Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3155-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 14 febbraio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 3155/2023 R.G.A.C., sono presenti e l'avv.
Salvatore Magazzù, in sostituzione dell'Avv. Buscema, per RO Di LO,
e l'avv. Alessandro Immordino per l'Avvocatura dello Stato di MO per la Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti. L'avv. Magazzù insiste, in particolare, delle note conclusive.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di MO
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3155/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), in per- Parte_1 P.IVA_1
sona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex legis
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di MO
( ; Email_1
- opponente -
E
Di LO RO ( ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Paola Buscema ( per procura allegata alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta;
- opposto -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
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Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 326/2023 del Tribunale di MO
depositato 13 gennaio 2023;
2) condanna la al paga- Parte_1
mento in favore di Di LO RO della somma di € 42.459,30;
3) compensa nella misura di un terzo le spese del giudizio nei rapporti tra le parti, e condanna la Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore di Di LO RO
[...]
nella misura dei restanti due terzi, che liquida in € 5.077,33 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dalla Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2023 di questo
[...]
Tribunale (emesso in data 13 gennaio 2023 e notificato il successivo 18
gennaio 2023), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento, in favore di Di LO RO della somma di € 63.403,35 a titolo di saldo di una fattu-
C
(n. 36/22 del 19 settembre 2022) per compenso maturato per l'attività
professionale prestata quale Consulente tecnico di parte in un procedi-
mento innanzi al T.A.R. MO, oltre interessi e spese del procedimento monitorio).
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❖❖❖
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr.,
ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) –
si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, l'opposto ha chiesto il pagamento dei compensi allo stesso dovuti per l'attività di Consulente tecnico di parte (la Regione Sici-
liana – Assessorato della Salute) prestata nell'ambito di un procedimento pendente innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo di MO.
Sul punto è opportuno evidenziare che il diritto al compenso scaturisce
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dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma
(Cass. civ., 6–3, Ord. 31/3/2021, n. 8863) e dall'effettivo svolgimento del-
la prestazione professionale.
Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle al-
tre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non
essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare
il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la
pattuizione di un corrispettivo” (Cass. civ., II, Ord. 10/11/2022 n. 33193;
Cass. civ., II, 23/11/2016 n. 23893).
Orbene, nel caso in esame, l'opposto ha assolto all'onere probatorio su esso gravante.
L'esistenza del rapporto professionale tra la Parte_2
e l'odierno opposto e l'effettivo svolgimento della pre-
[...]
stazione professionale non sono mai state oggetto di contestazione.
Sul punto va rilevato che “ai fini dell'onere della prova, va altresì ricor-
dato che, per effetto del novellato art. 115 c.p.c., applicabile alla presente
controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto pro-
duce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, sancendo
espressamente che il giudice ponga a fondamento della decisione i fatti non
specificatamente contestati dalla parte costituita” (ex multis: Cass. Civ. n.
14594/2012).
In buona sostanza, i fatti non contestati devono essere ritenuti certi dal giudice "senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso" (Cass.
Civ., SS.UU., 23/1/2002 n. 761) e, pertanto, possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione senza che occorra dimostrarli.
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Come più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione, la nuova formu-
lazione dell'art. 115 c.p.c. (come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69,
art. 45, comma 14) non ha fatto altro che recepire un principio, quello di non contestazione - che opera, indifferentemente, nei confronti del conve-
nuto, come dell'attore (Cass. Civ., III, n. 8647/2016) – pacificamente af-
fermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che ha ritenuto “… l'art. 167
c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione nell'atto di
costituzione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, configu-
rano la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini
della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il
giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non
contestato, e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteg-
giamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di
condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti
richiesti; pertanto la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicita-
mente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompa-
tibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non
controverso (così, in motivazione, Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 12065 del
29/05/2014” (Cass. Civ., III, 19/7/2018, n. 19185; Cass. Civ., III, n.
12517/2016).
La non contestazione quindi è mero strumento di economia processua-
le, che determina una relevatio ab onere probandi, consentendo di risolve-
re la questione da decidere senza necessità di ricorrere all'istruzione pro-
batoria dal momento che il fatto non specificamente contestato è espunto dal novero dei fatti bisognosi di prova.
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Pertanto, poiché nel caso in esame l'opponente non ha contestato né la sussistenza del rapporto professionale con l'opposto né la sua esecuzione,
tali circostanze devono ritenersi provate.
Comunque, l'opposto ha provato la sua pretesa creditoria mediante il deposito in giudizio, oltre che della detta fattura n. 36 del 19 settembre
2022, anche del conferimento di incarico quale Consulente tecnico di par-
te nell'ambito del procedimento instaurato innanzi il Tribunale Ammini-
strativo Regionale di MO (nota prot. A.I.3/16134 del 24 marzo 2021),
del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'
[...]
di MO in data 9 novembre Controparte_3
2022, richiesto dalla stessa Parte_1
con nota prot. A.I.2/46113 del 13 ottobre 2022 [cfr. produzione parte opposta].
A fronte di ciò e dell'allegazione relativa ad un residuo dovuto di €
63.403,35, l'odierna opponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del debito – ha sollevato un'unica eccezione che, però, non coglie nel segno.
In particolare, lamenta l'opponente che nella determinazione del com-
penso richiesto dall'opposto “deve ritenersi non applicabile D.M. n.
