CASS
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/08/2025 del Trib. Liberta' di Lecce Udita la relazione svolta dal consigliere IA RAzia Benedetti;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che chiede annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso;
udito l'avvocato NI VO che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 18/08/2025 il Tribunale di Lecce sezione Riesame Feriale confermava la misura cautelare del divieto di contrattare con la P.A. per la durata di mesi sei, applicato nei confronti di TR ZO con ordinanza del 22/07/2025 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen. TR ZO, assistito dal difensore di fiducia NI VO, proponendo due motivi di ricorso: 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli articoli 273 cod. proc. pen. e 353 cod. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione;
sostiene il ricorrente che il Tribunale del Riesame ha solamente condiviso acriticamente quanto argomentato \ Penale Sent. Sez. 6 Num. 3929 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 20/11/2025 dal G.I.P. venendo meno al proprio obbligo motivazionale;
il ricorrente nell'interrogatorio di garanzia aveva spiegato l'oggetto e la motivazione degli incontri con gli altri indagati e l'assenza di contatti pregressi con gli stessi, vero è che si 'davano del lei' come dimostrato dalle intercettazioni. 2.2 Con secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione;
il Tribunale di Lecce sezione Riesame, nonostante la difesa avesse sostenuto la insussistenza di esigenze cautelari e in particolare le insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, non ha speso una parola sul punto e ciò si concretizza in evidente mancanza di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è da accogliere limitatamente al secondo motivo. 2. Con il primo motivo si propongono infatti mere censure di merito, senza indicare le criticità del provvedimento del tribunale del Riesame;
il motivo, genericamente proposto per ragioni in fatto correlabili ad una diversa interpretazione del compendio probatorio, risulta quindi inammissibile. Si veda a tale proposito già Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 - 01, che afferma che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente v all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Parimenti Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 Rv. 265244 - 01: in sede di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Nel caso in esame il tribunale del Riesame ha ripercorso la condotta del TR, in qualità di legale rappresentante della TR ZO srl di Lecce, che, avvalendosi della collusione dei componenti della commissione di gara e di altri soggetti, turbava il procedimento di gara in favore della società stessa, ed ha condiviso, con motivazione non sindacabile in questa sede, la valutazione già espressa dal G.I.P. in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza evidenziati a carico del ricorrente. 3. Questa Corte ritiene fondato il secondo motivo di ricorso. Il tribunale del Riesame non fa cenno delle esigenze cautelari sottese all'applicazione della misura cautelare, nemmeno rinviando per relazione alla ordinanza applicativa della misura cautelare, nonostante la difesa di TR avesse, con i motivi di appello, sostenuto la insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione del reato. Integra violazione di legge, sotto il profilo della assoluta mancanza di motivazione, l'omesso esame di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine alle esigenze cautelari, in relazione alle quali il tribunale del riesame è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con l'appello, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 - 01). 4. Il ricorso deve, per i motivi esposti, essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Lecce per nuovo giudizio, al fine di valutare sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari nel caso in esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Lecce. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigli re estensore IA RA nedetti
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che chiede annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso;
udito l'avvocato NI VO che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 18/08/2025 il Tribunale di Lecce sezione Riesame Feriale confermava la misura cautelare del divieto di contrattare con la P.A. per la durata di mesi sei, applicato nei confronti di TR ZO con ordinanza del 22/07/2025 dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen. TR ZO, assistito dal difensore di fiducia NI VO, proponendo due motivi di ricorso: 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione dell'articolo 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli articoli 273 cod. proc. pen. e 353 cod. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione;
sostiene il ricorrente che il Tribunale del Riesame ha solamente condiviso acriticamente quanto argomentato \ Penale Sent. Sez. 6 Num. 3929 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA Data Udienza: 20/11/2025 dal G.I.P. venendo meno al proprio obbligo motivazionale;
il ricorrente nell'interrogatorio di garanzia aveva spiegato l'oggetto e la motivazione degli incontri con gli altri indagati e l'assenza di contatti pregressi con gli stessi, vero è che si 'davano del lei' come dimostrato dalle intercettazioni. 2.2 Con secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione;
il Tribunale di Lecce sezione Riesame, nonostante la difesa avesse sostenuto la insussistenza di esigenze cautelari e in particolare le insussistenza del pericolo di reiterazione del reato, non ha speso una parola sul punto e ciò si concretizza in evidente mancanza di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è da accogliere limitatamente al secondo motivo. 2. Con il primo motivo si propongono infatti mere censure di merito, senza indicare le criticità del provvedimento del tribunale del Riesame;
il motivo, genericamente proposto per ragioni in fatto correlabili ad una diversa interpretazione del compendio probatorio, risulta quindi inammissibile. Si veda a tale proposito già Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 - 01, che afferma che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente v all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Parimenti Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 Rv. 265244 - 01: in sede di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p., la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura. Nel caso in esame il tribunale del Riesame ha ripercorso la condotta del TR, in qualità di legale rappresentante della TR ZO srl di Lecce, che, avvalendosi della collusione dei componenti della commissione di gara e di altri soggetti, turbava il procedimento di gara in favore della società stessa, ed ha condiviso, con motivazione non sindacabile in questa sede, la valutazione già espressa dal G.I.P. in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza evidenziati a carico del ricorrente. 3. Questa Corte ritiene fondato il secondo motivo di ricorso. Il tribunale del Riesame non fa cenno delle esigenze cautelari sottese all'applicazione della misura cautelare, nemmeno rinviando per relazione alla ordinanza applicativa della misura cautelare, nonostante la difesa di TR avesse, con i motivi di appello, sostenuto la insussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione del reato. Integra violazione di legge, sotto il profilo della assoluta mancanza di motivazione, l'omesso esame di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine alle esigenze cautelari, in relazione alle quali il tribunale del riesame è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con l'appello, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 - 01). 4. Il ricorso deve, per i motivi esposti, essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Lecce per nuovo giudizio, al fine di valutare sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari nel caso in esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del Riesame di Lecce. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigli re estensore IA RA nedetti