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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
CH UD, OR
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_4 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV RIG AUTOT n. 98192 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Benevento in data 28.01.2025, nominativo_4 esponeva di essere proprietario del fabbricato sito nel luogo_1 (AV) alla Indirizzo_1 snc, identificato in Catasto al numero_1 , costituito da n. 3 unità immobiliari;
che, con contratto di appalto del 25.8.2022, concedeva alla società Società_1 , l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 119 del D.L. n. 34/20, finalizzati al miglioramento sismico di detto fabbricato, per un importo complessivo di €830.357,87 (comprensivo di IVA), finanziandone l'intero costo attraverso il riconoscimento (a fronte dello sconto praticato dalla società appaltatrice sul corrispettivo dovuto) di un credito d'imposta (“credito Sisma bonus”) da fruire con le modalità di cui agli artt. 119 e 121
D.L. n. 34/2020, per complessivi €913.393,66 (pari al 110% dell'importo concordato e comprensivo di IVA); che in data 4.4.2024, presentava all'Ufficio la comunicazione prot. n. 24040418152213028- 000001 relativa all'opzione ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, per un importo totale di €288.000,00 corrispondente alle spese sostenute per il SAL FINALE (unico Sal) SISMA BONUS;
che in data 6.4.2024 detta comunicazione veniva sospesa al fine di effettuare i controlli e in data 30.4.2024 l'Ufficio comunicava, ai sensi dell'art. 122-bis del
D.L. n. 34/2020, l'annullamento degli effetti della citata comunicazione dell'opzione ex art. 121 del D.L. n.
34/2020, stante il “mancato superamento dei controlli di coerenza e regolarità; che in data 19.6.2024 presentava, richiesta di riesame in autotutela della comunicazione prot. n. 24040418152213028-000001 di esercizio dell'opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020 e, in data 4.11.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Benevento comunicava, a mezzo PEC, il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela.
Ciò premesso, impugnava il rigetto dell'istanza in autotutela eccependo preliminarmente che l'Ufficio non aveva attivato il contraddittorio preventivo;
che lo scopo del controllo “preventivo” di cui all'art.122 bis del del D.L. n. 34/2020, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E/2021, era di creare un semplice presidio di prima linea finalizzato a bloccare in partenza le operazioni macroscopicamente anomale, mentre, invece, le valutazioni espresse dall'Ufficio erano di natura meramente accertativa e e non attenevano alla valutazione dei “profili di rischio” di cui all'art.122 bis ovvero “rischio frode”; che l'Ufficio aveva operato valutazioni tipiche di una vera e propria verifica fiscale, quali, ad esempio, l'inattendibilità della documentazione presentata, e la congruità delle spese;
che il provvedimento presentava difetto di motivazione;
che veniva contestata anche la legittimazione, poiché “unico proprietario di un immobile composto da tre unità immobiliari e non costituito in condominio neanche minimo”, in contrasto con il disposto normativo relativo al Superbonus di cui all'art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020; che il diniego atteneva alle spese sostenute per il SAL FINALE (unico Sal) SISMA riscontrabili dall'asseverazione resa il 20.12.2023 dall'ing. Nominativo_2 nonché dal computo metrico SISMA del 20.12.2023 e che la differenza di importi rispetto al contratto di appalto era giustificata dalla mancata esecuzione dei lavori di efficientamento energetico
(ECO) sul fabbricato;
che l'importo di €51.514,82 (netto IVA) indicato nella fattura n. 115 del 20.12.2023 era relativo ai “servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, visto di conformità, prove di laboratorio, responsabile dei lavori di cui al SAL finale sisma SISMA” e non all'attività di GENERAL
CONTRACTOR; che, quanto all'inefficacia del contratto di cessione di appalto ex art. 1406 c.c. tra la società
Società_1 s.r.l. e la società Società_2 s.r.l. (che aveva emesso la fattura), in presenza di lavori già eseguiti dalla società cedente Società_1 s.r.l. prima dell'intervenuta cessione, oltre che irrilevante ai fini del beneficio, non corrispondeva a realtà in quanto si trattava di lavori non ancora eseguiti, come evincibile dalla motivazione della cessione ovvero la necessità di eseguire le opere con la maggiore solerzia possibile;