140/2012 capo III art. 15 punto c) “Disposizioni concernenti i Dottori Com-
mercialisti ed esperti contabili”, dovendo, invece, trovare applicazione, nei
riguardi dei CTP nominati dall'Amm.ne, parte del giudizio, il sistema tarif-
fario disciplinato dal D.M. 30/05/2002, in considerazione del fatto che, il
consulente de quo svolge quel munus publicum, ossia quella funzione di
pubblico interesse, analoga a quella espletata dal CTU, quale ausiliario del
giudice” [cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 7].
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Sul punto, occorre preliminarmente distinguere la figura del Consulen-
te tecnico d'ufficio che svolge la funzione di ausiliario del giudice che, in un rapporto di fiducia e collaborazione, presta la sua opera di consulenza sulla base di precise conoscenze e competenze, da quella del Consulente
di parte che invece svolge un ruolo di supporto alla parte che lo ha scelto.
Il consulente tecnico di parte può, quindi, definirsi come l'ausiliario tecnico della parte e del suo difensore, cioè quel soggetto che collabora con la parte ed è portatore di saperi e conoscenze specialistiche, esulanti dalle cognizioni giuridiche proprie del difensore, necessarie per la risolu-
zione di questioni o per l'accertamento o valutazione dei fatti controversi.
La nomina del consulente tecnico, ai sensi dell'art. 201 c.p.c., costitui-
sce mera facoltà della parte che potrà decidere a quale libero professioni-
sta conferire l'incarico peritale per affiancare il consulente d'ufficio, as-
sumendosi, altresì l'onere di provvedere al pagamento dei compensi sulla base di una parcella professionale e alle tariffe vigenti nel settore in cui opera.
Invero, il consulente di parte svolge, nell'ambito del processo, attività
di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi difensiva della parte assistita. Pertanto, il suo espletamento è riconducibile al contratto d'ope-
ra professionale;
ne consegue che il relativo compenso deve essere deter-
minato sulla base delle relative tariffe professionali, mentre non è possibi-
le ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione delle spettanze del con-
sulente tecnico d'ufficio, la cui attività non si ricollega ad un rapporto contrattuale (Cass. civ., VI, Ord., 22/9/2011, n. 19399).
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Incorre pertanto in errore l'opponente laddove afferma che le due figu-
re professionali (C.T.U. e C.T.P.) debbano essere equiparate nella deter-
minazione dei compensi dal momento che la fattispecie dallo stesso ri-
chiamata (e certamente non applicabile al caso in esame), si riferisce alla diversa ipotesi in cui “il Consulente tecnico [d'ufficio] sia stato autorizzato
dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività
strumentale rispetto ai quesiti posti per l'incarico” (Cass. civ. 15 marzo
2024 n. 7035). Ipotesi nella quale la Suprema Corte ha precisato che “in
ordine al rimborso delle attività svolte dai prestatori d'opera, di cui il consu-
lente d'ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi, devono trovare applicazio-
ne le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli
onorari dei consulenti tecnici, attesa la natura di munus publicum che ca-
ratterizza l'incarico assegnato al consulente" (Cass. civ. n. 7035/2024,
cit.).
Nella fattispecie, invece, il Consulente tecnico è stato nominato da una delle parti in causa e non dal nominato C.T.U.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Deve però, a questo punto, evidenziarsi che l'opposto, accettando l'incarico conferito dalla , ha Parte_1
presentato con p.e.c. del 26 maggio 2021 [cfr. doc. 2 produzione opponente] il preventivo dei compensi per l'attività da espletare calcolato sulla base dei parametri introdotti del D.M. n. 140/2012, applicando, in relazione al va-
lore della causa, i parametri minimi maggiorati ex art. 18 del medesimo
D.M. del 30% per un importo complessivo di € 42,459,30.
Sul punto occorre evidenziare che in ordine ai criteri di determinazione
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del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferen-
ziale, tra i vari criteri di determinazione del compenso, alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza
n. 1900 del 25/01/2017; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del
04/06/2018), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con De-
creto ministeriale (Cass. civ., n. 33193/2022, cit.).
Alla luce di ciò, posto che, come detto, il criterio preferenziale per la determinazione del compenso è affidato all'accordo tra le parti (che nella fattispecie risulta esistente) e in considerazione del fatto che agli atti non vi sono documenti integrativi e/o modificativi del preventivo del 26 mag-
gio 2021 per nuovi incarichi non previsti dall'originario mandato che pos-
sano giustificare l'aumento dell'importo fino alla misura ingiunta (€
63.403,35), va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 326/2023 e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di Di LO RO, della somma di € 42.459,30.
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del pote-
re-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr.
Cass. civ. n. 24021/2004, n. 5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
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Per ciò che concerne le spese di lite, è bene precisare che nel procedi-
mento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertan-
to, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione tota-
le o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. civ. n. 2217/2007,
n. 7354/1997 e n. 1977/1983).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudi-
zio (e, in particolare, della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento di un importo inferiore a quello oggetto di ingiunzione), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite – ivi comprese quelle relative alla fase monitoria – in ragione un terzo e condannare la al Parte_1
pagamento dei restanti due terzi in favore di Di LO RO.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, appli-
cando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 26.001 e €
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52.000), i parametri medi.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M.
55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
❖❖❖
Così deciso in MO il 14 febbraio 2025.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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