Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 158
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità del provvedimento di diniego di autotutela

    La Corte ha ritenuto l'atto impugnabile come diniego o revoca di agevolazioni ai sensi dell'art. 19, lett. h) del D. Lgs. n. 546 del 1992. Ha altresì ritenuto che vi sia stata un'ampia interlocuzione tra contribuente e Ufficio a seguito del provvedimento di sospensione. Le anomalie riscontrate dall'Ufficio, relative alla discrepanza tra importi contrattualizzati e fatturati, alla mancata documentazione di spese per servizi e alla rapidità di esecuzione dei lavori post cessione del contratto, sono state ritenute condivisibili e legittime a giustificare la sospensione e il blocco del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 158
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
    Numero : 158
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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