che non era contestata l'effettiva esecuzione dei lavori;
che, quanto alla carenza del visto di conformità, con la comunicazione prot. n. 24040418152213028-000001 di esercizio dell'opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020 trasmessa dal dott. Nominativo_3 – professionista appositamente incaricato e dotato di regolare polizza assicurativa – si dava dato atto della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Concludeva chiedendo “1) dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego di autotutela prot. n. 98192 del 4.11.2024 e, per l'effetto, disporre la revoca dell'annullamento della comunicazione prot. n. 24040418152213028-000001 (ex artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020) effettuata dall'istante in relazione al SAL
FINALE (unico Sal) SISMA BONUS;
2) confermare il relativo credito d'imposta, determinato in complessive euro 316.800,00; 3) con tutte le conseguenti statuizioni e pronunce, ivi inclusa la declaratoria di effettività del credito di cui sopra e della validità dell'intervenuta cessione (con le modalità dello sconto in fattura di cui alle richiamate premesse). Con condanna dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Benevento, al pagamento delle spese del giudizio, come previsto dall'art. 15 D. Lgs. n. 546/92 (che richiama l'art. 92 c.
p.c., modificato dall'art. 45 L. 18.06.2009 n. 69, con decorrenza 04.07.2009), ivi compreso il contributo unificato versato pari ad euro 120,00 con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei costituiti difensori domiciliatari, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Regolarmente costituita AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO, rilevava l'infondatezza dei motivi di opposizione attese le incongruenze evincibili dalla documentazione prodotta, la conformità dell'azione ai dettami dell'art.122 bis, la sussistenza di idonea motivazione e la fondatezza nel merito.
Concludeva chiedendo “1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Sulle conclusioni delle parti, il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato in data 12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e con riferimento all'impugnabilità del rigetto dell'istanza in autotutela, deve rilevarsi che, per giurisprudenza consolidata (per tutte v. Cass. n. 3466/2021), la tassatività dell'elencazione degli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non ne esclude una interpretazione estensiva orientata a permettere l'impugnabilità di tutti gli atti, di ogni genere e specie, comunque denominati, che rechino una ben individuata pretesa tributaria. L'ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria porta inequivocabilmente ad ammettere la competenza del giudice tributario per ogni rapporto (tributario) indipendentemente dal nomen iuris dell'atto impugnato e dal contenuto della domanda presentata dai ricorrenti.
In tal senso, l'ordinanza della Cassazione n. 2144 del 30 gennaio 2020 secondo la quale" vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diverso da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione,
l'atto di diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente lesivo dei diritti del contribuente".
L'atto, pertanto, va inquadrato come "un diniego o revoca di agevolazioni", di cui all'art. 19, lett. h) del D.
Lgs. n. 546 del 1992, andando a intervenire sul beneficio dello sconto fiscale.
Chiarita, in via pregiudiziale la competenza di questa Corte, peraltro non eccepita da DP Nominativo_1, e venendo, adesso, alla trattazione del merito giova inquadrare normativamente la questione.
L'articolo 122-bis del D.L. n. 34 del 2020, rubricato "Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti", attribuisce in capo all'Agenzia delle Entrate il potere di disporre la sospensione delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura laddove esse presentino un profilo di rischio frode. Dispone testualmente “1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
I profili di rischio sono individuati, ai sensi dell'articolo sopra menzionato, facendo riferimento ai seguenti criteri:
a) coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento”.
