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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele e Parte_1
Domenico Mastropasqua, giusta procura in atti--------------opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti--------------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali odierno in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato Da Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.798/2022 chiesto e ottenuto dalla per la complessiva somma di € Controparte_1
15.095,91 oltre accessori.
La infatti, aveva agito in via monitoria contro il CP_1 [...] per avere acquistato il credito originariamente in capo a Pt_1 derivante dal contratto di finanziamento del Parte_2
28.9.2012, che era stato onorato dal solo in parte, con Pt_1 consequenziale richiesta di restituzione di quanto dovuto secondo pagina 1 di 4 contratto.
L'opponente contestava la legittimazione attiva della CP_1 contestava la conformità del contratto all'originale e contestava l'autenticità della sottoscrizione dello stesso. Eccepiva altresì
l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in materia.
La si difendeva evidenziando l'estrema genericità della CP_1 difesa e delle contestazioni dell'opponente; in ogni caso chiedeva la verificazione sulle firme del contratto che ella aveva comunque prodotto sin dalla fase monitoria (e che è stato poi acquisito in originale cartaceo nel processo). In ultimo, evidenziava come la titolarità del credito emergesse da plurimi dati documentali.
Era disposto il tentativo di mediazione obbligatorio, poi svoltosi senza esito positivo;
quindi, rigettata la richiesta di c.t.u. dell'opponente, la causa era rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza la difesa della opposta ha preliminarmente chiesto di disporre la c.t.u. grafologica.
2. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi di cui in appresso.
Va preliminarmente detto che l'atto di opposizione svolge contestazioni evidentemente generiche, prive di ogni minima specificazione rispetto al caso di specie e richiamo al contestato anche documentale del caso di specie.
Quanto al tema della prova della titolarità in capo a del CP_1 credito in questione, essa si trae dalla valutazione di un complesso di elementi presuntivi tutti concordanti: la ha prodotto CP_1 già in fase monitoria pura il contratto scritto relativo al finanziamento n. 4522985 del 28.9.2012 aperto presso l'allora unitamente alla lettera di comunicazione della Parte_2 cessione e di messa in mora del 5.10.2016, con la cartolina di ricevimento della relativa raccomandata. Quindi, l'opposta ha prodotto altresì copia della Gazzetta Ufficiale del 10.9.2016 nella quale comunica di avere ricevuto una serie di crediti CP_1 dalla Mps, che a sua volta li aveva ricevuti da in Parte_2
pagina 2 di 4 occasione di fusione societaria. Non solo: il credito di cui al finanziamento in oggetto rientra per le sue caratteristiche fra quelli descritti nella comunicazione (crediti in euro derivanti da finanziamenti per i quali al 10.6.2016 è stata già comunicata la decadenza dal beneficio del termine e derivanti da ). Parte_2
La poi, ha anche depositato la copia del contratto di CP_1 cessione tra Mps e . CP_1
Ed ancora, la ha prodotto in questa sede la copia del CP_1 documento d'identità del nonché la sua dichiarazione dei Pt_1 redditi del 2012, la cui disponibilità non è stata contestata dalla parte opponente e che non si spiega altrimenti se non con l'essere stati consegnati alla cessionaria dal cedente quali documenti correlati all'originario titolo negoziale.
Appare perciò evidente che tutti gli elementi descritti concorrono a formare la prova (come richiesto da Cass.n. 17944/2023) che il credito verso il originato dal contratto con , è Pt_1 Parte_2 stato ceduto alla e ciò anche apprezzando che il CP_1 Pt_1 nel corso di più di un decennio non ha opposto alcunchè a fronte della ricezione di solleciti di pagamento (laddove quello del
17.7.2019 non è stato contestato).
Queste osservazioni sui dati documentali, poi, sono utili anche a superare la contestazione della sottoscrizione del contratto predetto: il infatti, pur ricevendo comunicazione della Pt_1 richiesta di pagamento in relazione a quel contratto, non ha inteso reagire, sino ad oggi, contestando che vi fosse stata una sottoscrizione falsa;
e nulla dice, come sopra esposto, neppure davanti alla produzione in giudizio di copia del suo documento d'identità e della sua dichiarazione dei redditi, laddove è più che ragionevole concludere che una persona raggiunta da queste comunicazioni che non abbia firmato il contratto e ricevuto il denaro avrebbe ben reagito tempestivamente nelle opportune sedi.
E, non ultimo, deve anche essere considerato che il versamento delle somme in suo favore è comprovato e incontestato: emerge che v'è stata anche una ricognizione del debito alla data del 3.3.2015 (v. doc. fasc. opposta). Tutti gli elementi, quindi, non possono che pagina 3 di 4 portare logicamente a superare la contestazione circa la sottoscrizione.
In definitiva, a fronte della allegazione e della prova del contratto di finanziamento, parte opponente non ha né allegato né provato il pagamento.
Ne deriva che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.798/2022, che dichiara esecutivo;
b) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi,
[...] oltre iva, c.p.a.se e come dovute e spese generali al 15%.
Si dà atto che viene data lettura a fine udienza della sentenza che si deposita contestualmente.
Così deciso in Trani in data 14.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore
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