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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
PR EP, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 842/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caorle - Via Roma N. 26 30021 Caorle VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
CO S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 331 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 667/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ricorre
contro
AB SP e il COMUNE di CAORLE avverso il preavviso di Iscrizione Ipotecaria n. 331 del 10.10.2024, con il quale si intima il pagamento della somma di € 161.994,31 entro il termine di 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore.
Nell'atto viene specificato che l'ipoteca sarà iscritta per un importo pari al doppio di € 161.994,31, somma che discende dalle ingiunzioni di pagamento di seguito riportate:
- ingiunzione di pagamento n. 210778 del 11.04.2017, notificata in data 03.05.2017 per un importo di
€ 44.161,87.
- ingiunzione di pagamento n. 269929 del 07.11.2017, notificata in data 25.11.2017 per un importo di
€ 100.250,15.
E' costituita CO PA, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di
Caorle.
Respinta l'istanza cautelare, la causa viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
La Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente deduce i seguenti vizi dell'atto impugnato:
NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
PER ERRATO CALCOLO DEL TRIBUTO,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER OMESSA
NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER OMESSA
INDICAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CUI RICORRERE,
NULLITA' DELLA COMUNICAIZONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOETCARIA PER OMESSA
ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI,
ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA TRIBUTARIA PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE IMPOSTE
NONCHE' DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA
NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 50 DEL DPR 602/1973 ,
INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA VIA PEC DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DELLA
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA E PER FILE IN FORMATO PDF NON
CONFORME E PER ASSERITO MANCATO INSERIMENTO DELL'INDIRIZZO PEC DEL MITTENTE NEGLI
ELENCHI PUBBLICI,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER TARDIVA NOTIFICA
EX ART. 25 DEL DPR 602/1973.
CO PA prende analitica posizione sulle censure esposte da parte ricorrente, ribadendo la correttezza del proprio operato e richiamando l'iter procedimentale a base dell'emissione dell'atto impugnato che qui, di seguito, si riporta:
- in data 21.9.2016 il Comune di Caorle notificava alla odierna ricorrente l'avviso di liquidazione IMU per gli anni 2012 e 2013, con riferimento agli immobili ivi indicati di proprietà Ricorrente_1 s.r.l., richiedendo il pagamento del complessivo importo di euro 42.847,00;
- in data 28.2.2017 il Comune di Caorle notificava alla odierna ricorrente l'avviso di liquidazione IMU per gli anni 2014 – 2015 e 2016, con riferimento agli immobili ivi indicati di proprietà Ricorrente_1 s.r.l., richiedendo il pagamento del complessivo importo di euro 63.510,00;
- entrambi gli avvisi di accertamento, notificati a mani, diventavano definitivi per mancata impugnazione;
- il Comune di Caorle affidava la riscossione coattiva dei predetti crediti alla odierna resistente, incaricata del servizio di riscossione, che notificava le ingiunzioni di pagamento n. 210778 del 11.4.2017 per euro
44.161,87 e l'ingiunzione di pagamento n. 269929 del 7.11.2017 per euro 100.250,15, con le quali si portavano ad esecuzione gli avvisi di accertamento testé citati;
- anche tali ingiunzioni di pagamento non venivano impugnate;
- CO PA notificava, poi, alla ricorrente l'intimazione n. 1371 del 30.1.2018 per complessivi euro 149.649,42 con la quale veniva richiesto il pagamento delle somme in questione, preavvisando, in caso di mancato pagamento, l'avvio di procedure esecutive a carico di Ricorrente_1 s.r.l.;
- successivamente notificava gli atti di pignoramento presso terzi n. 664 del 13.3.2018 e n. 321 del 22.2.2019 senza alcun esito concreto;
- a seguito del periodo pandemico l'attività della riscossione veniva sospesa da 8.3.2020 a 31.8.2021;
- procedeva quindi l'odierno concessionario con la notifica via pec in data 11/10/2024 del preavviso di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnato.
La Corte prende atto della ricostruzione operata dalla resistente, documentalmente provata e non fatta oggetto di alcuna contestazione, con specifica successiva memoria, dal patrocinio ricorrente.