Dunque la possibilità riconosciuta ai contribuenti di optare per la cessione del credito d'imposta originato da interventi di recupero edilizio o di efficientamento energetico o, viceversa, per l'applicazione di uno sconto sulla fattura trasmessa dal fornitore, è subordinata all'invio di una comunicazione di esercizio dell'opzione alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione, che va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, per il tramite di un professionista incaricato. Tale manifestazione di volontà del contribuente è sottoposta a controlli preventivi da parte dell'Agenzia, i quali possono sfociare in un atto che nega l'efficacia della comunicazione, impedendo, di fatto, che il contribuente possa usufruire dell'opzione da lui esercitata.
Orbene, nel caso de quo, va preliminarmente chiarito, quanto al difetto di contraddittorio, che vi è stata un'ampia interlocuzione tra il contribuente e l'Ufficio a seguito del provvedimento di sospensione. Infatti, come evincibile proprio dall'atto di diniego impugnato, il ricorrente Nominativo_4 chiedeva la revisione del blocco del credito inviando nuova dpcumentazione a mezzo posta elettronica in data 30.10.2024 e la integrava in data 31.10.2024.
Quanto, invece, al secondo profilo di impugnazione ovvero alle anomalie riscontrate dall'Ufficio e alla loro ascrivibilità nell'alveo dell'art.122 bis, dalla documentazione versata in atti, emerge che il corrispettivo fissato in contratto per la realizzazione dell'intervento era dell'importo di € 830.357,87 e “comprende anche le opere individuali dei singoli condomini”.
Il corrispettivo contrattualizzato ed il valore subappaltato sottoscritto dalla Società_1, con la società a responsabilità limitata denominata “Società_3 Srl” è di € 425.554,83, senza alcuna specifica circa l'importo complessivo da attribuirsi al singolo intervento.
L'Ufficio ha contestato, innanzi tutto, tale discrepanza, quindi la circostanza che degli importi riportati nel computo metrico risultava contrattualizzato solo l'importo di € 205.906,00 (netto iva) riferito ai lavori mentre in fattura veniva aggiunto l'ulteriore importo di e €51.414,82 netto iva, riferito ai servizi di progettazione, direzione coordinamento senza alcuna specifica in merito alle singole voci di spesa. Contestava, ancora, la mancata esibizione del visto di conformità secondo quanto disciplinato dal comma
11 dell'art 119 del DL Rilancio che prevede che "ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo".
Ciò premesso, la ratio dell'art.122 bis è quella di evitare aggiramenti della normativa agevolativa, ragione per cui il legislatore con la modifica dell'art. 122/bis del D.L. 34/2020 (in vigore dal 1.1.2022) ha autorizzato l'Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli preventivi sulla cessione dei crediti fiscali sulla base dei dati risultanti dalle banche dati della Amministrazione.
La ratio della norma giustifica la sospensione ed il blocco della cessione del credito, in presenza di qualsivoglia anomalia, anche meramente documentale, che introduca il sospetto di frodi, anche in presenza dall'effettiva realizzazione dei lavori.
Venendo ai diversi profli in contestazione, nella specie siamo in presenza di una cessione del contratto di appalto dalla Società_1 alla Società_2 SRL, che, come da proposta di cessione del 15.11.23 , avveniva con la motivazione “eseguire le opere con la maggiore solerzia possibile stante l'imminente scadenza legale del superbonus 110%, impegno difficilente compatibile con la mole di lavori che già gravano sulla nostra struttura”.
Subito dopo tale cessione, veniva emessa dalla Società_2 SRL la fattura relativa al SAL finale, n.115\E del 20.12.2023 del complessivo importo di € 289.223,08 di cui € 205.906,36 per interventi di manutenzione straordinaria e € 51.414,82 per “SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, VISTO DI CONFORMITA', PROVE DI LABORATORIO,
RESPONSABILE DEI LAVORI DI CUI AL SAL FINALE SISMA”.
