Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE 00 754 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA PREMA DYCASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 762/98 n.1544 Consigliere Cro Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 30/10/00 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: TOSO AURELIANO SPA, in persona del legale dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE. BON BRUNO, 3000 in ROMA per diritti L. rappresentante pro tempore, domiciliati 19 GEN OLIERE PIAZZA CAVOUR, presso LA CANC. DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CANCELLERIA BALICH AURELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata copia legale al Sig. BALICH 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. CORRERA 1119 FEB. 2001. -4503 rappresentato e difeso dagli avvocati IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale INPS DOMENICO, giusta procura notar al Sig. FABRIZIO, PONTURO per diritti L. 30166; n.FRANCO LUPO di Roma del 02/03/98, rep. #| -6 MAR 2001 IL CANCELLIERE - resistente con procura avverso la sentenza n. 27/97 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 10/06/97, R.G.N. 181/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato BALICH;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AN MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso e inammissibilità del terzo motivo. ง -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10 giugno 1997 il Tribunale di Venezia confermava la statuizione emessa dal locale Pretore del lavoro con cui, previa riunione, erano state rigettate sia le due opposizioni proposte dalla TO UR PA e dal suo legale rappresentante Bruno ON avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Inps per la somma di £ 3.262.000 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di contributi previdenziali per il periodo da gennaio a marzo 1994, sia l'opposizione proposta dalla stessa società avverso il decreto ingiuntivo per la somma di £ 25.094.000 richiesta dall'Inps per contributi omessi relativi al lavoratore AN OR. Il Tribunale affermava che correttamente il Pretore aveva ravvisato la natura subordinata del rapporto prestato dal OR presso l'azienda, dove aveva lavorato prima del pensionamento, in qualità di addetto alla formazione dei giovani neo assunti e di consulente per tutto quanto necessario ed opportuno per ottimizzare la produzione e la qualità del prodotto, con un compenso fisso mensile di £ 1.450.000 provato documentalmente. Risultava infatti dai verbali dell'Ispettorato e dalle dichiarazioni del OR x che questi, oltre ad essere preposto alla formazione del personale, svolgeva anche attività lavorativa relativa al controllo dell'andamento della produzione ed effettuava anche ulteriori mansioni come la pulizia ed il controllo dei camini;
dallo svolgimento delle attività meramente materiali riconducibili a quelle di operaio, dal completo inserimento nell'organizzazione aziendale di cui utilizzava le attrezzature nonché dalla fissità dell'orario, che coincideva con quello riservato alla formazione degli apprendisti, il Tribunale desumeva che il OR non avesse fornito una prestazione di risultato, ma avesse messo a disposizione le sue energie lavorative, di talché, avendo carattere subordinato, il rapporto era assoggettabile agli oneri contributivi. Inoltre, non essendo contestato il quantum, era corretto il rigetto delle opposizioni pronunciato dal Pretore. Avverso detta sentenza propongono ricorso il ON e la TO UR PA affidato a tre motivi. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione dei principi in tema di libertà sindacale di cui all'art. 39 Costituzione e violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod, civ., nonché difetto di motivazione circa la natura del rapporto instaurato con il OR. L'instaurazione del rapporto sarebbe stata effettuata sulla scorta della premessa fatta dalle parti stipulanti il contratto collettivo dell'Industria Vetro del 1994, in cui era stata prospettata la possibilità di utilizzare lavoratori, in particolare primi maestri, quiescenti per limiti di età, per le finalità formative onde conservare il patrimonio professionale maturato nella tradizione. Il patto, con questi stipulato alla luce del sole e con la relativa ritenuta fiscale, non poteva che essere un contratto di prestazione d'opera professionale e d'altra parte il carattere autonomo del rapporto era desumibile anche dagli accertamenti contenuti nel verbale dell'Inps, ove risultava che l'incarico consisteva nell'affiancare i maestri vetrai nella fasi di lavorazione per suggerire tecniche che consentissero maggiore produzione e migliore qualità ; peraltro dagli stessi verbali risultava che il suo impegno si era progressivamente diradato con il progredire dell'apprendimento da parte degli allievi. Inoltre l'obbligazione di impartire la formazione professionale non potrebbe essere considerato come manifestazione né del potere di obbedienza correlato al potere direttivo del datore, né della soggezione tipica del rapporto di lavoro subordinato. Inoltre ai fini della qualificazione del rapporto, la volontà dei contraenti ha valore prioritario che può essere superato solo dimostrando che la subordinazione si sia di fatto realizzata nel concreto svolgimento del rapporto. La circostanza che il OR avrebbe operato come consulente per ottimizzare la produzione e la qualità del prodotto non era stata mai sostenuta dagli Ispettori verbalizzanti e quanto alla pulizia dei camini, si trattava di attività intesa ad evitare le impurità del vetro che rientrava nelle funzioni proprie del maestro. Altrettanto incongrua era l'affermazione del Tribunale per cui l'orario coincideva con le ore fissate nei contratti di formazione, perché l'orario degli apprendisti comprende, nell'ambito dell' orario complessivo, attività di prestazione e attività di insegnamento. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 420 e 437 cod. proc. civ. ed omessa motivazione circa la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in primo grado intesa a dimostrare che gli orari delle lezioni venivano scelti dal OR previo appuntamento telefonico, che lo stesso non aveva mai ricevuto direttive nemmeno generali e che il suo compito era limitato al solo insegnamento e non alla produzione, mentre il Tribunale aveva omesso non solo di motivare ma anche di decidere sul punto. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché omessa motivazione perché non sarebbe stata esaminata l'eccezione avanzata nella memoria autorizzata di primo grado ove era stato eccepito che nel verbale di accertamento non risultavano chiari né i conteggi effettuati dall'Inps né la base di calcolo del risultato finale, infatti nell'allegato 2 erano stati indicati ben sei dipendenti, mentre nell'allegato 3 gli stessi si riducevano a tre. Esclusa la violazione dei principi in tema di attività sindacale, di cui alla prima parte del primo motivo, che non ha alcuna attinenza sulla questione rimessa alla Corte, che riguarda attene alla natura del rapporto intercorso con il OR x ai fini della sua assoggettabilità a contribuzione, vanno invece accolte le censure di difetto di motivazione articolate con i primi due motivi che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente. come ogni altra attivita' umanaVa premesso che l'attivita' d'insegnamento economicamente rilevante - puo' essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione (cfr. ex multis Cass. 1502/92); a sostegno della natura subordinata del rapporto il Tribunale, da un lato, ha fatto riferimento ad elementi non discriminanti, quale il carattere meramente materiale della prestazione e l'inserimento del OR nell'organizzazione aziendale, perché entrambi sono compatibili anche con un rapporto di natura autonoma, al quale non è estranea la necessità di un opportuno collegamento con i tempi ed i modi della produzione, ravvisabile logicamente, nella specie, nell'esigenza che l'attività di insegnamento venisse svolta durante l'orario di presenza del personale da formare. Dall'altro lato il Tribunale ha negato, senza motivazione, la ammissione delle prove testimoniali richieste dalla società che investivano punti decisivi, tali cioè da poter condurre, con una previsione di “ragionevole certezza”, ad una statuizione di segno diverso. Ed infatti, risulta dal ricorso e dalla sentenza impugnata che le prove testimoniali vertevano sugli elementi fondamentali di discrimine tra lavoro autonomo e subordinato, essendo intese a dimostrare che “il OR non era soggetto ad alcun controllo, tanto meno disciplinare, né riceveva direttive dai suoi preposti o dall'imprenditore ". L'ulteriore capitolo dedotto verteva sull'orario di lavoro e quindi su un elemento di carattere complementare e sussidiario, ma a cui pur si deve far riferimento nei casi dubbi, e cioè quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. 379/99), essendo inteso a dimostrare che il OR si recava presso l'impresa con orari a sua scelta, previ accordi telefonici per quattro o cinque ore alla settimana". Va rilevato altresì che non appaiono idonee a sorreggere la decisione le altre argomentazioni svolte in sentenza, poiché non è chiaro se la ulteriore attività, che il Tribunale assume essere stata svolta dal OR, ossia “il controllo dell'andamento della produzione" fosse effettivamente diversa ed estranea rispetto all'attività di insegnamento oppure fosse strettamente collegata ad essa, dovendo l'insegnante procedere al controllo della produzione dei suoi allievi e degli strumenti in uso (i cd. camini). L'accoglimento dei primi due motivi determina l'assorbimento del terzo. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Venezia, che provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla A 0 S 3 1 S Corte d'Appello di Venezia. 3 . A I 5 T T D R , Così deciso in Roma il 30 ottobre 2000. . , A A ' N O S IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE L I L E L 3 L D P Mi he E S 7 O - A I D B T 8 I N Ph - S S G 1 O N 1 O P E COLLABORATORE DI CANCELLERIA S A M E I D I Depositata in Cancelleria G A E A G , D O E 1.9 GEN. 2001 O T E L R oggi, T T T I S N IL LABORATORE R I A E A I L M G S E D DI CANCELLERIAgidas L E E R P E R U O S D N S O A I Z R O C