Ne emerge che si è di fronte a pretese ormai cristallizzate per la intervenuta definitività degli atti di accertamento e di intimazione prodromici a quello qui impugnato per cui non possono trovare ingresso contestazioni che attengono a tali atti che andavano fatte valere con la loro tempestiva impugnazione.
L'asserita omessa notifica degli atti presupposti al preavviso ipotecario è smentita per tabulas.
L'esame di merito viene, pertanto, limitato ai vizi propri dell'atto impugnato.
Non può essere, in tale sede, contestato il calcolo dell'imposta, come accertata con atti divenuti definitivi ove risultano indicati gli immobili, gli estremi catastali ed il loro valore e sui quali risulta applicata l'aliquota prevista dal regolamento del Comune di Caorle.
La Suprema Corte ha statuito che “ (…) l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 “ (Cass. Ordinanza, 23/10/2024, n. 27504).
Risultano inammissibili, in tale sede, le censure attinenti la fatiscenza degli immobili a fronte di una pretesa impositiva cristallizzata.
Del tutto pretestuosa risulta, poi, la censura relativa all'omessa allegazione degli atti prodromici, atteso che gli stessi risultano - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - ritualmente notificati e noti alle parti.
Con riferimento alla mancata indicazione dell'autorità innanzi alla quale presentare il ricorso è principio consolidato presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione quello per cui le suddette omissioni non determinano la nullità dell'atto (v. da ultimo Cass. n. 14710 del 2023).
Con riguardo alla violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 rileva il Collegio che l'atto con cui si procede all'iscrizione di ipoteca giudiziale è atto con funzione di garanzia e non atto dell'espropriazione forzata. Ne discende che nessuna intimazione o avviso deve precedere la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come di recente affermato , anche, dalla Suprema Corte secondo la qaule “ (…) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. (Cass. Ordinanza n. 9817/2024).
L'atto impugnato può pervenire al contribuente con qualsiasi modalità idonea ad assicurare la conoscenza dell'intenzione dell'agente della riscossione di procedere ad iscrizione ipotecaria. Nel caso di specie la comunicazione ha raggiunto lo scopo per cui viene meno qualsiasi censura attinente alla notifica.
Si ricorda, comunque, che:
come ribadito dalla Suprema Corte “(…) la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ". pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass.
Ordinanza n. 30922/2024);
l'indirizzo pec utilizzato per la notifica è presente e liberamente consultabile nel Pubblico Registro IPA e risulta registrato - per quanto indicato dalla resistente - quale domicilio digitale dell'Ufficio Notifiche di CO s.p.a., dal 22/07/2023, data anteriore alla notifica della comunicazione impugnata (ritenndosi di valutare la censura formulata anche per la notifica dell'ingiunzione, con riguardo al solo atto qui impugnato).
Da ultimo, con riguardo alla eccepita prescrizione, si ricorda che - per quanto suesposto e provato - parte resistente ha notificato, anche, ulteriore intimazione ad adempiere in data 30.1.2018 nonché atto di pignoramento in data 13.3.2018 e atto di pignoramento presso terzi in data 22.2.2019 da ritenersi, anche essi, atti interruttivi della prescrizione.
Alla notifica di tali atti della riscossione va ricordato ed aggiunto il periodo di sospensione ex lege previsto a causa dell'emergenza epidemiologica dagli artt. 67 e 68 del DL 18/2020 con conseguente sospensione di ogni termine prescrizionale per il periodo di 542 giorni, durante i quali erano sospesi gli adempimenti tributari e vietata ogni attività di riscossione (Cass. Ordinanza n. 960/2025).
Nessuna prescrizione si è realizzata.
Il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di causa il Collegio pone le stesse a carico della parte ricorrente e a favore di CO PA e si liquidano, anche con riguardo alla fase cautelare, come da dispositivo, tenendo conto del valore del contendere.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di CO S.p.A. e del Comune di
Caorle che si liquidano nell'importo di euro 5.000 oltre accessori per cascuna parte.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
PR EP, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 842/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caorle - Via Roma N. 26 30021 Caorle VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
CO S.p.a. - 02391510266
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 331 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 667/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ricorre
contro
AB SP e il COMUNE di CAORLE avverso il preavviso di Iscrizione Ipotecaria n. 331 del 10.10.2024, con il quale si intima il pagamento della somma di € 161.994,31 entro il termine di 30 giorni, pena l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore.