Nel computo metrico finale del 20.12.2023 vengono elencati i lavori eseguiti (Spicconatura di intonaco,
RINFORZI STRUTTURALI DI MURATURA CON MATERIALI COMPOSITI E ACCIAIO, intonaco, stuccatura, preparazione fondo, tinteggiatura, trasporto materiale, discarica, demolizione solai, carpentieristica, ricostruzione solai….) per complessivi € 205.907,43
Appare evidente che una tale mole di lavoro non potrebbe essere stata eseguita dalla cessionaria nel poco tempo intercorrente tra la cessione (15.11.2023) e la presentazione dell'ultimo SAL (20.12.2023), pertanto appare del tutto condivisibile l'argomentazione spesa dall'Ufficio che rinveniva la prima anomalia nella incedibilità dell'appalto con riferimento a lavori già eseguiti.
Analogamente, quanto all'ulteriore importo di € 51.414,82 non risulta in atti documentata l'attività relativa né allegate fatture onde individuare specificamente l'attività giustificativa del compenso erogato.
Davanti alle evidenti anomalie riscontrate appaiono del tutto condivisibili e legittimi i provvedimenti di sospensione e di conferma della sospensione emessi dall'Ufficio nei confronti della comunicazione di cessione del credito formulata dal ricorrente condominio.
In atti si rinviene, invece, l'attestazione del Direttore dei lavori di asseverazione dei lavori effettuati e di conformità al progetto in data 20.12.2023.
Tanto premesso, dalla documentazioni in atti emergono elementi che giustificano il blocco imposto da
AGENZIA che considerati gli elementi di rischio emersi, ha confermato il blocco riservandosi di attivare gli opportuni controlli in ossequio a quanto disposto dal sopra richiamato comma 2 dell'art. 122-bis del D.L. n.
34/2020.
Ne consegue che il ricorso dev'essere rigettato. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo, ridotte del 20% essendo Agenzia difesa da propri funzionari.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna Nominativo_4 Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA ENTRATE DP BENEVENTO che liquida in complessivi €4.501 oltre rimb. forf., IVA
e CPA.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
CH UD, OR
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_4 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV RIG AUTOT n. 98192 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Benevento in data 28.01.2025, nominativo_4 esponeva di essere proprietario del fabbricato sito nel luogo_1 (AV) alla Indirizzo_1 snc, identificato in Catasto al numero_1 , costituito da n. 3 unità immobiliari;
che, con contratto di appalto del 25.8.2022, concedeva alla società Società_1 , l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 119 del D.L. n. 34/20, finalizzati al miglioramento sismico di detto fabbricato, per un importo complessivo di €830.357,87 (comprensivo di IVA), finanziandone l'intero costo attraverso il riconoscimento (a fronte dello sconto praticato dalla società appaltatrice sul corrispettivo dovuto) di un credito d'imposta (“credito Sisma bonus”) da fruire con le modalità di cui agli artt. 119 e 121
D.L. n. 34/2020, per complessivi €913.393,66 (pari al 110% dell'importo concordato e comprensivo di IVA); che in data 4.4.2024, presentava all'Ufficio la comunicazione prot. n. 24040418152213028- 000001 relativa all'opzione ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, per un importo totale di €288.000,00 corrispondente alle spese sostenute per il SAL FINALE (unico Sal) SISMA BONUS;
che in data 6.4.2024 detta comunicazione veniva sospesa al fine di effettuare i controlli e in data 30.4.2024 l'Ufficio comunicava, ai sensi dell'art. 122-bis del
D.L. n. 34/2020, l'annullamento degli effetti della citata comunicazione dell'opzione ex art. 121 del D.L. n.
34/2020, stante il “mancato superamento dei controlli di coerenza e regolarità; che in data 19.6.2024 presentava, richiesta di riesame in autotutela della comunicazione prot. n. 24040418152213028-000001 di esercizio dell'opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020 e, in data 4.11.2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Benevento comunicava, a mezzo PEC, il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela.
