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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5643 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] il [...] CF: , ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], CF: ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Annalisa Usala, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale così disporre: affidare, in maniera condivisa la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la casa materna sita in Carbonia, fraz- Bacu Abis, viale della Libertà n. 51. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
la figlia continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
assegnare la casa familiare, sita in Carbonia, fraz. Bacu Abis, viale della Libertà n. 51, alla , Pt_1 per abitarvi unitamente alla figlia minore;
stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la minore nei giorni del martedì e del giovedì dalle 16 alle 20 e il fine settimana, alternati con la madre, dalle 16 del sabato alle 20.00 della domenica, e comunque ogniqualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche e ludiche della minore. Indipendentemente da quanto sopra e slavo diversi accordi, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la notte del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre;
la notte del 31 dicembre o il giorno del 1gennaio; il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Trascorrerà, altresì, ad anni alterni, con ciascun genitore il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre.
In occasione delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze della minore, ciascun genitore potrà tenere con sé la stessa per due settimane, anche non consecutive ed in periodo da stabilirsi concordemente tra i genitori onde evitare sovrapposizioni.
La minore trascorrerà il giorno di Ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Determinare a carico del , un assegno nella misura di € 150,00 mensili quale contributo al CP_1 mantenimento di , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma dovrà essere Per_1 rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT;
disporre che le spese straordinarie, quali spese mediche non coperte dal S.S.N. ed eventuali extra, siano ripartite al 50% tra i genitori in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle Contr modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal in data
29.11.2017; spese compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato, con ricorso depositato in data 12.09.2024 da il giudizio per la Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento della figlia minore, ( 23.06.2022) nata Per_1
dalla relazione sentimentale tra la ricorrente e , regolarmente costituito in giudizio CP_1
in data 08.01.2025, all'udienza del 12.02.2025, svolta con le modalità di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, il cui contenuto,
conforme agli interessi del minore, deve essere recepito dal Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
sull'accordo delle parti:
1) Affida la figlia minore (nata ad [...] il [...]) congiuntamente a entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna, sita in Carbonia, fraz- Bacu
Abis, viale della Libertà n. 51. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso,
la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago,
la scelta di attività sportive e ricreative;
la figlia continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) assegna la casa familiare, sita in Carbonia, fraz. Bacu Abis, viale della Libertà n. 51, alla
, per abitarvi unitamente alla figlia minore;
Pt_1
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore nei giorni del martedì e del giovedì dalle 16 alle 20 e il fine settimana, alternati con la madre, dalle 16:00 del sabato alle 20: 00 della domenica, e comunque ogniqualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche e ludiche della minore. Indipendentemente da quanto sopra e slavo diversi accordi, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la notte del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre;
la notte del 31 dicembre o il giorno del 1° gennaio;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Trascorrerà, altresì, ad anni alterni, con ciascun genitore il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre. In
occasione delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze della minore, ciascun genitore potrà tenere con sé la stessa per due settimane, anche non consecutive ed in periodo da stabilirsi concordemente tra i genitori onde evitare sovrapposizioni. La minore trascorrerà il giorno di Ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
4) dispone a carico del , l'obbligo di versare in favore della , entro il giorno CP_1 Pt_1
cinque di ogni mese, un assegno nella misura di € 150,00 mensili quale contributo al mantenimento di . Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle Per_1
variazioni degli indici ISTAT;
le spese straordinarie, quali spese mediche non coperte dal
S.S.N. ed eventuali extra, saranno ripartite al 50% tra i genitori in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017; 5) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il giudice rel. dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 5643 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...] il [...] CF: , ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], CF: ed ivi CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv. Annalisa Usala, che lo rappresenta e difende per procura speciale;
Resistente
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale così disporre: affidare, in maniera condivisa la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la casa materna sita in Carbonia, fraz- Bacu Abis, viale della Libertà n. 51. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
la figlia continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
assegnare la casa familiare, sita in Carbonia, fraz. Bacu Abis, viale della Libertà n. 51, alla , Pt_1 per abitarvi unitamente alla figlia minore;
stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé la minore nei giorni del martedì e del giovedì dalle 16 alle 20 e il fine settimana, alternati con la madre, dalle 16 del sabato alle 20.00 della domenica, e comunque ogniqualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche e ludiche della minore. Indipendentemente da quanto sopra e slavo diversi accordi, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la notte del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre;
la notte del 31 dicembre o il giorno del 1gennaio; il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Trascorrerà, altresì, ad anni alterni, con ciascun genitore il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre.
In occasione delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze della minore, ciascun genitore potrà tenere con sé la stessa per due settimane, anche non consecutive ed in periodo da stabilirsi concordemente tra i genitori onde evitare sovrapposizioni.
La minore trascorrerà il giorno di Ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni. Determinare a carico del , un assegno nella misura di € 150,00 mensili quale contributo al CP_1 mantenimento di , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma dovrà essere Per_1 rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT;
disporre che le spese straordinarie, quali spese mediche non coperte dal S.S.N. ed eventuali extra, siano ripartite al 50% tra i genitori in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle Contr modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal in data
29.11.2017; spese compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato, con ricorso depositato in data 12.09.2024 da il giudizio per la Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e mantenimento della figlia minore, ( 23.06.2022) nata Per_1
dalla relazione sentimentale tra la ricorrente e , regolarmente costituito in giudizio CP_1
in data 08.01.2025, all'udienza del 12.02.2025, svolta con le modalità di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, il cui contenuto,
conforme agli interessi del minore, deve essere recepito dal Tribunale.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
sull'accordo delle parti:
1) Affida la figlia minore (nata ad [...] il [...]) congiuntamente a entrambi Per_1
i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna, sita in Carbonia, fraz- Bacu
Abis, viale della Libertà n. 51. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale e adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, tra cui scelte educative, scolastiche, cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso,
la partecipazione alle attività formative ed extra scolastiche, i viaggi di istruzione e svago,
la scelta di attività sportive e ricreative;
la figlia continuerà a ricevere cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
2) assegna la casa familiare, sita in Carbonia, fraz. Bacu Abis, viale della Libertà n. 51, alla
, per abitarvi unitamente alla figlia minore;
Pt_1
3) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore nei giorni del martedì e del giovedì dalle 16 alle 20 e il fine settimana, alternati con la madre, dalle 16:00 del sabato alle 20: 00 della domenica, e comunque ogniqualvolta lo vorrà, previ accordi con la madre e compatibilmente con le attività scolastiche e ludiche della minore. Indipendentemente da quanto sopra e slavo diversi accordi, la minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, la notte del 24 dicembre o il giorno del 25 dicembre;
la notte del 31 dicembre o il giorno del 1° gennaio;
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Trascorrerà, altresì, ad anni alterni, con ciascun genitore il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre. In
occasione delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze della minore, ciascun genitore potrà tenere con sé la stessa per due settimane, anche non consecutive ed in periodo da stabilirsi concordemente tra i genitori onde evitare sovrapposizioni. La minore trascorrerà il giorno di Ferragosto con ciascuno dei genitori ad anni alterni;
4) dispone a carico del , l'obbligo di versare in favore della , entro il giorno CP_1 Pt_1
cinque di ogni mese, un assegno nella misura di € 150,00 mensili quale contributo al mantenimento di . Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle Per_1
variazioni degli indici ISTAT;
le spese straordinarie, quali spese mediche non coperte dal
S.S.N. ed eventuali extra, saranno ripartite al 50% tra i genitori in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nella causa di diritto di famiglia pubblicata dal CNF in data 29.11.2017; 5) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il giudice rel. dott. Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
dott. Giorgio Latti