Nell'atto viene specificato che l'ipoteca sarà iscritta per un importo pari al doppio di € 161.994,31, somma che discende dalle ingiunzioni di pagamento di seguito riportate:
- ingiunzione di pagamento n. 210778 del 11.04.2017, notificata in data 03.05.2017 per un importo di
€ 44.161,87.
- ingiunzione di pagamento n. 269929 del 07.11.2017, notificata in data 25.11.2017 per un importo di
€ 100.250,15.
E' costituita CO PA, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di
Caorle.
Respinta l'istanza cautelare, la causa viene in trattazione per il merito all'odierna udienza.
La Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente deduce i seguenti vizi dell'atto impugnato:
NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
PER ERRATO CALCOLO DEL TRIBUTO,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER OMESSA
NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER OMESSA
INDICAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA CUI RICORRERE,
NULLITA' DELLA COMUNICAIZONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOETCARIA PER OMESSA
ALLEGAZIONE DEGLI ATTI PRODROMICI,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI,
ILLEGITTIMITA' DELLA PRETESA TRIBUTARIA PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE IMPOSTE
NONCHE' DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER MANCATA
NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E PER VIOLAZIONE DELL'ART. 50 DEL DPR 602/1973 ,
INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA VIA PEC DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DELLA
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA E PER FILE IN FORMATO PDF NON
CONFORME E PER ASSERITO MANCATO INSERIMENTO DELL'INDIRIZZO PEC DEL MITTENTE NEGLI
ELENCHI PUBBLICI,
NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER TARDIVA NOTIFICA
EX ART. 25 DEL DPR 602/1973.
CO PA prende analitica posizione sulle censure esposte da parte ricorrente, ribadendo la correttezza del proprio operato e richiamando l'iter procedimentale a base dell'emissione dell'atto impugnato che qui, di seguito, si riporta:
- in data 21.9.2016 il Comune di Caorle notificava alla odierna ricorrente l'avviso di liquidazione IMU per gli anni 2012 e 2013, con riferimento agli immobili ivi indicati di proprietà Ricorrente_1 s.r.l., richiedendo il pagamento del complessivo importo di euro 42.847,00;
- in data 28.2.2017 il Comune di Caorle notificava alla odierna ricorrente l'avviso di liquidazione IMU per gli anni 2014 – 2015 e 2016, con riferimento agli immobili ivi indicati di proprietà Ricorrente_1 s.r.l., richiedendo il pagamento del complessivo importo di euro 63.510,00;
- entrambi gli avvisi di accertamento, notificati a mani, diventavano definitivi per mancata impugnazione;
- il Comune di Caorle affidava la riscossione coattiva dei predetti crediti alla odierna resistente, incaricata del servizio di riscossione, che notificava le ingiunzioni di pagamento n. 210778 del 11.4.2017 per euro
44.161,87 e l'ingiunzione di pagamento n. 269929 del 7.11.2017 per euro 100.250,15, con le quali si portavano ad esecuzione gli avvisi di accertamento testé citati;
- anche tali ingiunzioni di pagamento non venivano impugnate;
- CO PA notificava, poi, alla ricorrente l'intimazione n. 1371 del 30.1.2018 per complessivi euro 149.649,42 con la quale veniva richiesto il pagamento delle somme in questione, preavvisando, in caso di mancato pagamento, l'avvio di procedure esecutive a carico di Ricorrente_1 s.r.l.;
- successivamente notificava gli atti di pignoramento presso terzi n. 664 del 13.3.2018 e n. 321 del 22.2.2019 senza alcun esito concreto;
- a seguito del periodo pandemico l'attività della riscossione veniva sospesa da 8.3.2020 a 31.8.2021;
- procedeva quindi l'odierno concessionario con la notifica via pec in data 11/10/2024 del preavviso di iscrizione ipotecaria in questa sede impugnato.