Ciò premesso, impugnava il rigetto dell'istanza in autotutela eccependo preliminarmente che l'Ufficio non aveva attivato il contraddittorio preventivo;
che lo scopo del controllo “preventivo” di cui all'art.122 bis del del D.L. n. 34/2020, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E/2021, era di creare un semplice presidio di prima linea finalizzato a bloccare in partenza le operazioni macroscopicamente anomale, mentre, invece, le valutazioni espresse dall'Ufficio erano di natura meramente accertativa e e non attenevano alla valutazione dei “profili di rischio” di cui all'art.122 bis ovvero “rischio frode”; che l'Ufficio aveva operato valutazioni tipiche di una vera e propria verifica fiscale, quali, ad esempio, l'inattendibilità della documentazione presentata, e la congruità delle spese;
che il provvedimento presentava difetto di motivazione;
che veniva contestata anche la legittimazione, poiché “unico proprietario di un immobile composto da tre unità immobiliari e non costituito in condominio neanche minimo”, in contrasto con il disposto normativo relativo al Superbonus di cui all'art. 119, comma 9, del D.L. n. 34/2020; che il diniego atteneva alle spese sostenute per il SAL FINALE (unico Sal) SISMA riscontrabili dall'asseverazione resa il 20.12.2023 dall'ing. Nominativo_2 nonché dal computo metrico SISMA del 20.12.2023 e che la differenza di importi rispetto al contratto di appalto era giustificata dalla mancata esecuzione dei lavori di efficientamento energetico
(ECO) sul fabbricato;
che l'importo di €51.514,82 (netto IVA) indicato nella fattura n. 115 del 20.12.2023 era relativo ai “servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, visto di conformità, prove di laboratorio, responsabile dei lavori di cui al SAL finale sisma SISMA” e non all'attività di GENERAL
CONTRACTOR; che, quanto all'inefficacia del contratto di cessione di appalto ex art. 1406 c.c. tra la società
Società_1 s.r.l. e la società Società_2 s.r.l. (che aveva emesso la fattura), in presenza di lavori già eseguiti dalla società cedente Società_1 s.r.l. prima dell'intervenuta cessione, oltre che irrilevante ai fini del beneficio, non corrispondeva a realtà in quanto si trattava di lavori non ancora eseguiti, come evincibile dalla motivazione della cessione ovvero la necessità di eseguire le opere con la maggiore solerzia possibile;
che non era contestata l'effettiva esecuzione dei lavori;
che, quanto alla carenza del visto di conformità, con la comunicazione prot. n. 24040418152213028-000001 di esercizio dell'opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020 trasmessa dal dott. Nominativo_3 – professionista appositamente incaricato e dotato di regolare polizza assicurativa – si dava dato atto della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Concludeva chiedendo “1) dichiarare l'illegittimità del provvedimento di diniego di autotutela prot. n. 98192 del 4.11.2024 e, per l'effetto, disporre la revoca dell'annullamento della comunicazione prot. n. 24040418152213028-000001 (ex artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020) effettuata dall'istante in relazione al SAL
FINALE (unico Sal) SISMA BONUS;
2) confermare il relativo credito d'imposta, determinato in complessive euro 316.800,00; 3) con tutte le conseguenti statuizioni e pronunce, ivi inclusa la declaratoria di effettività del credito di cui sopra e della validità dell'intervenuta cessione (con le modalità dello sconto in fattura di cui alle richiamate premesse). Con condanna dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Benevento, al pagamento delle spese del giudizio, come previsto dall'art. 15 D. Lgs. n. 546/92 (che richiama l'art. 92 c.
p.c., modificato dall'art. 45 L. 18.06.2009 n. 69, con decorrenza 04.07.2009), ivi compreso il contributo unificato versato pari ad euro 120,00 con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore dei costituiti difensori domiciliatari, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Regolarmente costituita AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO, rilevava l'infondatezza dei motivi di opposizione attese le incongruenze evincibili dalla documentazione prodotta, la conformità dell'azione ai dettami dell'art.122 bis, la sussistenza di idonea motivazione e la fondatezza nel merito.
