CGT2
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2022 depositato il 04/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 99/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 17/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200431 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dare atto dell'intervenuta conciliazione.
Appellato: non costituito in giudizio,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, rubricato al n. 107/2018, il signor Resistente_1 impugnava il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale la Direzione Provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno d'imposta 2012 aveva provveduto alla rettifica della dichiarazione Iva disconoscendo parzialmente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del DPR 633/1972 – sul prorata di detraibilità – poiché il volume d'affari generato dal Contribuente era costituito da operazioni imponibili ed operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/1972.
All'esito del ricorso in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano pronunciava la sentenza
99/2/21 depositata il 17/05/2021 con la quale, assorbiti gli altri motivi di impugnazione, accoglieva il ricorso sulla base del presupposto che l'attività accessoria delle slot machine svolta dal contribuente rappresentasse appena il 5,75% dei ricavi della gestione ordinaria di Bar e Caffè per l'effetto condannava l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite pari a € 1500 a fronte di una causa di valore di € 1.340.
Avverso la predetta sentenza la Direzione Provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma in punto di condanna alle spese.
La cause è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
Le parti infatti in data 27 novembre 2025 hanno sottoscritto accordo conciliativo con il quale hanno determinato in € 548,07 la somma che l'Agenzia deve rimborare al contribuente.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare estinto il giudizio, nella presente fase, fermo restando quanto deciso nella sentenza di primo grado, nella parte non contestata e conseguentemente passata in giudicato.
Le spese della presente fase devono essere inetrgalmente compensate, secondo quanto deciso nel predetto accordo.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dà atto dell'inetrvenuta conciliazione, dichiarando estinto il giudizio nella presente fase.
Compensa integralmente spese e onorari della presente fase.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2/2022 depositato il 04/01/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 99/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 17/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010200431 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: dare atto dell'intervenuta conciliazione.
Appellato: non costituito in giudizio,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, rubricato al n. 107/2018, il signor Resistente_1 impugnava il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale la Direzione Provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno d'imposta 2012 aveva provveduto alla rettifica della dichiarazione Iva disconoscendo parzialmente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del DPR 633/1972 – sul prorata di detraibilità – poiché il volume d'affari generato dal Contribuente era costituito da operazioni imponibili ed operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/1972.
All'esito del ricorso in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano pronunciava la sentenza
99/2/21 depositata il 17/05/2021 con la quale, assorbiti gli altri motivi di impugnazione, accoglieva il ricorso sulla base del presupposto che l'attività accessoria delle slot machine svolta dal contribuente rappresentasse appena il 5,75% dei ricavi della gestione ordinaria di Bar e Caffè per l'effetto condannava l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite pari a € 1500 a fronte di una causa di valore di € 1.340.
Avverso la predetta sentenza la Direzione Provinciale di Oristano dell'Agenzia delle Entrate propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma in punto di condanna alle spese.
La cause è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve dare atto della cessazione della materia del contendere.
Le parti infatti in data 27 novembre 2025 hanno sottoscritto accordo conciliativo con il quale hanno determinato in € 548,07 la somma che l'Agenzia deve rimborare al contribuente.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare estinto il giudizio, nella presente fase, fermo restando quanto deciso nella sentenza di primo grado, nella parte non contestata e conseguentemente passata in giudicato.
Le spese della presente fase devono essere inetrgalmente compensate, secondo quanto deciso nel predetto accordo.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dà atto dell'inetrvenuta conciliazione, dichiarando estinto il giudizio nella presente fase.
Compensa integralmente spese e onorari della presente fase.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025, dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.