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12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 34. Giudice dell'appello 1. All' articolo 341 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".
Nota all'art. 34:
- Il testo dell' art. 341 del codice di procedura civile , come sostituito dall' art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399 , poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 341 (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del pretore e del Tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".
"L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".
Nota all'art. 34:
- Il testo dell' art. 341 del codice di procedura civile , come sostituito dall' art. 6 della legge 30 luglio 1984, n. 399 , poi modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 341 (Giudice dell'appello). - L'appello contro le sentenze del pretore e del Tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
L'appello contro le sentenze del giudice di pace si propone al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".
Commentari • 17
- 1. Termini per le impugnazioni (popup)https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Art. 325 c.p.c. Termini per le impugnazioni. 1.Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello. [2] 2.Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta. [1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 19/04/2023, n. 2312Provvedimento: […] Roma che ha concluso la procedura RG 23964/2015 e non la sentenza del giudice di pace n. 35043/2014 emessa in un procedimento di valore inferiore a 1.033,00 quindi esente da registro ex art. 34, della leggeLeggi di più...
- art. 46 d.lgs. 546/92·
- autotutela amministrativa·
- estinzione del giudizio·
- art. 34 legge 374/1991·
- annullamento avviso di liquidazione·
- esenzione imposta di registro·
- compensazione spese di lite·
- cessata materia del contendere·
- imposta di registro