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Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1963, n. 377
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Legge 18 febbraio 1963, n. 377
Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1963, n. 377
Versione
18 aprile 1963
Art. 3.
La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n.
Entrata in vigore il 18 aprile 1963
Vedi fonte istituzionale
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