Concludeva chiedendo “1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
Sulle conclusioni delle parti, il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato in data 12.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e con riferimento all'impugnabilità del rigetto dell'istanza in autotutela, deve rilevarsi che, per giurisprudenza consolidata (per tutte v. Cass. n. 3466/2021), la tassatività dell'elencazione degli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non ne esclude una interpretazione estensiva orientata a permettere l'impugnabilità di tutti gli atti, di ogni genere e specie, comunque denominati, che rechino una ben individuata pretesa tributaria. L'ampliamento della cognizione della giurisdizione tributaria porta inequivocabilmente ad ammettere la competenza del giudice tributario per ogni rapporto (tributario) indipendentemente dal nomen iuris dell'atto impugnato e dal contenuto della domanda presentata dai ricorrenti.
In tal senso, l'ordinanza della Cassazione n. 2144 del 30 gennaio 2020 secondo la quale" vanno ricompresi gli atti atipici o con "nomen iuris" diverso da quelli indicati, che però producono gli stessi effetti giuridici, ed anche gli atti prodromici degli atti impositivi, sicché è da ritenersi impugnabile, quale diniego di agevolazione,
l'atto di diniego parziale di estinzione di tributi iscritti a ruolo, essendo immediatamente lesivo dei diritti del contribuente".
L'atto, pertanto, va inquadrato come "un diniego o revoca di agevolazioni", di cui all'art. 19, lett. h) del D.
Lgs. n. 546 del 1992, andando a intervenire sul beneficio dello sconto fiscale.
Chiarita, in via pregiudiziale la competenza di questa Corte, peraltro non eccepita da DP Nominativo_1, e venendo, adesso, alla trattazione del merito giova inquadrare normativamente la questione.
L'articolo 122-bis del D.L. n. 34 del 2020, rubricato "Misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti", attribuisce in capo all'Agenzia delle Entrate il potere di disporre la sospensione delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura laddove esse presentino un profilo di rischio frode. Dispone testualmente “1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
I profili di rischio sono individuati, ai sensi dell'articolo sopra menzionato, facendo riferimento ai seguenti criteri:
a) coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento”.
Dunque la possibilità riconosciuta ai contribuenti di optare per la cessione del credito d'imposta originato da interventi di recupero edilizio o di efficientamento energetico o, viceversa, per l'applicazione di uno sconto sulla fattura trasmessa dal fornitore, è subordinata all'invio di una comunicazione di esercizio dell'opzione alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione, che va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, per il tramite di un professionista incaricato. Tale manifestazione di volontà del contribuente è sottoposta a controlli preventivi da parte dell'Agenzia, i quali possono sfociare in un atto che nega l'efficacia della comunicazione, impedendo, di fatto, che il contribuente possa usufruire dell'opzione da lui esercitata.
Orbene, nel caso de quo, va preliminarmente chiarito, quanto al difetto di contraddittorio, che vi è stata un'ampia interlocuzione tra il contribuente e l'Ufficio a seguito del provvedimento di sospensione. Infatti, come evincibile proprio dall'atto di diniego impugnato, il ricorrente Nominativo_4 chiedeva la revisione del blocco del credito inviando nuova dpcumentazione a mezzo posta elettronica in data 30.10.2024 e la integrava in data 31.10.2024.
Quanto, invece, al secondo profilo di impugnazione ovvero alle anomalie riscontrate dall'Ufficio e alla loro ascrivibilità nell'alveo dell'art.122 bis, dalla documentazione versata in atti, emerge che il corrispettivo fissato in contratto per la realizzazione dell'intervento era dell'importo di € 830.357,87 e “comprende anche le opere individuali dei singoli condomini”.
Il corrispettivo contrattualizzato ed il valore subappaltato sottoscritto dalla Società_1, con la società a responsabilità limitata denominata “Società_3 Srl” è di € 425.554,83, senza alcuna specifica circa l'importo complessivo da attribuirsi al singolo intervento.
