprie esigenze". Per tutto quanto esposto, il primo motivo di ricorso va accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri due motivi di ricorso, con i quali vengono riproposti, rispettivamente, il secondo motivo di appello subordinato, secondo il quale, alla data di emanazione della normativa regolamentare di h attuazione, la società non aveva più dipendenti nella divisione manutenzione e neppure lavori da eseguire, nonché la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 27 e 29 della legge n. 223 del 1991, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione (terzo motivo di ricorso per cassazione). 1 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto delle domande proposte dai lavoratori contro la società SO UD s.p.a.. Non sussistendo il diritto dei lavoratori ad accedere al pensionamento anticipato, in mancanza di una declaratoria di eccedenza di manodopera da parte dell'azienda, nessun obbligo aveva questa di trasmettere all' INPS i documenti necessari per l'avvio della procedura di accesso al ricordato pensionamento. Si ritiene equo, in considerazione della relativa novità della questione, compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dai lavoratori intimati. Famille dro Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. I D , A Shillie O S L S 0 L 1 A O T . 3 , B T 3 A I R 5 S D 'A E . P L A IL CANCELLIERE S N L T I E S 3 N Depositato in Cancelleria D O -7 G P I S O 8 IM - N A 1 E D A 1 S D , E I oggin 9 MAG. 2001 E E A O T G R O N G T T E IL CANCELLIERE IS E IT S L E G IR E A R D L L O E D 7