Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3929
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 353 cod. pen.

    Il motivo è inammissibile perché proposto genericamente per ragioni di fatto correlabili a una diversa interpretazione del compendio probatorio, senza indicare le criticità del provvedimento del tribunale del Riesame.

  • Accolto
    Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.

    Il Tribunale del Riesame non ha esaminato le censure relative alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione del reato, nonostante fossero state sollevate dalla difesa. Questa omissione integra una violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3929
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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