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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 391/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240003271327 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1737/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella n. 29120240003271327 notificatale in data 10/12/2024: ha chiesto la pronuncia di illegittimità sotto plurimi profili (in breve): vizi di notifica ed insussistenza della pretesa;
ha, inoltre, formulato richiesta di esibizione dell'originale (cfr. provvedimento e ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
La Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La Cartella è stata notificata alla ricorrente in data 10/12/2024 a mezzo raccomandata a/r consegnata
“a mani” della stessa, il ruolo è stato consegnato in data 10/02/2024 (cfr. documentazione in atti).
Ogni eventuale “vizio” è stato “sanato” dalla tempestiva proposizione del ricorso - ex art. 156 cpc - avvenuta in data 22/05/2014 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato …” (Cassazione, 5057/2015).
3.- Pertanto, “In caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l'eventuale impugnazione dell'accertamento da parte del contribuente “sana” il vizio di nullità della notifica” (Cassazione, n. 16610/2015).
La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato: qualora l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario nonostante l'eventuale irritualità della notifica non si può dichiararne la nullità (Cassazione, n. 13857/2014).
4.- La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7376/2024, ha chiarito che il disconoscimento di copie dei documenti prodotti in giudizio dall'Agente della riscossione, per essere efficace, deve essere specifico e non generico: una semplice “formula di stile” – così come è avvenuto nella fattispecie qui in esame - non è sufficiente a contestare la conformità all'originale e non obbliga il giudice a ordinare l'esibizione dei documenti originali.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate. Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN RO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 391/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240003271327 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1737/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti. Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella n. 29120240003271327 notificatale in data 10/12/2024: ha chiesto la pronuncia di illegittimità sotto plurimi profili (in breve): vizi di notifica ed insussistenza della pretesa;
ha, inoltre, formulato richiesta di esibizione dell'originale (cfr. provvedimento e ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
La Contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La Cartella è stata notificata alla ricorrente in data 10/12/2024 a mezzo raccomandata a/r consegnata
“a mani” della stessa, il ruolo è stato consegnato in data 10/02/2024 (cfr. documentazione in atti).
Ogni eventuale “vizio” è stato “sanato” dalla tempestiva proposizione del ricorso - ex art. 156 cpc - avvenuta in data 22/05/2014 (cfr. documentazione in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato …” (Cassazione, 5057/2015).
3.- Pertanto, “In caso di cartelle esattoriali con vizi di notifica l'eventuale impugnazione dell'accertamento da parte del contribuente “sana” il vizio di nullità della notifica” (Cassazione, n. 16610/2015).
La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato: qualora l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario nonostante l'eventuale irritualità della notifica non si può dichiararne la nullità (Cassazione, n. 13857/2014).
4.- La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7376/2024, ha chiarito che il disconoscimento di copie dei documenti prodotti in giudizio dall'Agente della riscossione, per essere efficace, deve essere specifico e non generico: una semplice “formula di stile” – così come è avvenuto nella fattispecie qui in esame - non è sufficiente a contestare la conformità all'originale e non obbliga il giudice a ordinare l'esibizione dei documenti originali.
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate. Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN RO