La Corte prende atto della ricostruzione operata dalla resistente, documentalmente provata e non fatta oggetto di alcuna contestazione, con specifica successiva memoria, dal patrocinio ricorrente.
Ne emerge che si è di fronte a pretese ormai cristallizzate per la intervenuta definitività degli atti di accertamento e di intimazione prodromici a quello qui impugnato per cui non possono trovare ingresso contestazioni che attengono a tali atti che andavano fatte valere con la loro tempestiva impugnazione.
L'asserita omessa notifica degli atti presupposti al preavviso ipotecario è smentita per tabulas.
L'esame di merito viene, pertanto, limitato ai vizi propri dell'atto impugnato.
Non può essere, in tale sede, contestato il calcolo dell'imposta, come accertata con atti divenuti definitivi ove risultano indicati gli immobili, gli estremi catastali ed il loro valore e sui quali risulta applicata l'aliquota prevista dal regolamento del Comune di Caorle.
La Suprema Corte ha statuito che “ (…) l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990 “ (Cass. Ordinanza, 23/10/2024, n. 27504).
Risultano inammissibili, in tale sede, le censure attinenti la fatiscenza degli immobili a fronte di una pretesa impositiva cristallizzata.
Del tutto pretestuosa risulta, poi, la censura relativa all'omessa allegazione degli atti prodromici, atteso che gli stessi risultano - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - ritualmente notificati e noti alle parti.
Con riferimento alla mancata indicazione dell'autorità innanzi alla quale presentare il ricorso è principio consolidato presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione quello per cui le suddette omissioni non determinano la nullità dell'atto (v. da ultimo Cass. n. 14710 del 2023).
Con riguardo alla violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 rileva il Collegio che l'atto con cui si procede all'iscrizione di ipoteca giudiziale è atto con funzione di garanzia e non atto dell'espropriazione forzata. Ne discende che nessuna intimazione o avviso deve precedere la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come di recente affermato , anche, dalla Suprema Corte secondo la qaule “ (…) l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento. (Cass. Ordinanza n. 9817/2024).
L'atto impugnato può pervenire al contribuente con qualsiasi modalità idonea ad assicurare la conoscenza dell'intenzione dell'agente della riscossione di procedere ad iscrizione ipotecaria. Nel caso di specie la comunicazione ha raggiunto lo scopo per cui viene meno qualsiasi censura attinente alla notifica.
Si ricorda, comunque, che:
come ribadito dalla Suprema Corte “(…) la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ". pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario” (Cass.
Ordinanza n. 30922/2024);
l'indirizzo pec utilizzato per la notifica è presente e liberamente consultabile nel Pubblico Registro IPA e risulta registrato - per quanto indicato dalla resistente - quale domicilio digitale dell'Ufficio Notifiche di CO s.p.a., dal 22/07/2023, data anteriore alla notifica della comunicazione impugnata (ritenndosi di valutare la censura formulata anche per la notifica dell'ingiunzione, con riguardo al solo atto qui impugnato).
Da ultimo, con riguardo alla eccepita prescrizione, si ricorda che - per quanto suesposto e provato - parte resistente ha notificato, anche, ulteriore intimazione ad adempiere in data 30.1.2018 nonché atto di pignoramento in data 13.3.2018 e atto di pignoramento presso terzi in data 22.2.2019 da ritenersi, anche essi, atti interruttivi della prescrizione.
Alla notifica di tali atti della riscossione va ricordato ed aggiunto il periodo di sospensione ex lege previsto a causa dell'emergenza epidemiologica dagli artt. 67 e 68 del DL 18/2020 con conseguente sospensione di ogni termine prescrizionale per il periodo di 542 giorni, durante i quali erano sospesi gli adempimenti tributari e vietata ogni attività di riscossione (Cass. Ordinanza n. 960/2025).
Nessuna prescrizione si è realizzata.
Il ricorso va respinto.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di causa il Collegio pone le stesse a carico della parte ricorrente e a favore di CO PA e si liquidano, anche con riguardo alla fase cautelare, come da dispositivo, tenendo conto del valore del contendere.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di CO S.p.A. e del Comune di
Caorle che si liquidano nell'importo di euro 5.000 oltre accessori per cascuna parte.