Ordinanza collegiale 13 novembre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/01/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11942 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barbati e Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Territoriale del Governo-Bologna, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 15 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 30 novembre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IC TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 15 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 30 novembre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, difettando il requisito della residenza legale decennale continuativa nel territorio nazionale dovuto al mancato rinnovo del titolo di soggiorno scaduto il 25 settembre 2021.
Avverso il diniego impugnato la ricorrente lamenta i vizi di violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, nonché l’insussistenza della mancanza dei requisiti previsti dall’art. 9 della legge n. 91/1992, risultando comprovata la residenza ininterrotta da oltre 25 anni, come da certificato di residenza allegato al ricorso e da successivo permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Bologna in data 29 ottobre 2024.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio adducendo l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Alcune preliminari richiami in ordine al quadro normativo di riferimento appaiono utili al Collegio al fine del decidere.
L’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/92 stabilisce che “la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” .
A sua volta, l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, dispone che “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica” .
In esecuzione di tale disposto, può considerarsi legalmente residente sul territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica.
La qualificazione della residenza legale effettuata dal legislatore nella legge n. 91/1992 comporta pertanto che l’effettiva ed abituale dimora nel territorio della Repubblica da parte dell’aspirante cittadino debba essere comprovata “iuris tantum” , sia dall’iscrizione decennale ed ininterrotta nell’Anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano sia dal possesso di un valido permesso di soggiorno attestante il soddisfacimento delle condizioni e degli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri.
In altri termini, solo il possesso decennale ed ininterrotto di entrambi i suddetti requisiti, che devono parimenti permanere sino alla prestazione del giuramento, è in grado di esprimere la piena integrazione nel tessuto nazionale dell’aspirante cittadino ai fini del conseguimento della cittadinanza italiana.
Dal rapporto informativo fornito dalla Questura di Bologna in data 24 febbraio 2022 è emerso che l’interessata non ha provveduto al rinnovo del titolo di soggiorno scaduto il 25 settembre 2021, facendo così venir meno il requisito della residenza legale decennale continuativa e la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, dell’art. 43, comma 2, c.c. e dell’art.1, comma 2, lett. a), del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572.
D’altra parte il nuovo permesso di soggiorno è stato rilasciato soltanto in data 29 ottobre 2024, il che induce a ritenere, tenuto conto del termine di 60 giorni previsto per il suo rinnovo ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/98 - ovvero di 90 o 180 giorni per casi più complessi, ai sensi delle norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 - che per almeno un biennio la ricorrente non abbia provveduto a presentare istanza di rinnovo, che non a caso non è stata neppure depositata in giudizio.
Deve pertanto ritenersi conclamata una significativa interruzione del periodo di residenza legale necessario per poter richiedere la naturalizzazione italiana secondo le modalità di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR TO, Presidente
IC TE, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TE | OR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.