L'Ufficio ha contestato, innanzi tutto, tale discrepanza, quindi la circostanza che degli importi riportati nel computo metrico risultava contrattualizzato solo l'importo di € 205.906,00 (netto iva) riferito ai lavori mentre in fattura veniva aggiunto l'ulteriore importo di e €51.414,82 netto iva, riferito ai servizi di progettazione, direzione coordinamento senza alcuna specifica in merito alle singole voci di spesa. Contestava, ancora, la mancata esibizione del visto di conformità secondo quanto disciplinato dal comma
11 dell'art 119 del DL Rilancio che prevede che "ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo".
Ciò premesso, la ratio dell'art.122 bis è quella di evitare aggiramenti della normativa agevolativa, ragione per cui il legislatore con la modifica dell'art. 122/bis del D.L. 34/2020 (in vigore dal 1.1.2022) ha autorizzato l'Amministrazione finanziaria ad effettuare controlli preventivi sulla cessione dei crediti fiscali sulla base dei dati risultanti dalle banche dati della Amministrazione.
La ratio della norma giustifica la sospensione ed il blocco della cessione del credito, in presenza di qualsivoglia anomalia, anche meramente documentale, che introduca il sospetto di frodi, anche in presenza dall'effettiva realizzazione dei lavori.
Venendo ai diversi profli in contestazione, nella specie siamo in presenza di una cessione del contratto di appalto dalla Società_1 alla Società_2 SRL, che, come da proposta di cessione del 15.11.23 , avveniva con la motivazione “eseguire le opere con la maggiore solerzia possibile stante l'imminente scadenza legale del superbonus 110%, impegno difficilente compatibile con la mole di lavori che già gravano sulla nostra struttura”.
Subito dopo tale cessione, veniva emessa dalla Società_2 SRL la fattura relativa al SAL finale, n.115\E del 20.12.2023 del complessivo importo di € 289.223,08 di cui € 205.906,36 per interventi di manutenzione straordinaria e € 51.414,82 per “SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, VISTO DI CONFORMITA', PROVE DI LABORATORIO,
RESPONSABILE DEI LAVORI DI CUI AL SAL FINALE SISMA”.
Nel computo metrico finale del 20.12.2023 vengono elencati i lavori eseguiti (Spicconatura di intonaco,
RINFORZI STRUTTURALI DI MURATURA CON MATERIALI COMPOSITI E ACCIAIO, intonaco, stuccatura, preparazione fondo, tinteggiatura, trasporto materiale, discarica, demolizione solai, carpentieristica, ricostruzione solai….) per complessivi € 205.907,43
Appare evidente che una tale mole di lavoro non potrebbe essere stata eseguita dalla cessionaria nel poco tempo intercorrente tra la cessione (15.11.2023) e la presentazione dell'ultimo SAL (20.12.2023), pertanto appare del tutto condivisibile l'argomentazione spesa dall'Ufficio che rinveniva la prima anomalia nella incedibilità dell'appalto con riferimento a lavori già eseguiti.
Analogamente, quanto all'ulteriore importo di € 51.414,82 non risulta in atti documentata l'attività relativa né allegate fatture onde individuare specificamente l'attività giustificativa del compenso erogato.
Davanti alle evidenti anomalie riscontrate appaiono del tutto condivisibili e legittimi i provvedimenti di sospensione e di conferma della sospensione emessi dall'Ufficio nei confronti della comunicazione di cessione del credito formulata dal ricorrente condominio.
In atti si rinviene, invece, l'attestazione del Direttore dei lavori di asseverazione dei lavori effettuati e di conformità al progetto in data 20.12.2023.
Tanto premesso, dalla documentazioni in atti emergono elementi che giustificano il blocco imposto da
AGENZIA che considerati gli elementi di rischio emersi, ha confermato il blocco riservandosi di attivare gli opportuni controlli in ossequio a quanto disposto dal sopra richiamato comma 2 dell'art. 122-bis del D.L. n.
34/2020.
Ne consegue che il ricorso dev'essere rigettato. Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo, ridotte del 20% essendo Agenzia difesa da propri funzionari.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna Nominativo_4 Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore di AGENZIA ENTRATE DP BENEVENTO che liquida in complessivi €4.501 oltre rimb. forf., IVA
e CPA.