Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
In materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità della Corte risulta circoscritto, poiché esso cade in un momento processuale - quello delle indagini preliminari - caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni. Non è pertanto consentito in tale sede verificare la sussistenza del fatto reato ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato. Ne consegue che la Corte deve operare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1998, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ILL .mi Signori: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 19/11/1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 6252
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N. 31707/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto dall'avvocato Gustavo Pansini nell'interesse di 1) SO AU nato a [...] il [...], ivi residente via Umberto primo n. 43; 2) SO NI, nato a [...] il 23- 6-1940 , ivi residente via Umberto primo n. 44;
Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di LE in data 23-4-1998, con la quale veniva rigettata l'istanza di riesame proposta nell'interesse di SO AU e SO NI e, quindi, confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania in data 1 aprile 1998;
Sentita la relazione del consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del procedimento incidentale relativo alla misura cautelare reale ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibili i ricorsi con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. La Corte di Cassazione brevemente osserva:
Con un decreto di sequestro preventivo, emesso il giorno uno aprile 1998 , il GIP presso il Tribunale di Vallo della Lucania disponeva il sequestro del canile "Ciceralensis" di SO AU e di un "autoveicolo" , recante abusivamente le indicazioni di Servizio veterinario USL n. 60 di Agropoli , utilizzato dai fratelli SO. Avverso il provvedimento presentavano istanza di riesame gli indagati AU SO e GO SO, che contestavano l'esistenza del fumus in ordine a tutte le ipotesi di reato contestate con l'imputazione provvisoria.
Il Tribunale di LE , sezione del riesame, con provvedimento del 23 aprile 1998 rigettava l'istanza di riesame e confermava il decreto di sequestro preventivo impugnato. In particolare il Tribunale fondava la sua decisione sulla esistenza del fumus dei reati contestati, relativi alla complessiva attività di gestione di un canile e del servizio di randagismo svolto per conto di enti pubblici dalla "Ciceralensis", ritenendo che dette ipotesi di reato erano possibili. Si trattava , e si tratta , di violazioni tributarie, tentata truffa, 498 c.p., abuso in atti di ufficio e abusiva attività di raccolta e trasformazione di materiale ad alto rischio. Inoltre il Tribunale riteneva esistenti gli altri due presupposti necessari per l'adozione di un provvedimento di sequestro e, cioè, la pertinenza delle cose sequestrate ai reati contestati e la sussistenza del periculum in mora.
Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva la violazione degli artt. 321 comma uno, 322, 324 comma sette, in relazione all'art. 309 comma nove, 125 comma tre ultima parte c.p.p., ai sensi degli artt.321 comma uno e 606 comma uno lett. c) c.p.p. per erronea applicazione della legge processuale e conseguente mancanza o, comunque, manifesta illogicità, della motivazione in ordine ai presupposti del sequestro. In particolare il ricorrente rilevava, sulla base dei documenti prodotti in udienza, come per nessuna delle imputazioni provvisorie fosse ravvisabile il fumus commissi delicti. Il ricorso non è fondato e deve, quindi, essere rigettato. La Corte osserva che i motivi posti a sostegno dell'impugnazione sono ai limiti dell'ammissibilità, perché essi, che riguardano il vizio di motivazione, si traducono in censure sulle valutazioni di merito del Tribunale, inammissibili in sede di legittimità. È noto, infatti, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare la rispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (ex plurimis Sez. Un. 30 aprile 1997, Dessimone, Cass. Pen. 1997, 3327). In materia cautelare reale il giudizio di legittimità della Corte risulta, naturalmente, ancora più circoscritto , poiché esso cade in un momento processuale - quello delle indagini preliminari - caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni . Cosicché non è consentito in tale sede verificare la sussistenza del fatto reato ma soltanto accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato. In altre parole la Corte deve operare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (tra le altre vedi : Cass. 23 settembre 1994 , Nigro CED. Cas. n. 199471, Sez. Un. 27 marzo 1992, Midolini CED. Cass., n. 191327). Alla luce di tali ineccepibili principi l'ordinanza impugnata non appare meritevole di censure, la motivazione, infatti, è congrua e logica su tutti i presupposti che giustificano e legittimano una misura cautelare reale.
Anzi in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti il Tribunale si è particolarmente diffuso spiegando come il canile dei SO venisse utilizzato per ricoverare animali randagi per conto di enti pubblici, senza che gli indagati fossero muniti delle prescritte autorizzazioni. Ed ancora si è messo in evidenza che vi erano illegittimità anche nelle gare di aggiudicazione del servizio, che sul furgone era apposta una insegna non rispondente alla realtà, che molti animali erano abbattuti senza che ne ricorressero le condizioni previste dalla legge. Tali violazioni sono desumibili dalle indagini espletate;
le deficienze igienico - sanitarie e gli illeciti tributari sono stati riscontrati dalla Guardia di Finanza. Insomma si tratta di una motivazione ricca, congrua e logica, che, lungi dal tradursi in frasi di stile, spiega con la dovuta precisione quali sono le ipotesi di reato astrattamente ravvisabili nei fatti contestati agli imputati e quali sono le fonti dalle quali quei fatti sono desumibili.
Le censure del ricorrente sul punto non sono, quindi fondate, poiché esse mirano ad una rilettura dei fatti inammissibile in sede di legittimità, come si è già rilevato.
Un discorso identico va fatto per quanto riguarda la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla pertinenza delle cose sequestrate ai reati contestati è indubitabile che i SO proprio con il canile e con il furgone - oggetti sequestrati - avrebbero commesso i reati contestati. Sul punto, in verità, anche i ricorrenti si limitano a contestazioni del tutto generiche e palesemente infondate.
Infine pure sufficientemente motivato appare il profilo concernente il c.d. periculum in mora. Non vi è dubbio, infatti, che, come osserva correttamente il Tribunale, la libera disponibilità del canile da parte dei SO, in assenza delle autorizzazioni sanitarie ed amministrative, determinerebbe la protrazione delle attività criminose contestate ancora in atto e l'aggravamento delle conseguenze dei reati già consumati.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti debbono essere condannati a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi avvero l'ordinanza impugnata e condanna, in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 1999